Contratto di acquisto di compartecipazioni societarie

Corte di Cassazione,  civile, Sentenza|23 giugno 2021| n. 17977.

Nel contratto di acquisto di compartecipazioni societarie, qualora il giudice di merito abbia accertato che al negozio siano stati collegati dei patti autonomi di garanzia aventi ad oggetto le passività del patrimonio sociale, c.d. “business warranties”, che non attengono però all’oggetto immediato del negozio, consistente nell’acquisizione della partecipazione sociale, bensì al suo oggetto mediato, rappresentato dalla quota parte del patrimonio sociale che essa rappresenta, tali contratti costituiscono un’autonoma regolamentazione della garanzia e, in caso di inadempimento, deve riconoscersi all’acquirente il diritto a conseguire un indennizzo, e non la possibilità di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto delle azioni a causa del difetto di qualità della cosa venduta, secondo la disciplina di cui agli artt. 1495 e 1497 cod. civ.

Sentenza|23 giugno 2021| n. 17977. Contratto di acquisto di compartecipazioni societarie

Data udienza 9 dicembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Società di capitali – Azioni – Compravendita – Oggetto immediato – Contratto di acquisto di compartecipazioni societarie – Trasferimento della partecipazione sociale – Patti separati di garanzia attinenti alle passività del patrimonio sociale (c.d. “business warranties”) – Accertato difetto di qualità in violazione della garanzia – Conseguenze – Annullamento del contratto o risoluzione – Esclusione – Diritto dell’acquirente a conseguire un indennizzo – Sussistenza

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. CARRATO Aldo – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 14309/2016 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), giusta delega in atti;
– controricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 746/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 31/03/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/12/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. SGROI Carmelo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore della ricorrente, che si e’ riportata agli atti depositati insistendo per l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato (OMISSIS), difensore del resistente, che si e’ riportato agli atti depositati chiedendo il rigetto del ricorso.

Contratto di acquisto di compartecipazioni societarie

FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione del 12 settembre 2003 la societa’ (OMISSIS) s.r.l. conveniva in giudizio (OMISSIS), esponendo di avere acquistato dal convenuto, con contratto di compravendita del 13 settembre 2002, una quota pari al 19,17% del capitale sociale della societa’ (OMISSIS) s.r.l. al prezzo di Euro 1.158.500, che nel successivo esercizio la societa’ aveva maturato una perdita di Euro 955.989 che l’aveva costretta ad azzerare il capitale sociale e ad adottare i provvedimenti ex articolo 2447 c.c.; l’attrice, evidenziando la presenza nel contratto di una specifica garanzia in ordine al valore economico della partecipazione ceduta, deduceva che tale partecipazione era viziata dalla mancanza delle qualita’ promesse, avendo un valore di molto inferiore a quello prospettato, vizio occultato dal venditore che era anche amministratore di (OMISSIS), e chiedeva di pronunciare la risoluzione del contratto di compravendita e la restituzione delle somme sino a quel momento corrisposte. Il convenuto si costituiva, eccependo la decadenza dall’azione di garanzia per tardivita’ della denuncia dei vizi, comunque contestando l’esistenza della garanzia e chiamando in causa gli altri tre amministratori di (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), al fine di essere da questi manlevato ove si fossero accertate irregolarita’ nei bilanci della societa’; chiedeva in via riconvenzionale la condanna di (OMISSIS) al pagamento del saldo del prezzo.
Con sentenza n. 2165/2012 il Tribunale di Padova rigettava le domande della societa’ attrice e dichiarava assorbite le domande del convenuto verso i terzi chiamati; accoglieva invece la domanda riconvenzionale del convenuto, condannando cosi’ (OMISSIS) al pagamento in favore di (OMISSIS) delle rate scadute alla data di pubblicazione della pronuncia.
2. Contro la sentenza proponeva appello (OMISSIS) s.r.l. La Corte d’appello di Venezia, con sentenza 31 marzo 2016, n. 746, rigettava il gravame e confermava la sentenza impugnata.
3. Contro la sentenza ricorre per cassazione la societa’ (OMISSIS) s.r.l..
Resiste con controricorso (OMISSIS).
Gli intimati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS) non hanno proposto difese.
La ricorrente e il controricorrente hanno depositato memoria, sia prima della Camera di consiglio ex articolo 380-bis c.p.c., cui la causa e’ stata inizialmente assegnata che in prossimita’ della pubblica udienza.

 

Contratto di acquisto di compartecipazioni societarie

CONSIDERATO

Che:
I. Il ricorso e’ articolato in due motivi.
a) Il primo motivo denuncia, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli articoli 1362, 1363, 1490, 1494, 1495 e 1497 c.c., anche in combinato disposto con l’articolo 2946 c.c.: la Corte d’appello ha erroneamente interpretato dell’articolo 3, comma 2, del contratto “di cessione di quota di societa’ a responsabilita’ limitata e costituzione di pegno”, in quanto si e’ limitata ad “apoditticamente” dichiarare che la clausola costituisce un mero ampliamento dell’oggetto della garanzia, quando invece si tratta di una clausola ulteriore e diversa di natura pattizia (lo evidenzia l’utilizzo dell’avverbio “inoltre”), volta a garantire, fra l’altro, l’insussistenza di poste passive al di fuori di quelle indicate nella situazione patrimoniale, in tal modo violando i principi in ordine alla interpretazione dei contratti ed errando laddove ha ritenuto che la clausola in oggetto non rientra tra le c.d. business warranties, in quanto si tratta appunto di clausola accessoria, pattizia, come tale non rientrante nella garanzia di cui all’articolo 1497 c.c. e soggetta non alla prescrizione annuale, ma a quella ordinaria decennale, con il conseguente venire meno delle considerazioni del giudice d’appello in ordine all’occultamento dei vizi e alla tempestivita’ della denuncia.
Il motivo non puo’ essere accolto. Il giudice d’appello – dopo avere limitato, sulla base dei motivi di gravame, l’ambito della residua materia del contendere alla mancata svalutazione delle partecipazioni di (OMISSIS) e (OMISSIS) – ha individuato i vizi oggetto di denuncia da parte della societa’ attrice nella necessita’ che l’iscrizione delle svalutazioni fosse stata inserita nei bilanci degli esercizi precedenti al 2002 e ha esaminato l’eccezione di decadenza dall’azione di garanzia per tardivita’ della denuncia dei vizi sollevata da controparte.
Al riguardo il giudice d’appello ha anzitutto interpretato la garanzia riconosciuta dalla clausola del contratto concluso tra le parti (“la parte cedente garantisce che oggetto della cessione e’ il valore economico della quota quale risultante dal bilancio e dalla situazione patrimoniale gia’ esibiti alla parte acquirente; inoltre la parte cedente garantisce la sussistenza delle poste attive esposte e la insussistenza di poste passive al di fuori di quelle indicate nella detta situazione patrimoniale e presta comunque le garanzie di legge circa la proprieta’ dei beni materiali e immateriali costituenti il patrimonio aziendale”), ritenendo che si tratti di garanzia riconducibile a quella cui e’ tenuto il venditore in forza degli articoli 1495 e 1497 c.c.; il giudice d’appello ha cosi’ escluso l’operativita’ nel caso in esame del principio enunciato da Cass. 16963/2014 sulla c.d. business warranty, la clausola sovente presente nelle cessioni di partecipazioni sociali con la quale “il venditore garantisce la consistenza patrimoniale della societa’, obbligandosi al pagamento di un indennizzo in presenza del verificarsi degli eventi garantiti”, clausola che la citata pronuncia ha sottratto all’ambito applicativo degli articoli 1495 e 1497 c.c..
L’interpretazione della clausola data dalla Corte d’appello e’ ad avviso del Collegio plausibile (sui limiti del controllo in cassazione dell’ermeneutica del contratto posta in essere dal giudice di merito cfr., da ultimo, Cass. 15471/2017). La Corte d’appello non ha infatti trascurato, come sostiene la ricorrente, la congiunzione “inoltre”, ma ha letto il riferimento alle poste attive e passive come limitato alla situazione patrimoniale risultante dai bilanci e dai documenti esibiti al momento della conclusione del contratto cosi’ riconducendo la garanzia al perimetro di quella legale ex articoli 1497 e 1495 c.c., considerata anche la mancanza, nella clausola, della previsione di un indennizzo, elemento costitutivo della business warranty secondo l’orientamento di questa Corte (v. Cass. 16963/2014, sopra richiamata).
D’altro canto l’azione fatta valere dalla ricorrente e’ stata quella di risoluzione del contratto a causa della mancanza di qualita’ delle azioni vendute, azione quindi disciplinata dagli articoli 1497 e 1495 c.c. e non l’azione di condanna della controparte al pagamento dell’indennizzo (si veda al riguardo Cass. 7183/2019, secondo cui “nel contratto di acquisto di compartecipazioni societarie, qualora il giudice di merito abbia accertato che al negozio siano stati collegati dei patti autonomi di garanzia aventi ad oggetto le passivita’ del patrimonio sociale, c.d. business warranties, che non attengono pero’ all’oggetto immediato del negozio, consistente nell’acquisizione della partecipazione sociale, bensi’ al suo oggetto mediato, rappresentato dalla quota parte del patrimonio sociale che essa rappresenta, tali contratti costituiscono un’autonoma regolamentazione della garanzia e, in caso di inadempimento, deve riconoscersi all’acquirente il diritto a conseguire un indennizzo, e non la possibilita’ di ottenere la risoluzione del contratto di acquisto delle azioni a causa del difetto di qualita’ della cosa venduta, secondo la disciplina di cui agli articoli 1495 e 1497 c.c.”).
b) In subordine, il secondo motivo lamenta, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di un fatto decisivo, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullita’ della sentenza per carenza, illogicita’ e contraddittorieta’ della motivazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’articolo 1494 c.c.: la Corte d’appello ha escluso che sia emersa una condotta di occultamento da parte di (OMISSIS) in vista della conclusione del contratto di compravendita, con motivazione contraddittoria, carente e illogica; d’altro canto (OMISSIS) ha avuto “la percezione chiara della “erroneita’” del bilancio della (OMISSIS) solo dopo la stipulazione del contratto di cessione di quote societarie e precisamente in sede di approvazione del bilancio 2002 (..), dalla relazione della (OMISSIS), societa’ incaricata di svolgere la revisione del bilancio di esercizio 2002 della societa’ (OMISSIS)”, cosi’ che la scoperta del vizio sarebbe da ritenersi avvenuta il 9 settembre 2003, data di ricevimento del fax della societa’ di revisione.
Il motivo non puo’ essere accolto. La ricorrente contesta un vizio l’insufficienza e contraddittorieta’ della motivazione – non applicabile ratione temporis alla fattispecie (sui limiti del sindacato della motivazione a seguito della riforma del 2012 si vedano le pronunzie delle sezioni unite n. 8053/2014 e n. 8038/2018), richiama poi in rubrica l’omesso esame di fatti decisivi, che nello sviluppo del motivo si sostanzia (v. pp. 18-20 del ricorso) in una critica alla lettura della consulenza tecnica d’ufficio operata dal giudice, lettura che ha portato quest’ultimo ad escludere, con accertamento in fatto insindacabile in questa sede, l’occultamento dei vizi da parte del venditore; in rubrica viene anche contestata la violazione e falsa applicazione dell’articolo 1494 c.c. (poi sviluppata a p. 21 del ricorso), ma la contestazione e’ del tutto eccentrica rispetto alla questione esaminata dal giudice d’appello, di necessita’ della denuncia dei vizi ai fini dell’operare della garanzia, e all’azione fatta valere, di risoluzione del contratto di vendita.
In relazione alla tempestivita’ della denuncia, infine, la ricorrente si limita a dire di avere avuto conoscenza del vizio il 9 settembre 2003, senza confrontarsi con quanto argomentato dal giudice d’appello, ossia la partecipazione di (OMISSIS), in persona del presidente del suo consiglio di amministrazione, all’assemblea di (OMISSIS) il 17 giugno 2003, assemblea convocata per discutere della adozione dei provvedimenti di cui all’articolo 2447 c.c., a causa della perdita del capitale sociale, cosi’ come del giugno 2003 e’ la relazione della societa’ di revisione (OMISSIS) indirizzata al consiglio di amministrazione di (OMISSIS), con la conseguenza che la ricorrente non poteva sostenere di avere avuto conoscenza dei vizi solo nel mese di settembre 2003.
II. Il ricorso va quindi rigettato.
Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio in favore del controricorrenteiche liquida in Euro 11.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.
Sussistono, del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, ex articolo 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della societa’ ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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