Opposizione di terzo ordinaria che assuma di aver usucapito

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|30 maggio 2022| n. 17453.

Opposizione di terzo ordinaria che assuma di aver usucapito

L’opposizione di terzo ordinaria ex art. 404 cod. proc. civ. è correttamente esperibile a condizione che l’opponente sia titolare di una situazione incompatibile con quella accertata o eventualmente costituita dalla sentenza impugnata indipendentemente -quindi – dall’esistenza di un titolo giuridico che abbia già accertato detta situazione. Ne consegue che va ritenuta ammissibile l’opposizione di terzo ordinaria proposta da parte di colui che assuma di aver usucapito un bene erroneamente attribuito ad altri, anche qualora i presupposti di detta occupazione (possesso pacifico, continuato e ininterrotto nel tempo) costituiscano direttamente oggetto di verifica nel giudizio introdotto ex art. 404, comma 1, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte ha cassato con rinvio la sentenza gravata in quanto la corte del merito, anziché dichiararne l’inammissibilità, avrebbe dovuto ritenere ammissibile l’opposizione di terzo ordinaria proposta dalla ricorrente e procedere alla valutazione del merito della stessa).

Ordinanza|30 maggio 2022| n. 17453. Opposizione di terzo ordinaria che assuma di aver usucapito

Data udienza 13 maggio 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Impugnazioni – Opposizione di terzo ordinaria – Proposizione – Parte che assume di aver usucapito un bene erroneamente attribuito ad altri – Ammissibilità. (Cc, articolo 1158; Cpc, articolo 404)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 12280-2021 proposto da:
(OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS) e domiciliata presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avv. (OMISSIS) e domiciliato presso la cancelleria della Corte di Cassazione;
– controricorrente –
e contro
COMUNE DI ANZIO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 6725/2020 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 29/12/2020;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 13/05/2022 dal Consigliere Dott. STEFANO OLIVA.

