Patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione dei compensi

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 26 ottobre 2018, n. 49139

La massima estrapolata:

In costanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, la liquidazione dei compensi spettanti al difensore deve essere effettuata a termine di ciascuna fase o grado processuale e, ad ogni modo, a cessazione dell’incarico stesso dall’autorità giudiziaria che ha proceduto.

Sentenza 26 ottobre 2018, n. 49139

Data udienza 9 marzo 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZEI Antonella P. – Presidente

Dott. TARDIO Angela – rel. Consigliere

Dott. VANNUCCI Marco – Consigliere

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. SARACENO Rosa Anna – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul conflitto di competenza sollevato da:
Tribunale distrettuale del riesame di Bari;
con ordinanza del 28 novembre 2017;
nei confronti di:
Corte di assise di appello di Bari;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato in (OMISSIS);
visti gli atti;
udita la relazione svolta dal consigliere Angela Tardio;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. TOCCI Stefano, che ha concluso chiedendo dichiararsi la competenza della Corte di assise di appello di Bari.

RITENUTO IN FATTO

1. Con provvedimento del 20 settembre 2017 la Corte di assise di appello di Bari ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di liquidazione degli onorari avanzata dall’avv. (OMISSIS), difensore di (OMISSIS), ammesso al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Bari del 18 marzo 2015, per l’attivita’ espletata innanzi al Tribunale del riesame, ritenendo che non sussistesse la propria competenza e che spettasse al detto Tribunale, che aveva definito quella fase, adottare il relativo provvedimento ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 83, comma 3-bis.
2. Con ordinanza del 28 novembre 2017 il Tribunale del riesame di Bari, che aveva trattato e deciso l’appello cautelare proposto dal difensore nell’interesse dell’imputato (OMISSIS), ai sensi dell’articolo 310 c.p.p., avverso l’ordinanza del 6 luglio 2017 della Corte di assise di appello di Bari, ha ritenuto, a fronte del predetto provvedimento declinatorio della competenza, che la competenza a provvedere alla liquidazione dei compensi relativi al procedimento de libertate spettasse al giudice del procedimento principale, alla luce della condivisa e ripercorsa giurisprudenza di legittimita’; ha escluso la sussistenza di modifiche sostanziali in dipendenza della introduzione, con la L. n. 208 del 2015, del comma 3-bis nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 83, essendo tale norma volta solo a specificare il momento della liquidazione del compenso in collegamento con il provvedimento di chiusura della relativa fase, e, declinando la propria competenza, ha denunciato il sussistente confitto dinanzi a questa Corte.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il conflitto negativo di competenza, ammissibile in rito, sussiste, in quanto due Giudici hanno ricusato contemporaneamente di prendere cognizione della medesima istanza di liquidazione del compenso presentata dal difensore dello stesso imputato, determinando una stasi insuperabile del procedimento di liquidazione, riconducibile alla previsione dell’articolo 28 c.p.p. e la cui risoluzione e’ demandata a questa Corte dalle norme successive.
Tale conflitto deve essere risolto affermando che la competenza appartiene alla Corte di assise di appello di Bari, che per prima l’ha declinata.
2. A tale soluzione si perviene seguendo un percorso argomentativo che deve procedere dall’analisi del quadro normativo e dei principi che attengono alla determinazione della competenza per la liquidazione dei compensi in tema di patrocinio a spese dello Stato relativi agli incidenti cautelari.
3. Quanto ai profili normativi si rileva che:
– a norma della L. 30 luglio 1990, n. 217, articolo 12, comma 2, (contenente le norme sulla “Istituzione del patrocinio a spese dello Stato per i non abbienti”), “la liquidazione (dei compensi spettanti al difensore e al consulente della persona ammessa al patrocinio) e’ effettuata con decreto motivato, al termine di ciascuna fase o grado del procedimento o comunque all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorita’ giudiziaria, che ha proceduto (…)”;
– secondo il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2012, n. 115, articolo 83, comma 2, (contenente il “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”), il cui articolo 299 ha abrogato la predetta L. n. 217 del 1990, come in seguito modificata, “la liquidazione (dell’onorario e delle spese spettanti all’ausiliario del magistrato e al consulente tecnico di parte ex articolo 83, comma 1) e’ effettuata (con decreto di pagamento) al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorita’ giudiziaria che ha proceduto (…)”;
