Ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 1 luglio 2020, n. 13439

La massima estrapolata:

Ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell’appello, nel ravvisare l’incompetenza del primo, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado davanti al quale il processo continuerà, se riassunto ai sensi dell’art. 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli artt. 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione – che, pur non essendo costituzionalizzato, è stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione – non può trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo che non coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto.

Ordinanza 1 luglio 2020, n. 13439

Data udienza 6 febbraio 2020

Tag/parola chiave: Regolamento di competenza – Indebito arricchimento – Mancato pagamento corrispettivo per ormeggio – Decreto ingiuntivo – Opposizione – Competenza per territorio – Clausola di competenza esclusiva contenuta nel contratto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE STEFANO Franco – Presidente

Dott. CIGNA Mario – Consigliere

Dott. RUBINO Lina – rel. Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. VALLE Cristiano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 20404-2019 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualita’ di Societa’ capogruppo e mandataria della (OMISSIS) A.T.I., quest’ultima costituita dalla medesima (OMISSIS) Srl, dalla (OMISSIS) Srl, dalla (OMISSIS) Srl, e dalla (OMISSIS) snc di (OMISSIS), e della (OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e difese dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 489/2019 del TRIBUNALE di BARCELLONA POZZO DI GO1TO, depositata il 14/05/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 06/02/2020 dal Consigliere Relatore Dott. RUBINO LINA;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. PATRONE IGNAZIO, che chiede alla Corte di rigettare il ricorso.

RILEVATO

che:
1.- la (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per regolamento necessario di competenza ex articolo 42 c.p.c. nei confronti di (OMISSIS) e (OMISSIS), avverso la sentenza n. 489/2019 del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto pubblicata il 14.5.2019 a definizione del giudizio di appello, con la quale, in accoglimento dell’appello dei (OMISSIS), il Tribunale adito dichiarava la propria incompetenza territoriale in favore del Giudice di Pace di Messina, davanti al quale rimetteva la causa;
– gli intimati non hanno svolto attivita’ difensiva in questa sede;
– il Procuratore generale ha concluso per il rigetto del ricorso.
2. Questi i fatti:
– la societa’ (OMISSIS) s.r.l. chiedeva ed otteneva dal Giudice di Pace di Novara di Sicilia un decreto ingiuntivo nei confronti dei fratelli (OMISSIS), per mancato pagamento del corrispettivo dovuto per l’ormeggio;
– i (OMISSIS) proponevano opposizione a decreto ingiuntivo. eccependo preliminarmente l’incompetenza territoriale del giudice adito in favore della competenza del Giudice di Pace di Messina, come da clausola di competenza esclusiva contenuta nel contratto;
– il Giudice di Pace di Novara di Sicilia delibava l’eccezione ritenendola infondata e procedeva oltre affermando l’infondatezza dell’eccezione, ammetteva le prove, le assumeva, quindi decideva la causa nel merito revocando il decreto ingiuntivo e condannando comunque i (OMISSIS) a pagare alla societa’ un minor importo;
– i (OMISSIS) proponevano un appello articolato in cinque motivi, con il primo dei quali ribadivano l’erroneita’ della pronuncia di primo grado in punto di incompetenza territoriale in virtu’ della clausola di esclusiva inserita nel contratto, perche’ il contratto concluso tra le parti era stato direttamente negoziato e quindi non era un contratto per adesione, e pertanto la clausola derogatoria della competenza non necessitava di specifica sottoscrizione;
– l’appellata si difendeva sul punto eccependo di essere cessionaria del contratto e che quindi la clausola derogatoria della competenza, negoziata dai (OMISSIS) con la sua dante causa, non le fosse opponibile;
– con la sentenza di appello qui impugnata, il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto ha ritenuto che la (OMISSIS), aggiudicataria della gestione provvisoria del Porto di Portorosa, avesse accettato, con l’aggiudicazione, l’obbligo di rispettare i contratti di ormeggio gia’ stipulati con la sua dante causa, e quindi che dovesse sottostare a tutte le clausole ivi inserite incluse quelle sulla competenza. Ha dichiarato la propria incompetenza territoriale rimettendo la causa in primo grado, al Giudice di Pace di Messina.
3. La societa’ ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione della L. 26 luglio 2001, n. 246, articoli 1 e 2, nonche’ della L. n. 374 del 1991, articoli 1 e 17, ed anche la violazione degli articoli 18, 20, 28 e 29 c.p.c. e dell’articolo 1183 c.c..
3.1. Sostiene, oltre alla non opponibilita’ della clausola, che poiche’ il contratto e’ stato stipulato prima della entrata in vigore della L. n. 246 del 1991, istitutiva degli uffici giudiziari di Barcellona Pozzo di Gotto per sottrazione dal circondario di Messina, nonche’ della L. n. 374 del 1991, istitutiva degli uffici del giudice di pace, la clausola dovesse interpretarsi come attributiva della competenza esclusiva alla luce dello ius superveniens, e quindi in luogo di “Foro di Messina” doveva leggersi come giudice convenzionalmente indicato dalle parti il successivamente istituito “Giudice di Pace di Novara di Sicilia”.

RITENUTO

che:
1. Preliminarmente, occorre puntualizzare che il ricorso proposto e’ ammissibile, atteso che la sentenza pronunciata in grado di appello che abbia deciso in via esclusiva su una questione di competenza e’ impugnabile solo con il regolamento necessario di competenza previsto dall’articolo 42 c.p.c., con la conseguente inammissibilita’ del ricorso ordinario per cassazione, il quale, tuttavia, puo’ convertirsi nel suddetto regolamento, a condizione che risulti proposto nel rispetto del termine prescritto dall’articolo 47 c.p.c., comma 2 (Cass. n. 33443 del 2019).
2. Il ricorso e’ peraltro infondato e va rigettato, essendo stata correttamente individuato il giudice competente dalla sentenza impugnata. La causa va rimessa per la sua trattazione al Giudice di Pace di Messina, in conformita’ a quanto indicato dal Tribunale di Barcellona di Pozzo di Gotto.
3. La L. n. 246 del 1991, istitutiva del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto, ha previsto la devoluzione al neo istituito tribunale delle cause di competenza del Tribunale di Messina rientranti nella competenza territoriale, individuata dalla medesima legge, del nuovo tribunale limitatamente a quelle pendenti al momento della sua entrata in vigore e non anche per le cause future, in cui il giudice competente avrebbe dovuto essere individuato facendo uso dei criteri ordinari alla luce della nuova geografia giudiziaria (articolo 3, comma 1, della suddetta legge: “1. Gli affari civili e penali pendenti davanti al tribunale ordinario ed alla pretura circondariale di Messina, riguardanti il territorio del nuovo circondario, gia’ in corso alla data d’inizio del funzionamento del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto, fatta eccezione per le cause civili gia’ passate in decisione e per i procedimenti penali per cui e’ stato gia’ dichiarato aperto il dibattimento, sono devoluti alla cognizione del tribunale ordinario e della pretura circondariale di Barcellona Pozzo di Gotto.”).
4. Quanto alla opponibilita’ alla ricorrente della clausola contrattuale derogativa della competenza contenuta nel contratto con i (OMISSIS) e da essa non direttamente negoziata, in caso di cessione del contratto, la cessionaria subentra nell’intero regolamento contrattuale e nei suoi confronti hanno efficacia tutte le clausole, non potendo scegliere di sottostare solo ad alcune clausole e non ad altre (nel caso di specie, alla sola clausola sulla competenza); quindi per la (OMISSIS) era vincolante anche la clausola di deroga della competenza.
5. Infine, come si evince anche dalla sentenza impugnata, la competenza della autorita’ giudiziaria di Messina coincide anche con il foro del consumatore.
6. Il regolamento di competenza e’ proposto contro la decisione sulla competenza intervenuta in appello, con la quale il giudice di appello ha deciso di rimettere la causa al giudice di primo grado territorialmente competente.
6.1. Va in questa sede precisato che la decisione e’ corretta, in quanto in materia di regolamento di competenza non opera il divieto di rimessione al primo giudice fissato dagli articoli 353 e 354 c.p.c.: non si tratta di una rimessione al primo giudice in violazione delle ipotesi, tassative, previste dagli articoli 353 e 354 c.p.c. quanto della individuazione del giudice originariamente competente a decidere, innanzi al quale devono essere rimesse le parti per non privarle del diritto alla celebrazione del processo, fin dal primo grado di giudizio dinanzi al proprio giudice naturale (v. Cass. n. 22958 del 2010: “ove il giudice adito in primo grado abbia erroneamente dichiarato la propria competenza e deciso la causa nel merito, il giudice dell’appello, nel ravvisare l’incompetenza del primo giudice, deve dichiararla ed indicare il giudice competente in primo grado – davanti al quale il processo continuera’, se riassunto ai sensi dell’articolo 50 c.p.c., non rilevando, in riferimento alla fattispecie di erroneo radicamento della competenza, il divieto di remissione al primo giudice previsto dagli articoli 353 e 354 c.p.c.; il giudice di appello, infatti, per non incorrere nella violazione del principio del doppio grado di giurisdizione – che, pur non essendo costituzionalizzato, e’ stabilito dalla disciplina legislativa ordinaria del processo di cognizione – non puo’ trattenere la causa e deciderla nel merito, salvo il caso in cui il giudice di appello coincida con quello competente per il primo grado e sussista apposita istanza per la decisione, nel merito e in primo grado, della controversia, con instaurazione di regolare contraddittorio sul punto. Nella specie, la S.C. ha cassato – con conseguente declaratoria di competenza in primo grado del medesimo tribunale – la sentenza del tribunale che, in assenza di istanza per la decisione nel merito della causa, aveva riformato la sentenza del giudice di pace, erroneamente affermativa della propria competenza per valore, e deciso nel merito).” (v. anche Cass. n. 12455 del 2010).
6.2. Solo nel caso – diverso da quello verificatosi nella specie che il tribunale, adito in sede di appello, fosse stato l’ufficio giudiziario coincidente con il giudice competente per il giudizio di primo grado, tale giudice avrebbe dovuto decidere non solo sull’incompetenza del primo giudice adito, ma nel merito quale giudice di primo grado, per ragioni di economia processuale (e purche’ vi fosse stata nell’atto introduttivo un’espressa richiesta in tal senso, con conseguente regolare contraddittorio sul punto (v. Cass. n. 26462 del 2011).
6.3. Il ricorso deve essere pertanto rigettato e va dichiarata la competenza del Giudice di Pace di Messina, al quale deve essere rimessa la causa e che provvedera’ anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; regola la competenza e rimette le parti dinanzi al Giudice di Pace di Messina anche per le spese del presente giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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