FATTI DI CAUSA

Con sentenza n. 671/2011 il Tribunale di Velletri accoglieva la domanda, proposta da (OMISSIS) nei confronti del Comune di Anzio, di accertamento dell’intervenuto acquisto per usucapione, in favore dell’attore, della proprieta’ di un terreno con annesso garage.
Avverso detta decisione proponeva opposizione di terzo (OMISSIS), assumendo di aver sempre posseduto il piccolo manufatto insistente su parte del terreno oggetto della pronuncia di cui anzidetto, ed invocando il riconoscimento del suo diritto di proprieta’ su detto bene e su una vicina striscia di terreno, per intervenuta usucapione.
Con sentenza n. 93/2014, resa nella resistenza del (OMISSIS), il quale in via riconvenzionale chiedeva condannarsi la (OMISSIS) al rilascio, il Tribunale di Velletri rigettava tanto la domanda principale che quella riconvenzionale.
Con la sentenza impugnata, n. 6725/2020, la Corte di Appello di Roma, dopo aver riunito le separate impugnazioni proposte da ciascuna delle parti avverso la decisione di prima istanza, accoglieva la domanda riconvenzionale del (OMISSIS), dichiarando inammissibile l’opposizione di terzo proposta dalla (OMISSIS).
Quest’ultima propone ricorso per la cassazione di detta decisione, affidandosi a tre motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Il Comune di Anzio, intimato, non ha svolto attivita’ difensiva nel presente giudizio di legittimita’.
La parte controricorrente ha depositato memoria in prossimita’ dell’adunanza camerale.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il Relatore ha avanzato la seguente proposta ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c.: “Proposta di definizione ex articolo 380-bis c.p.c..
Accoglimento dei primi due motivi e ASSORBIMENTO del terzo.
Con sentenza n. 671/2011 il Tribunale di Velletri accoglieva la domanda proposta da (OMISSIS) nei confronti del comune di Anzio e dichiarava l’avvenuto acquisto per usucapione, in favore dell’attore, di un piccolo lotto di terreno con annesso garage.
Avverso detta sentenza (OMISSIS) promuoveva opposizione di terzo ex articolo 404 c.p.c., comma 1, assumendo di aver sempre posseduto il piccolo manufatto insistente su una parte del terreno oggetto della sentenza n. 671/2011 e richiedendo il riconoscimento del suo diritto di proprieta’, per intervenuta usucapione, del detto manufatto e di una vicina striscia di terreno.
Il (OMISSIS) resisteva alla domanda spiegando riconvenzionale per il rilascio, da parte della (OMISSIS), della porzione di terreno occupata.
Il Tribunale di Velletri, con sentenza n. 93/2014, rigettava nel merito sia la domanda di usucapione promossa dall’opponente, sia quella riconvenzionale di rilascio spiegata del convenuto.
Con autonomi atti di citazione, entrambe le parti interponevano appello avverso detta decisione.
La Corte di Appello di Roma, dopo aver disposto la riunione dei due giudizi, accoglieva la domanda del (OMISSIS), ordinando la rimozione del manufatto e dichiarando inammissibile l’opposizione di terzo proposta dalla (OMISSIS).
Quest’ultima propone ricorso per la Cassazione di detta decisione, affidandosi a tre motivi.
Il Comune di Anzio, intimato, non ha svolto attivita’ difensiva nel presente giudizio di legittimita’.
Con i primi due motivi, la ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione dell’articolo 404 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto la Corte di Appello di Roma avrebbe erroneamente ritenuto inammissibile l’opposizione di terzo proposta dalla ricorrente, poiche’ quest’ultima sarebbe stata sfornita di un diritto autonomo ed incompatibile con quello affermato nella sentenza contestata. Ad avviso della ricorrente, la Corte di Appello avrebbe erroneamente ritenuto che il rimedio di cui all’articolo 404 c.p.c., sia esperibile soltanto a condizione che l’opponente possa vantare un titolo incompatibile con la statuizione della sentenza impugnata. Poiche’ l’usucapione dedotta dalla (OMISSIS) non era stata accertata giudizialmente, la stessa non avrebbe avuto diritto di proporre opposizione di terzo avverso la decisione favorevole al (OMISSIS).
Le censure, suscettibili di trattazione congiunta, sono fondate.
Secondo la giurisprudenza consolidata di questa Corte, l’opposizione di terzo ordinaria ex articolo 404 c.p.c., e’ correttamente esperibile a condizione che l’opponente sia titolare di una “situazione incompatibile con quella accertata o eventualmente costituita dalla sentenza impugnata” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 9647/2007), indipendentemente – quindi – dall’esistenza di un titolo giuridico che abbia gia’ accertato detta situazione. Va dunque ritenuta ammissibile l’opposizione di terzo ordinaria proposta da parte di colui che assuma di aver usucapito un bene erroneamente attribuito ad altri, anche qualora i presupposti di detta occupazione (possesso pacifico, continuato e ininterrotto nel tempo) costituiscano “… direttamente oggetto di verifica nel giudizio introdotto ex articolo 404 c.p.c., comma 1″ (Cass. Sez 2, Sentenza n. 21851/2020). La Corte di Appello, di conseguenza, avrebbe dovuto ritenere ammissibile l’opposizione di terzo ordinaria proposta dalla (OMISSIS) e procedere alla valutazione del merito della stessa pubblicazione 30/05/2022
La terza doglianza, con la quale la ricorrente censura la decisione di seconde cure per violazione o falsa applicazione dell’articolo 1158 c.c., perche’ la Corte territoriale avrebbe erroneamente considerato l’usucapione come un modo di acquisto a titolo derivativo, e’ assorbita dall’accoglimento dei primi due motivi”.
Il Collegio condivide la proposta del Relatore.
La memoria depositata dalla parte controricorrente non offre elementi ulteriori rispetto ai motivi di ricorso, dei quali e’ meramente riproduttiva. I rilievi contenuti in detto atto, secondo cui in effetti la (OMISSIS) non avrebbe mai posseduto il bene immobile usucapito dal (OMISSIS) giusta la sentenza n. 671/2011 del Tribunale di Velletri, ma altro cespite, attengono al merito della controversia e dovranno essere esaminati dal giudice del rinvio in occasione dello scrutinio nel merito delle doglianze proposte, mediante opposizione di terzo, dalla odierna parte ricorrente.
In definitiva, vanno accolti i primi due motivi di ricorso e va dichiarato assorbito il terzo. La sentenza impugnata va di conseguenza cassata, in relazione alle censure accolte, e la causa rinviata alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’.

 

P.Q.M.

la Corte accoglie primo e secondo motivo del ricorso e dichiara assorbito il terzo. Cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio di legittimita’, alla Corte di Appello di Roma, in differente composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *