L’ordine di demolizione del manufatto abusivo

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|5 maggio 2021| n. 17174.

L’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice ex art. 31, ultimo comma, del d.P.R. n. 380 del 2001, con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva, ha natura amministrativa e non si estingue per il decorso del tempo ex art. 173 cod. pen., atteso che quest’ultima disposizione si riferisce alle sole pene principali.

Sentenza|5 maggio 2021| n. 17174

Data udienza 28 gennaio 2021

Integrale

Tag – parola chiave: Reati edilizi – Sentenza di condanna per costruzione abusiva – Ordine di demolizione – Estinzione per decorso del tempo – Applicabilità – Esclusione – Fondamento.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IZZO Fausto – Presidente

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. ACETO Aldo – rel. Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni Filippo – Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 03/03/2020 della CORTE APPELLO di ROMA;
udita la relazione svolta dal Consigliere ACETO ALDO;
lette le conclusioni del PG BALDI Fulvio che ha chiesto l’annullamento con rinvio.

L’ordine di demolizione del manufatto abusivo

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I sigg.ri (OMISSIS) e (OMISSIS) ricorrono per l’annullamento dell’ordinanza del 03/03/2020 della Corte di appello di Roma che, pronunciando in fase esecutiva, ha rigettato la richiesta di revoca o sospensione dell’ordine di demolizione del 05/11/2001 del Procuratore Generale della Repubblica presso la medesima Corte emesso in esecuzione della sentenza dell’11/06/1998 pronunciata dalla Corte di appello di Roma nei confronti della sig.ra (OMISSIS) (madre dei ricorrenti) per il reato di cui all’allora L. n. 47 del 1985, articolo 20, lettera c), (oggi Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 44, lettera c), accertato in (OMISSIS).
1.1. Con il primo motivo deducono la violazione degli articoli 6 e 7, Conv. EDU, 1, Protocollo addizionale alla Convenzione EDU, articolo 117 Cost., articolo 173 c.p., contestando la ritenuta natura di sanzione amministrativa dell’ordine di demolizione impartito dal giudice penale.
Osservano, al riguardo: a) di aver ricevuto in eredita’ l’immobile dal padre, comproprietario del bene ma estraneo al reato e al processo all’epoca celebrato nei confronti della moglie (loro madre); b) che la mancata esecuzione dell’ordine a distanza di venti anni dalla irrevocabilita’ della sentenza di condanna ha determinato l’estinzione, per prescrizione, del potere punitivo dello Stato.
Ribadiscono la natura penale, ai sensi della Convenzione EDU, dell’ordine di demolizione in considerazione: a) della sua pertinenza ad un fatto-reato; b) della natura penale dell’organo giurisdizionale che lo emette; c) del suo carattere punitivo/repressivo e non esclusivamente risarcitorio; d) della stessa giurisprudenza della Corte EDU.
1.2. Con il secondo motivo deducono, ai sensi dell’articolo 606 c.p.p., lettera b) ed e), la violazione degli articoli 568 e 666 c.p.p., in relazione al ritenuto difetto di legittimazione dei ricorrenti ad eccepire la genericita’ dell’ordine di demolizione (per mancata specificazione dell’oggetto), e vizio di motivazione in relazione alla ritenuta completezza dell’ordine di demolizione stesso per il sol fatto che,contiene un esplicito richiamo alla sentenza di condanna, al titolo ed all’epoca del commesso reato.
2. I ricorsi sono inammissibili.
3. Osserva il Collegio:
3.1. avverso il medesimo provvedimento la sig.ra (OMISSIS), destinataria diretta dell’ordine di demolizione, madre dei due odierni ricorrenti ed attuale comproprietaria dell’immobile, aveva gia’ proposto ricorso per cassazione dichiarato inammissibile con sentenza di questa Corte, Sez. 3, n. 4765 del 04/12/2003, dep. 2004, che, tra l’altro, aveva esaminato anche il profilo della dedotta genericita’ del provvedimento oggetto del secondo motivo degli odierni ricorsi;
3.2. La questione relativa alla estraneita’ al giudizio del padre dei ricorrenti avrebbe potuto e dovuto essere proposta dal diretto interessato, deceduto nel mese di marzo dell’anno 2013, non dai suoi aventi causa;
3.3. resta la dedotta prescrizione dell’ordine di demolizione;
3.4. deve essere ribadito, al riguardo, il consolidato orientamento di questa Corte secondo il quale l’ordine di demolizione del manufatto abusivo, impartito dal giudice ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001, articolo 31, comma 9, con la sentenza di condanna per il reato di costruzione abusiva, ha natura amministrativa e non si estingue per il decorso del tempo ex articolo 173 c.p., atteso che quest’ultima disposizione si riferisce esclusivamente alle sole pene principali (cosi’ gia’ Sez. 3, n. 39705 del 30/4/2003, Pasquale, Rv. 226573; piu’ recentemente, nello stesso senso, Sez. 3, n. 43006 del 10/11/2010, La Mela, Rv. 248670; Sez. 3, n. 19742 del 14/04/2011, Mercurio, Rv. 250336; Sez. 3, n. 36387 del 07/07/2015, Formisano, Rv. 264736; Sez. 3, n. 3979 del 21/09/2018, Rv. 275850 – 02, che, pronunciata successivamente alla sentenza della Corte EDU, Grande Chambre, 28/06/2018, caso (OMISSIS) s.r.l. e altri contro Italia, ha ribadito che l’ordine di demolizione del manufatto abusivo disposto con la sentenza di condanna ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad una funzione ripristinatoria del bene leso, non ha finalita’ punitive ed ha carattere reale, con effetti sul soggetto che si trova in rapporto con il bene, anche se non e’ l’autore dell’abuso, con la conseguenza che non puo’ ricondursi alla nozione convenzionale di “pena” nel senso elaborato dalla giurisprudenza della Corte EDU; in quest’ultimo senso, gia’ Sez. 3, n. 49331 del 10/11/2015, Delorier, Rv. 265540, nonche’ Sez. 3, n. 41475 del 03/05/2016, Rv. 267977 – 01);
3.5. peraltro, la sentenza pronunciata dalla Corte EDU in causa (OMISSIS) s.r.l. e altri contro Italia non ha fatto altro che ribadire i principi in materia di pena in senso convenzionale ponendosi nel solco gia’ tracciato in precedenza secondo il quale il fine ripristinatorio del provvedimento ne esclude la finalita’ punitiva;
3.6. Il Collegio condivide e fa proprie le articolate considerazioni sviluppate, con il supporto di ampia giurisprudenza anche amministrativa, nella motivazione della sentenza n. 49331 del 2015 (alla quale rimanda), non mancando di rimarcare, in questa sede, la decisiva osservazione che l’ordine demolitorio, diversamente dalla pena, non si estingue per morte del reo sopravvenuta alla irrevocabilita’ della sentenza (Sez. 3, n. 3861 del 18/1/2011, Baldinucci, Rv. 249317; Sez. 3, n. 3720 del 24/11/1999 – dep. 2000, Barbadoro, Rv. 215601), ma si trasmette agli eredi del responsabile (v., ad es., Consiglio di Stato, Sez. 6, n. 3206 del 30/5/2011) e dei suoi aventi causa che a lui subentrino nella disponibilita’ del bene (v., ad es. Consiglio di Stato, Sez. 4, n. 2266 del 12/4/2011; Consiglio di Stato, Sez. 4, n. 6554 del 24/12/2008);
