Ove la sezione agraria rimetta la causa al Presidente del tribunale

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 18 maggio 2020, n. 9072.

La massima estrapolata:

Ove la sezione agraria rimetta la causa al Presidente del tribunale affinché sia assegnata alla sezione ordinaria tabellarmente competente del medesimo tribunale sul presupposto che il giudizio non abbia ad oggetto una controversia agraria, è inammissibile il regolamento di competenza avverso il provvedimento presidenziale di conferma dell’assegnazione alla sezione specializzata, trattandosi di pronuncia avente carattere ordinatorio interno, a valenza meramente amministrativa e priva di natura decisoria sulla competenza.

Ordinanza 18 maggio 2020, n. 9072

Data udienza 19 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Controversie agrarie – Fondo con fabbricato rurale – Rilascio – Sezione specializzata agraria e tribunale ordinario – Conflitto di competenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza, iscritto al n. 10780/2019 R.G., sollevato dal Tribunale di Nocera Inferiore con ordinanza del 25/02/2019 nel procedimento vertente tra:
(OMISSIS), da una parte e ASSOCIAZIONE (OMISSIS), dall’altra, ed iscritto al n. 6816/2019 R.G di quell’Ufficio;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 19/12/2019 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO LINA;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. VISONA’STEFANO, che chiede alla Corte di CASSAZIONE, riunita in camera di consiglio, di dichiarare inammissibile il regolamento di competenza promosso d’ufficio dalla Sezione Specializzata Agraria del Tribunale di Nocera Inferiore.

RILEVATO

Che:
– con ricorso depositato il 15 novembre 2016 (OMISSIS) ha chiesto al Tribunale di Nocera Inferiore- sezione specializzata agraria – di condannare l’Associazione (OMISSIS) al rilascio di un fondo con annesso fabbricato rurale;
– la sezione specializzata, ritenendo che il contratto concluso dalle parti fosse in realta’ un ordinario contratto di locazione, e non un contratto di affitto agrario, rimetteva gli atti al Presidente del tribunale affinche’ questi riassegnasse la causa alla sezione semplice;
– il Presidente del tribunale con provvedimento motivato confermava l’assegnazione del ricorso alla sezione specializzata agraria, e quest’ultima, con ordinanza del 25.2.2019 sospendeva il giudizio pendente e proponeva regolamento di competenza d’ufficio;
– Il Pubblico Ministero ha formulato conclusioni scritte nel senso dell’inammissibilita’ del regolamento, richiamando il dato normativo, secondo il quale che la proposizione del regolamento di competenza d’ufficio presuppone, ex articolo 45 c.p.c., una preventiva pronuncia sulla competenza, e che tale non puo’ qualificarsi il provvedimento impugnato, meramente ordinatorio, di valenza amministrativa e di rilevanza esclusivamente interna, adottato dal Presidente del tribunale nell’ambito del suo potere di ripartizioni degli affari all’interno dell’ufficio giudiziario al quale e’ preposto.

RITENUTO

Che:
il ricorso e’ inammissibile.
Si conviene con quanto osservato dal P.M:
– e’ ben vero che anche a seguito dell’istituzione del giudice unico di primo grado, la questione relativa al riparto della competenza tra tribunale ordinario e sezione specializzata agraria presso il medesimo tribunale costituisce una questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari all’interno di un unico ufficio giudiziario (in questo senso Cass. n. 17502 del 2010 ed altre);
– e’ di conseguenza ammissibile il conflitto di competenza d’ufficio, allorquando uno di tali organi contesti la propria competenza come individuata dall’altro (Cass. n. 10508 del 2015);
– tuttavia, ove la sezione specializzata agraria rimetta la causa al Presidente del tribunale, affinche’ essa sia assegnata alla sezione ordinaria tabellarmente competente del medesimo tribunale sul presupposto che il giudizio non abbia ad oggetto una controversia agraria, il ricorso avverso il provvedimento adottato dal Presidente del Tribunale, che rimette la causa all’una o all’altra sezione, non e’ impugnabile con regolamento di competenza, atteso che il provvedimento impugnato ha esclusivamente carattere ordinatorio interno, a valenza meramente amministrativa, e che manca una pronuncia di natura decisoria sulla competenza (v. Cass. n. 17502 del 2010).
Il regolamento proposto deve pertanto essere dichiarato inammissibile e gli atti rimessi al Tribunale di Nocera Inferiore per la prosecuzione del giudizio.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il regolamento di competenza e dispone la restituzione degli atti al Tribunale di Nocera Inferiore.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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