Partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|31 gennaio 2022| n. 3323.

Partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti.

Le diverse condotte previste dall’art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, sono alternative tra loro e perdono la propria individualità quando si riferiscono alla stessa sostanza stupefacente e sono indirizzate ad un unico fine, sicchè, se consumate senza un’apprezzabile soluzione di continuità, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato. (Fattispecie relativa all’importazione di una partita di droga, in cui la Corte ha escluso che l’acquisizione dell’autonoma detenzione della sostanza importata da parte dell’acquirente integrasse un ulteriore reato ed ha, pertanto, eliminato l’aumento di pena applicato a titolo di continuazione c.d. “interna).

Sentenza|31 gennaio 2022| n. 3323. Partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

Data udienza 17 novembre 2021

Integrale

Tag – parola: Partecipazione ad associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti – Intercettazioni – Pluralità di altri indizi gravi, precisi e concordanti – Importazione di cocaina – Sufficienza della conclusione dell’accordo finalizzato all’importazione – Esclusione della necessità dell’autonoma detenzione dello stupefacente – Inclusione delle condotte successive nell’unico reato – Erroneità degli aumenti di pena – Rideterminazione – Annullamento con rinvio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETRUZZELLIS Anna – Presidente

Dott. SOCCI Angelo M. – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – rel. Consigliere

Dott. ZUNICA Fabio – Consigliere

Dott. BERNAZZANI Paolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
1. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
2. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
3. (OMISSIS), nato (OMISSIS);
4. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
5. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
6. (OMISSIS), nato ad (OMISSIS);
7. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
8. (OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza in data 28/01/2020 della Corte d’appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Dott. Antonio Corbo;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Molino Pietro, che ha concluso per l’inammissibilita’ dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e per la correzione dei dispositivo della sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), con Indicazione della pena in un anno e quattro mesi di reclusione, e dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso nel resto;
uditi, per i ricorrenti, l’avvocato (OMISSIS), sia per (OMISSIS), quale sostituto dell’avvocato (OMISSIS), sia per (OMISSIS) e (OMISSIS), quale difensore di fiducia, nonche’ l’avvocato (OMISSIS), e l’avvocato (OMISSIS), entrambi per (OMISSIS), i quali hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei rispettivi ricorsi.

Partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 28 gennaio 2020, la Corte d’appello di Napoli, in parziale riforma della sentenza emessa dal Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di Napoli all’esito di giudizio abbreviato, ha, per quanto di interesse in questa sede, confermato la dichiarazione di penale responsabilita’ di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), in relazione a tutti i fatti per i quali era stata pronunciata condanna in primo grado, salvo che per un episodio contestato a (OMISSIS), per il quale il medesimo e’ stato assolto per non aver commesso il fatto, ed ha rideterminato o ridotto le pene nei confronti di tutti i precisati imputati, tranne che di (OMISSIS), per il quale e’ stato confermato il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado.
In dettaglio, e’ stata affermata la colpevolezza: —) di (OMISSIS) e (OMISSIS) per il reato di importazione di 29,623 kg. di cocaina, sottoposta a sequestro in (OMISSIS), nonche’ di (OMISSIS) per il reato di favoreggiamento reale in relazione alla medesima vicenda (capo 2); —) di (OMISSIS) per i reati di falso in atto pubblico fidefaciente, mediante induzione in errore del notaio rogante, in ordine all’attestazione della propria identita’, commesso in data (OMISSIS) (capo 3), e di falso in autorizzazioni amministrative, attraverso la formazione due false patenti di guida, commesso nel corso del (OMISSIS) (capo 4); —) di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS) per reato di partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico, in particolare di anfetamine, commessi tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS) (capo 5); —) di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), ed (OMISSIS) per il reato di produzione e detenzione illecita di anfetamine per kg. 6,742, da cui erano ricavabili 1.135,1 dosi medie singole, fino al (OMISSIS) (capo 6); —) di (OMISSIS) per il reato di importazione e detenzione illecita di 9,810 kg. di cocaina, da cui erano ricavabili 38.951,17 dosi medie giornaliere, sequestrata il (OMISSIS) (capo 7).
2. Hanno presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe (OMISSIS), con atto a firma dell’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS), con atto a firma degli avvocati (OMISSIS) e (OMISSIS), (OMISSIS), con atto a firma dell’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS), con atto a firma dell’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS), con atto a firma dell’avvocato (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), con unico atto a firma dell’avvocato (OMISSIS), e (OMISSIS), con atto sottoscritto personalmente.
3. Il ricorso di (OMISSIS) e’ articolato in due motivi.

 

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3.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 110 c.p., Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73 articoli 192 e 533 c.p.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b), c) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza del reato di importazione di 29,623 kg. di cocaina, di cui al capo 2.
Si deduce che la sentenza impugnata non si e’ confrontata con gli argomenti sviluppati nell’atto di appello. Si rappresenta che la valutazione delle prove da parte dei giudici di merito e’ avvenuta in modo atomistico e non coordinato.
Si rileva, in primo luogo, che, secondo la Corte d’appello, (OMISSIS) fu coinvolto nell’operazione relativa al traffico di cocaina di cui al capo 2 in quanto si attivo’ per chiedere il pagamento di un consistente credito vantato dal cognato (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), genero di (OMISSIS), e che, pero’, contraddittoriamente con tale assunto, (OMISSIS) e (OMISSIS) sono stati assolti con sentenza irrevocabile dall’accusa concernente il concorso nel reato.
Si osserva, poi, che l’elemento di prova ritenuto centrale, costituito da una conversazione intercorsa tra (OMISSIS) ed (OMISSIS) in data 1 maggio 2015, nella quale si fa riferimento a tale “don (OMISSIS)” e al “(OMISSIS)”, e’ in realta’ inidoneo ad assicurare l’individuazione del ricorrente, se rapportato agli altri elementi di prova. Innanzitutto, (OMISSIS), nell’interrogatorio, ha descritto “don (OMISSIS)” come persona con fattezze diverse da (OMISSIS), e, nei riconoscimenti fotografici, non ha riconosciuto quest’ultimo quando gli e’ stata mostrata la pertinente immagine, ma ha ripetutamente abbinato il nome “don (OMISSIS)” all’effigie di altre persone; inoltre, il medesimo (OMISSIS) indica (OMISSIS) come colui che si e’ presentato come (OMISSIS), affermando di gestire un caseificio. Ancora (OMISSIS), nell’interrogatorio dell’11 gennaio 2017, ha escluso di aver mai parlato di cocaina, sicche’ non e’ questo il significato attribuibile all’espressione “recupero della macchina”, e del resto, a quella data, il carico di droga era stato gia’ sequestrato, per l’operazione effettuata in (OMISSIS).

 

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Si segnata, in terzo luogo, che non costituisce indizio la asserita partecipazione all’omicidio di (OMISSIS), posto che quest’ultimo non risulta coinvolto in alcuno dei delitti di narcotraffico. Si aggiunge che: -) le conversazioni tra presenti effettuate in carcere sono prive di efficacia indiziante, perche’ nelle stesse l’odierno ricorrente manifesta preoccupazione unicamente per l’accusa concernente l’omicidio di (OMISSIS); -) le dichiarazioni dei parenti di (OMISSIS) riferiscono esclusivamente di un debito di (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS), ed inoltre richiamano una visita di costui e di (OMISSIS) nel periodo “gennaio/febbraio” non perfettamente coincidente con la asserita presenza del container contenente la cocaina nel porto di (OMISSIS).
Si espone, quindi, che il biglietto ritenuto significativo della partecipazione al traffico di droga, siccome recante l’indicazione del numero del container contenente la cocaina, non offre indizi a carico di (OMISSIS) perche’: -) e’ stato rinvenuto non nell’abitazione di questi, bensi’, nell’abitazione di (OMISSIS), dove si recavano anche altri soggetti dediti al narcotraffico, come (OMISSIS) e (OMISSIS); -) non e’ attribuibile ad uno specifico autore, stante l’assenza di qualunque perizia grafologica sullo scritto; -) fa riferimento a varie persone, ma non al ricorrente.
Si evidenzia, ancora, che: -) manca qualunque elemento utile a dimostrare che la nave all’interno della quale si trovava il container sequestrato dalla polizia turca il (OMISSIS) sia passata per il porto di (OMISSIS); -) il numero del container fu comunicato a (OMISSIS) a distanza di ben cinque mesi dal sequestro, ossia il (OMISSIS); -) (OMISSIS) ha spiegato di avere rapporti commerciali con (OMISSIS), suo fornitore, nonche’ intermediario con il gestore del supermercato che doveva pagarlo, ed ha negato di conoscere i coimputati diversi da (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

 

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3.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli articoli 62-bis, 81, 132 e 133 c.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo all’aumento di pena per la continuazione ed al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si deduce che nessuna risposta e’ stata data alle censure dell’atto di appello, con le quali si era chiesta: a) la concessione delle circostanze attenuanti generiche e l’applicazione del minimo della pena, perche’ il ricorrente era incensurato ed aveva offerto un contributo minimo all’associazione ed alle condotte illecite; b) la mancata applicazione dell’aumento interno della continuazione per il capo 2, trattandosi di un episodio unico Si aggiunge che occorreva anche considerare, come ulteriore elemento positivo. la rinuncia ai motivi di appello con riferimento all’affermazione di responsabilita’ per i reati di cui ai capi 5 e 6.
4. Il ricorso di (OMISSIS) e’ articolato in due motivi.
4.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 56 c.p. e Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla qualificazione del reato di cui al capo 2 come delitto consumato invece che come delitto tentato.
Si deduce che per il medesimo fatto, nei confronti dei coimputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), i quali hanno presentato richiesta di pena concordata con rinuncia ai motivi ex articolo 599-bis c.p.p., la Corte d’appello ha proceduto a riqualificazione, ritenendo sussistente il tentativo e rideterminando la pena.
4.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 62-bis c.p., articolo 69 c.p., comma 2, e articolo 99 c.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo all’applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
Si deduce che la sentenza impugnata, pur avendo concesso le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulla recidiva, non ha applicato la riduzione di pena senza tener conto degli aumenti per le aggravanti, come avrebbe dovuto a norma dell’articolo 69 c.p., comma 2.

 

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5. Il ricorso di (OMISSIS) e’ articolato in tre motivi.
5.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 379 c.p. e articolo 49 c.p., comma 2, nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla mancata applicazione della disciplina relativa al reato impossibile in ordine al delitto di favoreggiamento, per il quale il ricorrente e’ stato condannato.
Si deduce che la sentenza impugnata ha ritenuto ravvisabile il reato di favoreggiamento reale perche’ a condotta del ricorrente e’ successiva al sequestro dello stupefacente di cui al capo 2, senza pero’ considerare che proprio l’avvenuto sequestro rendeva impossibile aiutare ad assicurare il prodotto, il profitto o il prezzo del reato di importazione e detenzione illecita della cocaina. Si osserva, quindi, che la condotta era radicalmente priva della potenzialita’ di determinare causalmente il risultato, ed integra percio’ la fattispecie del reato impossibile.
5.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 62-bis c.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si deduce che la sentenza impugnata omette qualunque motivazione in ordine al rigetto della richiesta di concessione delle circostanze attenuanti generiche.
5.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), avendo riguardo alla difformita’ tra motivazione e dispositivo nella determinazione della pena.
Si deduce che la sentenza impugnata, in motivazione, precisa espressamente che “la pena va rideterminata nella misura di anni 2 di reclusione ridotta per il rito alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione”, e, poi, nel dispositivo, nulla dice con riferimento alla posizione di (OMISSIS), con la conseguenza che, per effetto della statuizione generale “conferma nel resto”, e’ rimasto immutato il trattamento sanzionatorio inflitto in primo grado, pari a due anni di reclusione.
6. Il ricorso di (OMISSIS) e’ articolato in quattro motivi, preceduti da una premessa sullo svolgimento del processo.

