L’organo di governo autonomo della Magistratura militare

Consiglio di Stato, sezione quinta, Sentenza 23 agosto 2019, n. 5835.

La massima estrapolata:

L’organo di governo autonomo della Magistratura militare, nel conferimento degli incarichi direttivi e semi-direttivi, gode di una discrezionalità che è sindacabile, in sede di legittimità solo se inficiata per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione.

Sentenza 23 agosto 2019, n. 5835

Data udienza 20 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Quinta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso in appello iscritto al numero di registro generale 619 del 2019, proposto da
Ba. Gi., rappresentato e difeso dall’avvocato Gi. Pe., con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, corso (…);
contro
Consiglio Superiore della Magistratura – CSM, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via (…), è elettivamente domiciliato;
Fe. Vi., rappresentato e difeso dagli avvocati Ge. Te. ed Am. Cu., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza (…);
nei confronti
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, nonché Consiglio della Magistratura Militare – CMM, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via (…), sono elettivamente domiciliati;

sul ricorso iscritto al numero di registro generale 1134 del 2019, proposto da
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, nonché Consiglio della Magistratura Militare, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici in Roma, via (…), sono elettivamente domiciliati;
contro
Fe. Vi., rappresentato e difeso dagli avvocati Ge. Te. ed Am. Cu., con domicilio eletto presso lo studio del primo in Roma, piazza (…);
nei confronti
Ba. Gi., non costituito in giudizio;
per la riforma
quanto al ricorso n. 619 del 2019:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Prima) n. 00003/2019, resa tra le parti.
quanto al ricorso n. 1134 del 2019:
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale Per Il Lazio (sezione Prima) n. 00003/2019, resa tra le parti.
Visti i ricorsi in appello ed i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della difesa, del Consiglio Superiore della Magistratura, del Consiglio della Magistratura Militare e di Fe. Vi.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 20 giugno 2019 il Cons. Valerio Perotti ed uditi per le parti gli avvocati Gi. Pe. e Ge. Te., nonché l’avvocato dello Stato Gi. Ai.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Risulta dagli atti che il dott. Fe. Vi., magistrato militare alla VII valutazione di professionalità, aveva partecipato alla procedura concorsuale bandita dal Consiglio della Magistratura Militare con delibera n. 6310 del 5 febbraio 2018, per la nomina all’ufficio direttivo requirente di I grado di Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli, procedura alla quale aveva partecipato, fra gli altri, anche il dott. Ba. Gi..
Nella seduta dell’11 aprile 2018, esaminate le domande pervenute, la relativa Commissione deliberava di proporre al Consiglio della Magistratura Militare, previo concerto del Ministro della difesa, la nomina del dott. Ba., ritenendo prevalente il suo profilo professionale a seguito di una valutazione comparativa dei partecipanti.
Nella seduta del 20 aprile 2018 la Commissione, preso atto del favorevole concerto del Ministro della difesa, rimetteva quindi alla votazione del Plenum la nomina del dott. Ba.; il Plenum del Consiglio della Magistratura Militare, nella seduta del 2 maggio 2018, accogliendo la proposta formulata dalla Commissione, con delibera n. 6411 lo dichiarava quindi vincitore.
Avverso tale determinazione il dott. Fe. proponeva ricorso al Tribunale amministrativo del Lazio, deducendo i seguenti motivi di impugnazione:
1) Violazione e falsa applicazione di legge. In particolare, violazione e falsa applicazione del d.lgs n. 66/2016 recante il “Codice dell’ordinamento militare” e violazione e falsa applicazione dell’art. 12 del d.lgs. n. 160/2006 – Violazione e falsa applicazione della Circolare n. 62 del 14 ottobre 2008 relativa al conferimento degli incarichi direttivi e semidirettivi (integrata con delibera n. 3208 del 27 gennaio 2009, relativa agli indicatori dell’attitudine direttiva e aggiornata con deliberazione n. 5399 del 20 aprile 2015 e n. 5948 del 17 gennaio 2017 e della Circolare n. 66 del 22 giugno 2010 (aggiornata con deliberazione n. 5399 del 20 aprile 2015 e n. 5948 del 17 gennaio 2017 in materia di tramutamenti e assegnazioni di sedi e funzioni)- Eccesso di potere in senso assoluto e relativo. Eccesso di potere per carenza di istruttoria e motivazione contraddittoria o carente, mancato esame di aspetti decisivi risultanti inequivocabilmente dagli atti – Eccesso di potere per illogicità, irragionevolezza e travisamento dei fatti. Ingiustizia grave e manifesta.
