Opposizione in materia esecutiva scissa in un duplice contenuto

Corte di Cassazione, sezione sesta (terza) civile, Ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3166.

La massima estrapolata:

Qualora una opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile ad una opposizione agli atti esecutivi e in parte ad una opposizione all’esecuzione, l’impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione.

Ordinanza 11 febbraio 2020, n. 3166

Data udienza 10 ottobre 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE TERZA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FRASCA Raffaele – Presidente

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. GIANNITI Pasquale – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 16102-2018 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del Procuratore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 347/2018 del TRIBUNALE di TRAPANI, depositata il 27/03/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 10/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. PAOLO PORRECA.

CONSIDERATO

che:
(OMISSIS) proponeva un’opposizione all’esecuzione e agli atti esecutivi chiedendo di dichiarare la nullita’ di un preavviso di fermo di beni mobili registrati nonche’ quella delle sottese cartelle, deducendo la mancata ovvero invalida notifica di queste ultime e la prescrizione dei corrispondenti crediti ivi affermati;
il Giudice di pace adito accoglieva l’opposizione con pronuncia confermata dal Tribunale secondo cui la notifica di cinque cartelle era nulla per mancata attestazione dell’avvenuta spedizione della comunicazione dell’avvenuta notifica, e la sesta cartella, pur validamente notificata, riportava un credito infine prescritto a seguito di analoga invalidita’ della notifica dell’avviso di intimazione;
avverso questa decisione ricorre per cassazione (OMISSIS) s.p.a. articolando due motivi;
resiste con controricorso (OMISSIS).

RILEVATO

che:
con il primo motivo si prospetta la violazione e falsa applicazione dell’articolo 2700 c.c., articoli 115, 116, c.p.c., poiche’ le relate di notifica delle cinque cartelle con numeri finali (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) sottese all’impugnata comunicazione preventiva di fermo n. (OMISSIS), recavano attestazione fidefacente dell’ufficiale notificatore di aver informato della notifica il destinatario con raccomandata, e inoltre per la cartella con numero finale (OMISSIS) risultava anche copia della distinta di spedizione della raccomandata;
con il secondo motivo, si prospetta la violazione della L. n. 689 del 1981, articolo 28, poiche’, stante la ritualita’ delle notifiche richiamate nella prima censura, non era decorsa la prescrizione;
Vista la proposta formulata del relatore ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c.;
Rilevato che:
il ricorso e’ inammissibile per violazione dell’articolo 366 c.p.c., n. 3; parte ricorrente, nella descrizione della vicenda processuale, non ha chiarito:
a) quali siano stati i contenuti della sentenza di prime cure, limitandosi a riferire che la domanda era stata accolta per intervenuta prescrizione;
b) quali siano stati gli esatti contenuti dell’atto di appello;
quanto al profilo sub a) non e’ dato in particolare sapere se il giudice di prime cure aveva qualificato e in che modo l’opposizione proposta;
tale profilo e’ dirimente posto che, secondo la giurisprudenza di questa Corte, qualora un’opposizione in materia esecutiva possa scindersi in un duplice contenuto, in parte riferibile a una opposizione agli atti esecutivi e in parte riferibile a una opposizione all’esecuzione, l’impugnazione della conseguente sentenza deve seguire il diverso regime previsto per i distinti tipi di opposizione (Cass., 27/08/2014, n. 18312);
ne consegue che la decisione sull’opposizione agli atti sara’ ricorribile solo per cassazione ex articolo 618 c.p.c., e articolo 111 Cost., sicche’ l’appello in ipotesi spiegato dev’essere dichiarato improponibile anche in questa sede ex articolo 382 c.p.c., comma 3, ultimo periodo;
nella prima censura, del resto, s’impugna la decisione limitatamente alla statuizione qualificabile in termini di opposizione formale (nullita’ del preavviso per nullita’ della notifica delle cartelle: cfr. pag. 4 del ricorso e pag. 8 della sentenza gravata), e non si deduce una differente qualificazione quale opposizione all’esecuzione da parte del giudice di primo grado (infatti contrastata in controricorso, dove si sostiene una peraltro solo implicita quanto opposta qualificazione ex articolo 617 c.p.c.: pag. 6);
quanto al profilo sub b), la carenza non permette di apprezzare l’eventuale sussistenza di giudicati interni;
peraltro, il primo motivo sarebbe risultato comunque inammissibile anche ex articolo 366 c.p.c., n. 6, perche’ afferma sussistere un’attestazione di spedizione negata dal Tribunale (a pag. 7) senza che ne sia dedotto un omesso esame, mentre afferma altresi’ prodotta una copia della distinta di raccomandata per una delle cartelle senza indicare quando e come sia avvenuta tale produzione;
anche il secondo motivo sarebbe risultato parimenti inammissibile;
infatti, la sua formulazione (peraltro operata con riferimento a quattro delle cinque cartelle di cui alla prima censura, con la precisazione che la cartella con numero finale (OMISSIS) non puo’ che riferirsi a quella indicata nella sentenza con il numero finale (OMISSIS)) presuppone l’accertamento della validita’ della notifica delle cartelle ma e’ diretta ad escludere il decorso prescrizionale: in tal modo la censura non si misura idoneamente con la statuizione della sentenza di appello, con cui, in accoglimento della domanda spiegata, e’ stata solo dichiarata la nullita’ della notifica delle cartelle in parola, quali sottese al preavviso di fermo in discussione, esaminandosi la prescrizione solo quanto a una sesta cartella (numero finale (OMISSIS)), dalla ritenuta notifica rituale, che non risulta essere oggetto delle censure per cassazione;
al contempo, pure in questa ipotesi la formulazione del motivo risulta effettuata in violazione l’articolo 366 c.p.c., n. 6, non riportando gli esatti tempi e modi della produzione dei menzionati documenti cui si riferisce;
spese secondo soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali di parte controricorrente liquidate in Euro 1.400,00 oltre a Euro 200,00, per esborsi, 15% di spese forfettarie e accessori legali.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto che il tenore del dispositivo e’ tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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