Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|12 maggio 2022| n. 15253.
Onere della prova nei rapporti bancari di conto corrente
In tema di onere della prova nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio. Nella prima ipotesi l’accertamento del dare e dell’avere può attuarsi con l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. Possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), così che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti. In mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta. Invece, nel caso di domanda proposta dal correntista, l’accertamento del dare e avere può del pari attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto. Ci si può inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso. Diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato.
Ordinanza|12 maggio 2022| n. 15253. Onere della prova nei rapporti bancari di conto corrente
Data udienza 5 aprile 2022
Integrale
Tag/parola chiave: Banca – Conto corrente – Esclusione della validità della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista – Mancanza di una parte degli estratti conto – Saldo iniziale a debito del cliente – Distinzione del caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente
Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – rel. Consigliere
Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere
Dott. VELLA Paola – Consigliere
Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 23168/2017 proposto da:
(OMISSIS), (E ALTRI OMISSIS)
-ricorrenti –
contro
(OMISSIS) s.p.a., gia’ (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.p.a., quale incorporante della Banca (OMISSIS) s.p.a., (OMISSIS) s.r.l., (OMISSIS) s.r.l.;
– intimati –
nonche’ contro
(OMISSIS) s.r.l., rappresentata quale mandataria di (OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS), in forza di procura speciale su foglio separato allegato al controricorso;
-controricorrente –
avverso la sentenza n. 463/2017 della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositata il 28.6.2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 5.4.2022 dal Consigliere Dott. UMBERTO LUIGI CESARE GIUSEPPE SCOTTI.
Onere della prova nei rapporti bancari di conto corrente
FATTI DI CAUSA
1. Con atto di citazione del 30.1.2007 la (OMISSIS) s.n.c. (di seguito semplicemente (OMISSIS)), quale debitrice principale, (OMISSIS) e (OMISSIS), quali soci illimitatamente responsabili, nonche’, (OMISSIS) e (OMISSIS), quali fideiussori e le ultime due quali eredi del fideiussore (OMISSIS), hanno proposto opposizione al decreto ingiuntivo emesso dal Tribunale di Gorizia su richiesta della (OMISSIS) s.p.a. in relazione all’esposizione debitoria di alcuni conti correnti intrattenuti dalla debitrice principale (OMISSIS) per l’importo complessivo di Euro 812.361,64, oltre accessori.
Il Tribunale di Gorizia, nel contraddittorio con la cessionaria del credito (OMISSIS) s.r.l., con sentenza del 18.4.2014 ha accolto l’opposizione e ha revocato il decreto, riducendo l’importo dovuto alla somma di Euro 653.177,77 a carico della debitrice principale e alla somma di Euro 387.342,67 a carico dei fideiussori, oltre accessori e spese di lite.
2. Avverso la predetta sentenza di primo grado hanno proposto appello tutti gli attori, a cui ha resistito l’appellata (OMISSIS), mentre la Banca (OMISSIS), gia’ (OMISSIS), e’ rimasta contumace.
E’ ulteriormente intervenuta la (OMISSIS) s.r.l., ulteriore cessionaria del credito, rappresentata quale mandataria da (OMISSIS) s.p.a.
La Corte di appello di Trieste con sentenza del 28.6.2017 ha accolto, molto parzialmente, il gravame e in parziale riforma della sentenza di primo grado – per il resto integralmente confermata ha compensato per un quinto le spese di lite di primo grado, ponendole per il resto a carico degli opponenti, regolando nella stessa misura le spese del giudizio di appello e ponendo a carico degli appellanti le spese di consulenza tecnica.
La Corte di appello ha confermato la ritenuta tardivita’ della deduzione degli opponenti circa la mancata produzione da parte della banca di tutti gli estratti di conto corrente, in modo da provare l’esistenza del credito azionato in via monitoria; ha escluso sia la nullita’ delle fideiussioni omnibus, ritenute sufficientemente determinate nell’oggetto, sia la loro estinzione ex articolo 1956 c.c.; ha confermato la validita’ della commissione di massimo scoperto e ha affermato che essa doveva essere conteggiata ai fini del controllo dell’usura solo a partire dal 1.1.2010; ha ritenuto invece che le spese di lite meritassero parziale compensazione a fronte della sensibile riduzione del credito azionato in via monitoria.
3. Avverso la predetta sentenza, notificata in data 3.7.2017, con atto notificato il 2.10.2017 hanno proposto ricorso per cassazione la societa’ (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS) (OMISSIS), (OMISSIS), svolgendo cinque motivi.
Con atto notificato il 10.11.2017 ha proposto controricorso la (OMISSIS) s.p.a. quale mandataria di (OMISSIS) s.r.l., chiedendo la dichiarazione di inammissibilita’ o il rigetto dell’avversaria impugnazione.
Parte ricorrente ha presentato memoria illustrativa.
Onere della prova nei rapporti bancari di conto corrente
RAGIONI DELLA DECISIONE
4. Con il primo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione agli articoli 2697, 1823 e ss., 1832 e 1852 c.c. e ss. c.c. e articoli 155 e 116 c.p.c., con riferimento all’esclusione dell’onere della Banca e della cessionaria del credito di produrre tutti gli estratti conto – e non solo parte di essi – a partire dall’apertura del conto corrente sino alla chiusura del rapporto, disposta in un caso di accertata invalidita’ della pattuizione di interessi anatocistici da parte della sentenza di primo grado.
4.1. Con il secondo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 5, i ricorrenti denunciano omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti, laddove la Corte di appello ha escluso il difetto di prova del credito della banca in relazione agli estratti conto non prodotti con riferimento all’intero arco del rapporto.
4.3. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3, 4, 5, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione alla mancata valorizzazione della mera difesa degli opponenti e del conseguente mancato rilievo del carente deposito di tutti gli estratti conto dei rapporti di conto corrente per cui e’ causa con la conseguente violazione degli articoli 112, 113, 115, 116 c.p.c., articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, articoli 163, 167, 180, 183, 345, c.p.c., nonche’ nullita’ della sentenza e del procedimento e omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione fra le parti.
4.4. Con il quarto motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 3 e 4, i ricorrenti denunciano violazione o falsa applicazione di legge in relazione al mancato rilievo della effettiva e tempestiva contestazione/eccezione dell’an della pretesa avversaria della mera difesa degli opponenti e del conseguente mancato rilievo del carente deposito di tutti gli estratti conto dei rapporti di conto corrente per cui e’ causa con la conseguente violazione degli articoli 112, 113, 115, 116 c.p.c., articolo 132 c.p.c., comma 2, n. 4, articoli 163, 167, 180 (nel testo applicabile al rapporto), 183 (nel testo applicabile al rapporto), 345 c.p.c., articoli 1832 e 2697 c.c., nonche’ nullita’ della sentenza e del procedimento.
4.5. Alle pag.10-11 della sentenza impugnata, la Corte triestina, nell’affrontare i primi due motivi di appello proposti dagli attuali ricorrenti, ha dato rilievo al fatto che la precisa contestazione del credito vantato dalla Banca era stata formulata dagli appellanti solo con la comparsa conclusionale di primo grado, laddove essi avevano rilevato la mancata produzione di tutti gli estratti conto sino alla chiusura del rapporto, mentre essi nell’atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo in primo grado avevano contestato solo la sussistenza della prova scritta idonea a legittimare l’emissione del decreto e il metodo di capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi applicato dalla Banca e quindi il conteggio degli interessi.
Cio’ ha indotto la Corte giuliana a ritenere che l’entita’ del credito portato dal saldaconto fosse stato confortato dalle difese dei convenuti sostanziali e non potesse piu’ essere rimesso in discussione.
4.6. L’errore di diritto cosi’ commesso appare evidente ed e’ puntualmente stigmatizzato dalle complessive censure proposte dai ricorrenti.
Nella fattispecie si e’ in presenza di un’azione proposta dalla Banca diretta ad ottenere il pagamento dell’importo a suo credito in forza del rapporto di conto corrente bancario e di un’eccezione di applicazione indebita di interessi anatocistici accolta dal giudice di primo grado e non piu’ in discussione in appello.
4.7. Secondo la giurisprudenza ormai consolidatasi di questa Corte, in tema di onere della prova nei rapporti bancari di conto corrente, una volta che sia stata esclusa la validita’ della pattuizione di interessi ultralegali o anatocistici a carico del correntista e si riscontri la mancanza di una parte degli estratti conto, il primo dei quali rechi un saldo iniziale a debito del cliente, occorre distinguere il caso in cui il correntista sia convenuto da quello in cui sia attore in giudizio.
Nella prima ipotesi l’accertamento del dare e dell’avere puo’ attuarsi con l’impiego di ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; possono inoltre valorizzarsi quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), cosi’ che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti; in mancanza di tali dati la domanda deve essere respinta.
Invece nel caso di domanda proposta dal correntista, l’accertamento del dare e avere puo’ del pari attuarsi con l’utilizzo di prove che forniscano indicazioni certe e complete atte a dar ragione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; ci si puo’ inoltre avvalere di quegli elementi i quali consentano di affermare che il debito, nell’intervallo temporale non documentato, sia inesistente o inferiore al saldo passivo iniziale del primo degli estratti conto prodotti, o che permettano addirittura di affermare che in quell’arco di tempo sia maturato un credito per il cliente stesso; diversamente si devono elaborare i conteggi partendo dal primo saldo debitore documentato (Sez. 1, n. 11543 del 2.5.2019, Rv. 653906 – 01; cfr anche Sez. 6 – 1, n. 33009 del 13.12.2019, Rv. 656511 – 01).
Non ricorre invece nella presente fattispecie il diverso caso in cui vi sia la proposizione di contrapposte domande da parte della Banca e del correntista in cui si e’ stato affermato che ciascuna delle parti sia onerata della prova della propria pretesa (Sez. 1, n. 23852 del 29.10.2020, Rv. 659438 – 01).
Il caso in esame non rientra in quest’ultima tipologia di controversie sopra illustrata (domande reciproche di Banca e correntista), ma nella prima e in particolare nella prima ipotesi da essa considerata (caso, cioe’, del correntista convenuto in giudizio).
4.8. E’ pacifico e comunque allegato in modo autosufficiente nel motivo e documentato che la Banca aveva prodotto gli estratti conto dei due conti correnti ((OMISSIS) e (OMISSIS)) per cui aveva agito solo dal (OMISSIS) mentre i conti erano stati aperti il (OMISSIS) e il (OMISSIS).
4.9. Il Tribunale e la Corte di appello hanno addebitato erroneamente ai ricorrenti la tardiva proposizione di una eccezione non rilevabile d’ufficio, mentre essi si erano limitati a sottolineare con la comparsa conclusionale il difetto di prova in cui era incorsa la controparte.
4.10. E’ pur vero che la giurisprudenza sopra ricordata ammette in difetto della produzione degli estratti conto il ricorso a diversi e ulteriori mezzi di prova idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all’inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto; si ammette altresi’ che possano essere valorizzati quegli elementi, quali ad esempio le ammissioni del correntista stesso, idonei quantomeno ad escludere che, con riferimento al periodo non documentato da estratti conto, questi abbia maturato un credito di imprecisato ammontare (tale da rendere impossibile la ricostruzione del rapporto di dare e avere tra le parti per il periodo successivo), cosi’ che i conteggi vengano rielaborati considerando pari a zero il saldo iniziale del primo degli estratti conto prodotti.
Nulla di tutto cio’ e’ pero’ avvenuto nel caso di specie laddove la sentenza impugnata ha ritenuto sufficiente il fatto che correntista e fideiussori abbiano evidenziato il difetto di prova in cui era incorsa la Banca solo nell’ultimo atto difensivo.
Attivita’ questa pienamente legittima, ben potendo il contraddittore, preso atto del mancato soddisfacimento dell’onere probatorio gravante sulla controparte all’esito dell’istruttoria esperita, evidenziare tale circostanza nell’atto finale volto ad illustrare le proprie difese e a commentare le risultanze di causa.
5. Con il quinto motivo di ricorso, proposto ex articolo 360 c.p.c., n. 4, i ricorrenti denunciano nullita’ della sentenza e del procedimento, per il mancato accoglimento della eccezione di giudicato costituito dalla sentenza 174/2014 del Tribunale di Gorizia resa fra le medesime parti, prodotta in giudizio di appello dai ricorrenti e successivamente passata in giudicato e violazione degli articoli 112 e 324 c.p.c. e articoli 2909 c.c.
Il motivo e’ manifestamente infondato.
La sentenza in questione, pure resa inter partes, non si riferisce affatto allo stesso rapporto giuridico, non puo’ produrre l’effetto del giudicato e costituisce un semplice precedente giurisprudenziale di segno diverso circa la disciplina degli oneri probatori in tema di contenzioso bancario.
6. Meritano complessivo accoglimento i primi quattro motivi di ricorso, respinto il quinto, con la conseguente cassazione della sentenza impugnata e il rinvio per nuovo esame alla Corte di appello di Trieste in diversa composizione, anche per la regolazione delle spese di legittimita’.
P.Q.M.
La Corte:
accoglie i primi quattro motivi di ricorso, respinto il quinto, cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte di appello di Trieste, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimita’.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply