Peculato d’uso per il dirigente Rai che fa utilizzare il telefono di servizio al coniuge

Corte di Cassazione, penale, Sentenza 6 ottobre 2020, n. 27742.

Commette il reato di peculato d’uso il dirigente Rai che fa utilizzare il telefono di servizio al coniuge.

Sentenza 6 ottobre 2020, n. 27742

Data udienza 15 settembre 2020

Tag – parola chiave: Reati contro la Pa – Dirigente Rai che utilizzare il telefono di servizio a terzi – Peculato – Integrazione del reato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRICCHETTI Renato – Presidente

Dott. CRISCUOLO Anna – Consigliere

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. AMOROSO R. – rel. Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedet – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nata a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 20/02/2019 della Corte di appello di Roma;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Riccardo Amoroso;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Molino Pietro, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio limitatamente alla pena da rideterminarsi con l’applicazione dell’attenuante di cui all’articolo 62 c.p., comma 1, n. 6;
udito l’avvocato (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), che ha concluso per l’accoglimento dei motivi ed in subordine per la declaratoria di prescrizione.

RITENUTO IN FATTO

1. Con il provvedimento in epigrafe, la Corte d’appello di Roma ha confermato la sentenza emessa in data 18/11/2014 dal Tribunale di Roma con cui (OMISSIS) e’ stata condannata alla pena di mesi otto di reclusione per il reato di cui all’articolo 314 c.p., comma 2, cosi’ riqualificata l’originaria imputazione, perche’ in qualita’ di dirigente (OMISSIS), avendo la disponibilita’ di una utenza telefonica mobile per motivi di servizio, consentiva ad altri di farne indebito utilizzo per l’importo fatturato globale di 3.978,00 Euro dal mese di dicembre 2011 al mese di marzo del 2012.
2. Tramite il proprio difensore di fiducia, (OMISSIS) ha proposto ricorso, articolando i motivi di seguito indicati.
2.1. Con il primo motivo si deduce vizio della motivazione in ordine alla integrazione dell’elemento soggettivo del reato di peculato d’uso, per essersi la Corte di appello basata su mere presunzioni circa l’inverosimiglianza della giustificazione addotta dall’imputata di non essersi accorta dello scambio del cellulare di servizio con altro cellulare del proprio coniuge nel periodo in cui quest’ultimo risiedeva in Marocco. Si censura la illogicita’ delle conclusioni cui e’ pervenuta la sentenza impugnata sebbene fosse stato dimostrato che i telefoni oggetto dello scambio erano identici e che il telefono di servizio veniva utilizzato dall’imputata solo per effettuare chiamate e non per riceverle.
2.2. Con il secondo motivo si deduce vizio della motivazione in merito alla mancata concessione della circostanza attenuante di cui all’articolo 62 c.p., comma 1, n. 6 dell’integrale risarcimento del danno avendo l’imputata provveduto a rimborsare l’intero importo delle telefonate abusive alla (OMISSIS) prima del giudizio.
2.3 Con il terzo motivo si deduce vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio non essendo stato applicato il minimo della pena e conseguentemente non essendo stata accolta la richiesta di applicare la pena pecuniaria sostitutiva ex L. n. 689 del 1981, articolo 53.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
La ricorrente, pur adducendo i vizi di illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione, ha in realta’ riproposto dinanzi a questa Corte le medesime doglianze gia’ fatte oggetto dei motivi di appello, censurando le argomentazioni della Corte territoriale fornendo soltanto una diversa chiave di lettura delle risultanze processuali, ma senza riuscire ad evidenziare concreti vizi logici della motivazione, finendo cosi’ con il sollecitare da parte di questa Corte una non consentita rivalutazione del merito in un senso ritenuto piu’ plausibile di quello prescelto dai Giudici di merito.
Nella motivazione della sentenza di primo e secondo grado si rende ragione con argomenti logici ineccepibili della ritenuta non verosimiglianza della versione difensiva dello scambio inconsapevole tra il proprio telefono di ufficio e quello privato del coniuge che lo ha poi utilizzato dal Marocco per effettuare chiamate internazionali mentre l’imputata si trovava in Italia.
I giudici di merito hanno valorizzato il dato temporale dei quattro mesi di utilizzo indebito del cellulare “scambiato” da parte del coniuge senza che la imputata se ne avvedesse, insieme alla interruzione dell’uso abusivo intervenuta solo dopo la denuncia dell’Amministrazione (OMISSIS) per escludere la possibilita’ di un errore, reso ancora meno plausibile dalla peculiarita’ del bene scambiato, in ragione della differente numerazione telefonica e delle ulteriori implicazioni che ne derivano.