Secondo il ricorrente, se la Commissione avesse svolto una reale e corretta istruttoria, avrebbe rilevato l’esistenza di fattori chiaramente indicativi di una posizione, in termini assoluti, prevalente del ricorrente. Inoltre, in termini di eccesso di potere in senso relativo, tale maggiore idoneità si sarebbe ricavata anche dalla comparazione del profilo del ricorrente con quello del controinteressato nominato per l’incarico.
2) Vizio di incompetenza del Consiglio di Magistratura Militare nell’adozione del provvedimento di nomina del dott. Ba. all’ufficio direttivo requirente di primo grado di Procuratore Militare della Repubblica presso il Tribunale Militare di Napoli – Violazione e falsa applicazione del principio della prorogatio – Invalidità derivata della deliberazione n. 6411 del plenum del Consiglio della Magistratura Militare, assunta in data 2 maggio 2018 per illegittimità costituzionale dell’art. art. 70 del d.lgs n. 66/2016 recante il “Codice dell’ordinamento militare” in relazione all’art. 97 Cost. – Eccesso di potere.
Il ricorrente sosteneva l’illegittimità degli atti gravati per essere stati adottati da un Consiglio della Magistratura Militare scaduto e in regime di prorogatio da diversi anni, essendo stato eletto – nel frattempo – il nuovo Consiglio, peraltro non ancora insediato.
Costituitisi in giudizio, sia l’amministrazione che il controinteressato dott. Ba. concludevano per la reiezione del gravame, in quanto infondato.
Con sentenza 2 gennaio 2019, n. 3, il giudice adito accoglieva il ricorso, nei termini di cui in motivazione.
Avverso tale decisione il dott. Ba. interponeva appello, deducendo un unico, articolato motivo di doglianza, con il quale – nella sostanza – si contestava che la sentenza appellata, pur premettendo che la discrezionalità dell’Organo di autogoverno è massima, avrebbe in realtà abbandonato il terreno del riscontro dell’esattezza dei presupposti di fatto e della congruità e ragionevolezza della motivazione, per giungere ad una vera e propria (non consentita) sovrapposizione di giudizio sul merito comparativo dei candidati.
Si costituiva in giudizio il controinteressato dott. Fe., concludendo per il rigetto dell’appello, in quanto infondato.
Anche il Ministero della difesa ed il Consiglio della Magistratura Militare si costituivano, contestando la fondatezza del gravame e proponendo a loro volta appello incidentale fondato su un unico, articolato motivo di impugnazione, così titolato: “Violazione art. 12, comma 12, D.Lgs. n. 160/2016, della Circolare n. 62/2008. Omessa e/o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia”.
Le stesse amministrazioni, peraltro, avevano in precedenza proposto autonomo appello – di tenore ana – nei confronti della medesima sentenza, che veniva iscritto al n. r.g. 1134 del 2019.
Il dott. Fe. si costituiva anche in tale separato giudizio, concludendo per l’irricevibilità e – comunque – per l’infondatezza del gravame, del quale chiedeva la reiezione.
Successivamente le parti ulteriormente precisavano, con apposite memorie, le proprie rispettive tesi difensive ed all’udienza del 20 giugno 2019, dopo la rituale discussione, la causa veniva trattenuta in decisione.

DIRITTO

Preliminarmente ad ogni valutazione sul merito della causa, il Collegio ritiene di dover disporre la riunione dei due distinti giudizi di appello – come sopra richiamati – per evidente connessione oggettiva (trattandosi di impugnazioni della medesima sentenza) e soggettiva.
Esaminando per primo l’appello proposto dal dott. Ba. Gi., lo stesso si incentra in primo luogo sui limiti di sindacabilità, da parte del giudice amministrativo, delle valutazioni dell’organo di autogoverno dei magistrati militari, caratterizzate da un margine di apprezzamento particolarmente ampio, cui si rapporta un controllo giurisdizionale meramente “esterno”, avente ad oggetto la valutazione degli elementi di fatto compiuta dall’amministrazione.
Logico corollario di tali premesse è l’impossibilità, per il giudice, di sovrapporre una propria valutazione a quella precedentemente operata dall’organo di autogoverno (ex multis, sia pur con riferimento alla Magistratura ordinaria, Cons. Stato, V, 23 gennaio 2018, n. 432).
