L’onere della prova circa l’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono

Consiglio di Stato, sezione sesta, Sentenza 3 maggio 2019, n. 2858.

La massima estrapolata:

L’onere della prova circa l’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria, dal momento che solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto da sanare.

Sentenza 3 maggio 2019, n. 2858

Data udienza 31 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Sesta
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5773 del 2017, proposto dalla signora Er. Co., rappresentata e difesa dall’avvocato Fr. Ve. ed elettivamente domiciliata presso l’avvocato Fr. Pi. (studio legale D’E.) in Roma, via (…);
contro
il Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Fa. Ma. Fe., An. An. e Gi. Pi. ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell’avvocato Ni. La. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sez. IV, 24 gennaio 2017 n. 469, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Vista la costituzione in giudizio del Comune di Napoli ed i documenti prodotti;
Vista l’ordinanza della Sezione 26 settembre 2017 n. 4126 di sospensione dell’efficacia della sentenza fatta oggetto di appello;
Esaminate le ulteriori memorie depositate dalle parti;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del 31 gennaio 2019 il Cons. Stefano Toschei e uditi gli avvocati La. Ma., per delega dell’avvocato Fr. Ve. e Ni. La., per delega dell’avvocato Gi. Pi.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. – Con ricorso in appello la signora Er. Co. ha chiesto a questo Consiglio la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sez. IV, 24 gennaio 2017 n. 469, con la quale è stato respinto sia il ricorso introduttivo (R.G. n. 13244/2004) che quello recante motivi aggiunti proposti ai fini dell’annullamento:
– (il ricorso introduttivo) della disposizione dirigenziale del Comune di Napoli del 5 settembre 2004 con il quale è stata ordinata la rimozione delle opere abusive poste in essere all’esterno dell’appartamento sito alla scala (omissis), piano (omissis), int. (omissis), in via (omissis) e consistenti nella realizzazione di una veranda in alluminio e muratura a chiusura di un balcone;
– (il ricorso recante motivi aggiunti) della disposizione dirigenziale del Comune di Napoli n. 190 del 9 aprile 2009, con la quale è stata rigettata l’istanza di condono edilizio presentata dalla signora Co. in data 7 dicembre 2004 prot. 129979 ed avente ad oggetto la realizzazione delle suindicate opere.
2. – La vicenda che fa da sfondo al presente contenzioso in grado di appello può essere sinteticamente ricostruita sulla scorta dei documenti e degli atti prodotti dalle parti nei due gradi di giudizio come segue:
– la odierna appellante, signora Er. Co., è proprietaria, dal 1994, di un appartamento posto al primo piano di un fabbricato condominiale, sito in Napoli, alla (omissis), sul quale ha realizzato, per il tramite di una veranda in alluminio anodizzato e vetri retinati, la chiusura di una parte del balcone (per circa 4 mq nel contesto di una lunghezza dello stesso di circa 11 mt) posto a livello dell’abitazione e con affaccio su un cortile interno condominiale;
– nel 2004 la odierna appellante è intervenuta sul manufatto con modifiche dei materiali che lo compongono e realizzando un ampliamento della parte coperta;
– all’esito di un sopralluogo in data 2 aprile 2004 da parte di agenti della Polizia giudiziaria viene accertata l’abusività delle opere in corso di realizzazione e disposto il sequestro il loro sequestro (cfr. verbale del 3 aprile 2004 in atti);
– veniva quindi effettuato un nuovo sopralluogo, in data 25 maggio 2004, in occasione del quale emerge che “in violazione dei sigilli i lavori erano proseguiti tanto che le opere erano state portate a completamento ed occupate” (così, testualmente, nel verbale del 26 maggio 2004 in atti);
– conseguentemente, con determinazione dirigenziale dei competenti uffici del Comune di Napoli, n. 624 del 5 settembre 2004, veniva ordinata alla proprietaria la demolizione della veranda in alluminio e muratura a chiusura del balcone di cui sopra;
– la signora Co. proponeva ricorso in sede giurisdizionale avverso il provvedimento di ingiunzione a demolire contestandone la legittimità sotto plurime angolazioni;
– successivamente la odierna appellante ha presentato, in data 7 dicembre 2004, ai competenti uffici del Comune di Napoli, istanza di condono edilizio (prot. n. 129979, pratica n. 2608/04), avente ad oggetto la “veranda in alluminio e muratura a chiusura di unbalcone esistente di un appartamento sito alla scala B 1° piano, int. 22”, dichiarandone la ultimazione alla data del 31 dicembre 1997;
– l’ufficio condono edilizio del Comune di Napoli, con nota prot. n. 1954 del 4 luglio 2007 comunicava alla signora Co. il preavviso di diniego di condono edilizio, specificando che i motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza si concentravano nell’avvenuta verifica che le opere abusive non erano ultimate alla data del 31 marzo 2003;
– nonostante le controdeduzioni presentate con nota prot. n. 21483 del 23 luglio 2007 dalla signora Co., con le quali ella segnalava l’erroneità di quanto sostenuto dagli uffici nel preavviso di diniego, la domanda di condono veniva respinta con determina dirigenziale n. 190 del 9 aprile 2009;
– anche questo secondo atto veniva fatto oggetto di ricorso, recante motivi aggiunti, dinanzi al Tribunale amministrativo regionale per la Campania.
