Organizzazione dell’attività di collaborazione in forma societaria

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 marzo 2022| n. 10184.

Organizzazione dell’attività di collaborazione in forma societaria.

La società in accomandita semplice, quale che ne sia il numero di soci, costituisce comunque un centro autonomo d’imputazione di rapporti giuridici rispetto ai soci stessi; pertanto, concluso un contratto di agenzia tra l’impresa preponente ed una società in accomandita semplice, la controversia sulla risoluzione di tale contratto esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro, a nulla rilevando che uno dei soci abbia materialmente svolto attività personale di agente, in quanto tale attività viene necessariamente mediata dalla società, perdendo il carattere della personalità nei confronti del preponente.

Ordinanza|30 marzo 2022| n. 10184. Organizzazione dell’attività di collaborazione in forma societaria

Data udienza 8 marzo 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Agenzia – Organizzazione dell’attività di collaborazione in forma societaria – Non configurabilità di un rapporto di lavoro coordinato e continuativo – Esclusione del riconoscimento automatico della rivalutazione monetaria sulle somme liquidate in favore dell’agente – Esclusione della competenza del giudice del lavoro – Rigetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – rel. Consigliere

Dott. LA BATTAGLIA Luigi – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 31236/2019 proposto da:
(OMISSIS) S.a.S. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1471/2019 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO, depositata il 4/7/2019;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio dell’8/3/2022 dal Consigliere Dott. MAURO CRISCUOLO.

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Il Tribunale di Catanzaro con la sentenza n. 794 del 10 aprile 2014 rigettava l’opposizione promossa dalla (OMISSIS) s.a.s. (OMISSIS) avverso il decreto ingiuntivo emesso in favore dell’ (OMISSIS) S.p.A. per il pagamento della somma di Euro 151.596,77, a titolo di saldo di cassa non versato dall’agente alla societa’ preponente.
Avverso tale sentenza l’ingiunta proponeva appello e la Corte d’Appello di Catanzaro con la sentenza n. 1471 de 4 luglio 2019 ha rigettato il gravame, con la condanna altresi’ al rimborso delle spese di lite.
Quanto al primo motivo di appello, con il quale si lamentava il mancato rilievo dell’inefficacia del decreto ingiuntivo che era stato notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla sua emissione, la Corte distrettuale osservava che il decreto era stato consegnato per la notifica all’ufficiale giudiziario nel termine di legge, e che solo in data successiva la notifica si era perfezionata con la consegna al destinatario, occorrendo quindi fare applicazione del principio della scissione degli effetti della notifica, come affermato dalla giurisprudenza costituzionale, con la conseguenza che la societa’ appellata non era incorsa in alcuna decadenza.
In relazione al secondo motivo, che reiterava la deduzione circa l’appartenenza della controversia alla competenza del giudice del lavoro ex articolo 409 c.p.c., n. 3, la sentenza d’appello osservava che l’attivita’ dell’appellante era svolta in forma societaria, con l’utilizzo anche di personale dipendente, il che escludeva che potesse ravvisarsi un rapporto di agenzia basato sul lavoro personale dell’agente, presupposto per l’operativita’ delle regole in tema di processo del lavoro.
Ma, anche a voler diversamente opinare, le conseguenze non sarebbero state diverse.
Infatti, non essendo in discussione la competenza del Tribunale di Catanzaro, anche ove si volesse fare applicazione dell’articolo 409 c.p.c., n. 3, l’emissione del decreto e la celebrazione del giudizio di opposizione da parte di giudice diverso da quello tabellarmente assegnatario delle controversie di lavoro non produce alcuna nullita’, in assenza dell’allegazione di uno specifico pregiudizio processuale derivante dalla asseritamente erronea scelta del rito. Nella specie la stessa appellante aveva introdotto l’opposizione con citazione e non aveva dedotto alcuno specifico pregiudizio quale conseguenza della differente scelta del rito da lei stessa operata.
Infine, il terzo motivo di appello era reputato in parte inammissibile ed in parte infondato.
