Ordinanza con cui il giudice dispone la mediazione

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 6 febbraio 2020, n. 2775.

La massima estrapolata:

L’omessa indicazione della norma di riferimento e del termine di 15 giorni per l’avvio del procedimento nell’ordinanza con cui il giudice dispone la mediazione non è idonea a creare alcuna incertezza e costituisce, al massimo, una mera irregolarità formale, risultando comunque chiara l’intenzione di avviare le parti alla procedura di conciliazione.

Ordinanza 6 febbraio 2020, n. 2775

Data udienza 7 novembre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18147-2018 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) S.P.A., IN AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 2917/2017 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 07/12/2017;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 07/11/2019 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

A fronte dell’attivita’ di assistenza e consulenza prestata in favore della (OMISSIS) S.p.a. l’avv. (OMISSIS), all’esito dell’ammissione della societa’ alla procedura di amministrazione straordinaria, chiedeva e otteneva l’ammissione allo stato passivo del proprio credito per compensi, rispettivamente in privilegio ex articolo 2751-bis c.c. quanto alla sorte, ed in chirografo quanto alle spese anticipate, alla cassa avvocati e all’I.v.a..
A seguito della sentenza della Corte Costituzionale n. 162/2001, dichiarativa dell’illegittimita’ costituzionale della articolo 54 L. Fall., comma 3, nella parte in cui non richiama l’articolo 2749 c.c. in materia di estensione della prelazione anche agli interessi maturati sui crediti assistiti dal privilegio generale e speciale, il (OMISSIS) depositava ricorso ex articolo 101 L.F. invocando il riconoscimento anche di tale specifica voce.
Gli organi della procedura contestavano la fondatezza della pretesa e il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2520/2013 resa all’esito del giudizio di merito, accoglieva la domanda disponendo l’ammissione in privilegio ex articolo 2751 – bis c.c. anche degli interessi dovuti sul credito gia’ in origine ammesso, limitandone tuttavia la decorrenza in parziale accoglimento dell’eccezione di prescrizione sollevata dalla procedura.
Interponeva appello il (OMISSIS) e la Corte di Appello di Bologna, con la sentenza oggi impugnata n. 2917/2017, dichiarava improcedibile il gravame per mancata ottemperanza all’invito, rivolto alle parti all’udienza di prima comparizione in seconde cure e reiterato alla successiva udienza, ad attivare la procedura di mediazione di cui al Decreto Legislativo n. 28 del 2010.
Propone ricorso per la cassazione di detta decisione (OMISSIS) affidandosi a due motivi. La parte intimata non ha svolto attivita’ difensiva nel presente giudizio di legittimita’.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, perche’ la Corte di Appello avrebbe ritenuto improcedibile il gravame in difetto di un precedente idoneo invito ad avviare la procedura di mediazione. Ad avviso del ricorrente, infatti, sia il primo che il secondo invito non contenevano l’espressa assegnazione alle parti del termine di 15 giorni per l’avvio della procedura, previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5 comma 2, lo specifico richiamo di tale norma e l’avviso alle parti circa le conseguenze della mancata ottemperanza all’invito stesso.
Con il secondo motivo il ricorrente lamenta l’ulteriore profilo di violazione del Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, nonche’ degli articoli 183, 348, 348 – bis e 350 c.p.c. in relazione all’articolo 360 c.p.c., n. 3, perche’ la Corte felsinea avrebbe erroneamente rilevato ex officio l’improcedibilita’ del gravame, in assenza di specifica richiesta di parte appellata, oltre il termine previsto dalla norma, rappresentato dalla prima udienza di comparizione, e comunque dopo la precisazione delle conclusioni. Ad avviso del ricorrente, la Corte bolognese avrebbe potuto rilevare l’improcedibilita’ soltanto alla prima udienza ovvero a quella, successiva, cui la causa era pervenuta dopo l’invito alla mediazione, ma non dopo la precisazione delle conclusioni e quindi non in sentenza.
Le due censure, che per la loro connessione meritano un esame congiunto, non sono fondate.
Ed invero il Decreto Legislativo n. 28 del 2010, articolo 5, comma 2, prevede il termine fisso di 15 giorni per l’avvio del procedimento di mediazione, onde la sua omessa indicazione nel provvedimento di invito non e’ idonea a creare alcuna incertezza in capo alle parti e costituisce, al massimo, una mera irregolarita’ formale.
Identico ragionamento vale per la mancata indicazione della norma in esame nell’invito formulato dalla Corte territoriale, poiche’ risulta comunque chiara l’intenzione del giudice di avviare le parti alla specifica procedura di conciliazione prevista dal Decreto Legislativo n. 28 del 2010. Ne’ vale il richiamo, operato nel primo motivo di ricorso, al protocollo sottoscritto tra il Presidente del Tribunale di Bologna e l’Ordine degli Avvocati di Bologna in data 27.11.2015, posta la natura non vincolante di detto atto, che contiene soltanto indicazioni di massima finalizzate ad assicurare l’armonizzazione delle procedure.
Peraltro la sentenza da’ atto (cfr. pag. 5, in apertura) che il (OMISSIS) aveva sostenuto, nel corso del giudizio di appello, di non aver attivato la mediazione perche’ sarebbe stata inutile, posta l’indisponibilita’ della controparte a trattare; dal che si ricava che in ogni caso l’invito aveva raggiunto il suo effetto, avendo l’odierno ricorrente ben compreso di essere stato onerato all’avvio del procedimento di mediazione previsto dal Decreto Legislativo n. 28 del 2010, con conseguente sanatoria del vizio per raggiungimento dello scopo dell’atto.
In definitiva, il ricorso va rigettato.
Nulla per le spese, in difetto di svolgimento di attivita’ difensiva nel presente giudizio di legittimita’ da parte dell’intimato.
Poiche’ il ricorso per cassazione e’ stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed e’ rigettato, va dichiarata la sussistenza, ai sensi del Testo Unico, articolo 13, comma 1 – quater, di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dei presupposti processuali per l’obbligo di versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per l’impugnazione, se dovuto.

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 – bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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