Consiglio di Stato, Sezione seconda, Sentenza 31 gennaio 2020, n. 817.
La massima estrapolata:
Ai sensi dell’articolo 64, comma 1, del codice del processo amministrativo, spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni e nel caso di specie non sono state dedotte infruttuose istanze di accesso; nessuna acquisizione documentale, infatti, può essere disposta a suffragio di una tesi difensiva, ove la parte interessata non abbia fornito sul punto almeno un principio di prova.
Sentenza 31 gennaio 2020, n. 817
Data udienza 21 gennaio 2020
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 353 del 2009, proposto dalla signora Si. Be., a cui sono succeduti in corso di causa, in qualità di eredi, i signori Se. Zo. e Ma. Cr. Zo., rappresentati e difesi dall’avvocato Pi. Co., con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Ma. Pa. in Roma, via (…),
contro
il Comune di (omissis), in persona del Sindaco pro tempore, non costituito in giudizio,
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Toscana, sezione terza, n. 3589/2007, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore, nell’udienza pubblica del giorno 21 gennaio 2020, il consigliere Francesco Frigida;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La signora Si. Be. ha realizzato, senza il relativo titolo autorizzatorio, opere edilizie di ampliamento e completamento di un fabbricato rurale insistente su un terreno sito nel Comune di (omissis).
In data 29 marzo 1986, l’interessata ha presentato, in relazione alle predette opere, un’istanza di concessione in sanatoria ai sensi della legge n. 47 del 1985, che è stata rigettata dall’Amministrazione comunale con provvedimento del 16 dicembre 1993, sulla base di un parere emesso il 6 maggio 1991 dalla Commissione beni ambientali.
2. Avverso tale diniego, la parte privata ha proposto il ricorso di primo grado n. 850 del 1994, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Toscana.
Il Comune di (omissis) non si è costituito nel giudizio di primo grado.
3. Con l’impugnata sentenza n. 3589 del 6 novembre 2007, il T.a.r. per la Toscana, sezione terza, ha respinto il ricorso.
4. Con ricorso ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 18 dicembre 2008 e 16 gennaio 2009 -, l’interessata ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza, articolando quattro motivi, reiterativi di quelli sviluppati in primo grado.
5. Il Comune di (omissis), pur ritualmente evocato, non si è costituito in giudizio.
6. Con ordinanza collegiale del Consiglio di Stato, sezione seconda, n. 2297 del 9 aprile 2019, è stata dichiarata l’interruzione del processo per rappresentata morte dell’appellante.
7. Con atto ritualmente notificato e depositato – rispettivamente in data 2 luglio 2019 e in data 8 luglio 2019 -, i signori Se. Zo. e Ma. Cr. Zo., in qualità di eredi dell’originaria appellante, hanno riassunto il giudizio.
8. La causa è stata trattenuta in decisione all’udienza pubblica del 21 gennaio 2020.
9. L’appello è infondato e deve essere respinto alla stregua delle seguenti considerazioni in fatto e in diritto.
10. Il primo motivo di impugnazione inerente all’asserita violazione degli articoli 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990 è infondato, in quanto per i procedimenti ad istanza di parte non è necessaria, in generale, la comunicazione di avvio del procedimento. In ogni caso, come osservato dal T.a.r., l’Amministrazione non è certo tenuta, a differenza di quanto sostenuto dalla parte privata, ad indicare prescrizioni volte a rendere compatibili le opere edilizie con le bellezze paesaggistiche tutelate.
11. Il terzo motivo sulla violazione dell’art. 32 della legge n. 47 del 1985 in relazione all’art. 7 della legge n. 1497 del 1939 è infondato, poiché non sussiste nell’ordinamento alcun principio di massimizzazione dell’utilizzo dell’istituto del condono.
12. Il secondo e il quarto motivo, da leggersi congiuntamente, sono parimenti infondati.
12.1. Gli appellanti hanno contestato la legittimità della motivazione per relationem svolta dal Comune, che ha recepito il parere della Commissione dei beni ambientali.
Al riguardo si ritiene che, come correttamente precisato dal T.a.r., siffatta tipologia di motivazione è legittima; ed invero, qualora la fonte richiamata sia identificabile ed accessibile alle parti, risulta possibile ed agevole il controllo della motivazione per relationem di un provvedimento amministrativo (cfr. Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 11 settembre 2019, n. 6145). In particolare l’articolo 3 della legge n. 241 del 1990 sancisce la legittimità del richiamo ad altro provvedimento a fini motivazionali, purché ne siano indicati gli estremi e sia garantita all’interessato la possibilità di prenderne visione, di richiederne e ottenerne copia in base alla normativa sul diritto di accesso ai documenti amministrativi (cfr. Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 12 agosto 2019, n. 5672, e Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 6 marzo 2019, n. 1544).
Tanto delineato a livello ordinamentale e giurisprudenziale, si evidenzia che gli estremi del parere sono indicati nel provvedimento impugnato e che gli appellanti non hanno allegato di aver effettuato infruttuosamente richieste di accesso agli atti, cosicché nel caso di specie non vi sono elementi idonei a far emergere un’illegittimità del diniego di sanatoria.
12.2. Gli appellanti hanno altresì sostenuto che il parere della Commissione sarebbe affetto da un’insufficienza motivazionale, siccome basato su generiche considerazioni inerenti al disvalore paesaggistico dell’opera e in quanto non avrebbe tenuto conto che la zona era già fortemente urbanizzata.
In proposito non si può non rilevare che siffatto parere non è mai stato depositato in giudizio, né in primo né in secondo grado, e, come già specificato, non è stato rappresentato alcun tentativo di reperimento dello stesso tramite un accesso agli atti; va peraltro soggiunto che il testo del predetto parere non è stato nemmeno riportato nel ricorso di primo grado, né nel ricorso in appello.
In tale contesto il Collegio reputa di non poter azionare i propri poteri istruttori per sopperire all’incompleta documentazione del ricorso, poiché, ai sensi dell’articolo 64, comma 1, del codice del processo amministrativo, spetta alle parti l’onere di fornire gli elementi di prova che siano nella loro disponibilità riguardanti i fatti posti a fondamento delle domande e delle eccezioni e nel caso di specie non sono state dedotte infruttuose istanze di accesso. Nessuna acquisizione documentale, infatti, può essere disposta a suffragio di una tesi difensiva, ove la parte interessata non abbia fornito sul punto almeno un principio di prova.
Pertanto, atteso che per vagliare la bontà della doglianza inerente al deficit motivazionale del parere occorre con tutta evidenza conoscerne il testo, il quale, tuttavia, non è disponibile in atti né può essere acquisito ex officio, il secondo e il quarto motivo d’impugnazione non possono trovare accoglimento.
13. In conclusione l’appello va respinto, con conseguente conferma della sentenza impugnata.
14. Nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio, stante la mancata costituzione della parte appellata.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale, sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello n. 353 del 2009, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza impugnata; nulla per le spese di lite del presente grado di giudizio.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 21 gennaio 2020, con l’intervento dei magistrati:
Raffaele Greco – Presidente
Paolo Giovanni Nicolò Lotti – Consigliere
Giovanni Sabbato – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere, Estensore
Giovanni Orsini – Consigliere
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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