Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 novembre 2021| n. 35285.
Parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio .
Colui che eccepisce la non integrità del contraddittorio ha l’onere, qualora questa non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti, non solo di indicare i soggetti che rivestono la qualità di litisconsorti necessari asseritamente pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto dell’invocata integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale qualità (Nel caso di specie, la Suprema Corte, nel dichiarare inammissibile il ricorso, ha ritenuto spettasse alla ricorrente, quale parte che aveva chiesto l’integrazione del contraddittorio, indicare il litisconsorte necessario pretermesso nonché il titolo sulla scorta del quale il soggetto pretermesso doveva assumere la veste di litisconsorte necessario, ricadendo il dubbio circa tali circostanze sull’eccipiente e non potendo il giudice d’appello ricavare il dato relativo al litisconsorte necessario pretermesso dagli scritti difensivi o dalle dichiarazioni rese a verbale dalle parti in primo grado, trattandosi di elementi non vagliati e non confluiti nella sentenza impugnata). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, sentenza 10 maggio 2018, n. 11318; Cassazione, sezione civile II, sentenza 19 marzo 2013, n. 6822; Cassazione, sezione civile II, sentenza 16 marzo 2006, n. 5880).
Ordinanza|18 novembre 2021| n. 35285. Parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio
Data udienza 26 maggio 2021
Integrale
Tag/parola chiave: Contratti – Factoring – Cessione di credito – Litisconsorzio necessario – Parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio – Onere – indicazione dei soggetti che rivestono la qualità di litisconsorti necessari asseritamene pretermessi – Prova dei presupposti di fatto e di diritto dell’invocata integrazione – Titoli in forza dei quali si assume la qualità
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. VALLE Cristiano – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 4019-2020 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
contro
(OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 20964/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il 31/10/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio non partecipata del 26/05/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GORGONI MARILENA.
Parte che eccepisce la non integrità del contraddittorio
RILEVATO
che:
(OMISSIS) S.r.L. ricorre per la cassazione della sentenza n. 20964/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata il 31 ottobre 2019, notificata l’11 novembre 2019, articolando un solo motivo, illustrato con memoria.
Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.a., corredato di memoria.
(OMISSIS) S.r.l. deduce in premessa di fatto di aver ricevuto, per i servizi di noleggio di un’auto sostitutiva resi a favore di (OMISSIS), quale prestazione in luogo dell’adempimento, ex articolo 1198 c.c., una cessione di credito, portata a conoscenza dei condebitori solidali, per Euro 630,00, avente la sua fonte nei danni spettanti a (OMISSIS) per l’incidente subito 11 dicembre 2009, allorquando, l’auto di sua proprieta’, condotta da (OMISSIS), assicurata da (OMISSIS), veniva investita da quella condotta da (OMISSIS), di proprieta’ di (OMISSIS), assicurata con la (OMISSIS).
(OMISSIS), ora (OMISSIS) S.p.a., tenuta a liquidare, ex articolo 149 C.d.S., il risarcimento spettante a (OMISSIS), non avendo dato seguito alle richieste di pagamento, veniva citata in giudizio, dinanzi al Giudice di Pace di Ostia, dall’odierna ricorrente, insieme con (OMISSIS), per ottenere la somma oggetto di cessione e il risarcimento del danno conseguente all’inadempimento. La domanda veniva proposta, in via subordinata, anche nei confronti di (OMISSIS), vincolata a garantire la cessione pro solvendo.
Costituitasi in giudizio, (OMISSIS) chiedeva il rigetto della domanda nei suoi confronti, perche’ il risarcimento maturato verso la compagnia di assicurazioni era capiente in relazione alla cessione, confermava il credito, il suo ammontare e la propria legittimazione quale proprietaria del mezzo.
(OMISSIS) restava contumace.
(OMISSIS) resisteva.
Nel corso dell’udienza del 13 dicembre 2016 (OMISSIS) chiedeva di integrare il contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), proprietaria dell’auto investitrice.
Il Giudice di Pace, con sentenza n. 188/2017, rigettava la domanda attorea ritenendola non provata.
(OMISSIS) impugnava la decisione dinanzi al Tribunale di Roma, lamentando la mancata integrazione del contraddittorio.
Il Tribunale osservava, pero’, che il responsabile civile del sinistro era stato regolarmente citato nel giudizio e che, quanto all’integrazione del contraddittorio richiesta nei confronti del soggetto ritenuto proprietario del veicolo responsabile del sinistro, ne’ nella sentenza impugnata ne’ nell’atto di appello era dato rinvenire indicazioni puntuali sul di esso, percio’ riteneva che non fosse possibile dare per accertata la circostanza che il conducente ed il proprietario del veicolo non coincidessero. Di conseguenza, respingeva l’appello.
Avendo ritenuto sussistenti le condizioni per la trattazione ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che e’ stata ritualmente notificata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
CONSIDERATO
che:
1. La ricorrente censura la sentenza gravata per violazione o falsa applicazione dell’articolo 102 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c, nn. 3 e 4, per non essere stato integrato il contraddittorio nei confronti di (OMISSIS), proprietaria del veicolo responsabile del sinistro.
Il motivo non merita accoglimento.
Da quando la questione e’ stata affrontata in maniera diretta ed esplicita da questa Corte, con la pronuncia n. 21896 del 20/09/2017, e’ divenuto un principio consolidato quello secondo cui, in caso di azione diretta del danneggiato, nell’ambito di un sinistro stradale, nei confronti della propria compagnia di assicurazione, Decreto Legislativo n. 209 del 2005 ex articolo 149, sussiste il litisconsorzio necessario anche nei confronti del responsabile civile poiche’: “(…) il litisconsorzio risulta essere necessario al fine di evitare che il danneggiante responsabile possa affermare l’inopponibilita’, nei suoi confronti, dell’accertamento giudiziale operato verso l’assicuratore del danneggiato, posto che i due assicuratori dovranno necessariamente regolare tra loro i relativi rapporti (Decreto Legislativo n. 209 del 2005, articolo 149, comma 3)”.
Tale conclusione si giustifica in considerazione del Codice delle Assicurazioni private, articolo 144, comma 3, il quale dispone che quando la vittima propone l’azione diretta nei confronti dell’assicuratore del responsabile ha l’obbligo di convenire, altresi’, quale litisconsorte necessario, il responsabile del sinistro, identificato nel proprietario del mezzo.
L’azione che la legge offre al danneggiato nei confronti del proprio assicuratore, prosegue, infine, la Suprema Corte, non e’ diversa da quella regolata dall’articolo 144 citato; ne da’ conferma in tal senso l’articolo 149, comma 6, che attribuisce alla vittima la stessa azione regolata dalla norma precedente.
Cio’ rende necessaria la partecipazione al giudizio anche del responsabile del danno (da sinistro stradale) all’origine della pretesa risarcitoria, a tanto non ostando il fatto che essa fosse diretta, ai sensi del cod. ass., articolo 149, nei confronti della societa’ assicuratrice dello stesso danneggiato. Ed invero, anche nella procedura di indennizzo diretto disciplinata dalla norma da ultimo citata, il responsabile civile deve essere convenuto in giudizio, quale litisconsorte necessario.
Tanto premesso, tuttavia, deve darsi atto del fatto che, non emergendo ex actis, chi fosse il proprietario dell’autoveicolo ne’ che (OMISSIS) non lo fosse, spettava alla parte che aveva chiesto l’integrazione del contraddittorio, cioe’ all’odierna ricorrente, indicare il litisconsorte necessario pretermesso e indicare il titolo sulla scorta del quale il soggetto pretermesso dovesse assumere la veste di litisconsorte necessario. Il dubbio su tali circostanze ricade sull’eccipiente e non consente al giudicante di ravvisare la dedotta violazione dell’articolo 102 c.p.c.. Il giudice a quo ha, dunque, correttamente deciso, stante che, anche secondo la giurisprudenza di questa Corte, colui che eccepisce la non integrita’ del contraddittorio ha l’onere, qualora questa non possa essere rilevata direttamente dagli atti o in base alle prospettazioni delle parti, non solo di indicare i soggetti che rivestono la qualita’ di litisconsorti necessari asseritamene pretermessi, ma anche di provare i presupposti di fatto e di diritto dell’invocata integrazione e, quindi, i titoli in forza dei quali essi assumono tale qualita’ (Cass. 10/05/2018, n. 11318; Cass. 19/03/2013, n. 6822; Cass. 16/03/2006, n. 5880).
Il Tribunale ha, inoltre, giustificato la propria decisione con una statuizione che non e’ stata confutata e cioe’ che il giudice d’appello non puo’ ricavare il dato relativo al litisconsorte necessario pretermesso dagli scritti difensivi o dalle dichiarazioni rese a verbale dalle parti in primo grado, trattandosi di elementi non vagliati e non confluiti nella sentenza impugnata.
2. Va dato atto che, con la memoria depositata in vista dell’odierna Camera di Consiglio, (OMISSIS) rappresenta che il controricorso e’ stato sottoscritto dall’avv. (OMISSIS), mentre la procura al controricorso era stata conferita all’avvocato (OMISSIS).
3.La questione non merita accoglimento. Non solo la Corte ritiene verosimile che la controricorrente volesse conferire la procura speciale congiuntamente agli avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS) (peraltro, nell’intestazione il controricorso risulta proposto per conto della (OMISSIS) dall’avv. (OMISSIS), la quale ha anche autenticato la firma del conferente, oltre ad essere indicata come domiciliataria peraltro presso lo studio condiviso con l’avv. (OMISSIS)), e che per un errore il suo nome non sia stato fatto insieme con quello di (OMISSIS), ma quand’anche si escluda la ricorrenza di detto errore, deve ricordarsi, al fine di ribadirlo, che questa Corte, ritiene che “la firma apposta dal difensore in calce o a margine del ricorso per cassazione ai fini dell’autenticazione della procura speciale vale anche quale sottoscrizione del ricorso, in quanto consente di attribuire al difensore che ha autenticato la sottoscrizione della procura speciale anche la paternita’ del ricorso stesso” (Cass. n. 7443 del 23/03/2017; Cass. n. 18491 del 01/08/2013; Cass. n. 7551 del 12/04/2005; Cass. n. 21326 del 03/10/2006).
4. Il ricorso e’ inammissibile.
5.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
6. Si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2012, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 510,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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