Particolare tenuità del fatto prevista dall’articolo 34 del Dlgs 274/2000

Corte di Cassazione, sezione prima penale, Sentenza 16 marzo 2020, n. 10275

Massima estrapolata:

Sì alla particolare tenuità del fatto, quella prevista dall’articolo 34 del Dlgs 274/2000 che regolamenta la competenza penale del giudice di pace, anche per lo straniero che entri illegalmente nel territorio italiano o non ottemperi all’obbligo di allontanamento.

Sentenza 16 marzo 2020, n. 10275

Data udienza 16 gennaio 2020

Tag – Parola chiave: Immigrazione – Straniero che entri illegalmente nel territorio italiano o non ottemperi all’obbligo di allontanamento – Particolare tenuità del fatto – Articolo 34 del Dlgs 274/2000

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IASILLO Adriano – Presidente

Dott. VANNUCCI Marco – rel. Consigliere

Dott. BIANCHI Michele – Consigliere

Dott. MINCHELLA Antonio – Consigliere

Dott. CAPPUCCIO Daniele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 07/03/2019 del GIUDICE DI PACE di FERRARA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. MARCO VANNUCCI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. TAMPIERI Luca, che conclude chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza emessa il 7 marzo 2019 il Giudice di pace di Ferrara condanno’ (OMISSIS) (di nazionalita’ (OMISSIS)) alla pena di Euro 10.000 di multa in quanto responsabile della commissione, fino al (OMISSIS), del delitto, accertato in (OMISSIS), di cui al Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 14, comma 5-ter, (di seguito indicato come “t.u. immigrazione”), consistito nell’inadempimento, senza giustificato motivo, all’ordine di lasciare il territorio dello Stato nei suoi confronti emesso dal Questore di Agrigento il 9 dicembre 2015 in applicazione dello stesso articolo 14, comma 5-bis.
1.1 La motivazione della decisione puo’ essere cosi’ sintetizzata: il decreto di espulsione dal territorio dello Stato, con conseguente ordine di allontanamento emesso dal Questore di Agrigento il 9 dicembre 2015 venne notificato all’imputato; dopo la notificazione questi presento’, il 29 febbraio 2016, domande di asilo e di conseguente rilascio di permesso di soggiorno; la domanda di protezione internazionale venne respinta anche in sede giudiziale (da ultimo con sentenza emessa dalla Corte di appello di Ancona); l’imputato ha ammesso in buona sostanza il proprio inadempimento all’obbligo a lui imposto dall’ordine contenuto nel citato atto amministrativo, senza inoltre allegare fatti costituenti giustificato motivo alla base dell’inadempimento; e’ da escludere l’applicazione della causa di non punibilita’ prevista dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34 che, “se non puo’ trovare ingresso nel reato di cui alla L. n. 286 del 1998, articolo 10 bis dato che la norma si fonda su un giudizio precostituito di offensivita’ soggettiva e indifferenziata dell’interesse ad una disciplina dei flussi migratori, senza possibilita’ di distinguere una varieta’ di comportamento piu’ gravi o meno gravi, trattandosi di reato di pura condotta, tanto meno lo puo’ nell’ipotesi del violato articolo 14 c. bis ter”.
2. Per la cassazione di tale sentenza l’imputato ha proposto ricorso (atto sottoscritto dal difensore, avvocato (OMISSIS)) contenente tre motivi di impugnazione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. E’ necessaria una premessa di carattere formale.
L’originale del ricorso per cassazione, depositato nella cancelleria del Giudice di pace di Ferrara il 26 aprile 20181: e’ sottoscritto, alla pagina 7, dall’avvocato (OMISSIS), del foro di L’Aquila, difensore dell’imputato (come dichiarato nella prima pagina); consta di quattro pagine dattiloscritte; le pagine successive alla prima sono contrassegnate dai numeri 3, 5 e 7; mancano all’evidenza talune pagine (quelle che avrebbero dovuto essere contrassegnate, rispettivamente, dai numeri 2, 4 e 6); nella prima pagina figura l’indicazione “motivi in sintesi”; dopo tale indicazione vi e’ sintesi del motivo n. 1 e sintesi parziale del motivo n. 2 (il testo e’ incompleto per mancanza della pagina successiva); a pag. 5 vi e’ l’indicazione del motivo n. 3, intitolato “Illogicita’ della motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e, – in relazione al Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34”, e parte del motivo (il testo, incompleto per mancanza della pagina successiva, termina alla pagina 7).