Ciò premesso, l’appellante evidenzia come l’applicazione dei richiamati principi avrebbe dovuto condurre de plano il primo giudice al rigetto del ricorso proposto dal dott. Fe., avendo la stessa sentenza escluso:
– sia il difetto di istruttoria denunciato dal dott. Fe., in quanto “non risulta dagli atti e dalla parte motivazionale del provvedimento che sia stato omesso o trascurato qualche importante elemento di fatto, così come vengono specificate le circostanze ritenute rilevanti, che hanno portato alla scelta di prevalenza del controinteressato, o meglio quali fattori siano stati maggiormente valorizzati in luogo di altri”;
– sia il difetto di motivazione, dando la sentenza atto che nella deliberazione n. 6411/18 risulta “espressamente indicato rispetto a quali specifici elementi è stato valutato come recessivo il fattore dell’aver svolto funzioni semidirettive e direttive (al pari di quello dell’anzianità ) nell’ambito delle funzioni giurisdizionali e, in generale, come il prevalente svolgimento di queste ultime, ancorché considerate, sia stato posposto nella valutazione in termini di idoneità alla funzione”.
Per l’effetto, conclude l’appellante, non è dato comprendere per quale motivo (di diritto) sarebbe stata irragionevole la scelta dell’organo di governo autonomo di valorizzare, ai fini dell’attribuzione di un ufficio direttivo requirente di I grado, lo svolgimento di compiti, che pur idonei a dimostrare una attitudine direttiva, non attenevano a “funzioni inquirenti e requirenti”.
Anche il rilievo secondo cui il CMM non avrebbe tenuto in adeguato conto la pregressa esperienza semidirettiva del dott. Fe. sarebbe smentito per tabulas, dal momento che la stessa delibera impugnata ne fa diffusa menzione, purtuttavia motivatamente concludendo in favore del dott. Ba..
La sentenza di primo grado sarebbe inoltre errata nella parte in cui qualifica come extragiudiziario il ruolo di Segretario dirigente del Consiglio della Magistratura Militare ricoperto e svolto dall’appellante: in effetti non si tratterebbe di ordinario incarico extragiudiziario (come, ad esempio, quelli di insegnamento o similari, regolati dalla circolare n. 69/2015 del CMM), bensì di un incarico istituzionale riservato ai magistrato in servizio, avente un rilevantissimo altissimo profilo disciplinato dalla legge (art. 71 d.lgs. n. 66 del 2010, nonché artt. 6, 7 ed 8 del Regolamento Interno del CMM, ed. 2016), corrispondente a quello di Segretario generale del Consiglio Superiore della Magistratura.
Ad un complessivo esame delle risultanze di causa, il Collegio ritiene che l’appello sia fondato.
Va preliminarmente ricordato che l’organo di governo autonomo della Magistratura miltare – nel conferimento degli incarichi direttivi e semi-direttivi – gode di una discrezionalità che è sindacabile, in sede di legittimità solo se inficiata per irragionevolezza, omissione o travisamento dei fatti, arbitrarietà o difetto di motivazione (ex multis, Cons. Stato, V, 11 dicembre 2017, n. 5828; V, 16 ottobre 2017, n. 4786; IV, 6 dicembre 2016, n. 5122; IV, 11 settembre 2009, n. 5479; IV, 31 luglio 2009, n. 4839; IV, 14 luglio 2008, n. 3513; V, 18 dicembre 2017, n. 5933, sia pur riferiti ad atti del CSM, ma i cui principi generali ben possono essere estesi anche al caso qui in esame, per analogia di ratio).
Resta, invece, preclusa al sindacato giurisdizionale la valutazione dell’opportunità e convenienza dell’atto dell’organo di governo autonomo, o una decisione che esprima una volontà del giudicante che si sostituisca a quella dell’amministrazione, procedendo ad un sindacato di merito.
Ai sensi dell’art. 61 del d.lgs. 15 marzo 2000, n. 66, “Il Consiglio ha, per i magistrati militari, le stesse attribuzioni previste per il Consiglio superiore della magistratura, ivi comprese quelle concernenti i procedimenti disciplinari, sostituiti al Ministro della giustizia e al procuratore generale presso la Corte di Cassazione, rispettivamente, il Ministro della difesa e il procuratore generale militare presso la Corte di Cassazione”; ne consegue la necessità di riconoscere anche al CMM – nell’esercizio delle proprie funzioni – un margine di apprezzamento particolarmente ampio, con la conseguenza che il sindacato del giudice amministrativo sulle relative deliberazioni dovrà restare parametrico della valutazione degli elementi di fatto compiuta dall’amministrazione, senza evidenziare una diretta “non condivisibilità ” della valutazione stessa (in termini, Cass. SS.UU., 5 ottobre 2015, n. 19787).