3.7. come ricorda anche la citata Sez. 3, n. 49331 del 2015, gia’ con la sentenza Sez. 3, n. 48925 del 22/10/2009, Viesti e altri, Rv. 245918, questa Corte, in base alle argomentazioni sviluppate dalla stessa Corte EDU (in essa richiamate), aveva chiaramente affermato che “la demolizione, a differenza della confisca, non puo’ considerarsi una “pena” nemmeno ai sensi dell’articolo 7 della CEDU, perche’ “essa tende alla riparazione effettiva di un danno e non e’ rivolta nella sua essenza a punire per impedire la reiterazione di trasgressioni a prescrizioni stabilite dalla legge”. Si osservava, inoltre, che la sentenza “nel mentre ha ritenuto ingiustificata rispetto allo scopo perseguito dalla norma, ossia mettere i terreni interessati In una situazione di conformita’ rispetto alle disposizioni urbanistiche, la confisca (anche di terreni non edificati) in assenza di qualsiasi risarcimento, ha invece espressamente ritenuto giustificato e conforme anche alle norme CEDU un ordine di demolizione delle opere abusive incompatibili con le disposizioni degli strumenti urbanistici eventualmente accompagnato da una dichiarazione di inefficacia dei titoli abilitativi illegittimi. Sembra quindi confermato che la invocata sentenza della Corte di Strasburgo non solo non ha escluso un sequestro o un ordine di demolizione dell’opera contrastante con le norme urbanistiche nei confronti di chiunque ne sia in possesso, anche qualora si tratti di terzo acquirente estraneo al reato, ma ha addirittura implicitamente ritenuto che una tale sanzione ripristinatoria puo’ considerarsi giustificata rispetto allo scopo perseguito dalle norme interne di assicurare una ordinata programmazione e gestione degli interventi edilizi e non contrastante con le norme CEDU richiamate dai ricorrenti”;
3.8.va inoltre ribadito, richiamando quanto sul punto gia’ affermato dalla citata Sez. 3, n. 49331 del 2015, che la demolizione ordinata dal giudice penale costituisce atto dovuto, “esplicazione di un potere autonomo e non alternativo al quello dell’autorita’ amministrativa, con il quale puo’ essere coordinato nella fase di esecuzione (cfr. Sez. 3, n. 3685 del 11/12/2013 (dep. 2014), Russo, Rv. 258518; Sez.3, n. 37906 del 22/5/2012, Mascia ed altro, non massimata; Sez. 6, n. 6337 del 10/3/1994, Sorrentino Rv. 198511 ed altre prec. conf. Ma si vedano anche Sez. U, n. 15 del 19/6/1996, RM. in proc. Monterisi, Rv. 205336; Sez. U, n. 714 del 20/11/1996 (dep.1997), Luongo, Rv. 206659)” (cosi’ in motivazione), un potere che si pone a chiusura del sistema sanzionatorio amministrativo (cfr. Corte Cost. ord. 33 del 18/1/1990; ord. 308 del 9/7/1998; Cass. Sez. F, n. 14665 del 30/08/1990, Di Gennaro, Rv. 185699);
3.9. costituisce un fuor d’opera indicare come metro di paragone la pena accessoria della remissione in pristino delle aree oggetto di interventi e/o opere non autorizzati prevista in caso di violazioni del Decreto Legislativo n. 4 del 2012 in tema di pesca marittima, trattandosi di termini di paragone tra loro del tutto eterogenei;
3.10. da ultimo, il Consiglio di Stato, con sentenza Adunanza Plenaria n. 9 del 17/10/2017, ha escluso che l’ordine di demolizione emesso dopo lungo tempo debba spiegare le ragioni di pubblico interesse che presiedono alla sua emissione.
4. Alla declaratoria di inammissibilita’ dei ricorsi consegue, ex articolo 616 c.p.p., non potendosi escludere che essa sia ascrivibile a colpa dei ricorrenti (C. Cost. sent. 7-13 giugno 2000, n. 186), l’onere delle spese del procedimento nonche’ del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

 

L’ordine di demolizione del manufatto abusivo

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