Le risposte ai motivi di impugnazione non potranno prescindere dalla incompletezza del ricorso.
2. Il primo motivo di ricorso, intitolato “Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b, in relazione alla sussistenza del giustificato motivo di cui all’articolo 14, comma 5 ter T.U.Imm.” (pag. 3 del ricorso), e’ inammissibile per violazione del precetto contenuto nell’articolo 581 c.p.p., lettera c), , impositivo, a pena di nullita’ (articolo 591 c.p.p., comma 1 lettera c)) della indicazione specifica delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto alla base di tale censura: dal testo disponibile (l’atto manca della pagina 4) non e’ dato in alcun modo comprendere per quale ragione la sentenza impugnata “avrebbe omesso di valutare la sussistenza del giustificato motivo quale scriminante della violazione di cui all’articolo 14, comma 5 ter T.U.Imm.”.
3. Del pari inammissibile, per la sua non intelligibilita’, dovuta alla mancanza di parte del testo dattiloscritto dell’atto depositato, e’ il secondo motivo, che dovrebbe – secondo l’indicazione figurante nella prima pagina del ricorso – essere intitolato “Inosservanza o erronea applicazione della legge penale ex articolo 606 c.pp.p., comma 1, lettera b, in relazione al Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 32, comma 4”; cio’, in ragione della mancanza della pagina 4 e del fatto che dal contenuto della pagina 5 non e’ dato desumere in alcun modo quale sia il contenuto delle censure mosse dal ricorrente alla sentenza impugnata, risultando solo da tale pagina l’affermazione secondo cui “nelle more della domanda di protezione internazionale il cittadino straniero non possa essere espulso e tantomeno possa darsi esecuzione a precedenti decreti di espulsione, stante la legittimita’ dell’interesse a permanere”, seguita dalla riproduzione del contenuto del Decreto Legislativo n. 25 del 2008, articolo 32, comma 3; senza dunque che sia dato comprendere in alcun modo quale sia la portata concettuale della censura.
4. Dal contenuto, parziale, del testo del terzo motivo – intitolato “Illogicita’ della motivazione ex articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e, – in relazione al Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34 – di cui alle pagine 5 e 7 dell’atto, risulta con alquanta evidenza, soprattutto alla luce del richiamo al contenuto della sentenza della Corte costituzionale n. 250 del 2010, che il ricorrente censura la sentenza per avere ritenuto in linea di principio inapplicabile al delitto di cui si discute, cosi’ come alla contravvenzione prevista dall’articolo 10-bis t.u. immigrazione, la causa di non punibilita’ della speciale tenuita’ del fatto prevista dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34, comma 1.
5. In effetti, l’affermazione in diritto sul punto contenuta nella sentenza impugnata trova innanzitutto autorevole smentita nella motivazione di Corte Cost., sent. n. 250 del 2010 che, nel rigettare ovvero dichiarare inammissibili questioni di legittimita’ costituzionale relative all’articolo 10-bis t.u. immigrazione, ha evidenziato espressamente, con riferimento “alle ipotesi a carattere “marginale” che il giudice a quo evoca con il riferimento alla situazione dello straniero che si trattenga in Italia oltre il termine del visto di ingresso per ragioni puramente contingenti (quali l’aver perso l’aereo o il non aver ricevuto tempestivamente dai parenti all’estero il denaro per l’acquisto del biglietto di viaggio) – occorre tener conto anche della circostanza che l’attribuzione della competenza per il reato in esame al giudice di pace e’ atta a rendere operante l’istituto dell’esclusione della procedibilita’ per “particolare tenuita’ del fatto”, previsto dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34 un istituto che, in presenza delle condizioni stabilite da tale articolo, potra’ valere a sottrarre a pena le irregolarita’ di piu’ ridotto significato”.