– la L. 24 febbraio 2015, n. 25, articolo 3, comma 1, ha modificato l’articolo 83, comma 1, del ridetto decreto con l’inserimento, dopo la parola “spettanti”, delle parole “al difensore”;
– la L. 28 dicembre 2015, n. 208, articolo 1, comma 783, (contenente le “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato legge di stabilita’ 2016”), infine, ha aggiunto a detto articolo, a decorrere dal 1 gennaio 2016, il comma 3-bis, alla cui stregua “il decreto di pagamento e’ emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”.
4. La giurisprudenza di legittimita’, intervenendo nella soluzione dei conflitti negativi di competenza, sollevati sul tema dibattuto pertinente alla individuazione del giudice competente a decidere la liquidazione dei compensi professionali spettanti al difensore per i procedimenti incidentali dinanzi al tribunale del riesame, ha inizialmente affermato, nella vigenza della L. n. 217 del 1990, che alla liquidazione dei compensi dovuti al difensore dell’imputato ammesso al gratuito patrocinio per attivita’ svolta in procedimenti de libertate davanti al tribunale del riesame deve provvedere detto tribunale, e non l’organo giudiziario che ha definito la fase di merito nell’ambito della quale i detti procedimenti hanno avuto collocazione (Sez. 1, n. 2287 del 19/03/1999, confl. comp. in proc. Valenzi, Rv. 213350), sul presupposto che il procedimento incidentale de libertate ha, organicamente e funzionalmente, cosi’ spiccate caratteristiche di autonomia da costituire una vera e propria “enclave processuale”, la cui attivita’ non e’ ontologicamente assorbita dalla funzione -parallela ma distinta- del giudice del procedimento di cognizione (tra le altre, Sez. 1, n. 3465 del 06/05/1999, Sapere, Rv. 214492; Sez. 1, n. 768 del 01/02/2000, confl. comp. in proc. Martinez, Rv. 216078; Sez. 1, n. 34489 del 04/07/2001, confl. comp. in proc. De Pascali Rv. 219735; Sez. 1, n. 14246 del 20/03/2002, confl. comp. in proc. Berni, Rv. 221230)
A tale orientamento si e’ opposto, nella vigenza della stessa legge n. 217 del 1990, il contrario contestuale orientamento (Sez. 5, n. 1859 del 22/04/1999, confl. comp. in proc. Sami, Rv. 213805), alla cui stregua il giudice che decide gli incidenti in materia cautelare non e’ “giudice procedente” nel senso indicato nella L. n. 217 del 1990, articolo 12, comma 2, competente a provvedere alla liquidazione dei compensi professionali relativi ai procedimenti de libertate; lo e’, invece, il giudice che procede (o che ha proceduto) avuto riguardo al corso del procedimento principale cui gli incidenti ineriscono.
4.1. Tale secondo orientamento e’ stato riaffermato:
– dopo la modifica della L. n. 217 del 1990, articolo 1, con L. 29 marzo 2001, n. 134, nel senso che l’ammissione al gratuito patrocinio e’ valida per ogni grado e per ogni fase del giudizio e per tutte le eventuali procedure, derivate e incidentali, comunque connesse, rimarcandosi che, essendo rimasto inalterato il testo dell’articolo 12, comma 2, citata legge, secondo il quale la liquidazione delle relative spese e’ effettuata al termine di ogni fase o grado del procedimento dall’autorita’ giudiziaria che ha proceduto, la liquidazione stessa deve avere luogo al termine di ogni fase o di ogni grado del giudizio principale, restando irrilevanti tutte le eventuali procedure, derivate o incidentali, comunque connesse, che possono sorgere nell’ambito del grado o della fase, e apprezzandosi la coerenza di tale disciplina con la ratio di assegnare la decisione all’organo meglio in grado di apprezzare l’importanza complessiva dell’opera svolta dal difensore e quantificare il compenso alla stregua delle tariffe professionali, che appunto fanno riferimento alle caratteristiche del procedimento nel suo complesso, secondo parametri variabili in ragione della tipologia dell’ufficio giudiziario competente per il merito (Sez. 1, n. 23233 del 22/05/2002, confl. comp. in proc. Piccolo, Rv. 221644);
– dopo l’entrata in vigore della nuova disciplina, contenuta nel Testo unico di riordino normativo della materia del patrocinio a spese dello Stato, approvato con Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, osservandosi che, pur in mancanza di una disposizione specifica, la competenza per la liquidazione delle spese relative ai procedimenti incidentali spettava al giudice della fase o del grado del processo principale in cui era avvenuta la prestazione da remunerare, e non a quello del procedimento incidentale, per ragioni sistematiche correlate alla presupposta competenza per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato (articolo 93, comma 1) e a quanto espressamente stabilito (articolo 83, comma 2) per le parallele procedure di liquidazione dei compensi ai consulenti tecnici ed ausiliari del giudice (tra le altre, Sez. 1, n. 35071 del 25/09/2002, confl. comp. in proc. Perez, Rv. 222331; Sez. 1, n. 40869 del 17/09/2003, confl. comp. in proc. Szekeres, Rv. 226834);