In ogni caso, il detto sindacato – ferma la sfera riservata del merito delle valutazioni e delle scelte espresse dall’organo di governo autonomo – deve nondimeno assicurare la puntuale ed effettiva verifica del corretto e completo apprezzamento dei presupposti giuridico-fattuali costituenti il quadro conoscitivo considerato ai fini della valutazione, la coerenza tra gli elementi valutati e le conclusioni cui è pervenuta la deliberazione, la logicità della valutazione, l’effettività della comparazione tra i candidati, la sufficienza della motivazione (cfr. Cons. Stato, IV, 11 febbraio 2016, n. 607).
Con specifico riguardo all’adempimento del profilo concernente il dovere di motivazione (il cui lamentato vulnus integra una violazione di legge, ex art. 3 l. n. 241 del 1990) circa le attitudini, va considerato che la motivazione deve dar conto delle ragioni, ove sussistenti, che concretano nei fatti l’accertamento di miglior capacità professionale tra i concorrenti e che perciò razionalmente conducono, nel caso in questione, a preferire uno di essi rispetto agli altri.
Ai sensi dell’art. 64 del d.lgs. n. 66 del 2010 (recante “Attribuzioni del Consiglio in materia di conferimento di uffici direttivi e valutazione per la nomina”), sul conferimento degli uffici direttivi e sulla valutazione per la nomina alle funzioni di legittimità il Consiglio della magistratura militare delibera su proposta di una commissione, nominata all’inizio del quadriennio e per l’intera durata dello stesso, formata da tre dei suoi componenti, di cui uno elettivo.
Il secondo comma di tale norma precisa poi che “Per il conferimento degli uffici direttivi la proposta è formulata dalla commissione di concerto con il Ministro della difesa”.
Il successivo art. 72, inoltre, chiarisce che “Per tutto ciò che non è diversamente regolato dal presente codice, si osservano, in quanto applicabili, le norme previste per il Consiglio superiore della magistratura, in particolare sostituiti al Ministro e al Ministero della giustizia, rispettivamente il Ministro e il Ministero della difesa”.
La disciplina della materia è poi integrata da una fonte normativa di rango sub-primario, data dalla circolare del CMM 14 ottobre 2008, n. 62 (in parte modificata dalla successiva delibera n. 3208 del 27 gennaio 2009).
Infine, l’art. 52, comma 4, del d.lgs. n. 66 del 2010 dispone che “Lo stato giuridico, le garanzie d’indipendenza, l’avanzamento e il trattamento economico dei magistrati militari sono regolati dalle disposizioni in vigore per i magistrati ordinari, in quanto applicabili” (ossia, la l. 25 luglio 2005, n. 150 ed il d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160).
Ciò premesso in termini generali, va rilevato che ai sensi dell’art. 12, comma 10 del d.lgs. n. 160 del 2006 “Per il conferimento delle funzioni di cui all’articolo 10, commi 7, 8, 9, 10 e 11, oltre agli elementi desunti attraverso le valutazioni di cui all’articolo 11, commi 3 e 5, sono specificamente valutate le pregresse esperienze di direzione, di organizzazione, di collaborazione e di coordinamento investigativo nazionale, con particolare riguardo ai risultati conseguiti, i corsi di formazione in materia organizzativa e gestionale frequentati nonché ogni altro elemento, acquisito anche al di fuori del servizio in magistratura, che evidenzi l’attitudine direttiva”.
Tale disposizione dà evidentemente conto della rilevanza, ai fini della valutazione comparativa dei diversi candidati, dello svolgimento – oltre all’attività giudiziaria – anche di eventuali incarichi extragiudiziari.
A sua volta, la richiamata circolare CMM n. 62 del 2008 individua, al par. 2 (“Criteri per il conferimento degli uffici direttivi – Attitudini”) gli indicatori rilevanti per l’attitudine direttiva, tra cui (sub parametro A-3), quello della “capacità “,da valutarsi con riferimento a cinque profili:
“a) profilo professionale complessivo del candidato;
b) doti organizzative desumibili dall’esercizio di funzioni dirigenziali;
c) conoscenza approfondita dell’ordinamento giudiziario;
d) positivo esercizio di funzioni giudiziarie diverse;
e) positivo esercizio di funzioni di identica o analoga natura di quelle da ricoprire, di livello pari o superiore”.
Va peraltro condiviso anche il rilievo dell’appellante volto a contestare la natura “extragiudiziale” dell’incarico di Segretario dirigente del Consiglio della Magistratura Militare da questi ricoperto per circa sette anni, alla luce dell’art. 71, comma terzo del d.lgs. n. 66 del 2010 (che chiarisce come “I magistrati militari componenti dell’ufficio di segreteria continuano a esercitare le loro funzioni giudiziarie”), nonché degli artt. 6, 7 ed 8 del Regolamento interno del CMM.
Tali disposizioni evidenziano, in particolare, come l’incarico di cui trattasi debba essere conferito alla luce delle attitudini gestionali complesse dei candidati, analogamente a quelle richieste per i dirigenti di un ufficio giudiziario, per tale rilevante anche ai fini del successivo conferimento di ruoli di tale natura.
Analogamente, è fondata la censura per cui la sentenza impugnata avrebbe omesso di considerare (nell’ottica del vizio di legittimità ivi ravvisato) la circostanza – invece evidenziata nella delibera impugnata nel precedente grado di giudizio – che il dott. Ba. era stato anche componente elettivo dello stesso organismo negli anni 2001-2005 e che pertanto l’attività di magistrato dirigente la Segreteria si era sommata a quella di componente elettivo dell’organo di governo autonomo.
Alla luce dei rilievi che precedono, non emergono degli oggettivi profili in grado di fondare la censura di illogicità e/o carente motivazione della scelta del CMM di accordare prevalenza allo svolgimento, oltre “all’attività giudiziaria, di incarichi extragiudiziari, piuttosto che l’aver rivestito funzioni di direttive temporanee e semidirettive (e in sostanza un profilo professionale unicamente dedicato all’attività inquirente e requirente) e la maggiore anzianità di servizio”.
Invero – fermo restando (come già detto) che quello considerato dal CMM non era in realtà qualificabile come incarico extragiudiziale – le oggettive caratteristiche dello stesso ben potevano giustificare (sul piano prettamente giuridico, così come su quello logico) una ritenuta prevalenza rispetto ai candidati che avessero svolto precedenti funzioni semi-direttive.
Del resto, come si legge anche nell’appellata sentenza, ai fini dell’attribuzione degli incarichi direttivi in magistratura, “riferendosi la valutazione del merito alla verifica della attività giudiziaria svolta dal magistrato al fine di ricostruirne il profilo professionale, tale parametro non risulta limitato allo svolgimento delle specifiche funzioni proprie dell’ufficio da ricoprire, ma attiene piuttosto alla considerazione della intera attività professionale esercitata dal giudice, in qualsiasi ambito o settore” (Cons. Stato, IV, 26 novembre 2015, n. 5366). In tale contesto devono quindi essere considerati tutti gli incarichi, comunque inerenti all’ambito professionale e all’attività istituzionale, che connotano una certa attitudine a svolgere l’incarico da assegnare, anche considerate le specifiche caratteristiche ed esigenze dell’ufficio da ricoprire; ma lo svolgimento, da parte di un magistrato, di pregressi incarichi direttivi (o semidirettivi) non assurge di suo, in termini solo formali, a criterio preferenziale, idoneo ad attribuire a priori la prevalenza di un candidato rispetto ad un altro nell’accesso a tali incarichi.
In caso contrario, infatti, resterebbe precluso l’accesso a incarichi direttivi anche a magistrati che non abbiano mai prima svolto quelle funzioni e non sarebbe possibile valorizzare le capacità di organizzazione del lavoro e di direzione desumibili dalle funzioni esercitate (ex multis, Cons. Stato, V, 14 settembre 2017, n. 4345).
Conclusivamente, deve quindi accogliersi l’appello, stante la rilevata assenza dei presupposti per l’esercizio del cd. “sindacato esterno” di annullamento del giudice amministrativo, carenza tanto più evidente ove si consideri che – come già riconosciuto dalla stessa sentenza appellata – “nel caso di specie non può dirsi che il provvedimento sia carente per difetto di istruttoria o che non sia supportato da un’ampia motivazione, in quanto non risulta dagli atti e dalla parte motivazionale del provvedimento che sia stato omesso o trascurato qualche importante elemento di fatto, così come vengono specificate le circostanze ritenute rilevanti, che hanno portato alla scelta di prevalenza del controinteressato, o meglio quali fattori siano stati maggiormente valorizzati in luogo di altri”.
Significativamente, del resto, prosegue il primo giudice, “è stato espressamente indicato rispetto a quali specifici elementi è stato valutato come recessivo il fattore dell’aver svolto funzioni semidirettive e direttive (al pari di quello dell’anzianità ) nell’ambito delle funzioni giurisdizionali e, in generale, come il prevalente svolgimento di queste ultime, ancorché considerate, sia stato posposto nella valutazione in termini di idoneità alla funzione”.
In ragione dell’accoglimento dell’appello principale, deve inoltre dichiararsi l’improcedibilità del gravame incidentale del Ministero della difesa e del Consiglio della Magistratura Militare, per sopravvenuta carenza di interesse.
Per quanto invece concerne il separato appello proposto da quest’ultimo e dal Consiglio della Magistratura Militare (iscritto al n. r.g. 1134 del 2019), con esso si contesta innanzitutto la contraddizione, da parte della sentenza impugnata, della norma di cui all’art. 12, comma 12, del d.lgs. n. 160/2016, oltre che della circolare n. 62 del 2008; in particolare, l’attenzione del primo giudice si sarebbe concentrata sulla verifica della ragionevolezza e della sufficienza di motivazione rispetto ad una scelta che, nel caso esaminato, avrebbe attribuito preminenza allo svolgimento di incarichi extragiudiziali rispetto allo svolgimento di funzioni direttive – sia pur temporanee – e semidirettive, nonché alla maggiore anzianità di servizio del controinteressato.
Così facendo, però, la sentenza impugnata avrebbe esorbitato dai limiti riservati alla cognizione del giudice amministrativo, sostituendosi all’organo di governo autonomo della magistratura militare nell’individuazione del candidato più idoneo, “scartando i requisiti valorizzati dal Consiglio della Magistratura Militare e ritenendo preferibile valorizzarne altri ritenuti più pregnanti in base ad una valutazione affatto svincolata dal conforto di parametri normativi”.
Il motivo risulta fondato, sulla scorta di quanto già evidenziato in ordine all’appello proposto dal dott. Ba..
Invero, una volta dato atto (nella stessa sentenza oggetto di gravame) che:
1) nel caso di specie non era ravvisabile alcuna omissione o carenza istruttoria da parte del CMM;
2) il CMM aveva inoltre espressamente indicato rispetto a quali specifici elementi era stato valutato come recessivo il fattore dell’aver svolto funzioni semidirettive e direttive (al pari di quello dell’anzianità ) nell’ambito delle funzioni giurisdizionali;
non residuavano oggettivamente ulteriori margini di intervento per l’eventuale giudizio di annullamento del giudice amministrativo (con l’eccezione, ovviamente, della palese violazione di norme di legge, circostanza qui però non contestata), pena il rischio di invadere la stessa sfera della discrezionalità valutativa dell’amministrazione.
Al riguardo, va ribadito che i “giudizi espressi dalle commissioni di concorso nelle procedure di valutazione, in quanto espressione di discrezionalità tecnica, possono essere oggetto di sindacato di legittimità del giudice amministrativo nei limiti del travisamento dei presupposti di fatto, dell’illogicità e della manifesta irragionevolezza o della non corrispondenza delle valutazioni con le risultanze di fatto” (Cons. Stato, IV, 31 agosto 2018, n. 5129), laddove, per le ragioni già esposte, nessun travisamento o considerazione illogica ed irragionevole dei presupposti di fatto risultano essere stati posti in essere dall’organo di governo autonomo della magistratura militare.
Alla luce dei rilievi che precedono, anche l’appello proposto in via autonoma dal Ministero della difesa e dal Consiglio della Magistratura Militare va accolto.
La particolarità delle questioni esaminate giustifica peraltro, ad avviso del Collegio, l’integrale compensazione, tra le parti, delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Quinta, definitivamente pronunciando sugli appelli riuniti, come in epigrafe proposti, li accoglie, per l’effetto respingendo, in riforma dell’appellata sentenza, il ricorso originariamente proposto dal dott. Fe. Vi. innanzi al giudice di primo grado.
Dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse l’appello incidentale del Ministero della difesa e del Consiglio della Magistratura Militare, nella causa iscritta a n. r.g. 619 del 2019.
Compensa integralmente tra le parti le spese di lite del doppio grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 20 giugno 2019 con l’intervento dei magistrati:
Francesco Caringella – Presidente
Raffaele Prosperi – Consigliere
Valerio Perotti – Consigliere, Estensore
Federico Di Matteo – Consigliere
Alberto Urso – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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