Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 maggio 2022| n. 16329.
Opposizione a decreto ingiuntivo e riconvenzionale eccedente i limiti di valore
Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace, poiché la competenza, attribuita dall’articolo 645 cod. proc. civ. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l’opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi è tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale, il quale in difetto qualora gli sia stata rimessa l’intera causa, può richiedere nei limiti temporali fissati dall’articolo 38 cod. proc. civ. il regolamento di competenza ex articolo 45 cod. proc. civ. (Nel caso di specie, la Suprema Corte, accogliendo il regolamento, ha dichiarato la competenza funzionale ed inderogabile del giudice di pace quanto all’opposizione al decreto ingiuntivo, mentre ha confermato la competenza per valore del tribunale solo per la decisione sulla domanda riconvenzionale proposta dall’opponente). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 28 luglio 2017, n. 18863; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 12 gennaio 2015, n. 272; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 19 febbraio 2014, n. 3870; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 26 febbraio 2009, n. 4751).
Ordinanza|20 maggio 2022| n. 16329. Opposizione a decreto ingiuntivo e riconvenzionale eccedente i limiti di valore
Data udienza 12 aprile 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Procedimento monitorio – Opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al giudice di pace – Ipotesi in cui l’opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della sua competenza – Separazione delle cause – Trattenimento di quella relativa all’opposizione – Rimessione dell’altra al tribunale – Difetto – Richiesta nei limiti temporali fissati dall’articolo 38 c.p.c. del regolamento di competenza ex articolo 45 c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere
Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso per conflitto di competenza iscritto al n. R.G. 114642021, sollevato dal Tribunale di Bari con ordinanza n. R.G. 11690/2020 del 12/04/2021 nel procedimento vertente tra:
(OMISSIS), da una parte, (OMISSIS), dall’altra;
e contro
(OMISSIS);
– intimati –
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere Relatore Dott. ANNA MOSCARINI;
lette le conclusioni scritte del PUBBLICO MINISTERO in persona del SOSTITUTO PROCURATORE GENERALE DOTT. SOLDI ANNA MARIA, che visto l’articolo 380 ter c.p.c., chiede alla Corte di accogliere il presente regolamento.
Opposizione a decreto ingiuntivo e riconvenzionale eccedente i limiti di valore
CONSIDERATO
che:
1.II Tribunale di Bari ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza in relazione alla riassunzione davanti a se’ della causa pendente tra (OMISSIS) e (OMISSIS) avente ad oggetto l’opposizione al decreto ingiuntivo intimato dal Giudice di Pace di Bari, causa riassunta davanti al Tribunale a seguito di proposizione di domanda riconvenzionale dell’opponente, esorbitante dai limiti di valore della competenza del Giudice di Pace. A sostegno del ricorso per regolamento di competenza il Tribunale ha rilevato che, a fronte della domanda riconvenzionale dell’opponente, il Giudice di Pace adito in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, avrebbe dovuto separare le due cause trattenendo davanti a se’ quella relativa all’opposizione al decreto ingiuntivo e rimettendo al Tribunale la cognizione della domanda riconvenzionale.
Il P.G., nella persona della Dott.ssa Anna Maria Soldi, ha depositato le proprie conclusioni nel senso dell’ammissibilita’ e della fondatezza del proposto regolamento, con la affermazione della competenza funzionale ed inderogabile del Giudice di Pace di Bari quanto alla opposizione a decreto ingiuntivo, confermandosi la competenza per valore del Tribunale di Bari limitatamente alla domanda riconvenzionale.
RITENUTO
che:
Le conclusioni del P.G. vanno condivise. La consolidata giurisprudenza di questa Corte si esprime nel seguente senso: “Nel procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo dinanzi al Giudice di Pace, poiche’ la competenza, attribuita dall’articolo 645 c.p.c. all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, ha carattere funzionale ed inderogabile, nel caso in cui l’opponente formuli domanda riconvenzionale eccedente i limiti di valore della competenza del giudice adito, questi e’ tenuto a separare le due cause, trattenendo quella relativa all’opposizione e rimettendo l’altra al tribunale, il quale in difetto qualora gli sia stata rimessa l’intera causa, puo’ richiedere nei limiti temporali fissati dall’articolo 38 c.p.c. il regolamento di competenza ex articolo 45 c.p.c. (Cass., n. 4751 del 2009; Cass., n. 186 del 2012, Cass., n. 3870 del 2014, Cass., n. 272 del 2015, Cass., n. 18863 del 2017).
Ne consegue, pertanto, che il regolamento di competenza e’, oltre che ammissibile, fondato e va accolto, con la conseguente declaratoria della competenza funzionale del Giudice di Pace di Bari per l’opposizione a decreto ingiuntivo e la competenza per valore del Tribunale di Bari solo limitatamente alla domanda riconvenzionale.
P.Q.M.
La Corte accoglie il regolamento e dichiara la competenza funzionale ed inderogabile del Giudice di Pace di Bari quanto alla opposizione al decreto ingiuntivo mentre la competenza per valore del Tribunale di Bari va confermata solo per la decisione sulla domanda riconvenzionale proposta dall’opponente.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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