Corte di Cassazione, sezione seconda civile, ordinanza 9 luglio 2018, n. 18023.
La massima estrapolata
La contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di legittimita’ del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile; nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse e’ possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell’insindacabilita’ delle modalita’ di organizzazione del servizio.
L’articolo 384 reg. att. C.d.S. identifica, poi, ma solo esemplificativamente, alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile, fra i quali tutti quelli in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari allorquando si faccia uso d’apparecchiature di rilevamento elettroniche che consentano l’accertamento della velocita’ solo durante o dopo il passaggio del veicolo.
La contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalita’ di organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale e’ pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarita’ della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre puo’ legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi.
Ordinanza 9 luglio 2018, n. 18023
Data udienza 11 aprile 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente
Dott. CORRENTI Vincenzo – rel. Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere
Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 5711-2016 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avvocati (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
COMUNE COLLEGNO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 1070/2016 del TRIBUNALE di TORINO, depositata il 19/02/2016;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 11/04/2018 dal Consigliere VINCENZO CORRENTI.
FATTO E DIRITTO
(OMISSIS) propone ricorso per cassazione contro il Comune di Collegno, che non svolge difese in questa sede, avverso la sentenza del Tribunale di Torino 19.2.2016, che ha rigettato l’appello a sentenza del GP reiettiva della opposizione a verbale per violazione dell’articolo 79 C.d.S..
Parte ricorrente denunzia con unico motivo violazione degli articoli 200 e 201 C.d.S., articoli 416, 132 e 115 c.p.c. deducendo di voler espressamente riproporre il primo motivo di appello sulla contestazione postuma.
Cio’ premesso, si osserva:
La sentenza ha statuito che dal verbale risultava l’indicazione del motivo per cui la contestazione non era stata elevata (redatto presso i locali della polizia municipale il (OMISSIS) “a seguito espletamento sinistro”).
Questa Corte, da tempo, ha affermato il principio che la contestazione immediata, ove possibile, costituisce elemento di legittimita’ del provvedimento, salvo tuttavia non sia possibile; nel qual caso devono essere indicate nel verbale le ragioni della mancata contestazione e su di esse e’ possibile il sindacato giurisdizionale, con il limite dell’insindacabilita’ delle modalita’ di organizzazione del servizio (Cass. 18.1.05 n. 944, 28.12.04 n.24066, 21.6.01 n.8528, 25.5.01 n. 7103, 29.3.01 n. 4571, etc.). L’articolo 384 reg. att. C.d.S. identifica, poi, ma solo esemplificativamente, alcuni casi in cui la contestazione immediata deve ritenersi impossibile, fra i quali tutti quelli in cui non sia possibile fermare il veicolo in tempo utile e nei modi regolamentari allorquando si faccia uso d’apparecchiature di rilevamento elettroniche che consentano l’accertamento della velocita’ solo durante o dopo il passaggio del veicolo.
La contestazione immediata deve, dunque, essere effettuata se e quando sia possibile in relazione alle modalita’ di organizzazione del servizio predisposto dall’Amministrazione secondo il suo insindacabile giudizio, servizio il cui fine istituzionale e’ pur sempre quello di reprimere comportamenti pericolosi per la regolarita’ della circolazione e la vita degli utenti delle strade, mentre puo’ legittimamente non essere effettuata in ogni altro caso in cui sia stato comunque impossibile procedervi.
L’indicazione, poi, nel verbale di contestazione notificato, d’una ragione che rendesse ammissibile la contestazione differita dell’infrazione, rende ipso facto legittimo il verbale e la conseguente irrogazione della sanzione, senza che, in proposito, sussista alcun margine d’apprezzamento, in sede giudiziaria, circa la possibilita’ concreta di contestazione immediata della violazione, dovendo escludersi che il sindacato del giudice dell’opposizione possa riguardare le scelte organizzative dell’amministrazione.
Tra dette modalita’, possibili ma la cui scelta rientra nelle scelte discrezionali del pubblico ufficiale preposto all’espletamento del servizio di rilevamento delle infrazioni, va annoverata anche quella d’interrompere o meno il servizio al momento svolto per provvedere alla contestazione immediata dell’infrazione ad un solo contravventore.
Ne’ il ricorrente dimostra il concreto pregiudizio subito posto che le doglianze riguardavano la mancata indicazione del modello del veicolo e dell’anno di immatricolazione mentre la sentenza ha ritenuto sufficiente l’indicazione dei dati del trasgressore, della targa e del fatto che si trattasse di una Peugeot.
Donde il rigetto del ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, dando atto dell’esistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato ex Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002.
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