 

Partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

 

6.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 74, nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5.
Si deduce che la sentenza impugnata e’ incorsa in plurimi errori. Si rileva, innanzitutto, che la Corte d’appello del tutto incongruamente ha valorizzato, ai fini dell’accertamento del reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5 la condotta di cui al capo 7, sia perche’ quest’ultima attiene alla detenzione di cocaina in un contesto del tutto diverso da quello relativo all’operativita’ del gruppo criminale, sia perche’ detto sodalizio era dedito a produzione e traffico di anfetamina e non di cocaina. Si osserva, poi, che: -) il riferimento all’attivita’ di corrieri che avrebbero coadiuvato (OMISSIS), capo del gruppo, per importare la sostanza stupefacente, e’ enunciazione priva di qualunque base probatoria affidabile, anche perche’ per le persone indagate a tale titolo, in particolare (OMISSIS) e (OMISSIS), e’ stata disposta l’archiviazione del procedimento; -) anche nei confronti della persona sospettata di aver messo a disposizione un immobile per la lavorazione della droga, tale (OMISSIS), e’ stato emesso provvedimento di archiviazione; -) non e’ emerso alcun episodio di spaccio, e l’unico reato fine accertato e’ quello connesso ai sequestri effettuati il (OMISSIS) nei confronti del coimputato (OMISSIS). Si rileva, ancora, che manca qualunque prova in ordine all’esistenza di una stabile organizzazione tra (OMISSIS) ed altre persone, perche’: -) l’odierno ricorrente, ad un certo punto, si e’ allontanato o e’ stato allontanato dal gruppo; -) (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno rapidamente desistito dall’affare illecito, quando si sono resi conto della incapacita’ di (OMISSIS), riconsegnando parte della sostanza a (OMISSIS), e gettandone via altra parte; -) le attivita’ del gruppo, limitate solo a (OMISSIS), a (OMISSIS) e a (OMISSIS) si sono immediatamente interrotte quando quest’ultimo e’ stato arrestato il (OMISSIS); -) (OMISSIS) e (OMISSIS), come risulta dalla conversazione intercettata del 29 maggio 2013, hanno manifestato viva preoccupazione quando (OMISSIS) ha proposto di espandere l’attivita’ per rifornire anche altri soggetti.
6.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta partecipazione del ricorrente all’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5.
Si deduce che la sentenza impugnata, per quanto riguarda la partecipazione del ricorrente all’associazione, si limita ad operare un mero richiamo alle argomentazioni della sentenza di primo grado, trascurando del tutto le argomentazioni difensive. Si rappresenta, innanzitutto, che, nell’atto di appello, la difesa aveva chiesto di indicare – le ragioni per le quali ritenere che (OMISSIS) si fosse recato in (OMISSIS), su disposizione di (OMISSIS), in relazione ad una precedente…produzione di anfetamina, quando anche nell’informativa di polizia giudiziaria non si riusciva a dare spiegazioni in ordine ai motivi del viaggio (si parla di “motivi non meglio specificati”); si aggiunge che i dubbi sulla natura della spedizione sono accresciuti dal fatto che l’odierno ricorrente, (OMISSIS) e (OMISSIS), in quel periodo, si stavano interessando anche per l’importazione di “viagra” dai Paesi- Bassi. Si rileva, poi, che si era contestato come risulti del tutto indimostrata l’affermazione secondo cui (OMISSIS) si era occupato di reclutare, per conto di (OMISSIS), persone cui affidare l’incarico di recuperare all’estero stupefacente da lavorare in Italia, anche perche’ tale non puo’ ritenersi (OMISSIS), per la quale e’ stata pronunciata archiviazione, e perche’ il coimputato (OMISSIS) ha escluso il coinvolgimento di (OMISSIS) nei loro traffici illeciti. Si osserva, inoltre, che la sentenza impugnata, pur dando atto dell’allontanamento di (OMISSIS) dal gruppo, in quanto ritenuto persona non affidabile, e in effetti l’ultimo contatto risulta del (OMISSIS), indica poi il medesimo come soggetto il quale aveva offerto “la sua disponibilita’ a dare esecuzione alle direttive del (OMISSIS)”. Si conclude che le censure evidenziate in sede di gravame evidenziavano, circostanze incompatibili con la prova dell’esistenza di una stabile adesione di (OMISSIS) al sodalizio criminale.
Si aggiunge, a conferma dell’insussistenza di una condotta di partecipazione Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ex articolo 74 che l’allontanamento di (OMISSIS) da (OMISSIS) si verifica quando a questo si avvicina il gruppo di (OMISSIS) e che, inoltre, (OMISSIS) non e’ stato nemmeno imputato per reati fine del sodalizio.
6.3. Con il terzo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta partecipazione di (OMISSIS) nel reato di importazione e detenzione di cocaina di cui al capo 7.

 

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Si deduce che l’unico elemento a carico e’ costituito dalle dichiarazioni del coimputato (OMISSIS), le quali, pero’, sono caratterizzate da divergenze, avendo riguardo ai tre diversi interrogatori, almeno con riferimento ai ruoli attribuiti ai coindagati, e non sono supportate da riscontri estrinseci. Si deduce, inoltre, che la sentenza impugnata non ha risposto alle censure enunciate in sede di gravame, secondo cui: a) i contatti tra (OMISSIS) e (OMISSIS) nei giorni precedenti l’arresto e la promessa fatta alla moglie di (OMISSIS) di sostenerli a seguito della carcerazione di quest’ultimo trovano spiegazione in risalenti contatti amicali; b) le dichiarazioni del collaboratore di giustizia (OMISSIS), il quale ha detto di essersi recato a casa di (OMISSIS) dopo l’arresto di questi per recuperare 800/900 grammi di cocaina non sequestrati, e di averli poi consegnati a (OMISSIS), nonche’ ha affermato la partecipazione di quest’ultimo ad un’organizzazione camorristica, non sono supportate da alcun riscontro, e possono essere spiegate, quanto alla conoscenza del fatto dell’arresto di (OMISSIS), alla luce dei rapporti di parentela con l’odierno ricorrente.
6.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli articoli 62-bis e 133 c.p., nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Si deduce che il beneficio di cui all’articolo 62-bis c.p. non puo’ essere negato solo per la mancata confessione, posto che questa e’ la ragione per il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ai tre coimputati (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), i quali hanno presentato richiesta di pena concordata con rinuncia ai motivi ex articolo 599-bis c.p.p..
7. Il ricorso di (OMISSIS) e’ articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5.
Si deduce che l’affermazione di responsabilita’ e’ stata pronunciata sulla base delle sole conversazioni intercettate e senza alcuna rivalutazione critica delle argomentazioni della sentenza di primo grado. Si rappresenta che la Corte d’appello non ha dato alcuna sostanziale risposta alle censure formulate con l’atto di gravame, le quali evidenziavano che;) il lasso temporale in rilievo e’ poco significativo, perche’ pari a soli sei o sette mesi; -) la prova della condotta di partecipazione all’associazione non puo’ essere fondata su elementi relativi ad un singolo episodio di detenzione illecita; -) il quantitativo di sostanza drogante e’ modesto, e pari a 113,51 grammi, per la scarsa percentuale di principio attivo, corrispondente al 3,5 % dei 7 kg. circa di sostanza sequestrata. Si osserva, poi, che le affermazioni concernenti l’attivita’ di reclutamento di donne disponibili a recarsi all’estero o a “provare” la sostanza sono fondate su elementi equivoci, e senza alcun approfondimento circa l’effettivo significato delle risultanze istruttorie.

 

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8. I ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS), sviluppati unitariamente, sono articolati in sei motivi, preceduti da una premessa sullo svolgimento del processo.
8.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli articoli 533 e 192 c.p.p. e Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articoli 73 e 74 nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dei reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5 e di produzione di anfetamine di cui al capo 6.
Si deduce che le condotte realizzate dai due imputati sono inoffensive, perche’ la sostanza sequestrata presenta un principio attivo privo di efficacia drogante. Si premette che occorre valutare il principio attivo non in valori assoluti, ma in termini relativi, e che, per l’anfetamina, secondo la Relazione annuale al Parlamento sullo stato delle tossicodipendenze in Italia per il 2004, la quantita’ media di principio attivo rilevata nelle partite sequestrate oscilla tra il 24,04% ed il 35,37%. Si evidenzia, poi, che, invece, nella specie, la percentuale di principio attivo e’ di poco superiore all’1%, su 6,742 kg., oscillando tra una concentrazione dell’1% per la parte relativa a 5,849 kg., e una concentrazione del 5,9% per la restante parte di circa 900 gr., e che la sentenza impugnata ha eluso la questione facendo esclusivo riferimento al dato delle dosi medie giornaliere ricavabili.
8.2. Con il secondo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla ritenuta partecipazione di (OMISSIS) nel reato di produzione di anfetamine di cui al capo 6.
Si deduce che la motivazione della sentenza impugnata e’ solo apparente e non si confronta con le osservazioni della difesa. Precisamente, la motivazione e’ ritenuta apparente, perche’ si limita a richiamare genericamente quattro conversazioni intercettate. La motivazione, inoltre, non si confronterebbe con le censure esposte dalla difesa nell’atto di gravame, laddove si richiamavano due conversazioni della mattina del 2 ottobre 2013, dalle quali risulta l’estraneita’ di (OMISSIS) alla produzione della sostanza (“ora che l’avete fatta lo posso avere un provino”) e la volonta’ di tirarsi fuori dalla questione in discussione tra (OMISSIS) e il fratello (OMISSIS).
8.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 546 c.p.p., comma 3, e articolo 125 c.p.p., comma 3, nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) ed e), avendo riguardo alla mancata riqualificazione del delitto ascritto a (OMISSIS) come favoreggiamento.
Si deduce che la sentenza impugnata non si e’ pronunciata sulla richiesta di riqualificazione dei fatti in termini di favoreggiamento, sebbene la richiesta fosse stata espressa nell’atto di appello, nella pagg. da 40 a 43, e facesse riferimento ad una conversazione intercettata dalla quale si desume la volonta’ di (OMISSIS) di tirarsi fuori dalla consegna dello stupefacente a (OMISSIS), esponendo una scusa plausibile, quella di portare via con se’ il bilancino che il fratello (OMISSIS) e (OMISSIS) avevano nell’auto.
8.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 74, comma 6, nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla mancata derubricazione del reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5 in associazione per delinquere semplice, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 74, comma 6.
Si deduce che la richiesta di derubricazione, puntualmente avanzata sia nei motivi di appello, sia con memoria depositata nel corso del giudizio di secondo grado, e’ stata respinta sulla base di una motivazione estremamente succinta, basata sul solo profilo organizzativo, e precisamente sulla disponibilita’ di un laboratorio e sulla ripartizione dei ruoli tra i sodali. Si rappresenta che non e’ stata valutata la reale potenzialita’ della struttura organizzativa, ne’ la proiezione di questa verso fatti di lieve entita’, e che. nella memoria, si era evidenziato come detta struttura fosse molto limitata sia sotto il profilo quantitativo, sia sotto il profilo qualitativo, facendo riferimento a specifiche risultante istruttorie. Si segnala, in particolare, che, come analiticamente osservato nella memoria, le conversazioni intercettate fanno rilevare sia l’assenza di specifiche competenze necessarie per produrre l’anfetamina e dell’intenzione di realizzare operazioni complesse o quantitativamente rilevanti, sia la precarieta’ del vincolo sociale, dissolto immediatamente dopo l’arresto di (OMISSIS), e che, inoltre, le indagini hanno fatto emergere la produzione di anfetamina di bassissima efficacia drogante e non hanno consentito di individuare ne’ il laboratorio o la strumentazione necessaria per la lavorazione della sostanza, ne’ l’esistenza di una cassa comune, ne’ l’effettivo svolgimento di ruoli (Ndr: testo originale non comprensibile) come quelli dei corrieri, stante l’archiviazione nei confronti dei sospettati a tale titolo.

 

Partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

 

8.5. Con il quinto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 546 c.p.p., comma 3, e articolo 125 c.p.p., comma 3, nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) ed e), avendo riguardo alla mancata derubricazione del reato di produzione di anfetamine di cui al capo 6 nel reato di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 5, quanto meno per (OMISSIS).
Si deduce che i fatti sono di lieve entita’, atteso quanto emerge proprio dalle conversazioni intercettate del 2 ottobre 2013, e valorizzate dalla Corte d’appello come elementi a carico di (OMISSIS).
8.6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento all’articolo 546 c.p.p., comma 3, e articolo 125 c.p.p., comma 3, nonche’ vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera c) ed e), avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche a (OMISSIS).
Si deduce che il diniego delle circostanze attenuanti generiche a (OMISSIS) e’ del tutto immotivato ed implica una; evidente. disparita’ di trattamento anche in relazione al trattamento applicato al fratello (OMISSIS), al quale il beneficio e’ stato concesso, nonostante la condanna anche per l’ulteriore reato associativo.
9. Il ricorso di (OMISSIS), redatto e sottoscritto personalmente, e’ articolato in un unico motivo, con il quale si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, a norma dell’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b) ed e), avendo riguardo alla mancata derubricazione del reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5 in associazione per delinquere semplice, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 74, comma 6.
Si deduce che la sentenza e’ priva di motivazione in proposito.
10. Il Procuratore generale presso la Corte di cassazione ha depositato memoria, nella quale conclude per l’inammissibilita’ dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e per la correzione del dispositivo della sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), con indicazione della pena in un anno e quattro mesi di reclusione, e per l’inammissibilita’ nel resto del ricorso.

 

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CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso di (OMISSIS) e’ fondato, nella parte in cui contesta l’applicazione della continuazione interna, mentre e’ complessivamente infondato nel resto.
I ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) sono fondati nelle parti relative al trattamento sanzionatorio irrogato agli stessi, e complessivamente infondati nel resto.
Nei riguardi di (OMISSIS), la sentenza deve essere annullata senza rinvio con riguardo alla pena accessoria, che deve essere rideterminata in quella della interdizione dai pubblici uffici per cinque anni, mentre il ricorso e’ complessivamente infondato nel resto.
Il ricorso di (OMISSIS) e’ nel complesso infondato.
I ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sono inammissibili.
2. Il ricorso di (OMISSIS) e’ fondato nella parte in cui contesta l’applicazione della continuazione interna, mentre e’ complessivamente infondato nel resto, per le ragioni di seguito precisate.
3. Infondate sono le censure esposte nel primo motivo del ricorso di (OMISSIS), che contestano l’affermazione di responsabilita’ per il reato di cui al capo 2, deducendo l’omesso confronto della sentenza impugnata con le critiche enunciate nei motivi di appello in relazione ai singoli indizi, nonche’ il difetto di una valutazione globale delle diverse risultanze istruttorie.
3.1. La sentenza impugnata, sia pur sinteticamente e con espressi rinvii alla pronuncia di primo grado, espone le ragioni per le quali ritiene sussistenti a carico di (OMISSIS), per il reato di cui al capo 2, indizi gravi precisi e concordanti, confrontandosi espressamente con le censure del gravame.
Si premette che la contestazione ha ad oggetto l’importazione di un carico di 29,623 kg. di cocaina, suddiviso in 27 panetti, imbarcato su una nave in (OMISSIS). Si precisa che questa partita di droga doveva essere scaricata nel (OMISSIS), dove giunse nel gennaio (OMISSIS), e, pero’, prosegui’ il viaggio verso il porto di (OMISSIS), venendo sequestrata in (OMISSIS), nel porto di (OMISSIS), prima di arrivare alla destinazione finale.
Si rappresenta, poi, che il coinvolgimento di (OMISSIS) nell’operazione nasce dall’intervento dello stesso per assicurare il recupero di un credito che suo cognato (OMISSIS) vantava nei confronti di (OMISSIS), genero di (OMISSIS). In maggior dettaglio, si segnala che (OMISSIS) e (OMISSIS) chiesero il rimborso del credito a (OMISSIS), e questi propose loro di partecipare all’operazione di importazione della cocaina; questa operazione, dopo l’arresto per altre vicende di (OMISSIS), fu gestita da (OMISSIS) e (OMISSIS). Si espone che, nel prosieguo, in data (OMISSIS), (OMISSIS) venne ferito a morte, e mori’ pochi giorni dopo, e che per l’omicidio e’ stato condannato (OMISSIS), con sentenza divenuta irrevocabile a seguito di pronuncia della Corte di cassazione (precisamente: Sez. I, n. 15533 del 05/02/2020). Si evidenzia, ancora, che l’incarico di recuperare la partita di droga, gia’ da quando era giunta nel (OMISSIS), era stato affidato a (OMISSIS), il quale si avvaleva della collaborazione di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), dietro il versamento di un compenso di 30.000,00 Euro, versati in anticipo, e che il reclutamento di (OMISSIS) per eseguire tale compito era avvenuto a cura di (OMISSIS), persona in stretti rapporti con (OMISSIS).

 

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Si richiama, come elemento particolarmente significativo a carico di (OMISSIS), una conversazione del giorno 1 maggio 2015 tra (OMISSIS) ed (OMISSIS). In questa conversazione, (OMISSIS) diceva di avere per la mattina seguente un appuntamento con “quel don (OMISSIS)… che caccia i soldi”, e chiedeva all’interlocutore di andare “a vedere la macchina”, ma riceveva in risposta la notizia che era successa “una cosa ancora piu’ grave” della possibile “perdita” della “macchina”, e cioe’ che “quello la’ che venne da te… a casa tua-… bravo… quello… quasi quasi non c’e’ piu’… hai capito-“. (OMISSIS) allora chiedeva: “ma il (OMISSIS) o quell’altro-“, e, informato che l’incidente riguardava “don (OMISSIS)”, commentava: “meno male”. Si rileva che la conversazione e’ estremamente importante perche’: -) il riferimento alla “macchina” attiene alla droga, attese le acquisizioni processuali, fondate sulle intercettazioni telefoniche e sulla confessione di (OMISSIS) in ordine al coinvolgimento nelle attivita’ dirette al recupero della partita di cocaina proveniente dall'(OMISSIS), gia’ da quando la stessa era nel (OMISSIS) e fino alla scoperta del sequestro di essa in (OMISSIS); -) il riferimento al “(OMISSIS)” concerne (OMISSIS), posti la precedente evocazione, nel corso del dialogo, del nome “don (OMISSIS)”, e la gestione di un caseificio da parte della moglie dell’odierno ricorrente, esercizio dal medesimo assiduamente frequentato.
Si osserva, inoltre, che altri elementi di notevole rilievo a carico di (OMISSIS) per l’importazione dei 29,623 kg. di cocaina emergono nel processo a carico del medesimo per l’omicidio di (OMISSIS). In particolare, si segnala che la moglie e il figlio di (OMISSIS) hanno riferito che la vicenda inerente il container recante la droga era connessa alla situazione debitoria tra (OMISSIS) e (OMISSIS), in quanto il padre era intervenuto per cercare di soddisfare le pretese di quest’ultimo, coinvolgendo il medesimo ed il di lui cognato (OMISSIS) nell’importazione della cocaina.
Si rappresenta, poi, che (OMISSIS) ha ammesso, nell’interrogatorio, di essersi incontrato con “don (OMISSIS)”, titolare di un caseificio in (OMISSIS), e con (OMISSIS), per recuperare il carico di droga, e che l’individuazione di “don (OMISSIS)” nell’odierno ricorrente deve ritenersi accertata anche se il precisato (OMISSIS), nel riconoscimento fotografico, ha abbinato il nome “don (OMISSIS)” all’immagine di (OMISSIS). Si rileva, in proposito, da un lato, che la confusione si puo’ spiegare per il coinvolgimento anche di quest’ultimo nell’operazione, e, dall’altro, che l’incarico a (OMISSIS) di recuperare il carico di cocaina, dietro lauto compenso, fu conferito per il tramite di (OMISSIS), persona in strettissimi rapporti di frequentazione con (OMISSIS). Si puo’ aggiungere che, nella sentenza di primo grado, si evidenzia come (OMISSIS), nell’interrogatorio abbia indicato, tra gli interessati al recupero della droga, “don (OMISSIS), (OMISSIS), tale (OMISSIS) cognato di don (OMISSIS) ed un colombiano di nome (OMISSIS)”: anche il dato relativo a “tale (OMISSIS) cognato di don (OMISSIS)” appare significativo per individuare quest’ultimo in (OMISSIS). Inoltre, risulta pure dalla sentenza impugnata che la moglie dell’odierno ricorrente fosse titolare di una ditta individuale avente ad oggetto l’attivita’ di vendita di prodotti caseari in (OMISSIS).
Si segnala, infine, che, nelle conversazioni intercorse in carcere, ed oggetto di intercettazione, (OMISSIS), detenuto per le accuse concernenti l’omicidio di (OMISSIS), si mostra preoccupato con la moglie per il rischio di essere coinvolto nelle indagini relative al carico di cocaina, e che l’appunto trovato a casa di (OMISSIS) conferma il collegamento tra il carico di cocaina e i rapporti di debito/credito esistenti tra (OMISSIS) e (OMISSIS).
3.2. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla partecipazione di (OMISSIS) nell’importazione di 29,623 kg. di cocaina, poi sequestrati in (OMISSIS), risultano immuni da vizi.

 

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Innanzitutto, incensurabile e’ l’interpretazione fornita della conversazione del 1 maggio 2015, intercorsa tra (OMISSIS) ed (OMISSIS), e legittimamente da essa si desume un fondamentale elemento a carico di (OMISSIS) quale finanziatore dell’operazione di recupero del carico di cocaina. Da un lato, infatti, come risulta analiticamente dalla sentenza di primo grado, (OMISSIS) ha confessato espressamente di essere stato incaricato del recupero della partita di cocaina poi sequestrata in (OMISSIS) sin da quando la stessa era transitata nel (OMISSIS) da (OMISSIS), di aver ricevuto un compenso anticipato di 30.000,00, diviso in parte con (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), e di aver spesso utilizzato nelle conversazioni intercettate il termine “macchina” per indicare quantitativi di droga. Dall”‘altro e’ ragionevole l’identificazione del “don (OMISSIS)… che caccia i soldi”, ovvero “il (OMISSIS)”, in (OMISSIS), in quanto: a) (OMISSIS) ha indicato il “don (OMISSIS)”, come gestore di un caseificio in (OMISSIS) e cognato di tale (OMISSIS), anch’egli interessato al recupero della cocaina, ed effettivamente (OMISSIS) e’ cognato di (OMISSIS), il quale vantava un credito nei confronti di (OMISSIS), nonche’ marito della titolare di una ditta esercente la vendita di prodotti caseari in (OMISSIS); b) il riconoscimento fotografico, da parte di (OMISSIS), di “don (OMISSIS)” nell’immagine di (OMISSIS) puo’ essere ragionevolmente ritenuta frutto di confusione, essendo quest’ultimo genero di (OMISSIS), altra persona indicata da (OMISSIS) come partecipe dell’operazione.
Legittimamente, poi, un ulteriore indizio a carico di (OMISSIS) e’ desunto dall’intervento nell’operazione di (OMISSIS). Invero, (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno riconosciuto di essere stati incaricati del recupero del container in cui c’era la droga proprio da (OMISSIS). E’ inoltre accertato, e non negato nemmeno nel ricorso, che il precisato (OMISSIS) era persona legata da assidui rapporti di frequentazione, con (OMISSIS). D’altro canto, le deduzioni enuncianti che il legarne tra (OMISSIS) e (OMISSIS) derivava esclusivamente da ordinari rapporti di affari e che (OMISSIS), nella specie, si era attivato per realizzare truffe, e non per un’importazione di droga, sono meramente assertive, a fronte di elementi istruttori di diverso significato.

 

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Ancora, a carico di (OMISSIS) appare sicuramente molto significativo, e correttamente richiamato, il dato costituito dai rapporti tra lo stesso e (OMISSIS), anche al di la’ della responsabilita’ per l’omicidio, peraltro accertata con sentenza passata in giudicato. Risulta assolutamente certo, infatti, il coinvolgimento di (OMISSIS) nell’operazione per l’importazione della droga custodita nel container, anche per l’estrema precisione dell’appunto rinvenuto nella sua abitazione. Chiarissime, e sostanzialmente non contestate, inoltre, sono le dichiarazioni della moglie e del figlio di (OMISSIS) circa il collegamento del container in cui era occultata la droga e la situazione debitoria tra (OMISSIS) e (OMISSIS), ed il coinvolgimento, a tal fine, di (OMISSIS) nell’importazione della cocaina da parte del padre. Inoltre, non sono emerse, ne’ allegate, diverse ragioni in ordine all’incontro tra (OMISSIS) e (OMISSIS), avvenuto il giorno e nell’occasione in cui quest’ultimo fu mortalmente ferito, anche indipendentemente dalla individuazione della responsabilita’ per tale omicidio.
Da ultimo, coerente con questo quadro risulta il richiamo ai riferimenti effettuati da (OMISSIS), nel corso delle conversazioni intercettate, alle indagini per l’importazione di cocaina, nonostante lo stesso fosse detenuto per l’omicidio.
4. Infondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, nella parte in cui contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche e la mancata applicazione del minimo della pena.
Occorre premettere che, ai fini della verifica della correttezza delle valutazioni in termini di dosimetria della pena e di concessione o diniego delle circostanze attenuanti generiche, e’ doveroso fare riferimento al complesso delle circostanze emergenti dal testo della sentenza impugnata.
Cio’ posto, per quanto concerne la pena base, fissata in nove anni di reclusione e 30.000,00 Euro di multa, va innanzitutto rilevato che la stessa e’ stata fissata in misura molto piu’ prossima al minimo che al massimo edittale. Risulta utile evidenziare, inoltre, che il fatto risulta di notevole gravita’ non solo per il quantitativo di droga oggetto dell’importazione, ma anche per il coinvolgimento di un numero notevole di persone nell’operazione nonche’ per l’articolazione e protrazione della condotta illecita.
Per quanto attiene al diniego delle circostanze attenuanti generiche, poi, occorre rappresentare che non risultano significativi elementi positivamente valutabili a fronte di molteplici elementi negativi. Ed infatti, non solo deve essere valutata la gravita’ dei fatti, ma anche la pluralita’ delle vicende, posto che (OMISSIS), nel presente processo, e’ stato ritenuto colpevole, oltre che per l’importazione di cocaina avvenuta nel (OMISSIS), anche per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, ex articolo 74 e di produzione e detenzione illecita di anfetamine, commessi tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS). Inoltre, non va trascurata la rilevanza della condanna, divenuta irrevocabile nelle more del processo, per l’omicidio di (OMISSIS). A fronte di questi elementi, legittimamente e’ stata ritenuta recessiva la mancata proposizione di impugnazione in relazione all’affermazione di colpevolezza per i reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico e di produzione e detenzione illecita di anfetamine.

 

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5. Fondate, invece, sono le censure enunciate sempre nel secondo motivo, nella parte in cui contestano l’applicazione dell’aumento interno di pena per la continuazione in ordine al reato di importazione di cocaina di cui al capo 2.
5.1. Occorre premettere che, ai fini della consumazione del delitto di importazione di sostanze stupefacenti e’ sufficiente la conclusione dell’accordo finalizzato alla importazione dello stupefacente, senza necessita’ dell’acquisizione dell’autonoma detenzione della sostanza stupefacente.
Invero, questo orientamento, cui accede l’orientamento prevalente della giurisprudenza (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 6498 del 26/01/2021, Ramirez Gutierrez, Rv. 280932-01, e Sez. 3, n. 29655 del 29/01/2018, Blandon, Rv. 273717-01; per l’opposto indirizzo, che ritiene necessaria anche l’acquisizione dell’autonoma detenzione dello stupefacente, v. Sez. 4, n. 49896 del 15/10/2019, Brandimarte, Rv. 277949-04, e Sez. 6, n. 27998 del 11/07/2019, Rv. 277949), e’ ritenuto condivisibile dal Collegio per ragioni di coerenza sistematica.
Va rilevato, in particolare, le condotte di importazione e di acquisto di stupefacenti sono previste alternativamente tra loro nell’ambito del medesimo Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 1-bis, come evidenziato dalla congiunzione “o comunque”. La fungibilita’ tra le due condotte appena indicate, inoltre, e’ rimarcata anche dall’elaborazione giurisprudenziale in forza della quale non si verifica alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza, nel caso di passaggio dalla ipotesi, contestata, di importazione di sostanze stupefacenti a quella, ritenuta, di compravendita (Sez. 3, n. 9916 del 12/11/2009, dep. 2010, Scarfo’, Rv. 246226-01). Ora, la condotta di acquisito si perfeziona anche nel caso del semplice accordo: costituisce, infatti, principio assolutamente consolidato quello secondo cui il delitto di acquisto e cessione di sostanze stupefacenti si consuma nel momento in cui e’ raggiunto il consenso tra venditore e acquirente, indipendentemente dalla effettiva consegna della merce e del pagamento del prezzo (cfr., tra le tantissime, Sez. 2, n. 30374 del 16/05/2019, Bonarrigo, Rv. 276981-01, e Sez. 1, n. 20020 del 04/04/2013, Nettuno, Rv. 256030-01).
Ne discende che appare irragionevole pretendere, per il perfezionamento della condotta di importazione, l’acquisizione dell’autonoma detenzione dello stupefacente, quando tale vicenda non e’ necessaria per il perfezionamento della condotta di acquisto, prevista in via alternativa dalla medesima disposizione incriminatrice.
5.2. Cio’ posto, pero’, deve anche precisarsi che le condotte successive all’accordo finalizzato ad importare lo stupefacente, se ed in quanto dirette al recupero ed all’acquisto dell’autonoma detenzione della partita di droga negoziata, e, quindi, alla realizzazione materiale dell’operazione pattuita, rientrano nell’ambito dell’unico reato di importazione.
Questa conclusione, infatti, costituisce applicazione del principio giurisprudenziale ampiamente consolidato in forza del quale le diverse condotte previste dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73 sono alternative tra loro, e perdono la loro individualita’ quando si riferiscano alla stessa sostanza stupefacente e siano indirizzate ad un unico fine, talche’, se consumate senza un’apprezzabile soluzione di continuita’, devono considerarsi come condotte plurime di un unico reato (cfr., per tutte, Sez. 3, n. 8999 del 05/12/2019, dep. 2020, Spada, Rv. 278418-01, e Sez. 4, n. 9496 del 31/01/2008, Baumgardt, Rv. 239259-01).

 

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5.3. Sulla base dei principi precedentemente richiamati, deve concludersi che, nella specie, la condotta contestata nel capo 2 a (OMISSIS) costituisce un unico reato, e che, quindi, nessun aumento di pena deve essere apportato a titolo di aumento c.d. “interno”.
Nella specie, infatti, la contestazione ha ad oggetto l’importazione della partita di droga di 29,623 kg. nelle sue varie fasi, avendo riguardo sia alla predisposizione del carico nel porto di (OMISSIS) in (OMISSIS), e alla partenza della nave utilizzata per il trasporto il (OMISSIS), sia al passaggio nel (OMISSIS) il giorno (OMISSIS), sia alle successive operazioni dirette al recupero dello stupefacente, ripartito con la nave verso la (OMISSIS), e sequestrato in (OMISSIS).
Risulta quindi evidente che tutte le diverse condotte si riferiscono alla medesima sostanza stupefacente, sono indirizzate ad un unico fine, quello di dare materiale esecuzione all’accordo avente ad oggetto l’importazione della partita di droga, e sono state consumate senza un’apprezzabile soluzione di continuita’.
5.4. L’eliminazione dell’aumento di pena a titolo di continuazione c.d. “interna” deve essere quantificata, sulla base delle indicazioni della sentenza impugnata, in un anno di reclusione e 2.000,00 Euro di multa, prima della riduzione di un terzo per il rito abbreviato.
Deve inoltre procedersi, di ufficio, alla correzione dell’errore materiale nel computo della multa complessiva, posto che la sentenza impugnata, dopo aver quantificato la stessa prima dell’applicazione della diminuente del rito in 42.000,00 Euro, aveva poi indicato la stessa, dopo la riduzione di un terzo, in 32.000,00 Euro, invece che in 28.000,00 Euro.
Di conseguenza, la pena finale, eliminato il segmento di trattamento sanzionatorio applicato a titolo di continuazione c.d. “interna”, e corretto l’errore materiale relativo al computo della multa, si individua in anni nove, mesi quattro di reclusione ed Euro 26.666 di multa.
Restano infatti ferme: a) la pena base per il reato di importazione di stupefacenti di cui al capo 2, di nove anni di reclusione e 30.000,00 Euro di multa; b) l’aumento di pena per l’aggravante dell’ingente quantita’, di due anni di reclusione e 7.000,00 Euro di multa; c) l’aumento di pena per il reato di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5, di due anni di reclusione e 2.000,00 Euro di multa; d) l’aumento di pena per il reato di produzione e detenzione di sostanza stupefacente di cui al capo 6, di un anno di reclusione e 1.000,00 Euro di multa; e) l’applicazione, sul trattamento sanzionatorio complessivo, pari a quattrodici anni di reclusione e 40.000,00 Euro di multa, della riduzione di pena nella misura “secca” di un terzo.
6. Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile per le ragioni di seguito precisate.
6.1. Diverse da quelle consentite sono le censure esposte nel primo motivo, che contestano la qualificazione del delitto di cui al capo 2 come delitto consumato, invece che come delitto tentato, evidenziando l’accoglimento della richiesta di derubricazione della sentenza impugnata nei confronti dei coimputati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).
Occorre premettere che (OMISSIS), nel corso del giudizio di appello, ha rinunciato ai motivi di merito contenuti nel gravame.

 

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Ora, la cristallizzazione del fatto nella pronuncia di appello preclude la sua possibile riqualificazione in questa sede. Invero, la qualificazione del fatto come importazione tentata invece che come importazione consumata, posto che questa fattispecie e’ configurabile per la sola conclusione dell’accordo finalizzato alla importazione dello stupefacente, come precisato in precedenza al § 5.1, presuppone una verifica della correttezza della ricostruzione della vicenda storica ormai non piu’ controvertibile nemmeno sotto il profilo del vizio di motivazione. Ne’ tale limite puo’ essere superato richiamando la riqualificazione operata a vantaggio di alcuni coimputati, atteso il differente contributo di ciascuno nella vicenda complessiva, ed il ruolo preminente di (OMISSIS) rispetto a quelli di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), come evidenziato nella sentenza impugnata.
Del resto, costituisce insegnamento consolidato della giurisprudenza, condiviso dal Collegio, quello per cui e’ inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si propongono censure attinenti ai motivi d’appello rinunciati e non possono essere rilevate d’ufficio le questioni relative ai medesimi motivi (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 47698 del 18/09/2019, Amabile, Rv. 278006-01, e Sez. 3, n. 50750 del 15/06/2016, Dantese, Rv. 268385-01, le quali entrambe hanno ritenuto preclusa la possibilita’ di proporre o rilevare d’ufficio, in sede di legittimita’, questioni attinenti alla qualificazione giuridica dei fatti, avendo l’imputato rinunciato ai motivi di appello relativi all’affermazione della responsabilita’ penale).
6.2. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel secondo motivo, che contestano la ridotta applicazione della riduzione di pena per le circostanze attenuanti generiche, in quanto calcolata tenendo conto degli aumenti per le aggravanti.
Invero, dal testo della sentenza impugnata emerge che la pena, sia per il reato di cui al capo 2, sia per i reati di cui ai capi 3 e 4, e’ stata calcolata sulla base dell’espresso giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e senza alcun cenno all’applicazione di aumenti di pena per le aggravanti.
7. Il ricorso di (OMISSIS) e’ fondato nella parte in cui contesta la determinazione del trattamento sanzionatorio, mentre e’ infondato nel resto, per le ragioni di seguito precisate.
7.1. Infondate sono le censure enunciate nel primo motivo, che contestano la mancata applicazione della disciplina del reato impossibile, deducendo che il coinvolgimento del medesimo nelle operazioni di recupero della cocaina e’ avvenuto quando questa era stata ormai sequestrata dalla polizia turca, e che, quindi, la sua condotta e’ priva di qualunque potenzialita’ rispetto al risultato da raggiungere.
7.1.1. Va premesso che corretta e’ la sussunzione della condotta ascritta a (OMISSIS) nella fattispecie del favoreggiamento reale.
Invero, secondo l’indirizzo ampiamente consolidato in giurisprudenza, e condiviso dal Collegio, perche’ sia configurabile il reato di favoreggiamento reale, previsto dall’articolo 379 c.p., e’ sufficiente che la condotta posta in essere sia idonea a conseguire lo scopo di aiutare il colpevole ad assicurarsi il profitto del reato, a prescindere dall’esito di essa e cioe’ dall’effettivo conseguimento di tale finalita’ (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 40280 del 21/05/2013, Agostino, Rv. 25732701, e Sez. 6, n. 7343 del 13/01/2004, Prudente, Rv. 229160-01).
Secondo quanto emerge dalle sentenze di merito, (OMISSIS) si attivo’ nei giorni immediatamente successivi il sequestro della partita di cocaina in (OMISSIS), ignaro di questa sopravvenienza e d’intesa con (OMISSIS), per organizzare il recupero della droga in (OMISSIS) nel porto di (OMISSIS), e a tal fine attivo’ un conoscente (OMISSIS), promettendogli in cambio due pacchi di cocaina.
Risulta quindi immune da vizi la conclusione per cui la condotta posta in essere da (OMISSIS) era concretamente e fattivamente finalizzata ad aiutare i coimputati ad entrare nella disponibilita’ della droga da importare in Italia, e, quindi, ad assicurarsi il prodotto o il profitto del reato di importazione di sostanze stupefacenti.
7.1.2. Deve poi escludersi che sussistano i presupposti per l’applicazione della disciplina del reato impossibile.

 

Partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

 

L’orientamento assolutamente consolidato della giurisprudenza, infatti, ritiene che, ai fini della configurabilita’ del reato impossibile, l’inidoneita’ dell’azione – da valutarsi con riferimento al tempo del commesso reato in base al criterio di accertamento della prognosi postuma – deve essere assoluta, nel senso che la condotta dell’agente deve essere priva di astratta determinabilita’ causale nella produzione dell’evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato, indipendentemente da cause estranee o estrinseche, ancorche’ riferibili all’agente (cfr., per tutte, Sez. 1, n. 870 del 17/10/2019, dep. 2020, Mazzarella, Rv. 27808501, e Sez. 5, n. 26876 del 28/04/2004, Marchesini, Rv. 229872-01). Inoltre, e’ costante la precisazione in forza della quale l’inesistenza dell’oggetto del reato da’ luogo a reato impossibile solo qualora l’oggetto sia inesistente in rerum natura o si tratti di inesistenza originaria ed assoluta, non anche quando l’oggetto sia mancante in via temporanea o per cause accidentali (v., ad esempio, Sez. 1, n. 12407 del 30/09/2019, dep. 2020, Tagliamento, Rv. 278902-01, e Sez. 3, n. 26505 del 20/05/2015, Bruzzaniti, Rv. 264396-01).
E, in coerente applicazione di questi principi, si afferma che la consumazione del reato di acquisto di sostanze stupefacenti non e’ esclusa dal fatto che la ricezione della droga si sia svolta sotto il diretto controllo della polizia giudiziaria, posto che, ai fini della configurabilita’ del reato impossibile, l’inidoneita’ dell’azione deve risultare gia’ ex ante assolutamente priva di potenzialita’ per la determinazione causale dell’evento (cosi’, tra le altre, Sez. 6, n. 35511 del 21/05/2013, Sabbatini, Rv. 256443-01).
Nella specie, da un lato, l’oggetto del reato, la sostanza stupefacente, non puo’ dirsi inesistente in rerum natura; ne’ si versa in una ipotesi di inesistenza originaria ed assoluta dell’oggetto del reato.
Dall’altro, poi, risulta incensurabile la valutazione che ha escluso che l’inidoneita’ della condotta fosse assoluta, ossia priva di astratta determinabilita’ causale nella produzione dell’evento, per inefficienza strutturale o strumentale del mezzo usato. Questa valutazione, infatti, deve essere effettuata in base al criterio di accertamento della prognosi postuma, il quale ha riguardo alla situazione che si presentava all’imputato al momento del compimento degli atti, in base alle condizioni prevedibili del caso (per questa nozione di prognosi postuma, cfr., tra le tante, Sez. 2, n. 36311 del 12/07/2019, Rajcevc, Rv. 277032-02).

 

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7.2. Fondate, invece, sono le censure esposte nel secondo e nel terzo motivo, che contestano il diniego immotivato delle circostanze attenuanti generiche e il contrasto tra dispositivo e motivazione in punto di determinazione della pena.
In effetti, per quanto riguarda il diniego delle circostanze attenuanti generiche, la Corte d’appello nulla ha motivato sul punto, nonostante l’espressa censura nei motivi di gravame.
Il contrasto tra dispositivo e motivazione, poi, e’ palese. Invero, la motivazione specificamente relativa al trattamento sanzionatorio inflitto a (OMISSIS) afferma: “la pena va rideterminata nella misura di 2 anni di reclusione ridotta per il rito alla pena di anni 1 mesi 4 di reclusione”. Il dispositivo, invece, nulla prevedendo con espresso riferimento al precisato ricorrente e statuendo in generale la “conferma nel resto”, ha di fatto tenuto ferma la sanzione di due anni di reclusione e 600,00 Euro di multa irrogata in primo grado.
8. Complessivamente infondate sono le censure formulate nel ricorso di (OMISSIS), per le ragioni di seguito precisate.
8.1. In parte prive di specificita’, in parte diverse da quelle consentite e in parte manifestamente infondate sono le censure proposte nel primo motivo del ricorso, che contestano l’affermazione della sussistenza dell’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5, deducendo, in particolare, l’assenza di elementi affidabili da cui inferire l’impiego di corrieri, o di immobili dedicati alla lavorazione dello stupefacente, la mancanza di episodi di spaccio, la instabilita’ e limitata durata temporale dei rapporti tra i supposti sodali.
8.1.1. La sentenza impugnata, anche attraverso il richiamo alla sentenza di primo grado, nella quale sono puntualmente indicate le fonti di prova di riferimento, indica le ragioni per le quali deve ritenersi sussistente l’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5.
Si rappresenta, in particolare, che, sulla base di intercettazioni di conversazioni telefoniche e tra presenti, e’ emersa l’esistenza di un gruppo di persone, facente capo a (OMISSIS), persona in stretti rapporti con (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), dedito alla produzione di stupefacenti. Si precisa che, dalle conversazioni, si evince come il gruppo, al fine di produrre la droga, si preoccupava di procurarsi le attrezzature necessarie nonche’ la sostanza base da trattare, a questo fine ricorrendo a corrieri verso l’estero, e di individuare canali di “sbocco” del prodotto. Si evidenzia che una definitiva conferma delle finalita’ dell’associazione e’ stata offerta dai sequestri effettuati il (OMISSIS) nei confronti di (OMISSIS): dapprima, in ragione di elementi emersi dalle conversazioni, (OMISSIS) era controllato in (OMISSIS) e trovato in possesso di 80,00 gr. circa di stupefacente; quindi, la perquisizione a casa del medesimo consentiva di recuperare 6,742 kg. di pasta color crema contenente anfetamina, da cui potevano essere estratte 1.135 dosi medie giornaliere. Si aggiunge che (OMISSIS), a seguito del sequestro e del conseguente arresto, rendeva dichiarazioni non solo confessorie, ma anche accusatorie nei confronti di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS).

 

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La sentenza di primo grado, inoltre, fornisce puntuali dettagli sull’attivita’ dei corrieri e delle attivita’ di prova dello stupefacente (cfr. spec. pagg. 166-175). Rappresenta, in particolare, sulla base delle conversazioni intercettate, che (OMISSIS), su incarico di (OMISSIS), aveva reclutato (OMISSIS) e (OMISSIS), come corrieri con l'(OMISSIS), nonche’ (OMISSIS) come “assaggiatrice” dello stupefacente prodotto. Si puntualizza, sulla base delle conversazioni intercettate, che: a) del viaggio di (OMISSIS) in (OMISSIS), effettuato tra la fine di (OMISSIS), era perfettamente a conoscenza (OMISSIS); b) (OMISSIS) ha affermato di non aver potuto adempiere al “compito” affidatole, pur avendo ricevuto almeno in parte la ricompensa, perche’ vi erano moltissimi controlli, ricorrendo in quei giorni in (OMISSIS) una festivita’ nazionale; c) (OMISSIS) ha effettuato un ulteriore viaggio a (OMISSIS) con (OMISSIS) tra il (OMISSIS); d) (OMISSIS) ha effettuato un viaggio con (OMISSIS) a (OMISSIS) tra il (OMISSIS), ma, dopo alcune difficolta’ verificatesi in aeroporto, e’ stata rimandata a casa, perche’ aveva “troppi problemi”, ed avrebbe rischiato molto; e) (OMISSIS), in data (OMISSIS), ha effettuato un “assaggio” di droga per conto di (OMISSIS), e, tramite sms, ha informato il medesimo della consistenza delle stessa (“La pasta e’un po molla e troppo forte”).
La sentenza di primo grado, inoltre, nel riportare le dichiarazioni di (OMISSIS), rappresenta, tra l’altro, che, a dire di questi, lo stupefacente rinvenuto in occasione dei sequestri del (OMISSIS) era stato “manipolato” da (OMISSIS) in un immobile di (OMISSIS), mediante acetone contenuto in bottiglie, e che effettivamente in quei locali sono state rinvenute bottiglie vuote all’esito di apposita perquisizione.
8.1.2. Il ricorrente non si e’ confrontato compiutamente con gli elementi evidenziati dalla sentenza impugnata, anche attraverso il richiamo a quelli indicati dalla pronuncia di primo grado, ed ha proposto una diversa valutazione delle risultanze istruttorie, senza riuscire a rappresentare alcun vizio logico o giuridico della valutazione del giudice di appello.
In particolare, il ruolo e l’attivita’ svolta dai corrieri sono analiticamente illustrati dalla decisione di primo grado, la quale evidenzia come le archiviazioni nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS) si spiegano con l’assenza di elementi a carico delle stesse in ordine alla effettiva realizzazione delle operazioni di trasporto della droga, fermo restando, pero’, lo svolgimento di ripetuti viaggi in (OMISSIS) ed in (OMISSIS) da parte delle medesime donne unitamente a (OMISSIS) per reperire sostanza stupefacente e la piena conoscenza di tali “spedizioni” da parte di piu’ sodali, e tra questi anche di (OMISSIS). Inoltre, l’archiviazione del procedimento nei confronti di (OMISSIS), quale persona che avrebbe fornito l’immobile per “lavorare” lo stupefacente, e’ un dato privo di rilevanza, se si considera che effettivamente e’ stato sequestrato in data (OMISSIS) un notevole quantitativo di anfetamina, dal quale potevano essere estratte 1.135 dosi medie giornaliere, e che detta partita di droga, secondo le dichiarazioni di (OMISSIS), riscontrate anche dalla polizia giudiziaria, fu dapprima “manipolato” da (OMISSIS), e poi, per quanto emerge dalle conversazioni intercettate, da questi fatto “assaggiare” per prova ad (OMISSIS).

 

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Le critiche relative all’affermazione della sussistenza dell’associazione finalizzata al narcotraffico in ragione dell’assenza di episodi di spaccio e della realizzazione di un unico reato-fine sono manifestamente infondate. Innanzitutto, infatti, costituisce principio consolidato in giurisprudenza quello secondo cui, ai fini della prova dell’esistenza di un’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, non e’ necessario l’accertamento di reati fine (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 11470 del 09/03/2021, Scarcello, Rv. 280703-02, e Sez. 3, n. 9459 del 06/11/2015, dep. 2016, Venere, Rv. 266710-01). In secondo luogo, poi, il reato-fine accertato nella specie e’ estremamente significativo ai fini della dimostrazione dell’esistenza di una struttura associativa, sia per la quantita’ di stupefacente rinvenuto e per la sua produzione ad opera di (OMISSIS) con il concorso di piu’ persone, sia per la destinazione di tale “partita” al mercato, sia per la coerenza di tale fatto con le continue attivita’ poste in essere nei mesi precedenti, tutte finalizzate al medesimo risultato di reperire e produrre sostanze droganti, e anch’esse compiute con la cooperazione di piu’ persone.
Le censure relative alla scarsa stabilita’ del gruppo sono in parte diverse da quelle consentite e in parte manifestamente infondate. Invero, le condotte significative risultano protratte complessivamente per oltre sei mesi, ed interrotte solo dopo il sequestro di una importante partita di stupefacente e l’arresto di (OMISSIS), che ne aveva la disponibilita’. Inoltre, la piu’ contenuta proiezione temporale delle condotte di alcuni coimputati potrebbe porre – eventualmente problemi circa la sussistenza della partecipazione dei medesimi all’associazione, ma non certo circa l’esistenza dell’organizzazione criminale: costante e pressoche’ quotidiana, infatti, risulta la collaborazione di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) tra il (OMISSIS) (cfr., quanto evidenziato nella sentenza di primo grado, in particolare, nelle pagg. da 149 a 180).
8.2. Complessivamente infondate sono le censure proposte nel secondo motivo del ricorso, che contestano l’affermazione della partecipazione di (OMISSIS) all’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5, deducendo, in particolare, che la vicenda del viaggio in (OMISSIS) e’ del tutto equivoca come circostanza indiziante, che non vi sono elementi per ritenere la cooperazione del ricorrente nel procurare corrieri all’organizzazione, e che il medesimo si allontano’ dal gruppo gia’ alla fine del (OMISSIS), e non ha partecipato alla commissione di alcun reato fine.
8.2.1. Le critiche formulate richiedono alcune precisazioni in ordine alla valutazione degli elementi su cui fondare la prova della partecipazione di un soggetto ad un’associazione finalizzata al narcotraffico.

 

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Innanzitutto, secondo la giurisprudenza ampiamente consolidata, in materia di reati associativi, la commissione dei “reati-fine”, di qualunque tipo essa sia, non e’ necessaria ne’ ai fini della configurabilita’ dell’associazione ne’ ai fini della prova della sussistenza della condotta di partecipazione (cfr., per tutte, Sez. 4, n. 11470 del 2021, Scarcello, cit., e Sez. 3, n. 9459 del 2016, Venere, cit).
Risulta poi ormai diffuso, e mai contestato, l’orientamento in forza del quale, in tema di associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ai fini della verifica degli elementi costitutivi della partecipazione al sodalizio, ed in particolare dell’affectio di ciascun aderente ad esso, non rileva la durata del periodo di osservazione delle condotte criminose, che puo’ essere anche breve, purche’ dagli elementi acquisiti possa inferirsi l’esistenza di un sistema collaudato al quale gli agenti abbiano fatto riferimento anche implicito, benche’ per un periodo di tempo limitato (cosi’, in particolare, Sez. 6, n. 42937 del 23/09/2021, Sermone, Rv. 282122-01, e Sez. 4, n. 50570 del 26/11/2019, Amarante, Rv. 278440-02).
8.2.2. La sentenza impugnata ha affermato la responsabilita’ di (OMISSIS) in particolare valorizzando l’attivita’ di reclutamento di corrieri per l’estero, la disponibilita’ per un tempo significativo ad effettuare “operazioni” in Italia sulla base delle direttive di (OMISSIS), la piena conoscenza delle attivita’ illecite inerenti al traffico delle sostanze stupefacenti.
Queste indicazioni rimandano a quanto esposto nella sentenza di primo grado. La sentenza di prima cura, in particolare, nelle pagg. 175-180, sulla base delle conversazioni intercettate, rappresenta che (OMISSIS): -) effettuo’ un viaggio tra il (OMISSIS) ed il (OMISSIS), soggiornando a (OMISSIS), su indicazione di (OMISSIS), e fece ritorno a (OMISSIS) a bordo di un’auto sulla quale vi erano piu’ persone originarie di quel paese o di zone limitrofe; -) al ritorno dal viaggio si incontro’ con (OMISSIS) e (OMISSIS) per commentare l’esito di tale viaggio; -) il (OMISSIS) discusse con (OMISSIS) delle attivita’ di produzione di (OMISSIS), e fece espresso riferimento alla circostanza della recente effettuazione di “prove dei campioni”, nonche’ alla sua presenza a precedenti “prove”, e all’investimento di consistenti somme di denaro da parte di (OMISSIS) in tali attivita’; -) propose, tra il (OMISSIS), a (OMISSIS), persona gravata di specifici precedenti penali e di polizia in materia di stupefacenti, di collaborare alla produzione di droga per conto di (OMISSIS), e questi concordo’ di prendere un appuntamento con costui tramite (OMISSIS), anche se poi l’operazione non ando’ in porto; -) coopero’ con (OMISSIS) a reclutare (OMISSIS) per farle svolgere l’attivita’ di corriere, e tale donna si reco’ in almeno due occasioni in (OMISSIS) o in (OMISSIS) unitamente a (OMISSIS), tra l'(OMISSIS), come meglio precisato in precedenza al § 8.1.1.

 

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8.2.3. Le conclusioni della sentenza impugnata in ordine alla partecipazione di (OMISSIS) all’associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5 sono correttamente motivate.
Dalle sentenze di merito, infatti, emerge innanzitutto la perfetta conoscenza da parte del ricorrente dell’esistenza dell’associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti da parte di (OMISSIS), e anche delle specifiche attivita’ illecite di reperimento e di produzione di sostanze stupefacenti. Emerge, poi, la continuativa attivita’ di collaborazione di (OMISSIS) con (OMISSIS), sulla base delle direttive del medesimo; nell’ambito di tale attivita’, in particolare, il ricorrente si e’ occupato del reperimento di un corriere per il trasporto della sostanza dall’estero, individuandolo nella persona di (OMISSIS), e dalla messa a disposizione di (OMISSIS), nel primo caso, cooperando con (OMISSIS) e, nel secondo, avvalendosi anche dell’ausilio di (OMISSIS), e sempre avendo come termine finale di riferimento delle proprie iniziative (OMISSIS). Non incongruo, inoltre, e’ il riferimento al viaggio in (OMISSIS), in quanto indicativo della disponibilita’ di (OMISSIS) ad eseguire le direttive di (OMISSIS), in un contesto in cui questi era dedito all’attivita’ di produzione di stupefacenti, e del quale (OMISSIS) era pienamente consapevole.
Una volta ritenuto correttamente accertato il compimento, da parte di (OMISSIS), delle condotte precedentemente indicate di cooperazione alle attivita’ del gruppo criminale guidato da (OMISSIS), e la piena consapevolezza del medesimo ricorrente in ordine all’attivita’ illecita svolta da tale gruppo, restano non decisive in una prospettiva liberatoria sia la mancata commissione di reati fine, sia la cessazione anticipata della collaborazione alle attivita’ del sodalizio criminale. Si e’ gia’ detto, infatti, che, secondo l’orientamento consolidato della giurisprudenza, ai fini della prova della partecipazione ad un’associazione finalizzata al narcotraffico non sono necessarie ne’ la commissione di reati fine, ne’ la durata temporale della condotta significativa, nella specie comunque caratterizzata da una continuativa e diversificata attivita’ di cooperazione al sodalizio criminale protrattasi per almeno tre mesi, dalla fine di (OMISSIS).
8.3. Prive di specificita’ e comunque diverse da quelle consentite in sede di legittimita’ sono le censure enunciate nel terzo motivo, che contestano l’affermazione di responsabilita’ per il reato di importazione e detenzione illecita di 9,810 kg. di cocaina, sequestrata il (OMISSIS), di cui al capo 7, deducendo, in particolare, l’inaffidabilita’ delle dichiarazioni del concorrente nel reato (OMISSIS), l’assenza di riscontri estrinseci, e la mancata risposta alle doglianze circa il significato attribuibile agli elementi valorizzati a tal fine.
La sentenza impugnata evidenzia plurimi elementi ai fini della dichiarazione di colpevolezza del ricorrente per il delitto in questione. Invero, si richiamano: -) il sequestro dello stupefacente, rinvenuto nella immediata disponibilita’ di (OMISSIS); -) le dichiarazioni del medesimo (OMISSIS) confessorie ed accusatorie nei confronti di (OMISSIS); -) i plurimi contatti tra i due nei giorni ravvicinati al sequestro, mediante utenze (OMISSIS) intestate a soggetti inesistenti; -) la conversazione intercettata in carcere tra la moglie di (OMISSIS) e quest’ultimo, nel corso della quale la donna dice al marito di aver chiesto ad (OMISSIS) del denaro per il detenuto e di aver ricevuto una tuta e due maglie, nonche’ la promessa di una visita per decidere come affrontare la situazione; -) le dichiarazioni del collaboratore (OMISSIS), il quale ha riferito di aver appreso direttamente da (OMISSIS) dell’impiego di (OMISSIS) come suo corriere in quanto incensurato, nonche’ di aver ritirato una busta contenente 800/900 grammi di cocaina dal padre di (OMISSIS) dopo l’arresto di questo, e di aver immediatamente consegnato quanto ricevuto a (OMISSIS), in attesa nei pressi della casa abitata dalla famiglia (OMISSIS).
Cio’ posto, le critiche concernenti l’inattendibilita’ delle dichiarazioni accusatorie di (OMISSIS), per i mutamenti nell’attribuzione dei ruoli ai coindagati, sono meramente assertive, e comunque evocano non un travisamento della prova, bensi’ una richiesta di rivalutazione della stessa. Le censure concernenti l’assenza di riscontri estrinseci sono diverse da quelle consentite perche’ presuppongono: a) una diversa valutazione del significato dei contatti tra (OMISSIS) e (OMISSIS), ragionevolmente ritenuti dai giudici di merito, anche per la specificita’ dell’uso di schede estere intestate a soggetti inesistenti, come indicativi dell’esigenza di assicurare “impenetrabilita’” delle comunicazioni; b) una diversa valutazione del significato delle richieste di aiuto fatta dalla moglie di (OMISSIS) ad (OMISSIS) e delle correlative dazioni e promesse di quest’ultimo, sebbene significativamente collegate proprio alla carcerazione per il fatto di cui al capo 7; c) un diverso giudizio di attendibilita’ delle dichiarazioni del collaboratore di giustizia (OMISSIS), senza considerare che il riscontro alle stesse e’ fornito proprio dalle dichiarazioni accusatorie di (OMISSIS), poste sia l’ammissibilita’ dell’individuazione del riscontro estrinseco alle dichiarazioni di un coimputato nelle dichiarazioni di altro coimputato o imputati in procedimento connesso o probatoriamente collegato (cfr., in tal senso, tra le tantissime, Sez. 6, n. 47108 del 08/10/2019, Bombardino, Rv. 277393-01, e Sez. 2, n. 35923 del 11/07/2019, Campo, Rv. 276744-01), sia l’idoneita’, a tal fine, pure delle dichiarazioni de relato aventi ad oggetto le confidenze ricevute dall’imputato (cfr., tra le tante, Sez. 1, n. 18019 del 11/10/2017, dep. 2018, Calabria, Rv. 27330101).
8.4. Manifestamente infondate, infine, sono le censure proposte nel quarto motivo, che contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, deducendo che tale scelta, in realta’, e’ una sorta di “punizione” per la mancata confessione.

 

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Invero, le circostanze attenuanti generiche possono essere concesse solo in presenza di elementi positivi di valutazione, non essendo sufficiente nemmeno l’assenza di elementi negativi connotanti la personalita’ dell’imputato (cosi’, per tutte, Sez. 3, n. 24128 del 18/03/2021, De Crescenzo, Rv. 281590-01). Nella specie, pero’, il ricorrente non indica alcun elemento di segno positivo, ne’ indici di tal tipo emergono da quanto esposto nelle sentenze di merito.
9. Inammissibili sono le censure formulate nel ricorso di (OMISSIS).
Le stesse, che contestano la sussistenza dell’associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5, deducendo, l’assenza di elementi affidabili da cui inferire l’impiego di corrieri, la mancanza di una pluralita’ di episodi di spaccio, la scarsa qualita’ dello stupefacente sequestrato, la instabilita’ e limitata protrazione temporale dei rapporti tra i pretesi associati, sono in parte prive di specificita’, in parte diverse da quelle consentite e in parte manifestamente infondate.
In proposito, e’ sufficiente rinviare a quanto esposto in precedenza nei §§ 8.1.1. e 8.1.2., laddove sono state esaminate le pressoche’ identiche censure prospettate nel ricorso di (OMISSIS).
Per completezza, deve solo evidenziarsi che dalle sentenze di merito emerge anche la continuita’ ed importanza della partecipazione di (OMISSIS) nelle attivita’ illecite dell’organizzazione dedita al narcotraffico. In particolare, si evince che l’attivita’ di collaborazione del ricorrente appena indicato con (OMISSIS) si protrasse per almeno sette mesi, e, tra l’altro, si estrinseco’: -) nel reclutamento di (OMISSIS) e (OMISSIS), per inviarle all’estero come corrieri, tra (OMISSIS), e di (OMISSIS), tra il (OMISSIS), come “assaggiatrice” per prova della droga prodotta in Italia da (OMISSIS); -) nella disponibilita’ a prendere contatti per lo smercio in (OMISSIS) recando con se’ un campione della sostanza prodotta, come accertato in occasione del suo arresto il (OMISSIS); -) nella custodia di significative quantita’ della droga prodotta, dimostrata dal rinvenimento di circa 7 kg. di anfetamina presso la sua abitazione il (OMISSIS).
10. I ricorsi presentati con un unico atto da (OMISSIS) e (OMISSIS), per le ragioni di seguito precisate, impongono l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) nella parte in cui dispone l’interdizione perpetua dai pubblici uffici invece che l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni, nonche’ l’annullamento con rinvio della sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) limitatamente al trattamento sanzionatorio, mentre sono complessivamente infondati nel resto.

 

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11. Complessivamente infondate sono le censure comuni ad entrambi i ricorrenti, esposte nel primo e nel quarto motivo dell’unitario ricorso.
11.1. Le censure esposte nel primo motivo contestano la configurabilita’ dei reati di partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata al narcotraffico, di cui al capo 5, e di produzione e detenzione illecita di anfetamine, di cui al capo 6, deducendo che la sostanza sequestrata presenta una concentrazione di principio attivo priva di efficacia drogante, in quanto presente in percentuale estremamente inferiore a quella rilevata nella comune esperienza.
Occorre rilevare che, come correttamente evidenziato nella sentenza impugnata, la percentuale di principio attivo assume rilievo ai fini di affermare o negare l’efficacia drogante della dose media singola.
Quando, invece, la sostanza e’ rinvenuta in quantita’ significativa, come appunto nel caso di specie, l’efficacia drogante del principio attivo deve essere valutata in termini assoluti, avendo riguardo alla sua complessiva entita’, e non in termini relativi, ossia in percentuale rispetto all’intera partita in cui il medesimo e’ presente, anche perche’ quest’ultima puo’ essere ulteriormente “raffinata”, al fine di estrarre dosi singole idonee a produrre effetti psicotropi.
E, infatti, in questo senso risulta orientata la giurisprudenza di legittimita’, la quale ha precisato che, in tema di detenzione illecita di stupefacenti, il quantitativo di principio attivo illecitamente detenuto va determinato facendo riferimento alla quantita’ complessiva della droga sequestrata e non alle singole confezioni in cui la stessa e’ ripartita (cosi’ Sez. 3, n. 43418 del 12/09/2019, Schillaci, Rv. 27717801, relativa a fattispecie in cui la sostanza sequestrata era stata divisa in diverse confezioni, ciascuna delle quali non conteneva una percentuale di principio attivo THC superiore alla soglia drogante stabilita con il Decreto Ministeriale 11 aprile 2006, ma anche, in termini sostanzialmente identici, Sez. 6, n, 12068 del 13/01/1990, Pirro, Rv. 185239-01, sia pure con riferimento alla previgente disciplina).
11.2. Le censure formulate nel quarto motivo criticano la mancata derubricazione dell’associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5 in associazione per delinquere semplice, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 74, comma 6, deducendo che viziate sono le argomentazioni della sentenza impugnata in ordine alla preclusione derivante dal profilo organizzativo del gruppo.
Occorre infatti rilevare che costituisce principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimita’, condiviso dal Collegio, quello in forza del quale, in tema di stupefacenti, la fattispecie associativa prevista dal Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 74, comma 6, e’ configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusivamente la commissione di fatti di lieve entita’, predisponendo modalita’ strutturali e operative incompatibili con fatti di maggiore gravita’ e che, in concreto, l’attivita’ associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 5, (cosi’, per tutte, Sez. 6, n. 1642 del 09/10/2019, dep. 2020, Degli Angioli, Rv. 27809801, e Sez. 4, n. 53568 del 05/10/2017, Pardo, Rv. 271708-01).
Nella specie, non solo l’associazione ha operato a mezzo di piu’ persone, si e’ rivolta a mercati esteri per l’approvvigionamento delle sostanze di “base”, ha utilizzato corrieri ed “assaggiatori”, ma e’ riuscita a produrre, in una sola occasione, un ragguardevole quantitativo di sostanza drogante, sequestrato in data (OMISSIS), e tale da consentire l’estrazione di ben 1.135,1 dosi medie singole.
12. Le restanti censure, tutte relative alla posizione di (OMISSIS), sono fondate nella parte in cui contestano il diniego delle circostanze attenuanti generiche, mentre sono complessivamente infondate nel resto.

 

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12.1. Complessivamente infondate sono le censure enunciate nel secondo e nel terzo motivo, tra loro strettamente connesse, che contestano la ritenuta partecipazione concorsuale di (OMISSIS) nel reato di produzione e detenzione illecita di anfetamine di cui al capo 6, o comunque la mancata riqualificazione del fatto in termini di favoreggiamento, deducendo che dalle conversazioni intercettate si evince l’estraneita’ del ricorrente alla produzione della droga e la sua volonta’ di non partecipare alla consegna della stessa in (OMISSIS), e che tale la Corte d’appello non ha risposto alla richiesta di derubricazione, pur espressamente formulata nell’atto di gravame.
12.1.1. In ragione del contenuto delle censure, e’ doveroso dare indicazione dei principi consolidati della giurisprudenza di legittimita’ sui rapporti tra la fattispecie di detenzione illecita di sostanze stupefacenti e favoreggiamento e sul vizio di motivazione per omessa risposta alle censure formulate con l’atto di appello.
Quanto al primo tema, deve evidenziarsi che, secondo le Sezioni Unite, il reato di favoreggiamento non e’ configurabile, con riferimento alla illecita detenzione di sostanze stupefacenti, in costanza di detta detenzione, perche’, nei reati permanenti, qualunque agevolazione del colpevole, posta in essere prima che la condotta di questi sia cessata, si risolve – salvo che non sia diversamente previsto – in un concorso nel reato, quanto meno a carattere morale (cosi’ Sez. U, n. 36258 del 24/05/(OMISSIS), Biondi, Rv. 253151-01).
Unico limite a questa regola, e solo ad avviso di alcune decisioni, ricorre quando l’aiuto consapevolmente prestato al detentore della sostanza stupefacente nasce dall’intenzione – manifestatasi attraverso individuabili modalita’ pratiche – di realizzare una facilitazione alla cessazione della permanenza del reato (cfr. Sez. 4, n. 28890 del 11/06/2019, Merolla, Rv. 276571-01). Peraltro, anche la configurabilita’ di questa limitata ipotesi di configurabilita’ del reato di favoreggiamento risulta in contrasto con altre recenti pronunce, essendosi affermato, ad esempio, che, in tema di illecita coltivazione di stupefacenti, il tentativo da parte di persona convivente con l’indagato di disfarsi delle piante, al momento della perquisizione delle forze dell’ordine, determina la responsabilita’ concorsuale di tale soggetto, atteso che nei reati permanenti ogni contributo agevolativo, fino alla cessazione della permanenza, assume rilevanza causale e non si esaurisce in una mera condotta di favoreggiamento, intesa unicamente ad assicurare all’autore il prezzo, il prodotto od il profitto del reato (Sez. 6, n. 5229 del 13/11/2019, dep. 2020, Russo, Rv. 278612-01).
Quanto al secondo tema, poi, occorre rilevare che costituisce principio di diffusa e non contestata applicazione quello secondo cui in sede di legittimita’ non e’ censurabile la sentenza, per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame, quando questa risulta disattesa dalla motivazione complessivamente considerata, essendo sufficiente, per escludere la ricorrenza del vizio previsto dall’articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera e), che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della prospettazione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa (cfr., tra le tantissime, Sez. 2, n. 35817 del 10/07/2019, Sirica, Rv. 276741-01, e Sez. 5, n. 607 del 14/11/2013, dep. 2014, Maravalli, Rv. 258679-01).
12.1.2. La sentenza impugnata ha affermato che il concorso di (OMISSIS) nella lavorazione e produzione della sostanza stupefacente poi sequestrata in data (OMISSIS) risulta da quattro conversazioni intercettate, intercorse una la sera del 1 ottobre 2013 e le altre tre la mattina del 2 ottobre 2013.

 

Partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

 

La sentenza di primo grado da’ puntualmente conto del contenuto di queste conversazioni. In particolare, si rappresenta che: -) nella conversazione telefonica del 1 ottobre 2013, ore 20,31, (OMISSIS) e (OMISSIS) parlano del luogo individuato da (OMISSIS) per completare le operazioni di trasformazione della sostanza, concordano di incontrarsi il mattino seguente alle ore 10,30, e il primo dice al secondo di riferire al fratello di prendere “quel coso”; -) nella conversazione tra presenti del 20 ottobre 2013, ore 11,14, (OMISSIS) invita (OMISSIS) ad informare i due fratelli (OMISSIS) degli esiti della prova della sostanza, e, poi, alla richiesta di precisazioni di (OMISSIS), dice: “la roba nostra… esce la base Pe’ Pe’ quella e’ roba a tutti gli effetti”, inducendo il medesimo (OMISSIS) a domandare: “ora che l’avete fatta lo posso avere un provino, glielo faccio avere ad un amico… perche’ dobbiamo prendere i soldi… me lo fai capitare un provino”, e infine risponde a tale domanda in termini affermativi; -) nella conversazione telefonica del 2 ottobre 2013, ore 12,19, (OMISSIS) telefona a (OMISSIS) per invitarlo a recarsi immediatamente vicino al cimitero, ottenendo risposta positiva; -) nella conversazione tra presenti del 20 ottobre 2013, ore 12,20, (OMISSIS) rappresenta ai fratelli (OMISSIS) e a (OMISSIS) che debbono recarsi a (OMISSIS), i quattro concordano come muoversi, (OMISSIS) dice di non voler andare, ma di voler restare in zona, e, per evitare eccessivi rischi a (OMISSIS), il quale ha con se’ lo stupefacente, accede alla richiesta di (OMISSIS) di prendere con se’ il bilancino dicendogli: “dammi il bilancino a me e lo me ne vado da qui e me lo vedo lo come me ne devo andare”.
La sentenza di primo grado, inoltre, riporta le dichiarazioni rese da (OMISSIS) dopo l’arresto, nelle quali si rappresenta, in particolare, che il bilancino preso in consegna da (OMISSIS) era quello utilizzato da (OMISSIS) per pesare lo stupefacente che avrebbe dovuto essere consegnato a (OMISSIS). La medesima sentenza di primo grado, inoltre, riporta numerose conversazioni dalle quali si evince l’esistenza di rapporti tra (OMISSIS) e (OMISSIS) almeno da (OMISSIS), e la disponibilita’ di quest’ultimo a portare messaggi o a consegnare denaro per conto del primo, ovvero ad accompagnarlo con l’automobile da lui guidata.
12.1.3. Le conclusioni della sentenza impugnata, nella parte in cui affermano il concorso di (OMISSIS) nella produzione e detenzione illecita della sostanza stupefacente sequestrata il (OMISSIS) sono immuni da vizi.
Innanzitutto, gli elementi richiamati dalla Corte d’appello evidenziano che (OMISSIS), al momento del fatto, era perfettamente consapevole dell’attivita’ illecita dei componenti del gruppo che aveva prodotto la sostanza drogante e stava accingendosi a commercializzarla, si e’ accompagnato e coordinato strettamente con gli stessi, fornendo un contributo quanto meno agevolativo, e poteva in qualche modo anche disporre dello stupefacente. Significative, in particolare, risultano sia la richiesta di poter disporre di “un provino” da far “avere ad un amico… perche’ dobbiamo prendere i soldi”, richiesta accolta da (OMISSIS), sia la disponibilita’, attuata, a prendere con se’ il bilancino utilizzato da quest’ultimo per pesare lo stupefacente prodotto, in modo da “contenere” i rischi per (OMISSIS).
Corretta inoltre e’ la qualificazione del fatto in termini di concorso nel reato di produzione e detenzione illecita della sostanza stupefacente, invece che di favoreggiamento. Invero, anche l’attivita’ di ausilio realizzata da (OMISSIS), mediante la presa in carico del bilancino utilizzato per pesare lo stupefacente, e’ avvenuta in costanza della detenzione della sostanza psicotropa, per agevolare le attivita’ finalizzate al commercio di questa. Ne’ in alcun modo l’aiuto prestato puo’ dirsi finalizzato a far cessare la permanenza del reato.
Infine, la ricostruzione fattuale e giuridica della vicenda esclude anche il vizio di motivazione con riguardo all’omessa risposta alla censura formulata nell’atto di appello circa la qualificazione del fatto in termini di favoreggiamento. Invero, la ricostruzione dei fatti in termini di concorso nella produzione e detenzione illecita della sostanza stupefacente in sequestro, costituisce una reiezione della prospettazione difensiva si’ implicita, ma che non lascia spazio ad una valida interpretazione alternativa della vicenda in termini di favoreggiamento.
12.2. Manifestamente infondate sono le censure formulate nel quinto motivo, che contestano la mancata applicazione della fattispecie della lieve entita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 73, comma 5, con riferimento al reato di produzione e detenzione illecita di sostanza stupefacente di cui al capo 6.
In proposito, e’ sufficiente considerare che (OMISSIS) concorse nel delitto nella consapevolezza sia del consistente quantitativo della sostanza stupefacente prodotta, da cui e’ risultato potevano essere formate ben 1.135,1 dosi medie singole, e del quale aveva chiesto “un provino”, sia dell’esigenza di “piazzare” la droga sul mercato “perche’ dobbiamo prendere i soldi”.

 

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12.3. Fondate, invece, sono le censure proposte nel sesto motivo, che contestano l’omessa motivazione in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
La sentenza impugnata, infatti, nulla osserva in proposito, nonostante la richiesta formulata nell’atto di appello, e l’obiettivo ridimensionamento della posizione dell’imputato, ritenuto responsabile esclusivamente del reato di produzione e detenzione illecita di sostanza stupefacente di cui al capo 6.
13. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di (OMISSIS) nella parte in cui dispone l’interdizione perpetua dai pubblici uffici, con applicazione al medesimo dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.
13.1. Va innanzitutto rilevato che costituisce principio assolutamente consolidato quello in forza del quale l’illegalita’ della pena accessoria, erroneamente applicata, e’ rilevabile d’ufficio nel giudizio di cassazione anche nel caso in cui il ricorso sia inammissibile (cfr., per tutte, Sez. 2, n. 7188 del 11/10/2018, dep. 2019, Elgendy Ashraf Ahmed Aly, Rv. 276320-01, e Sez. 3, n. 6997 del 22/11/2017, dep. 2018, C., Rv. 272090-01).
Per pena accessoria illegale, poi, deve intendersi quella non prevista dall’ordinamento giuridico ovvero quella eccedente, per specie o quantita’, il limite legale (cosi’ Sez. 1, n. 20466 del 27/01/2015, Nardi, Rv. Rv. 263506-01), in linea con la nozione generale di pena illegale, che e’ la sanzione diversa, per specie, da quella che la legge stabilisce per un determinato reato, ovvero inferiore o superiore, per quantita’, ai relativi limiti edittali (cfr., per tutte, Sez. 6, n. 32243 del 15/07/2014, Tanzi, Rv. 260325-01, e Sez. 2, n. 12991 del 19/02/2013, Stagno, Rv. 255197-01).
13.2. Cio’ posto, nei confronti di (OMISSIS), come evidenziato dalla difesa nel corso della discussione, e’ stata irrogata la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici.
Questa sanzione consegue, a norma dell’articolo 29 c.p., comma 1, ad una condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni.
Va peraltro precisato che ai fini della verifica della sussistenza del presupposto della condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, nel caso di irrogazione di pena cumulativa per piu’ reati, e’ necessario avere riguardo alla sola pena inflitta per il reato piu’ grave, atteso quanto disposto dall’articolo 77 c.p., e tenendo anche conto della eventuale riduzione per il rito. In questo senso, del resto si e’ ripetutamente espressa la giurisprudenza di legittimita’, secondo cui, ai fini dell’applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici, in caso di piu’ reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per il reato piu’ grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall’aumento della continuazione (cosi’, tra le tante, Sez. 5, n. 28584 del 14/03/2017, Di Corrado, Rv. 270240-01 cfr., inoltre, specificamente per la necessita’ di tener conto della riduzione del rito, Sez. U, n. 8411 del 27/05/1998, Ishaka, Rv. 210980-01).
La pena complessivamente irrogata a (OMISSIS), come si evince dalla motivazione e dal dispositivo della sentenza impugnata, e’ pari a cinque anni di reclusione, ed e’ determinata sulla base della condanna per due reati; per la precisione, per il reato piu’ grave, quello di partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5, tenendosi ovviamente conto anche della riduzione per il rito, e’ stata irrogata la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. Per nessun reato, quindi, la condanna raggiunge la pena di cinque anni di reclusione.

 

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Di conseguenza, deve concludersi che, nella specie, la pena accessoria dell’interdizione perpetua dai pubblici uffici e’ stata applicata fuori dei casi previsti dalla legge, perche’ irrogata in difetto del presupposto della condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni, e deve essere eliminata.
13.3. Deve tuttavia applicarsi la pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni.
Costituisce, infatti, principio assolutamente consolidato quello secondo cui la Corte di cassazione puo’ porre rimedio all’omessa applicazione di una pena accessoria, obbligatoria e predeterminata ex lege in specie e durata, con la procedura di correzione prevista dall’articolo 619 c.p.p. (cfr. Sez. 2, n. 38713 del 24/06/2015, Manzo, Rv. 264801-01, e Sez. 6, n. 4300 del 10/01/2013, Grossi, Rv. 254486-01, entrambe proprio in relazione ad omessa applicazione della pena accessoria dell’interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni).
Nella specie, a (OMISSIS), per il reato di partecipazione all’associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5, e’ stata irrogata la pena di quattro anni e sei mesi di reclusione. Deve quindi farsi applicazione di quanto previsto dalla seconda parte dell’articolo 29 c.p., comma 1 in forza del quale “la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque”.
14. Il ricorso di (OMISSIS) e’ inammissibile perche’ non sottoscritto da difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione.
Il ricorso in questione, infatti, e’ sottoscritto personalmente, mentre il requisito della sottoscrizione di tale tipo di atto di impugnazione da parte di difensore iscritto nell’albo speciale della Corte di cassazione e’ espressamente previsto a pena di inammissibilita’ dall’articolo 613 c.p.p., comma 1.

 

Partecipazione ad associazione finalizzata al traffico di stupefacenti

 

Puo’ aggiungersi, per completezza, che l’impugnazione contesta solo la mancata derubricazione dell’associazione finalizzata al narcotraffico di cui al capo 5 in associazione per delinquere semplice, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, articolo 74, comma 6, e che, da un lato, (OMISSIS), nel giudizio di appello, ha presentato dichiarazione scritta di rinuncia al merito dell’impugnazione, e, dall’altro, la questione sarebbe comunque del tutto infondata per le ragioni esposte in precedenza al § 11.2.
15. In conclusione, la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio nei confronti di (OMISSIS), quanto alla pena, che va rideterminata in anni nove, mesi quattro di reclusione ed Euro 26.666 di multa, nonche’ nei confronti di (OMISSIS), quanto alla pena accessoria della interdizione perpetua dai pubblici uffici, deva eliminata, con applicazione al medesimo della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici per la durata di cinque anni. Nel resto i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) debbono essere rigettati.
La sentenza impugnata, inoltre, deve essere annullata con rinvio nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), limitatamente al trattamento sanzionatorio. Il Giudice del rinvio valutera’, con riferimento ad entrambi, se sussistano i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche, nonche’, con riferimento a (OMISSIS), quale sia la corretta pena da applicare, evitando di incorrere nel contrasto tra dispositivo e motivazione, come invece avvenuto nella sentenza impugnata. Nel resto, i ricorsi di (OMISSIS) e (OMISSIS) debbono essere rigettati, con conseguente irrevocabilita’ della sentenza in ordine all’affermazione della penale responsabilita’ dei due imputati in relazione ai reati agli stessi ascritti, a norma dell’articolo 624 c.p.p..
Alla complessiva infondatezza del ricorso di (OMISSIS), segue il rigetto dell’impugnazione di tale ricorrente e la condanna del medesimo al pagamento delle spese processuali.
Alla dichiarazione di inammissibilita’ dei ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS), segue la condanna dei medesimi ricorrenti sia al pagamento delle spese processuali, sia, di ciascuno di essi ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’ al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro tremila, cosi’ equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS), quanto alla pena che ridetermina in anni nove, mesi quattro di reclusione ed Euro 26.666 di multa; nonche’ nei confronti di (OMISSIS) sulla interdizione perpetua dai pubblici uffici che limita ad anni cinque. Rigetta nel resto i ricorsi.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di (OMISSIS) e di (OMISSIS), limitatamente al trattamento sanzionatorio, e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra Sezione della Corte d’appello di Napoli. Rigetta nel resto i ricorsi.
Rigetta il ricorso di (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali.
Dichiara inammissibili i ricorsi di (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), che condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle Ammende.

 

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