Onere di indicazione dell’imputazione del pagamento ad un debito diverso

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|4 giugno 2021| n. 15708.

Onere di indicazione dell’imputazione del pagamento ad un debito diverso.

Il principio per cui, in caso di pagamento mediante una somma di denaro idonea all’estinzione del debito, spetta al creditore, che sostenga una diversa imputazione, allegare e provare l’esistenza del debito diverso, nonché la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta differente imputazione, non si applica allorché il debitore eccepisca l’estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell’emissione di un assegno che, per sua natura, ingenera una presunzione circa l’esistenza di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare, il cui superamento grava sul debitore medesimo, che deve dimostrare il collegamento tra il debito azionato e quello cartolare, con conseguente estinzione del primo per effetto della dazione dell’assegno.

Ordinanza|4 giugno 2021| n. 15708. Onere di indicazione dell’imputazione del pagamento ad un debito diverso.

 

Data udienza 11 novembre 2020

Integrale

Tag/parola chiave: Avvocato – Liquidazione del compenso – Onere del creditore di provare il titolo e non anche il mancato pagamento – Eccezione in caso di pagamento del debito da parte del debitore – Onere di indicazione dell’imputazione del pagamento ad un debito diverso

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSENTINO Antonello – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. FALASCHI Milena – Consigliere

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rossana – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 18182-2019 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), SOCIETA’ (OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che li rappresenta e difende;
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimata –
avverso la sentenza n. 2217/2019 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata l’01/04/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’11/11/2020 dal Consigliere Relatore Dott. ROSSANA GIANNACCARI.

FATTI DI CAUSA

Il giudizio trae origine dal ricorso per decreto ingiuntivo proposto dall’avv. (OMISSIS), con il quale chiese al Presidente del Tribunale di Roma il pagamento dei compensi professionali per diverse prestazioni giudiziali e stragiudiziali svolte in favore di (OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), nonche’ alla societa’ (OMISSIS) s.r.l. per somma complessiva di Euro 39.908,74.
A seguito di opposizione al decreto ingiuntivo, il Tribunale dispose la chiamata in causa dell’ (OMISSIS) s.p.a. e, all’esito dell’istruttoria, accolse parzialmente l’opposizione e ridetermino’ i compensi del difensore.
La Corte d’appello di Roma, all’esito dei giudizi di merito, accolse parzialmente l’appello dell’Avv. (OMISSIS), il quale aveva dedotto che un pagamento avvenuto in suo favore tramite assegno riguardava il debito di un terzo e, segnatamente della (OMISSIS) s.r.l., ragione per la quale non poteva essere detratto dalle somme portate dall’ingiunzione a carico di (OMISSIS).
Per quel che rileva nel giudizio di legittimita’, la corte di merito ritenne che fosse onere del creditore provare che la (OMISSIS) aveva effettuato il pagamento in favore del terzo, tanto piu’ che ella non rivestiva alcun ruolo nella compagine sociale al momento dell’emissione dell’assegno, ne’ l’Avv. (OMISSIS) aveva prodotto un titolo o un documento che collegasse l’emissione dell’assegno al debito dell'(OMISSIS) s.r.l. nei suoi confronti. Anche in relazione agli altri pagamenti, la corte distrettuale affermo’ che andava applicato il principio secondo cui, quando il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro per l’estinzione del debito, spetta al creditore provare che il pagamento sia da imputare all’estinzione di un debito diverso; secondo la corte di merito, incombeva quindi sul creditore allegare e provare l’esistenza di detto debito mentre nel caso di specie, invece, l’avv. (OMISSIS) non aveva offerto alcuna prova.
Per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso l’Avv. (OMISSIS) sulla base di un unico motivo.
(OMISSIS), (OMISSIS) ed (OMISSIS), nonche’ la societa’ (OMISSIS) s.r.l. hanno resistito con controricorso mentre le (OMISSIS) s.p.a. sono rimaste intimate.
Il relatore ha formulato proposta di decisione, ai sensi dell’articolo 380-bis c.p.c., di manifesta infondatezza del ricorso.
In prossimita’ dell’udienza, le parti hanno depositato memorie illustrative.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso si deduce la violazione degli articoli 1193, 11195 e 2697 c.c., in relazione all’articolo 350 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto sarebbe stato onere del debitore provare che i pagamenti tramite assegni bancari fossero finalizzati ad estinguere il debito relativa all’attivita’ per la quale era stato chiesto l’adempimento.
Il motivo e’ fondato.
Secondo i principi generali, il creditore che agisce per il pagamento ha l’onere di provare il titolo del suo diritto e non anche il mancato pagamento. Ove pero’ il convenuto per il pagamento di un debito dimostri di aver corrisposto una somma di denaro idonea all’estinzione del medesimo, spetta al creditore, il quale sostenga che il pagamento sia da imputare all’estinzione di un debito diverso, allegare e provare di quest’ultimo l’esistenza, nonche’ la sussistenza delle condizioni necessarie per la dedotta diversa imputazione (Cassazione civile sez. VI, 30/01/2020, n. 2276).
Detta regola iuris trova eccezione nell’ipotesi in cui il debitore eccepisca l’estinzione del debito fatto valere in giudizio per effetto dell’emissione di un assegno. Infatti, implicando tale emissione la presunzione di un rapporto fondamentale idoneo a giustificare la nascita di un’obbligazione cartolare, resta a carico del debitore l’onere di superare tale presunzione, dimostrando il collegamento tra il debito azionato ed il successivo debito cartolare, con la conseguente estinzione del primo per effetto della dazione di assegno (cfr. Cass. 28.2.2012, n. 3008; conf. Cass. 18.2.2016, n. 3194; Cass. 6.11.2017, n. 26275).
Nel caso di specie, gravava sul debitore l’onere di dimostrare che con il pagamento degli assegni egli aveva estinto il debito oggetto di pretesa, trattandosi di titoli astratti ed autonomi, fonti di presunzione di distinti rapporti sostanziali.
La corte di merito non ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte in quanto ha affermato che fosse onere del creditore provare che l’emissione degli assegni era da imputare all’estinzione di un debito diverso, di cui avrebbe dovuto provare l’esistenza; al contrario, era onere dei debitori provare che la causa degli assegni consisteva del pagamento del debito oggetto della pretesa dedotta in questo giudizio dall’avv. (OMISSIS).
Il ricorso va, pertanto accolto; la sentenza va cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione, che dovra’ uniformarsi all’indicato principio di diritto e provvedere in ordine alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, innanzi alla Corte d’Appello di Roma in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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