Opera intellettuale ed il patto di determinazione del compenso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|8 settembre 2021| n. 24213.

Opera intellettuale ed il patto di determinazione del compenso.

In tema di contratto di prestazione d’opera intellettuale, il patto di determinazione del compenso deve essere redatto in forma scritta, sotto pena di nullità ai sensi dell’art. 2233, comma 3, cod. civ., norma che, nell’ambito della professione forense, non può ritenersi implicitamente abrogata dalla art. 13, comma 2, della legge n. 247 del 2012, disposizione che stabilisce che il compenso spettante al professionista sia pattuito di regola per iscritto. Infatti, secondo l’interpretazione preferibile, la novità legislativa ha lasciato impregiudicata la prescrizione contenuta nel citato art. 2233, comma 3, cod. civ., riferendosi la norma sopravvenuta non già alla forma del patto, bensì al momento in cui stipularlo, sancendo in tal modo che il patto medesimo debba essere stipulato all’atto del conferimento dell’incarico. Dal rilievo che il requisito formale è pertanto prescritto a pena di nullità, scaturiscono una serie di conseguenze in punto di regime probatorio, quali: a) la scrittura non può essere sostituita da mezzi probatori diversi, neanche dalla confessione, né è applicabile il principio di non contestazione; b) ai sensi dell’art. 2725 cod. civ., la prova testimoniale è ammissibile nella sola ipotesi dell’art. 2724, n. 3, cod. civ. di perdita incolpevole del documento; c) l’inammissibilità della prova, diversamente da quanto avviene quando il contratto deve essere provato per iscritto, è rilevabile d’ufficio e può essere eccepita per la prima volta anche in cassazione (Nel caso di specie, accogliendo il ricorso di un avvocato, la Suprema Corte ha cassato con rinvio l’ordinanza con la quale il giudice del merito aveva liquidato in suo favore, quale compenso per l’attività difensiva svolta in favore della società controricorrente in un giudizio civile, un importo inferiore rispetto alla richiesta, ritenendo raggiunta la prova dell’accordo per la determinazione del compenso sulla base di una presunzione, ed omettendo in tal modo di considerare che l’esistenza del requisito di forma non può essere sostituito da mezzi probatori diversi).

Ordinanza|8 settembre 2021| n. 24213. Opera intellettuale ed il patto di determinazione del compenso

Data udienza 5 marzo 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Avvocato – Professione – Attività difensiva – Mandato – Compensi – Forma scritta

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 28493-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SNC, rappresentata e difesa dall’avv. (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di FOGGIA, depositata il 13/06/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 05/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’avv. (OMISSIS) ha proposto ricorso straordinario per cassazione contro l’ordinanza del Tribunale di Foggia, con la quale e’ stato liquidato in suo favore, quale compenso per l’attivita’ difensiva svolta in favore di (OMISSIS) s.n.c. in un giudizio civile, un importo inferiore rispetto alla richiesta. Il Tribunale, in particolare, ha riconosciuto, sulla scorta delle deposizioni testimoniali, l’esistenza di un accordo fra le parti per la determinazione del compenso.
Il ricorso e’ proposto sulla base di tre motivi. Il secondo di tali motivi denuncia la violazione dell’articolo 2233 c.c., comma 3, secondo il quale e’ nullo, se non redatto in forma scritta, il patto fra avvocato e cliente con il quale si stabilisce il compenso professionale.
Il ricorso e’ stato fissato dinanzi alla sesta sezione civile della Suprema corte con proposta di manifesta fondatezza del secondo motivo di ricorso.
(OMISSIS) s.n.c. ha resistito con controricorso.
Il secondo motivo e’ fondato e il suo accoglimento determina l’assorbimento degli altri motivi (il primo riguardante la valutazione delle prove; il terzo sulle spese).
Ex articolo 2233 c.c., comma 3, il patto di determinazione del compenso deve essere redatto in forma scritta, sotto pena di nullita’. Si osserva che la norma non puo’ ritenersi implicitamente abrogata dalla L. n. 247 del 2012, articolo 13, comma 2: tale norma stabilisce che il compenso spettante al professionista sia pattuito di regola per iscritto. Infatti, secondo l’interpretazione preferibile, la novita’ legislativa ha lasciato impregiudicata la prescrizione contenuta nell’articolo 2233 c.c., comma 3. In base a questa interpretazione, la norma sopravvenuta non si riferisce alla forma del patto, ma al momento in cui stipularlo: essa, cioe’, stabilisce che il patto deve essere stipulato all’atto del conferimento dell’incarico (cfr. Cass. n. 11597 del 2015). Si osserva che se il legislatore avesse realmente voluto far venir meno il requisito della forma scritta per simili pattuizioni, e’ ragionevole ritenere che avrebbe provveduto ad abrogare esplicitamente la previsione contenuta nell’articolo 2233 c.c., comma 3, il quale commina espressamente la sanzione della nullita’ per quei patti che siano privi del requisito formale ivi prescritto. Chiarito che il requisito formale e’ prescritto a pena di nullita’, valgono le regole generali: a) la scrittura non puo’ essere sostituita da mezzi probatori diversi (Cass. n. 1452 del 2019), neanche dalla confessione (Cass. n. 4431 del 2017), ne’ e’ applicabile il principio di non contestazione (Cass. n. 25999 del 2018); b) ai sensi dell’articolo 2725 c.c., la prova testimoniale e’ ammissibile nella sola ipotesi dell’articolo 2724 c.c., n. 3, di perdita incolpevole del documento (Cass. n. 13459 del 2006; Cass. n. 13857 del 2016); c) l’inammissibilita’ della prova, diversamente da quanto avviene quando il contratto deve essere provato per iscritto (Cass., S.U., n. 16723 del 2000), e’ rilevabile d’ufficio e puo’ essere eccepita per la prima volta anche in cassazione (Cass. n. 1352 del 1969; Cass. n. 281 del 1970).
Il tribunale non si e’ attenuto a tali principi.
L’esistenza dell’accordo e’ stata ritenuta provata grazie alla prova per testimoni e sulla base di una corrispondenza intercorsa fra le parti. La considerazione congiunta di tali elementi ha indotto il giudice a ritenere verosimile che le parti avessero raggiunto un accordo di analogo contenuto a quello riguardante le cause che il professionista curava per la diversa societa’ (OMISSIS) soc. coop. a r.l.
Il tribunale, in ultima analisi, ha ritenuto raggiunta la prova dell’accordo per la determinazione del compenso sulla base di una presunzione, non tenendo conto che l’esistenza del requisito di forma non puo’ essere sostituito da mezzi probatori diversi.
L’ordinanza, pertanto, deve essere cassata e la causa rinviata al Tribunale di Foggia, che, in persona di diverso magistrato, provvedera’ a nuovo esame attenendosi al principio di cui sopra e liquidera’ le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa l’ordinanza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa al Tribunale di Foggia in diversa composizione anche per le spese.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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