Contrariamente a quanto dedotto dalla ricorrente l’affermazione di responsabilita’ non e’ stata basata su un mero giudizio di verosimiglianza, ma all’opposto sul dato certo ed obiettivo dell’utilizzo del telefono da parte del coniuge che viveva in Marocco e sull’inverosimiglianza della giustificazione addotta perche’ ritenuta non credibile.
La motivazione del provvedimento impugnato, valutato insieme all’impianto motivazionale della sentenza di primo grado, trattandosi di doppia conforme, non presenta profili di illogicita’ o contraddittorieta’, ma fornisce una spiegazione coerente delle risultanze processuali rispetto alle conclusioni cui si perviene nell’affermazione di responsabilita’, apparendo piuttosto labili le censure articolate nei motivi di ricorso perche’ reiterative di quelle di mero fatto gia’ affrontate adeguatamente dalla Corte di appello con motivazione esaustiva e priva di contraddizioni, sulla base di valutazioni non meramente congetturali ma sorrette da dati obiettivi, che la difesa ha vanamente cercato di ridimensionare con ricostruzione alternative destituite di fondamento.
2. Anche gli altri motivi sulla pena e sul mancato riconoscimento della circostanza attenuante del risarcimento integrale del danno sono ugualmente inammissibili.
Quanto alla mancata applicazione dell’attenuante dell’articolo 62 c.p., n. 6 si deve rilevare che ne’ nei motivi di appello e ne’ in sede di discussione nel giudizio di appello risulta che sia stata avanzata una specifica richiesta in tal senso dalla ricorrente.
Per costante giurisprudenza di questa Corte il mancato esercizio del potere-dovere del giudice di appello di applicare d’ufficio una o piu’ circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non puo’ costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l’imputato, nell’atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all’accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione.
In sede di appello risulta che la ricorrente si e’ limitata ad invocare l’applicazione del minimo della pena, mentre nessuna richiesta e’ stata avanzata con riguardo al mancato riconoscimento della circostanza attenuante prevista dall’articolo 62 c.p., n. 6.
Pertanto la relativa doglianza non puo’ essere dedotta per la prima volta davanti alla Corte di Cassazione, trattandosi di una violazione di legge in cui e’ incorso il giudice di primo grado ma che non e’ stata dedotta, come era possibile, nei motivi di appello e che deve pertanto ritenersi tardivamente dedotta in sede di legittimita’ (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, Rv. 279063).
3. Quanto al terzo motivo sulla pena, contrariamente a quanto dedotto, il giudice dell’appello ha fornito adeguata risposta al censurato diniego del minimo edittale, avendo valorizzato nel rispetto dei criteri di cui all’articolo 133 c.p., oltre alla intensita’ del dolo, la gravita’ oggettiva del fatto desunta dalla durata dell’abuso del telefono protrattosi per quattro mesi e dai costi delle telefonate internazionali. Del resto deve essere qui ribadito che “La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalita’ del giudice di merito, che la esercita, cosi’ come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli articoli 132 e 133 c.p.; ne discende che e’ inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruita’ della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione” (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario, Rv. 259142), requisiti evidentemente rispettati nel caso in esame.
4. In relazione alla richiesta di declaratoria della prescrizione avanzata dalla difesa in sede di discussione si deve rilevare che l’inammissibilita’ del ricorso per cassazione (nella specie, per l’aspecificita’ delle deduzioni) preclude la possibilita’ sia di far valere sia di rilevare di ufficio, ex articolo 129 c.p.p., l’estinzione del reato per prescrizione maturata nelle more del giudizio di legittimita’ e che anche la manifesta infondatezza rientra fra le cause di inammissibilita’ intrinseche al ricorso che producono una mera apparenza dell’atto di impugnazione, per cui un ricorso manifestamente infondato non puo’ consentire una dichiarazione di non punibilita’ derivante dal decorso del tempo (Sez. U, n. 23428 del 22/03/2005, Bracale, Rv. 231164).
5. Dalla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., la condanna della ricorrente, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in tremila Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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