Corte di Cassazione, sezione seconda penale, Sentenza 4 dicembre 2019, n. 49202
Massima estrapolata:
Il giudice, quando dichiara la responsabilità penale di un individuo, per adeguare la pena al caso concreto ed alla persona del reo, valuta gli effetti della pena e può concedere, in base all’articolo 62 bis del Codice penale, le «attenuanti generiche», dichiarandole equivalenti o prevalenti sulle aggravanti contestate. Tuttavia, il reo non ha assoluto diritto a tali attenuanti.
Sentenza 4 dicembre 2019, n. 49202
Data udienza 15 ottobre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CRESCIENZO Ugo – Presidente
Dott. PELLEGRINO Andrea – Consigliere
Dott. CIANFROCCA P. – rel. Consigliere
Dott. AIELLI Lucia – Consigliere
Dott. COSCIONI Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
contro la sentenza della Corte di Appello di Milano del 20.6.2018;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Pierluigi Cianfrocca;
udito il PM, nella persona del sostituto procuratore generale Dott. Dall’Olio Marco, che ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 20.6.2018, ha confermato quella con cui il Tribunale del capoluogo lombardo aveva riconosciuto (OMISSIS) responsabile del delitto di appropriazione debita pluriaggravata per essersi impossessata della complessiva somma di Euro 58.878,27, sottraendola al Condominio di (OMISSIS), somma di cui l’imputata aveva la disponibilita’ nella sua qualita’ di amministratrice; il Tribunale, riconosciute le circostanze attenuanti generiche stimate equivalenti alle contestate aggravanti, la aveva di conseguenza condannata alla pena complessiva di mesi 10 di reclusione ed Euro 400 di multa oltre al pagamento delle spese processuali; aveva inoltre condannato l’imputata a risarcire i danni cagionati alla costituita parte civile da liquidarsi in separato giudizio assegnando tuttavia al Condominio una provvisionale immediatamente esecutiva nella misura di Euro 40.000;
2. ricorre per Cassazione il difensore di (OMISSIS) articolando un unico motivo incentrato sul vizio di motivazione in relazione al giudizio di valenza ovvero per non aver ritenuto la prevalenza delle attenuanti di cui all’articolo 62 bis c.p. rispetto alla aggravante di cui all’articolo 61 c.p., n. 11: richiama, a tal proposito, il motivo di appello che era stato articolato sul punto sottolineando come la istruttoria dibattimentale avesse dimostrato che le condotte distrattive fossero di portata piu’ limitata rispetto a quella ipotizzata e pari, in realta’, alla sola somma di Euro 39.000, risultante da un calcolo algebrico sviluppato sulla base dei prelievi operati sul conto corrente; con l’ulteriore considerazione secondo cui avrebbero dovuto essere considerate le somme prelevate dalla (OMISSIS) “in compensazione”; sottolinea che la Corte di Appello, a fronte delle considerazioni difensive, si era limitata a riproporre la ricostruzione operata dalla sentenza di primo grado considerando approssimativo, virtuale e meramente deduttivo il calcolo operato dalla difesa.
3. Il ricorso e’ inammissibile.
La Corte di Appello ha preso specificamente in considerazione i rilievi difensivi articolati con l’atto di appello anche in merito alla ricostruzione contabile ivi proposta e richiamata anche nel ricorso facendo riferimento alla deposizione del ragionier (OMISSIS), succeduto alla (OMISSIS) nella amministrazione del condominio ed alla la condotta della ricorrente che, pur sollecitata, mai aveva collaborato con il medesimo per aiutarlo a ricostruire la contabilita’; hanno quindi fatto presente che, dalle indagini della GdF, l’ammontare delle somme di cui la (OMISSIS) si sarebbe appropriata ammonta a quella di Euro 58.878,27 (cfr., pagg. 34) laddove la ricostruzione contabile della difesa, non essendo stato dedotto un vizio di travisamento della prova, si risolve nella riproposizione di una versione contabile differente ed alternativa in termini che non possono essere utilmente spesi in sede di legittimita’.
Per altro verso, poi, la censura articolata in merito al giudizio di valenza (e fondata proprio sulla minore entita’ delle distrazioni rispetto a quanto originariamente contestato) e’ stata evasa (cfr., pag. 5 della sentenza di appello) con considerazioni che prescindono dalla entita’ complessiva degli importi abusivamente prelevati segnalando, piuttosto, che “la condotta distrattiva poste in essere dalla (OMISSIS) non si e’ limitata ad uno o due episodi circoscritti in un breve lasso temporale, ma che ha attraversato ben due anni di gestione condominiale (dal 2012 al 2014) e che pertanto non essere giudicata grave” (cfr., ivi).
Ed e’ noto che in tema di concorso di circostanze, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra aggravanti ed attenuanti sono censurabili in sede di legittimita’ soltanto nell’ipotesi in cui siano frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico e non anche qualora risulti sufficientemente motivata la soluzione dell’equivalenza (cfr., Cass. Pen., 5, 26.9.2013 n. 5.579, Sulo; Cass. Pen., 6, 25.11.2009 n. 6.866, Alesci, relativa ad una fattispecie in cui il giudizio di equivalenza tra le attenuanti generiche e la contestata recidiva e’ stato ritenuto implicitamente confermato dal giudice di secondo grado, nel dare atto della congruita’ della pena inflitta dal giudice di prime cure; cfr., ancora, Cass. Pen., 1, 13.1.1994 n. 3.232, Palmisano).
4. L’inammissibilita’ del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ai sensi dell’articolo 616 c.p.p., della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi ragione alcuna d’esonero.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 2.000 in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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