Patrocinio a spese dello Stato e l’istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 22 settembre 2020, n. 19733.

La massima estrapolata:

Nel patrocinio a spese dello Stato non è prevista alcuna decadenza per l’avvocato che depositi l’istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia.

Ordinanza 22 settembre 2020, n. 19733

Data udienza 13 febbraio 2020

Tag/parola chiave: Patrocinio a spese dello Stato – Avvocato – Deposito della domanda di liquidazione dopo la pronuncia – Decadenza – Esclusione – Onorari per l’attività svolta come difensore del fallimento di una Srl – Interpretazione del testo unico sulle spese di giustizia

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 9487-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso da se’ stesso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS);
– intimato –
avverso l’ordinanza R.G. 1919/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA, depositata il 28/02/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 13/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

RILEVATO

che:
– il consigliere delegato della Corte d’appello di Catania, con provvedimento del 28.2.2019, respinse l’opposizione dell’Avv. (OMISSIS) avverso il provvedimento della medesima Corte, che aveva rigettato la richiesta di liquidazione per l’attivita’ svolta quale difensore del fallimento (OMISSIS) s.r.l., ammesso al gratuito patrocinio;
la corte di merito fondo’ la sua decisione sull’interpretazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 83, comma 3 bis che prevede l’emissione del decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia del provvedimento che chiude la fase cui si riferisce la richiesta; nel caso di specie, invece, la richiesta di liquidazione era avvenuta successivamente, quando il giudice aveva perso la potestas iudicandi;
– per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Avv. (OMISSIS) sulla base di un unico motivo;
il Ministero della Giustizia non ha svolto attivita’ difensiva;
– Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., di manifesta fondatezza del ricorso.

RITENUTO

che:
– con l’unico motivo di ricorso, si deduce la violazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 83, comma 3 bis, degli articoli 12 e 14 preleggi, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in quanto il termine per la presentazione dell’istanza di liquidazione del compenso della parte ammessa al gratuito patrocinio non sarebbe stabilito a pena di decadenza a differenza del compenso dell’ausiliario, che deve presentare la richiesta di liquidazione entro cento giorni dal compimento delle operazioni; la previsione contenuta nel Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 83, comma 3 bis relativa all’emissione del decreto di pagamento contestualmente alla pronuncia del provvedimento, che chiude la fase cui si riferisce la richiesta, avrebbe quale unico scopo la sollecita liquidazione del compenso nell’interesse del difensore, senza imporre un termine di decadenza;
– il motivo e’ fondato;
– va qui ribadito il principio., affermato da questa Corte, secondo cui nel patrocinio a spese dello Stato non e’ prevista alcuna decadenza per l’avvocato che depositi l’istanza di liquidazione dei compensi in un momento successivo alla pronuncia (Cassazione civile sez. II, 09/09/2019, n. 22448);
– il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 83, comma 3-bis, per il quale il decreto di pagamento deve essere emesso dal giudice contestualmente alla pronuncia del provvedimento, ha lo scopo di raccomandare la sollecita definizione delle procedure di liquidazione del compenso del difensore, senza tuttavia imporre alcuna decadenza a carico del professionista;
– tanto si evince dalla lettura coordinata della normativa, in seguito alla modifica apportata alla L. n. 208 del 2015, articolo ,1 comma 738 e, in particolar modo con l’espressa previsione di un termine di decadenza per l’ausiliario del giudice in caso di mancata presentazione dell’istanza di liquidazione nei cento giorni dal compimento delle operazioni;
– il ricorso va pertanto accolto;
– l’ordinanza va cassata e rinviata, anche per le spese del giudizio di legittimita’, innanzi alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa l’ordinanza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, innanzi alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione;

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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