– dopo la ridetta modifica apportata al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 83, comma 1, a opera della L. n. 25 del 2005, articolo 3, ravvisandosi ragioni formali oltre che sistematiche a ragione del principio per cui, in tema di patrocinio a spese dello Stato, la competenza per la liquidazione dei compensi professionali al difensore per i procedimenti incidentali de libertate spetta al giudice della fase o del grado del processo principale in cui e’ stata svolta l’attivita’ difensiva da remunerare (tra le altre, Sez. 1, n. 44362 del 18/11/2008 confl. comp. in proc. c/ ignoti, Rv. 242203; Sez. 1, n. 37361 del 06/06/2014, confl. comp. in proc. D’Ambra, Rv. 261128; Sez. 1, n. 13588 07/10/2016, dep. 2017, confl. comp. in proc. Chirumbolo, n.m.).
4.2. Detto orientamento, che e’ rimasto costante nel tempo non avendo avuto seguito quello contrario inizialmente delineatosi (e prima richiamato), non ha avuto modo di confrontarsi con la sopravvenuta disciplina normativa, rappresentata dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 83, comma 3-bis, aggiunto dalla L. n. 208 del 2015, essendo anche l’ultimo indicato arresto pertinente a conflitto insorto a seguito di pronuncia declinatoria di competenza antecedente alla data di entrata in vigore della medesima legge.
5. La lettura della nuova disposizione, a norma della quale “il decreto di pagamento e’ emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”, non giustifica tuttavia, ad avviso del Collegio, la conclusione cui e’ pervenuta la Corte di assise di appello di Bari, che, evocandola, ha ritenuto che la richiesta di liquidazione dell’onorario relativo alla fase del riesame -avanzata dal difensore, all’esito della definizione in grado di appello del procedimento a carico del suo assistito, contestualmente a quella, invece accolta, di liquidazione dell’onorario relativo al giudizio di appello- dovesse essere proposta dinanzi al Tribunale del riesame, quale giudice funzionalmente competente.
Detta disposizione, invero, deve essere letta tenendo conto della previsione normativa, non modificata, dettata dal secondo comma dello stesso Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 83, secondo la quale “la liquidazione e’ effettuata al termine di ciascuna fase o grado del processo e, comunque, all’atto della cessazione dell’incarico, dall’autorita’ giudiziaria che ha proceduto (…)”, ponendosi, per l’effetto, come norma volta, non a introdurre una innovativa regola di competenza rispetto a quella emergente dal testo normativo e dai ripercorsi consolidati principi di diritto, ma a specificare, come correttamente osservato dal Giudice remittente, la “tempistica” della liquidazione, che, in funzione di contenimento dei tempi di definizione del sub-procedimento di liquidazione, e’ demandata all’autorita’ giudiziaria che ha proceduto (al giudizio) e che vi provvedera’ con “la pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la relativa richiesta”.
Ne’ al riguardo puo’ dubitarsi che il procedimento cautelare, compreso il pertinente articolato sistema giurisdizionale di controllo (riesame, appello cautelare, grado di legittimita’), ha natura solo incidentale rispetto alla “fase procedimentale”, cui inerisce sotto l’aspetto funzionale e che puo’ essere tanto quella delle indagini preliminari quanto quella del giudizio -potendo le misure cautelari trovare applicazione in fasi procedimentali diverse rispetto alle indagini preliminari-, senza costituire, -esso stesso, una “fase procedimentale” nel senso tecnico-giuridico del termine.
Pertanto, non costituendo l’incidente in materia cautelare una fase, e non essendo mutata, come gia’ rilevato, la norma condivisibilmente valorizzata dai ribaditi arresti di legittimita’ per la individuazione del giudice che deve liquidare il compenso nel giudice della fase del processo principale in cui e’ stata svolta l’attivita’ difensiva, non compete al giudice investito del medesimo incidente pronunciare provvedimento di chiusura di alcuna, non sussistente, fase.
6. Nella specie, poiche’ la Corte di assise di appello di Bari e’ il giudice del grado, oltre che della fase, del giudizio di merito, nel cui corso il difensore ha svolto l’attivita’ pertinente all’appello cautelare, appartiene alla stessa la competenza per la liquidazione dei compensi dovuti al difensore, come da sua richiesta, per detta attivita’ incidentale.
Gli atti vanno conseguentemente trasmessi alla indicata Corte, qui dichiarata competente.
Seguono le comunicazioni di cui all’articolo 32 c.p.p., comma 2.

P.Q.M.

Dichiara la competenza della Corte di assise di appello di Bari cui dispone la trasmissione degli atti.

Avv. Renato D’Isa

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