Il divieto della “reformatio in peius” in appello

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|20 maggio 2022| n. 16324.

Il divieto della “reformatio in peius” in appello

Per il divieto della “reformatio in peius” in appello, la parte appellata, per i limiti posti dagli articoli 329 e 342 cod. proc. civ., non può giovarsi di un esito positivo dell’appello che avrebbe potuto conseguire tramite la proposizione di un appello incidentale che non ha, invece, proposto (Nel caso di specie, relativo ad un giudizio di accertamento della responsabilità del concessionario per omessa manutenzione della sede stradale, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza gravata con la quale la corte del merito, pronunciandosi oltre i limiti della domanda, era incorsa nel vizio di extrapetizione: infatti, nella circostanza, dopo che un primo giudizio si era concluso con una sentenza di condanna, passata in giudicato, per il risarcimento dei danni materiali subiti dal ricorrente, ai giudici del gravame, nel respingere la domanda risarcitoria successivamente formulata con riferimento ai danni alla persona, era precluso svolgere un nuovo accertamento sulla esistenza del nesso causale che, per le parti, era invece pacifico, ed in relazione al quale nessuna di esse aveva inteso formulare un motivo di gravame, non avendo in particolare la società odierna intimata svolto alcun appello incidentale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 16 novembre 2020, n. 25877; Cassazione, sezione civile III, ordinanza 6 ottobre 2020, n. 21504).

Ordinanza|20 maggio 2022| n. 16324. Il divieto della “reformatio in peius” in appello

Data udienza 12 aprile 2022

Integrale

Tag/parola chiave: Impugnazioni – Divieto della “reformatio in peius” in appello – Parte appellata – Limiti posti dagli articoli 329 e 342 c.p.c. – Impossibilità di giovarsi di un esito positivo dell’appello che avrebbe potuto conseguire tramite la proposizione di un appello incidentale

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. MOSCARINI Anna – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 5603-2021 proposto da:
(OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS) e domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, pec: (OMISSIS);
– ricorrente –
e contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1600/2020 del TRIBUNALE di CAGLIARI, depositata il 08/07/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 12/04/2022 dal Consigliere relatore Dott. ANNA MOSCARINI.

CONSIDERATO

che:
1. (OMISSIS) convenne in giudizio l'(OMISSIS) rappresentando che, mentre percorreva una strada statale in Sardegna alla guida del proprio motociclo Piaggio, era transitato sopra un affossamento profondo e non segnalato, costituente insidia, ed era caduto riportando danni sia al mezzo sia alla persona.
Agi’ dapprima per il risarcimento del danno al motociclo e la causa si concluse in primo grado con l’accertamento della responsabilita’ della convenuta ai sensi dell’articolo 2043 c.c. e concorso di colpa del danneggiato e la condanna della convenuta a pagare, in favore del (OMISSIS), la somma di Euro 793,80.
2.Nelle more del giudizio di appello il (OMISSIS) agi’ anche per il risarcimento dei danni alla persona e il giudizio si concluse in primo grado con una sentenza di condanna di (OMISSIS) al risarcimento per l’importo di Euro 4.627,50, ma l’esito fu ribaltato in appello con una sentenza di rigetto della domanda per mancato raggiungimento della prova circa la dinamica del sinistro.
3. Avverso la sentenza il (OMISSIS) ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. Nessuno ha resistito al ricorso.
4. Il ricorso e’ stato avviato alla trattazione in camera di consiglio sussistendo le condizioni di cui agli articoli 375, 376 e 380-bis c.p.c..
La proposta del relatore, ai sensi dell’articolo 380bis c.p.c., e’ stata ritualmente comunicata, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza.

RITENUTO

che:
1.Con il primo motivo – violazione o falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., n. 3 con riferimento agli articoli 115 e 324 c.p.c. e articolo 2909 c.c. – il ricorrente assume che il Tribunale abbia omesso di considerare la precedente sentenza pronunciata tra le medesime parti dal Giudice di Pace di Cagliari relativa al medesimo sinistro ed avente ad oggetto il danno al motociclo, sentenza passata in giudicato.
2.Con il secondo motivo – violazione o falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento all’articolo 112 e 115 c.p.c. – il ricorrente assume che la sentenza d’appello sarebbe stata pronunciata oltre i limiti della domanda e sarebbe dunque viziata da extrapetizione perche’ avrebbe svolto un nuovo accertamento sulla esistenza del nesso causale che, per le parti, era pacifico, e in relazione al quale nessuna delle parti aveva inteso formulare un motivo di gravame ed in particolare l'(OMISSIS) non aveva svolto appello incidentale.
3. Con il terzo motivo di ricorso – violazione e falsa applicazione di norme di diritto ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3 con riferimento agli articoli 115 e 116 c.p.c. – il ricorrente lamenta che il giudice abbia fatto malgoverno dei criteri di apprezzamento delle prove.
1-3 Assume priorita’ logica lo scrutinio del secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente censura la sentenza d’appello per extrapetizione assumendo che la stessa abbia riesaminato i presupposti per l’accertamento della responsabilita’ della convenuta senza che nessuna delle parti – ed in particolare la parte appellata – avesse proposto appello incidentale sul punto.
Il motivo e’ fondato. Per il divieto della “reformatio in peius” in appello la parte appellata, per i limiti posti dagli articoli 329 e 342 c.p.c., non puo’ giovarsi di un esito positivo dell’appello che avrebbe potuto conseguire tramite la proposizione di un appello incidentale che non ha, invece, proposto (Cass., 3, n. 25877 del 16/11/2020; Cass., 6-3 n. 21504 del 6/10/2020). Ne consegue che la sentenza, nella parte in cui ha escluso il nesso causale tra la cosa in custodia ed il danno, e’ chiaramente incorsa in extrapetizione.
L’accoglimento del secondo motivo di ricorso determina l’assorbimento dei restanti due motivi.
Conclusivamente la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Cagliari, in persona di diverso magistrato.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa in relazione l’impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di cassazione, al Tribunale di Cagliari, in persona di diverso magistrato.

 

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