In primo luogo, non era stato formulato nel rispetto della previsione di cui all’articolo 342 c.p.c., in quanto privo di una specifica critica alla decisione impugnata, che aveva attribuito rilievo probatorio al verbale del 23/9/2004, sottoscritto da (OMISSIS), dipendente dalla societa’ appellante, in forza della delega rilasciata da parte dello stesso socio accomandatario in pari data.
In secondo luogo, era infondato, in quanto era stato proprio il socio accomandatario, (OMISSIS), a delegare il (OMISSIS) a rappresentare la societa’ in tutti gli atti inerenti alla gestione dell’Agenzia, sia di natura ordinaria che straordinaria.
Il verbale coevo, che aveva evidenziato i saldi cassa non versati all’ (OMISSIS), era stato redatto nel contraddittorio delle parti e sottoscritto dal (OMISSIS), in qualita’ di rappresentante munito dei piu’ ampi poteri da parte della societa’ ingiunta, il che consentiva di affermare la piena vincolativita’ del verbale nei confronti di quest’ultima, che non aveva svolto specifiche deduzioni onde contestare la correttezza delle risultanze contabili emergenti dal verbale.
Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la (OMISSIS) S.a.s. (OMISSIS) sulla base di tre motivi.
L’ (OMISSIS) S.p.A. ha resistito con controricorso.
2. Preliminarmente deve essere disattesa l’eccezione di inammissibilita’ del ricorso sollevata dalla societa’ preponente sul presupposto della violazione del principio di cd. autosufficienza, ritenendo la Corte che il ricorso sia idoneo a soddisfare i requisiti di forma – sostanza prescritti dal codice di rito ai sensi dell’articolo 366 c.p.c..
3. Il primo motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione dell’articolo 644 c.p.c., nonche’ degli articoli 132 e 112 c.p.c..
Si deduce che era stato immediatamente eccepito che il decreto oggetto di causa era divenuto inefficace in quanto, pur essendo stato emesso il 16 novembre 2005, era stato pero’ notificato alla ricorrente in data 18 gennaio 2006, oltre il termine di sessanta giorni prescritto dalla legge.
I giudici di appello hanno escluso che ricorresse l’inefficacia del decreto, facendo applicazione del principio della scissione degli effetti della notificazione, con la conseguenza che per il notificante sarebbe sufficiente la mera consegna dell’atto da notificare all’ufficiale giudiziario, nella specie avvenuta prima del decorso del termine di legge.
Tuttavia, assume l’appellante che tale principio sarebbe operante solo in caso di notifica a mezzo posta, come peraltro recepito normativamente dal novellato articolo 149 c.p.c., con la conseguenza che non potrebbe essere invocato nella fattispecie, essendo stata la notifica effettuata a mezzo ufficiale giudiziario.
Il motivo e’ infondato.
Questa Corte ha, infatti, affermato che a seguito delle decisioni della Corte Cost. n. 477 del 2002 e n. 28 del 2004, la notificazione del decreto ingiuntivo deve ritenersi perfezionata, per il notificante, al momento della consegna del plico all’ufficiale giudiziario, in virtu’ di un principio di portata generale, posto a tutela dell’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilita’ (Cass. n. 25716/2018).
La “portata generale” della regola – che trova la sua giustificazione nella tutela dell’interesse del notificante a non vedersi addebitato l’esito intempestivo del procedimento notificatorio per la parte sottratta alla sua disponibilita’ – e la riferibilita’ “ad ogni tipo di notificazione” (ex plurimis, Cass. n. 4993 del 2014; Cass. n. 15234 del 2014) rende immanente nell’ordinamento processuale civile, tra le norme generali sulle notificazioni degli atti, il principio secondo il quale il momento in cui la notifica si deve considerare perfezionata per il notificante deve distinguersi da quello in cui essa si perfeziona per il destinatario.
Con la conseguenza che le norme in tema di notificazioni di atti processuali vanno interpretate, senza necessita’ di ulteriori interventi da parte della Corte Costituzionale, nel senso (costituzionalmente, appunto, orientato) che la notificazione si perfeziona nei confronti del notificante al momento della consegna dell’atto all’ufficiale giudiziario (cfr., ex multis, quanto alla generalizzata applicazione del principio della scissione per gli atti processuali, in motivazione, Cass., sez. un., 24822 del 2015); con l’ulteriore corollario che, ove tempestiva, quella consegna evita appunto alla parte la decadenza correlata alla inosservanza del termine perentorio entro il quale la notifica va effettuata (Cass., sez. un., n. 10216 del 2006).
La sentenza impugnata ha quindi deciso la controversia in conformita’ dei principi richiamati e risulta quindi incensurabile.
4. Il secondo motivo denuncia la violazione dell’articolo 409 c.p.c., n. 3, nonche’ difetto assoluto di motivazione.
Si evidenzia che la decisione dei giudici di appello di negare l’applicazione dell’articolo 409 c.p.c., n. 3, e’ erronea, atteso che la ricorrente aveva un solo dipendente ed era priva di una struttura complessa tale da radicare la competenza del tribunale in sede di cognizione ordinaria.
La prevalenza dell’elemento personale nell’organizzazione dell’agenzia radicava quindi la competenza del giudice del lavoro. Quanto invece alla diversa affermazione secondo cui, ove anche ravvisata la riconducibilita’ della controversa al novero di quelle di cui all’articolo 409 c.p.c., era necessario allegare uno specifico pregiudizio derivante dall’erronea decisione della lite secondo un rito diverso da quello prescritto dalla legge, la ricorrente sostiene che l’erronea emissione del decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Catanzaro avrebbe determinato la nullita’ dello stesso decreto e del conseguente giudizio di opposizione, in quanto si sarebbe al cospetto di un provvedimento emesso da parte di un giudice incompetente.
Il motivo e’ manifestamente infondato.
Questa Corte ha costantemente affermato il principio per cui, in materia di rapporti di agenzia, ove l’agente abbia organizzato la propria attivita’ di collaborazione in forma societaria, anche di persone, o comunque si avvalga di una autonoma struttura imprenditoriale, non e’ ravvisabile un rapporto di lavoro coordinato e continuativo ai sensi dell’articolo 409 c.p.c., comma 1, n. 3, sicche’ non puo’ essere riconosciuta in via automatica la rivalutazione monetaria sulle somme liquidate in favore dell’agente (Cass. n. 3029/2015; Cass. n. 8940/2011).
Anzi, proprio in relazione alla deduzione della ricorrente, secondo cui l’attivita’ sarebbe stata essenzialmente svolta dal solo accomandatario, e’ stato affermato che (Cass. n. 15535/2011) la societa’ in accomandita semplice, quale che ne sia il numero di soci, costituisce comunque un centro autonomo d’imputazione di rapporti giuridici rispetto ai soci stessi; pertanto, concluso un contratto di agenzia tra l’impresa preponente ed una societa’ in accomandita semplice, la controversia sulla risoluzione di tale contratto esula dalla competenza per materia del giudice del lavoro, a nulla rilevando che uno dei soci abbia materialmente svolto attivita’ personale di agente, in quanto tale attivita’ viene necessariamente mediata dalla societa’, perdendo il carattere della personalita’ nei confronti del preponente.
Invero, per potersi configurare la competenza del giudice del lavoro in tema di contratti di agenzia e’ necessario che l’attivita’ di collaborazione sia coordinata e continuativa e venga svolta quanto meno in misura prevalente con il lavoro personale dell’agente, ma tale situazione non ricorre allorche’ il contratto di agenzia intercorra con una societa’ di capitali o con una societa’ di persone che costituisca un autonomo centro d’imputazione di interessi tra il socio e il preponente, ovvero quando l’agente svolga la propria attivita’ avvalendosi di una struttura organizzativa a carattere imprenditoriale (cosi’ Cass. n. 6351/2006), in quanto e’ proprio la creazione di un autonomo centro di imputazione quale costituito dalla societa’, anche di persone, ad escludere il carattere del rapporto che ne consentirebbe l’inclusione nel novero di quelli disciplinati dall’articolo 409 c.p.c., n. 3.
Peraltro, e ritenuta assorbente tale considerazione al fine di pervenire al rigetto del motivo, risulta palesemente priva di fondamento anche l’ulteriore tesi difensiva volta a contrastare l’affermazione della Corte d’Appello, secondo cui, in presenza di un decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale – comunque competente anche laddove si ritenesse che la controversia rientri tra quelle di cui dell’articolo 409 c.p.c., n. 3 – non sarebbe sufficiente allegare la sola erronea scelta del rito (peraltro nella specie effettuata dalla stessa ricorrente), ma occorrerebbe invece individuare lo specifico pregiudizio scaturente dall’erronea adozione del rito.
Assume la ricorrente che nella fattispecie la Corte d’Appello, una volta avvedutasi che la controversia era tra quelle assoggettate al rito del lavoro, avrebbe dovuto rilevare l’incompetenza dell’adito Tribunale ad emettere il decreto ingiuntivo che andava quindi revocato, con il travolgimento quindi anche del giudizio di opposizione e della successiva sentenza.
Trattasi pero’ di affermazione che contrasta con la pacifica giurisprudenza di questa Corte secondo cui la ripartizione delle funzioni tra la sezione lavoro e le sezioni ordinarie del medesimo tribunale non implica l’insorgenza di una questione di competenza, attenendo piuttosto alla distribuzione degli affari giurisdizionali all’interno dello stesso ufficio (Cass. n. 14790/2016; Cass. n. 8905/2015; Cass. n. 20494/2009).
Una volta quindi escluso che l’emissione del decreto ingiuntivo da parte del Tribunale di Catanzaro possa determinare di per se’ una lesione del diritto di difesa per la parte, emerge che non risulta allegato alcuno specifico pregiudizio da parte della ricorrente tale da determinare la invalidita’ della decisione, e cio’ alla luce della corretta applicazione da parte del giudice di appello del principio secondo cui l’introduzione del processo con forme diverse da quelle proprie integra un motivo di impugnazione solo ove sia dedotto che tale errore abbia comportato la lesione del diritto di difesa e non inficia la validita’ degli atti posti in essere secondo le regole del procedimento impropriamente utilizzato, in quanto il rito non costituisce condizione necessaria perche’ il giudice possa decidere nel merito la causa (Cass. n. 22075/2014; Cass. n. 8422/2018; Cass. n. 12567/2021).
5. Il terzo motivo di ricorso denuncia la violazione dell’articolo 115 c.p.c. e dell’articolo 2697 c.c., nonche’ degli articoli 1189, 2315, 2318, 2298 e 2320 c.c., con violazione e falsa applicazione degli articoli 1398 e 1399 c.c., oltre al difetto assoluto di motivazione.
Nello sviluppare il motivo assume parte ricorrente che sarebbe stata altresi’ violata la previsione di cui all’articolo 342 c.p.c., nella parte in cui la sentenza d’appello avrebbe in primo luogo rilevato l’inammissibilita’ del terzo motivo di appello perche’ non conteneva una specifica critica alla sentenza di primo grado, che nel valutare la documentazione prodotta, aveva attribuito valenza probatoria al verbale del 23/9/2004, sottoscritto da (OMISSIS), dipendente dell’agenzia, in forza di una delega rilasciata da parte del socio accomandatario.
Si deduce che invece era stato specificamente impugnato anche il capo della sentenza del Tribunale relativo alla valenza di prova del verbale.
Inoltre, si sostiene in motivo che ricorrerebbe la violazione delle norme indicate in rubrica in quanto il Tribunale, e di riflesso la Corte d’Appello che ha confermato la sentenza di primo grado, non si sarebbe avveduto che il (OMISSIS) non era socio accomandatario e che quindi non aveva il potere di impegnare la societa’ sottoscrivendo il verbale sul quale si fonda la pretesa creditoria della controparte.
Si ribadisce che la (OMISSIS) S.a.s. vede quale socio accomandatario il solo (OMISSIS) e che pertanto il (OMISSIS) non poteva sottoscrivere alcun impegno per conto della societa’, non risultando essere un delegato dall’atto costitutivo.