3. – Il giudice di primo grado respingeva sia il ricorso introduttivo che quello recante motivi aggiunti in base alle seguenti considerazioni:
– esaminando preliminarmente il ricorso (recante motivi) con il quale la odierna appellante ha impugnato il diniego di condono edilizio, il Tribunale amministrativo regionale ne ha confermato la legittimità sul presupposto che, in base alle risultanze dell’istruttoria condotta dall’ufficio comunale competente, era emersa la non corretta indicazione nell’istanza di condono del dato relativo all’epoca di realizzazione dell’abuso per come era stato rilevato in sede di sopralluogo nell’aprile 2004;
– l’evidenza di tale fondamentale presupposto per la considerazione della legittimità del diniego di condono, accompagnato dalla natura vincolata del potere esercitato dal Comune in occasione dell’attività di verifica della compatibilità edilizia delle opere realizzate e, all’un tempo, dell’adozione degli atti sanzionatori conseguenti all’acclaramento dell’abusività delle predette opere, escludono che possa attribuirsi rilievo ad eventuali mancanze procedurali anche in applicazione della previsione di cui all’art. 21-octies l. 7 agosto 1990, n. 241, stante l’assenza nel caso di specie di elementi utili a ritenere che l’amministrazione potesse concludere il procedimento con un provvedimento di segno diverso da quello adottato;
– deriva da ciò anche la legittimità del provvedimento con il quale è stata ingiunta la demolizione delle opere, impugnato con il ricorso introduttivo.
4 – La signora Co. proponeva, quindi, appello nei confronti della sentenza del Tribunale amministrativo regionale proponendo i seguenti motivi che illustrano le ragioni per le quali la sentenza di primo grado deve ritenersi erroneamente pronunciata.
In primo luogo il Tribunale ha fondato le considerazioni che hanno portato alla reiezione del primo dei due ricorsi scrutinati (quello recante motivi aggiunti con il quale era stato impugnato il diniego di condono) sulla base di “un’analisi lacunosa delle risultanze probatorie e da un’istruttoria processuale carente, oltreché illogiche e contraddittorie, smentite per tabulas dalla documentazione agli atti del fascicolo di primo grado” (così, testualmente, a pag. 5 dell’atto di appello).
Ed infatti dalla lettura dei verbali di sopralluogo e di sequestro del manufatto in questione, depositati dal comune nel corso del giudizio di primo grado, emerge una ricostruzione contraddittoria degli eventi che comunque conduce alla affermazione che alla data del 2 aprile 2004 la costruzione era “completata ed occupata”. Nello specifico, precisa la odierna appellante, “Nel verbale n. 103896/6015/ED del 26/5/2004 si legge che “le opere non ultimate venivano sottoposte a sequestro in data 2.4.2002”; nel successivo verbale103896/4342/ED del 3/4/2004 (erroneamente datato 3/3/2004) si legge che “in data 2.4.2004, dipendenti di questa unità si sono portati presso la località di cui in oggetto… nella circostanza, gli intervenuti hanno proceduto al sequestro delle opere con relativo affidamento in custodia giudiziaria”. Dunque l’indicazione del 2/4/2002 quale data di sottoposizione a sequestro della veranda è frutto di un errore materiale nel riportare la data del sopralluogo di cui al verbale 103896/4342/ED del 3/4/2004″ (così, testualmente, alle pagg. 6 e 7 dell’atto di appello).
Ciò sta a significare che non risulta essere presente agli atti del processo alcun documento fidefacente, come sostiene erroneamente il giudice di primo grado, idoneo a dimostrare che le opere non fossero state già ultimate alla data del 31 marzo 2003 e quanto sopra è confermato anche dalle risultanze procedurali in ragione della documentazione fotografica prodotta in allegato alle osservazioni che la signora Co. aveva depositato in occasione della comunicazione del preavviso di diniego.
Peraltro, sotto tale profilo (e tale contestazione costituisce motivo specifico contenuto nell’atto di appello circa la erroneità della sentenza di primo grado), il provvedimento di diniego di condono edilizio presenta una insanabile carenza nella parte in cui, a fronte delle accurate osservazioni trasmesse dalla signora Co. in seguito all’adozione del preavviso di diniego di rilascio del condono edilizio, nel definitivo provvedimento sfavorevole di conclusione della procedura (prot. n. 190 del 9 aprile 2009), gli uffici comunali si sono limitati a dare atto del ricevimento delle predette osservazioni, concludendo semplicisticamente con il non ritenerle idonee a superare i motivi del rigetto e nulla contestando riguardo al merito delle osservazioni stesse, con il che inficiando la legittimità dell’intero procedimento.
L’erronea conclusione alla quale è giunto il Tribunale amministrativo regionale nel ritenere legittimo il provvedimento di diniego di condono edilizio rende parimenti erronea la decisione di non accogliere il ricorso introduttivo, proposto nei confronti dell’ordine di demolizione, sia perché lo stesso è stato adottato in pendenza di procedura di condono legislativo non ancora definita sia perché tale provvedimento non ha tenuto conto della effettiva condonabilità del manufatto realizzato.
Da qui la richiesta di riforma della sentenza fatta oggetto di appello con conseguente accoglimento dei ricorsi proposti in primo grado.
5. – Si è costituito in giudizio nel grado di appello il Comune di Napoli che ha contestato analiticamente le prospettazioni avversarie confermando il corretto operato degli uffici e chiedendo la reiezione del gravame proposto anche in ragione della inattaccabilità delle argomentazioni espresse nella sentenza di primo grado qui appellata dal Tribunale amministrativo regionale.
Con ordinanza 26 settembre 2017 n. 4126 la Sezione accoglieva l’istanza di sospensione dell’efficacia della sentenza fatta oggetto di appello al solo fine di mantenere la res adhuc integra fino alla decisione nel merito della controversia.
6. – Il Collegio ritiene che, alla luce dei motivi di appello dedotti ed all’esito dello scrutinio di tutta la documentazione prodotta sia nel giudizio di appello che nel corso del processo di primo grado, il gravame non possa trovare accoglimento per le ragioni che verranno qui di seguito illustrate con riferimento a ciascuno dei motivi dedotti dalla parte appellante.
7. – La delibazione dell’appello proposto, ad avviso del Collegio, deve avviarsi dall’esame dei verbali redatti dalla Polizia municipale del Comune di Napoli nel corso dei sopralluoghi svolti, tenuto conto sia della circostanza che i provvedimenti che sono stati oggetto di impugnazione in primo grado li richiamano espressamente e comunque fondano la loro ragione giuridica su quanto riscontrato dagli agenti intervenuti sul luogo ove sono state realizzate le opere sia, in particolare, dalla incontestabile evidenza che tutti i verbali provenienti da pubblici ufficiali, hanno efficacia di piena prova, fino a querela di falso, ai sensi dell’art. 2700 c.c., relativamente alla provenienza dell’atto dal pubblico ufficiale che lo ha formato, alle dichiarazioni delle parti e agli altri fatti che il pubblico ufficiale attesti avvenuti in sua presenza o da lui compiuti (cfr., tra le tante, Cons. Stato, Sez. IV, 24 agosto 2017 n. 4060).
8. – Due sono i verbali in questione.
Nel primo verbale del 3 aprile 2004 (n. prot. 103896/4342/ED), con riferimento al sopralluogo effettuato dagli agenti della polizia municipale il giorno precedente si legge testualmente che “la su generalizzata (…) previo abbattimento della parete di tompagno diaffaccio su un preesistente sporto balcone, lato cortile condominiale, realizzava unampliamento in ragione di m 3,70 x 1,20, chiudendo il balcone su due lati a mezzo diblocchi di siporex al grezzo, intervallato da finestra di m. 1,40 x 1,30 munita d’infissiin alluminio scorrevole, il terzo lato, chiuso da una porta in alluminio di accesso allarimanente parte di sporto balcone. Esternamente, la muratura nuova insistente sulbalcone, presenta in aderenza, apposizione di pannellatura in alluminio e pannelli dibachelite. All’interno, la parte ampliata presenta ancora parziale pavimentazioneoriginaria del balcone e sulla stessa, in aderenza nuova muratura si elevano n. 3spallette in siporex di m. 0,50 x 0,70 ciascuno, al grezzo (…)”.
Nel secondo verbale del 26 maggio 2004 (n. 103896/6015/ED), per quanto è di specifico interesse nel presente giudizio di appello, si legge testualmente che “(…) in data in data 2.4.2004, dipendenti di questa unità si sono portati presso la località di cui in oggetto (…) nella circostanza, gli intervenuti hanno proceduto al sequestro delle opere con relativo affidamento in custodia giudiziaria” e che “le opere non ultimate venivano sottoposte a sequestro in data 2.4.2002 (…)”.
9. – Orbene, in disparte gli errori materiali relativi alle date indicate sui verbali e solo successivamente “corretti” rispetto alla cui verosimiglianza in relazione alla data di accadimento degli eventi (giorno di ciascuno dei due sopralluoghi e giorno – successivo – in cui è stato redatto ciascun verbale di riferimento) non pare possano essere mossi dubbi che incidano sulla sostanza degli accadimenti (tanto meno da un punto di vista giuridico, anche per quello che si dirà oltre), circostanza della quale si rende conto anche la odierna appellante nel momento in cui ammette sia che “la data del primo viene corretta, concordemente con il contenuto dell’atto, poiché è impensabile che un verbale redatto in data 3/3/2004 possa dar conto di un accertamento verificatosi in data 2/4/2004, come indicato nel testo del provvedimento” sia che “nel secondo viene corretta la data del precedente sequestro, che è stato evidentemente effettuato in occasione del precedente sopralluogo di cui al verbale 103896/4342/ED del 3/4/2004: ed infatti la data del 2/4/2002, prima erroneamente riportata, viene sostituita con quella del 2/4/2004, in coerenza con quanto attestato nel citato verbale 103896/4342/ED del 3/4/2004” (così, testualmente, a pag. 7 dell’atto di appello), quel che qui rileva è la constatazione, da parte degli agenti intervenuti, che il manufatto non era stato ancora ultimato alla data in cui è stato disposto il sequestro dello stesso, per come emerge chiaramente nel verbale del 26 maggio 2004 (e relativo al sopralluogo svoltosi il giorno precedente).
Su tale aspetto la forza fidefacente del contenuto del verbale non può essere posta in dubbio, sicché dalla semplice lettura dei verbali suindicati emerge con chiarezza che nel corso dei sopralluoghi è stato indubitabilmente accertato dalla Polizia municipale del Comune di Napoli che le opere realizzate erano abusive e che esse alla data del 2 aprile 2004, per la loro consistenza, non potevano considerare verificatasi la ultimazione delle opere, tenuto conto che i verbali non sono stati fatti oggetto di querela di falso, ma su di essi la odierna appellante ha sollevato riserve sul significato del termine “completamento” se riferito alla definizione del manufatto pronto per essere utilizzato e quindi coincidente con il termine “ultimazione” dei lavori già alla data del primo sopralluogo ovvero si sia inteso, da parte degli agenti intervenuti, affermare che al 2 aprile 2004 i lavori di realizzazione del manufatto fossero ancora in corso.
10. – In disparte da quale possa essere la più corretta interpretazione delle espressioni utilizzate al momento della redazione dei due verbali, sta di fatto che la data di ultimazione dei lavori, asseritamente indicata dalla odierna parte appellante al momento della presentazione della domanda di condono come antecedente il 31 marzo 2003, non è stata mai puntualmente provata dalla richiedente il condono edilizio; e soprattutto quando la data indicata nella domanda di condono è stata radicalmente contestata dagli uffici comunali in seguito a quanto la polizia municipale aveva accertato in occasione dei due sopralluoghi.
Come è noto, infatti, in base ad un consolidato orientamento giurisprudenziale che il Collegio condivide, l’onere della prova circa l’ultimazione dei lavori entro la data utile per ottenere il condono grava sul richiedente la sanatoria, dal momento che solo l’interessato può fornire inconfutabili atti, documenti ed elementi probatori che siano in grado di radicare la ragionevole certezza dell’epoca di realizzazione del manufatto da sanare (cfr., da ultimo, Cons. Stato, Sez. IV, 30 gennaio 2019 n. 737 e 30 agosto 2018 n. 5101).
A tal fine, non rilevano neppure eventuali dichiarazioni sostitutive di atto notorio, richiedendosi invece una documentazione certa, univoca ed obiettiva in ordine alla data di realizzazione dell’abuso (cfr., in argomento, Cons. Stato, Sez. VI, 5 gennaio 2015, n. 6 e Sez. IV, 10 giugno 2014 n. 2960).
In difetto di tali prove, resta integro il potere-dovere dell’amministrazione di negare il condono (cfr. Cons. Stato, Sez. VI, 9 luglio 2018 n. 4168 e 17 maggio 2018 n. 2995).
In particolare, nell’ipotesi in cui in base agli atti allegati dal richiedente emergano rilevanti dubbi in ordine all’effettivo momento di realizzazione dell’abuso nonché, più in generale, dubbi in ordine alla complessiva attendibilità del quadro temporale rappresentato, l’amministrazione può legittimamente negare il condono senza che sulla stessa gravi l’onere di segno inverso di fornire, a propria volta, un’autonoma prospettazione in ordine al momento in cui verosimilmente gli interventi rappresentati siano stati realizzati (cfr., ancora, Cons. Stato, Sez. IV, 11 settembre 2017 n. 4268).
11. – Nel caso di specie tale prova non è stata fornita.
Alla stregua dei principi testé evidenziati debbono pertanto respingersi tutte le doglianze volte a valorizzare, ai fini della prova dell’ultimazione delle opere entro la “data fatale” del 31 marzo 2003, tenuto conto che quanto acclarato nel corso dei sopralluoghi dagli agenti della polizia municipali intervenuti non è stato superato da alcun’altra documentazione, dotata di capacità probatoria rilevante, depositata dalla odierna pare appellante.
Conseguentemente, vanno pure respinte le critiche rivolte al primo giudice secondo le quali questi non avrebbe svolto adeguati approfondimenti istruttori, laddove, come testé ricordato, era la ricorrente che avrebbe dovuto fornire non solo in sede processuale, ma, prima ancora, in quella procedimentale, la prova dell’ultimazione degli abusi entro il termine ultimo previsto dalla l. 24 novembre 2003 n. 326.
12. – Una volta verificata la impossibilità di accogliere la domanda di condono per carenza di un elemento fondamentale previsto dalla legge per l’attribuzione del requisito di sanabilità (legislativa) al manufatto abusivo, quale è quello del comprovato rispetto del termine ultimo del 31 marzo 2003 il completamento dell’opera, l’eventuale presenza di deficit procedimentali, come è quello denunciato dalla appellante e relativo all’asserita mancanza di puntuale contestazione del contenuto delle osservazioni prodotte, in seguito alla comunicazione del preavviso di diniego, prima di adottare il provvedimento conclusivo sfavorevole, non è utile ai fini dell’annullamento dell’impugnato diniego di condono, costituendo quest’ultimo atto dovuto per l’amministrazione, quale manifestazione dell’esercizio di potere vincolato, con riferimento al quale deve farsi applicazione della previsione di cui all’art. 21-octies, comma 2, primo periodo, l. 241/1990(atteso che il contenuto del provvedimento non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato, ricorrendo tutti i presupposti previsti dalla predetta disposizione normativa)
In ogni caso, circa l’asserita violazione dell’art. 10-bis l. 241/1990, va ancora precisato che, soprattutto in ragione della natura strettamente vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi, non occorre che l’autorità emanante confuti analiticamente le memorie procedimentali presentate dall’interessato, essendo sufficiente il riferimento alla non idoneità delle osservazioni per rimettere in discussione e per superare i motivi del rigetto dell’istanza. In altri termini l’amministrazione deve rilevare di avere preso in esame (anche) le controdeduzioni sollevate dall’interessato in sede endoprocedimentale, sia pure in assenza dell’obbligo di accedere alla puntuale e analitica confutazione delle singole argomentazioni svolte che, nel caso di specie, possono dirsi contenute nella motivazione del provvedimento finale.
Ancora in argomento, va infine ulteriormente puntualizzato che, la natura vincolata delle determinazioni in materia di abusi edilizi e, quindi, anche delle determinazioni di sanatoria, esclude la possibilità di apporti partecipativi dei soggetti interessati e, conseguentemente, di un obbligo di previa comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento della relativa domanda (cfr., su tutte le questioni appena affrontate, da ultimo, Cons. Stato, Sez. VI, 26 novembre 2018 n. 6671).
13. – Non è accoglibile neppure il motivo di appello con il quale, da ultimo, la signora Co. ritiene erronea la decisione del primo giudice con la quale quest’ultimo non ha tenuto conto della previsione normativa, rilevante anche per il condono del 2003, in base alla quale non è possibile adottare provvedimenti repressivo sanzionatori in materia edilizia durante la decorrenza del termine per la presentazione dell’istanza di condono edilizio.
Nel caso di specie, non avendo la odierna appellante dimostrato quale sia stata la data esatta di ultimazione delle opere, per quanto si è più sopra riferito, non può escludersi che i lavori siano proseguiti dopo lo spirare della data del 31 marzo 2003.
Per tale ragione, in relazione alla domanda di condono edilizio del 2003, assume rilievo dirimente il principio per cui è irrilevante la pendenza di domanda di sanatoria speciale presentata anteriormente alla modifica del medesimo immobile. Infatti, in pendenza della domanda di condono, è precluso all’interessato operare qualsiasi modifica all’assetto del bene, a prescindere dalla tipologia delle opere. Ciò in quanto l’istituto del condono edilizio non può essere utilizzato per legittimare attività edilizia nuova ed ulteriore rispetto a quella oggetto di richiesta di sanatoria (cfr., in argomento, Cons. stato, Sez. VI, 22 gennaio 2019 n. 540 e 28 giugno 2016 n. 2860).
14. – Ritenuti quindi infondati i motivi dedotti in grado di appello, il relativo gravame (n. R.g. 5773/2017) va respinto potendosi, per l’effetto, confermare la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sez. IV, 24 gennaio 2017 n. 469, con conseguente conferma della reiezione del ricorso di primo grado (ivi compreso il ricorso recante motivi aggiunti) proposto dalla signora Er. Co..
Ritiene il Collegio che, in ragione del principio della soccombenza, ai sensi dell’art. 91 c.p.c., per come espressamente richiamato dall’art. 26, comma 1, c.p.a. (anche) le spese del grado di appello debbono porsi a carico della odierno appellante in favore del Comune di Napoli, costituito nel presente grado di appello, nella misura complessiva di Euro 3.000,00 (euro tremila/00) oltre accessori come per legge.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione Sesta, definitivamente pronunciando sull’appello n. R.g. 5773/2017, come in epigrafe proposto, lo respinge e, per l’effetto, conferma la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania, Sez. IV, 24 gennaio 2017 n. 469, con conseguente conferma della reiezione del ricorso, sia introduttivo che recante motivi aggiunti, proposto in primo grado (R.g. n. 13244/2004).
Condanna la parte appellante, la signora Er. Co., a rifondere le spese del grado di appello in favore del Comune di Napoli, in persona del Sindaco pro tempore, che liquida nella misura complessiva di Euro 3.000,00 (euro tremila/00) oltre accessori come per legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’Autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del giorno 31 gennaio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Sergio De Felice – Presidente FF
Vincenzo Lopilato – Consigliere
Oreste Mario Caputo – Consigliere
Giordano Lamberti – Consigliere
Stefano Toschei – Consigliere, Estensore

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