La giurisprudenza di legittimita’ e’ ferma nell’affermare la regola interpretativa secondo cui la norma di diritto penale sostanziale recata dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34, comma 1, applicabile solo ai reati da tale legge (in senso sostanziale) attribuiti alla competenza per materia del giudice di pace (per tali reati non trova, specularmente, applicazione la causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131-bis c.p.: in questo senso, in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza di legittimita’, cfr. Cass. S.U., n. 53683 del 22 giugno 2017, PmP, Rv. 271587) si riferisce astrattamente a tutti i reati indicati nell’articolo 4 stesso decreto, indipendentemente dalla presenza della persona offesa nel processo (in questo senso, cfr., per tutte: Sez. 3, n. 48096 del 6 novembre 2013, Tavernaro, Rv. 258054; Cass. Sez. 4, n. 43383 del 28 settembre 2007, Corsini, Rv. 238300; Cass. Sez. 4, n. 36980 del 2 luglio 2003, Tomesani, Rv. 226376).
Tale norma di diritto sostanziale speciale trova applicazione anche ai reati previsti dal t.u. immigrazione la cui cognizione l’articolo 4, comma 1, lettera s-bis) e s-ter) decreto del 2000 attribuisce alla competenza del giudice di pace (in questo senso, cfr.: Cass. Sez. 1, n. 35742 del 5 luglio 2013, Ochinca, Rv. 256825; Cass. Sez. 1, n. 13412 del 8 marzo 2011, Prisecari, Rv. 249855); anche perche’ nessuna indicazione di segno contrario sul punto si rinviene nelle disposizioni dello stesso t.u.
La particolare tenuita’ del fatto e’ dalla disposizione di legge in esame fatta derivare dalla esiguita’, rispetto all’interesse tutelato, del danno o del pericolo rispettivamente derivati dalla commissione del reato, dalla occasionalita’ della violazione e dal ridotto grado di colpevolezza e dalla considerazione del pregiudizio che la prosecuzione del procedimento penale puo’ arrecare alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute dell’imputato.
In definitiva, non e’ conforme a diritto l’affermazione contenuta nella sentenza impugnata nella parte in cui afferma la non applicabilita’ della causa di non punibilita’ in discorso in riferimento ai fatti sussumibili nelle fattispecie rispettivamente previste dall’articolo 10-bis e dall’articolo 14-ter t.u. immigrazione.
La sentenza impugnata, nella sola parte in cui afferma la non applicabilita’ dell’articolo 34, comma 1, in riferimento alla fattispecie di cui all’articolo 14-ter t.u. immigrazione, deve dunque essere annullata, con rinvio allo stesso Giudice di pace di Ferrara (in persona fisica diversa da quella che ha emesso la sentenza in questa sede annullata: in questo senso, cfr., da ultimo, Cass. Sez. 5, n. 2669 del 6 novembre 2015, dep. 2016, Raspini, Rv. 265711) per nuovo giudizio sul punto specifico.
In giudice di rinvio, nel pronunciarsi sull’istanza di applicazione della causa di non punibilita’ in discorso avanzata in sede di conclusioni dal difensore dell’imputato, deve conformarsi al seguente principio di diritto:
“la norma recata dal Decreto Legislativo n. 274 del 2000, articolo 34, comma 1, applicabile solo quanto ai reati da tale decreto attribuiti alla competenza per materia del giudice di pace, e’ astrattamente riferibile a tutti i reati indicati nell’articolo 4 stesso decreto; compreso quello previsto dal del Decreto Legislativo n. 286 del 1998, articolo 14-ter”.

P.Q.M.

Annulla l’impugnata sentenza limitatamente al Decreto Legislativo 28 agosto 2000, n. 274, articolo 34 e rinvia per nuovo giudizio sul punto al Giudice di pace di Ferrara. Dichiara inammissibile nel resto il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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