Trattasi quindi di un soggetto che ha agito quale falsus procurator, con la conseguenza che dal suo operato non puo’ discendere alcuna obbligazione a carico della societa’, e senza che ricorrano le condizioni per ritenere che nella fattispecie sussista un’ipotesi di apparenza colposa.
Anche tale motivo deve essere disatteso.
In primo luogo, la denuncia circa la violazione dell’articolo 342 c.p.c., sul presupposto che la Corte d’Appello avrebbe dichiarato l’inammissibilita’ del terzo motivo di appello per difetto di specificita’ (pronuncia questa che deve ritenersi abbia portata assorbente anche rispetto alle considerazioni, evidentemente spese ad abundantiam, circa l’infondatezza anche nel merito del mezzo di impugnazione) risulta formulata in violazione del principio di specificita’ di cui all’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6 (applicabile anche nel caso di denuncia di errores in procedendo, come chiarito da Cass. S.U. n. 8077/2012), avendo parte ricorrente omesso di richiamare, sia pure per sintesi, il contenuto del motivo di appello nella parte in cui lo stesso avrebbe specificamente attinto la ratio posta a sostegno della decisione del Tribunale.
Peraltro, come si ricava dalla lettura del controricorso, gia’ il Tribunale aveva ritenuto che il verbale del 23/9/2004 rivestisse efficacia anche per la societa’, in quanto sottoscritto dal (OMISSIS), non gia’ quale legale rappresentante della societa’, ma per effetto di una coeva delega ad agire in rappresentanza della societa’ rilasciatagli dal socio accomandatario, in relazione a tutti gli atti inerenti alla gestione, sia ordinaria che straordinaria, dell’agenza. La descrizione del motivo di appello, quale compiuta nella sentenza impugnata alla pag. 3, evidenzia invece che la critica della ricorrente si fondava sulla pretesa assenza di potere di rappresentanza in capo al (OMISSIS), in quanto non era un socio accomandatario ma un semplice dipendente, mancando pero’ una puntuale contestazione quanto alla valenza dell’atto di delega rilasciato nella stessa data di sottoscrizione del verbale.
Emerge quindi come effettivamente, tenuto conto della ratio che sorregge la decisione del Tribunale, il motivo di appello risulta privo di specificita’, in quanto mancante di una puntuale critica alla individuazione delle ragioni per le quali il verbale del 23/9/2004 e’ stato reputato avere carattere vincolante anche per l’agenzia.
Ma la mancata corrispondenza tra il tenore delle censure mosse da parte ricorrente ed il contenuto della sentenza si profila anche in relazione alla concreta formulazione del motivo di ricorso, nella parte in cui pretenderebbe di contrastare la correttezza delle ragioni di merito che hanno indotto la Corte d’Appello a disattendere il terzo motivo di appello.
Invero, anche in tale occasione la tesi difensiva della ricorrente si incentra sulla qualita’ di semplice dipendente del (OMISSIS), privo quindi di poteri di rappresentanza legale, poteri invece spettanti unicamente all’accomandatario, traendosi da tale assunto la necessita’ di dover fare applicazione delle norme in tema di falsus procurator.
Anzi, si soggiunge che la sola dichiarazione del (OMISSIS) di essere stato delegato, dichiarazione contenuta nel verbale del 23/9/2004, non fosse idonea a permettere l’applicazione del principio dell’apparenza, affermazione questa che pero’ tradisce ancora una volta il difetto di specificita’ del motivo di ricorso, a fronte dell’affermazione del giudice di appello secondo cui il potere di rappresentanza era stato conferito al (OMISSIS) da parte del socio accomandatario in un diverso atto, benche’ di pari data rispetto al verbale di accertamento del saldo di cassa.
Anche tale motivo deve quindi essere disatteso.
6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
7. Poiche’ il ricorso e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilita’ 2013), che ha aggiunto del Testo Unico di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater – della sussistenza dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese del presente giudizio in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 5.800,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali, pari al 15% sui compensi, ed accessori di legge;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore somma pari al contributo unificato dovuto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *