L’onere del convenuto di prendere posizione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|14 luglio 2021| n. 20070.

L’onere del convenuto di prendere posizione.

Ai sensi dell’articolo 167 del Cpc l’onere del convenuto di prendere posizione, in modo chiaro e analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, deve coordinarsi con quello di allegazione che incombe sull’attore, sicché la mancata allegazione puntuale dei fatti rispetto ai quali opera il principio di non contestazione, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall’onere di compiere una contestazione circostanziata.

Ordinanza|14 luglio 2021| n. 20070. L’onere del convenuto di prendere posizione

Data udienza 3 febbraio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Contratti – Vendita – Preliminare – Prelazione agraria – Onere della prova – Qualifica di coltivatore diretto – L’onere del convenuto di prendere posizione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 27288/2016 R.G. proposto da:
(OMISSIS), E (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS), presso l’avv. (OMISSIS);
– ricorrenti –
contro
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS), e (OMISSIS), con domicilio eletto in (OMISSIS);
– controricorrente-ricorrente in via incidentale –
e
(OMISSIS).
– intimato –
avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 896/2016, depositata in data 28.9.2016.;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3.2.2021 dal Consigliere Dott. Giuseppe Fortunato.

L’onere del convenuto di prendere posizione

FATTI DI CAUSA

(OMISSIS) ha evocato in causa (OMISSIS) dinanzi al tribunale di Brescia, chiedendo l’esecuzione in forma specifica del contratto preliminare di vendita del 18.5.1993, avente ad oggetto il fondo agricolo indicato in atti.
Nella resistenza del (OMISSIS), il tribunale ha accolto la domanda, emettendo sentenza ex articolo 2932 c.c. e regolando le spese.
Il convenuto ha proposto appello, chiedendo l’integrale riforma della decisione.
Sono intervenuti in secondo grado (OMISSIS) ed (OMISSIS), esponendo di aver concluso con (OMISSIS) – in data 25.5.1993 – un preliminare di vendita del fondo controverso, avendo titolo alla prelazione sull’immobile ai sensi e per gli effetti della L. n. 590 del 1965, articolo 8 e L. n. 817 del 1971, articolo 7, comma 2.
Hanno chiesto al giudice di secondo grado di rimettere la causa al tribunale per la pronuncia ex articolo 2932 c.c..
Proposta querela di falso del contratto del 18.5.1993, la Corte distrettuale ha sospeso il giudizio, rimettendo le parti dinanzi al tribunale, che, all’esito, ha dichiarato l’infondatezza della domanda. La causa e’ stata riassunta da (OMISSIS) ed (OMISSIS), ma la Corte territoriale ha dichiarato l’estinzione del giudizio di appello, ritenendo che i (OMISSIS), avendo svolto un intervento adesivo semplice, non potessero riattivare il processo.
Con sentenza n. 6251/2015, questa Corte di Legittimita’ ha cassato la decisione, rilevando che “gli interventori che non si erano limitati a sostenere le ragioni di (OMISSIS) nei confronti del (OMISSIS), ma avevano avanzato – fin dall’inizio – la propria pretesa al trasferimento della proprieta’ del bene in forza della prelazione ad essi spettante, non svolgendo pertanto un intervento adesivo dipendente – “che si ha quando il terzo sostiene le ragioni di una parte senza proporre nuove domande ed ampliare il tema del contendere” – ma facendo valere un diritto incompatibile con la decisione impugnata, con cio’ proponendo un intervento adesivo autonomo e integrando la condizione prevista dall’articolo 344 c.p.c. per l’ammissibilita’ dell’intervento in appello”.
Riassunta la causa, il giudice del rinvio ha confermato la sentenza di primo grado, ritenendo che i (OMISSIS) non avessero dimostrato di essere in possesso dei requisiti necessari per l’esercizio della prelazione, atteso che; a) il contratto di affitto del fondo rustico era gia’ scaduto al momento della presentazione della domanda giudiziale; b) la prova della qualita’ di coltivatori diretti non poteva esser desunta dalle certificazioni’ scau allegate alla perizia di parte; c) le richieste istruttorie erano generiche o comunque valutative.
La cassazione della sentenza e’ chiesta da (OMISSIS) ed (OMISSIS) con ricorso in sette motivi.
(OMISSIS) resiste con controricorso e con ricorso incidentale condizionato in due motivi.
(OMISSIS) e’ rimasto intimato.
In prossimita’ dell’adunanza camerale, le parti costituite hanno depositato memorie illustrative.

 

L’onere del convenuto di prendere posizione

 

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo censura la violazione degli articoli 115 c.p.c. e L. n. 590 del 1965, articolo 8 ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4. Si imputa al giudice territoriale di non aver considerato che (OMISSIS) non aveva specificamente contestato che i (OMISSIS) fossero in possesso dei requisiti per esercitare la prelazione agraria, essendosi limitato a dichiarare di non accettare il contraddittorio sulle domande nuove introdotte in appello e a contestare la genericita’ delle richieste istruttorie formulate dagli interventori.
Il motivo e’ infondato.
In primo luogo, la sentenza, nel regolare l’onere della prova, ha posto in rilievo che il resistente aveva – sin dalla comparsa di costituzione in appello – richiesto che gli interventori provassero di aver titolo all’esercizio della prelazione (cfr., sentenza, pag. 9), ritenendo contestati i presupposti per l’esercizio della prelazione, con apprezzamento insindacabile in cassazione (Cass. 27490/2019; Cass. 36809/2019).
Inoltre, come e’ evidenziato anche nel controricorso (cfr., pag. 6), i ricorrenti, nel sostenere di aver diritto ad esercitare la prelazione agraria quali affittuari del fondo controverso e proprietari di terreni confinanti, si erano limitati a richiedere la pronuncia ex articolo 2932 c.c., senza alcuna specificazione delle circostanze e dei requisiti ex L. n. 590 del 1965 che legittimassero la prevalenza del loro acquisto.
Non poteva esigersi dall’appellato unqpiu’ specifica contestazione dei fatti dedotti ex adverso: ai sensi dell’articolo 167 c.p.c l’onere del convenuto di prendere posizione, in modo chiaro ed analitico, sui fatti posti dall’attore a fondamento della domanda, deve coordinarsi con quello di allegazione che incombe sull’attore, sicche’ la mancata allegazione puntuale dei fatti rispetto ai quali opera il principio di non contestazione, esonera il convenuto, che abbia genericamente negato il fatto altrettanto genericamente allegato, dall’onere di compiere una contestazione circostanziata (Cass. 26908/2020; Cass. 21075/2016; Cass. 3023/2016).
2. Il secondo motivo denuncia la violazione della L. n. 9 del 1963, articolo 2 e ss. ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la sentenza ritenuto insufficienti le certificazioni relative al versamento dei contributi agricoli ai fini della prova del possesso della qualifica di coltivatore diretto, sebbene dette certificazioni vengano rilasciate dagli enti preposti previo accertamento dei medesimi presupposti che legittimano l’esercizio della prelazione agraria.
Il motivo e’ inammissibile ai sensi dell’articolo 360 bis c.p.c., n. 1, essendo la pronuncia conforme alla giurisprudenza di legittimita’, senza che il ricorso offra spunti per mutare orientamento.
Questa Corte e’ ferma nel sostenere che, ai fini dell’esercizio della prelazione agraria, e’ necessario non solo che l’interessato rivesta la qualifica di coltivatore diretto, ma anche che coltivi direttamente il fondo adiacente a quello posto in vendita o quello condotto in fitto, non essendo sufficiente che eserciti altrove l’attivita’ di agricoltore, in quanto l’intento perseguito dal legislatore e’ l’ampliamento dell’impresa coltivatrice e non l’acquisto della proprieta’ della terra da parte di qualsiasi coltivatore diretto.
La qualita’ di agricoltore, nel senso anzidetto, non puo’ desumersi’ da elementi formali, quali gli elenchi redatti dal Servizio contributi agricoli unificati (SCAU), poiche’ detta certificazione, rilasciata a fini essenzialmente assistenziali, e’ idonea soltanto a fornire elementi indiziari (Cass. 1020/2006; Cass. 12249/2007; Cass. 21621/2007; Cass. 19748/2011; Cass. 123/2020).
La sufficienza di tali elementi (e la loro potenziale valenza indiziaria) e’ oggetto di un apprezzamento rimesso, nei singoli casi, al giudice di merito, i cui esiti sono sindacabili solo per vizi di motivazione.
3. Il terzo motivo deduce la violazione dell’articolo 101 c.p.c., comma 2, e articoli 24 e 111 Cost., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, imputando alla Corte d’appello di aver rilevato d’ufficio che il contratto di affitto del fondo, concluso dai (OMISSIS)’, era gia’ scaduto al momento della domanda, senza aver sottoposto la questione al contraddittorio delle parti.
La censura e’ inammissibile.
Va premesso che anche nel sistema, qui applicabile, anteriore all’introduzione dell’articolo 101 c.p.c., comma 2 (secondo cui, il giudice, se ritiene di porre a fondamento della decisione una questione rilevata d’ufficio, deve assegnare alle parti, “a pena di nullita’”, un termine “per il deposito in cancelleria di memorie contenenti osservazioni sulla medesima questione”), disposta dalla L. n. 69 del 2009, articolo 45, comma 13, il dovere costituzionale di evitare sentenze cosiddette “a sorpresa” o della “terza via”, poiche’ adottate in violazione del principio della “parita’ delle armi”, era enucleabile dall’articolo 183 c.p.c., che al comma 3 (oggi quarto, in virtu’ di quanto disposto dal Decreto Legge n. 35 del 2005, articolo 2, comma 3, lettera c-ter, convertito con L. n. 263 del 2005) fa carico al giudice di indicare, alle parti, “le questioni rilevabili d’ufficio delle quali ritiene opportuna la trattazione”, dovere configurabile peraltro solo con riferimento alle questioni di puro fatto o miste (di fatto o di diritto), non a quelle di puro diritto.
Tuttavia, la deduzione del vizio di nullita’ della sentenza, richiede, a pena di inammissibilita’, l’indicazione delle facolta’ difensive, delle prove e delle argomentazioni che la parte avrebbe potuto proporre ove la questione fosse stata sottoposta al contraddittorio.
Mancando tale indispensabili precisazioni, il motivo deve considerarsi inammissibile per difetto di interesse, non essendo comunque lesi i diritti di difesa di alcuna delle parti (Cass. 11453/2014; Cass. 20935/2009).
4. Il quarto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 5, n. 5.
La Corte di merito avrebbe dovuto considerare che il contratto preliminare di vendita del 25.5.1993, concluso dai (OMISSIS), conteneva l’espresso riconoscimento che i ricorrenti avevano titolo all’esercizio della prelazione agraria.
Il motivo e’ inammissibile, avendo la Corte chiaramente precisato che “non assumevano valore probatorio nei confronti del (OMISSIS) le affermazioni svolte in atti da (OMISSIS) che, al pari degli intervenuti, e’ sua controparte”, a fronte della necessita’ che la qualifica di coltivatori diretti risultasse da circostanze specifiche (cfr. pag. 10 della sentenza).
La sussistenza dei requisiti per far valere la prelazione e’ stata oggetto di specifica disamina da parte della Corte di merito, non occorrendo dar conto di tutte le acquisizioni processuali (Cass. 14362/2020; Cass. 27415/2018; Cass. s.u. 8053/2014).
Va poi evidenziato che le dichiarazioni rese dalle parti del contratto preliminare del 25.5.1993 potevano al piu’ assumere la valenza di elementi liberamente valutabili nei confronti del (OMISSIS), terzo rispetto al contratto, ma che, per configurare la violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e’ necessario che il giudice non abbia esaminato una circostanza obiettiva acquisita alla causa idonea di per se’, qualora fosse stata presa in considerazione, a condurre con certezza ad una decisione diversa da quella adottata.
Occorre non solo che il fatto, sebbene dibattuto tra le parti, sia stato totalmente trascurato dal giudice, ma anche che esso, per la sua diretta inerenza ad uno degli elementi costitutivi, modificativi od estintivi del rapporto in contestazione, sia dotato di una intrinseca valenza tale da non poter essere tacitamente escluso dal novero delle emergenze processuali decisive per la corretta soluzione della lite, mentre detta violazione e’ esclusa quando gli elementi pretermessi’ implichino non un giudizio di certezza ma di mera probabilita’ rispetto all’astratta possibilita’ di una diversa soluzione. Non basta, difatti, come nel caso di specie, la prognosi che il fatto non esaminato avrebbe reso soltanto possibile o probabile una ricostruzione diversa (Cass. 3668/2013 e Cass. s.u. 3670/2015; si vedano anche Cass. 8621/2018; Cass. 9029/2015; Cass. 8053/2014; Cass. 3960/2018), sicche’, anche sotto tale profilo, la censura non puo’ essere condivisa.
5. Il quinto motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, imputando alla sentenza di aver trascurato che il (OMISSIS), nel controdedurre sulle richieste istruttorie formulate dai ricorrenti, aveva dichiarato che i capitoli di prova miravano sommariamente a dimostrare l’attivita’ agricola e l’attivita’ di azienda da parte del fratelli (OMISSIS) nonche’ e la mancata vendita del fondo agricolo nel biennio precedente alla stipula del preliminare, riconoscendo che gli intervenuti erano in possesso dei requisiti per esercitare la prelazione.
Il motivo e’ inammissibile.
La violazione dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5 riguarda l’omessa valutazione di un dato accadimento oggettivo pertinente ai fatti dedotti in giudizio e non il contenuto delle argomentazioni proposte dalle parti’ (Cass. 22397/2019; Cass. 26305/2018; Cass. s.u. 16303/2018 in motivazione; Cass. 17761/2016), ne’ tantomeno – come nello specifico – l’interpretazione delle difese volte a minare le richieste istruttorie proposte ex adverso.
Peraltro, contrariamente a quanto sostengono i ricorrenti, la Corte di merito, interpretando le difese svolte dall’appellato, ha posto in rilievo che questi aveva esplicitamente contestato che i (OMISSIS) avessero dato prova del possesso dei requisiti per far valere la prelazione, il che comprova che la rilevanza delle deduzioni svolte in replica alle richieste istruttorie e’ stata specificamente valutata, sia pure in modo difforme da quanto auspicato in ricorso, il che giustifica ancor piu’ il rigetto della censura.
6. Il sesto motivo denuncia la violazione degli articoli 244 c.p.c., articoli 24 e 111 Cost., nonche’ l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per aver la sentenza giudicato generici e meramente valutativi l’due capitoli di prova orale diretti a dimostrare che i (OMISSIS) coltivavano il fondo anche mediante l’impiego di macchine agricole.
Il motivo e’ inammissibile, essendo volto in realta’ a censurare il giudizio di rilevanza, specificita’ e sufficienza della prova cui la Corte e’ pervenuta anche in base alla necessita’ che i (OMISSIS) non si limitassero a dedurre di aver coltivato il fondo, ma che fornissero elementi atti a dimostrare l’effettivo ed abituale esercizio dell’attivita’ agricola con lavoro prevalentemente proprio o della propria famiglia (cfr., sentenza pag. 11).
Come ha correttamente evidenziato la pronuncia, non poteva considerarsi sufficiente la prova che i ricorrenti avessero genericamente coltivato il fondo, occorrendo dar conto, oltre che della natura delle attivita’ svolte, anche del carattere abituale di tale attivita’ e degli ulteriori requisiti richiesti dalla disciplina, in coerenza con la finalita’ di favorire l’ampliamento dell’impresa coltivatrice.
7. Il settimo motivo denuncia l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio e la violazione degli articoli 61, 191 c.p.c., articoli 24 e 111 Cost., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Il giudice distrettuale non avrebbe esaminato l’istanza di ammissione della consulenza tecnica d’ufficio volta a confermare la relazione di parte dell’11.11.1997, da cui risultava che il fondo rivendicato, in aggiunta agli altri posseduti dai ricorrenti, non superava il triplo della superficie corrispondente alla capacita’ lavorativa propria o della famiglia (OMISSIS).
Il motivo e’ inammissibile.
La necessita’ ed utilita’ di far ricorso allo strumento della consulenza tecnica d’ufficio rientra nel potere discrezionale del giudice del merito ed e’ insindacabile in cassazione e comunque il ricorso alla c.t.u. non poteva condurre ad un diverso esito del giudizio, dato che, una volta escluso che i ricorrenti fossero in possesso della qualita’ di coltivatori diretti, era superfluo accertare che la superficie degli immobili, complessivamente considerata, non superasse il triplo di quella corrispondente alla capacita’ lavorativa degli interessati.
8. I due motivi del ricorso incidentale con cui si censurano, rispettivamente, la violazione della L. n. 590 del 1965, articolo 8 e L. n. 817 del 1971, articolo 7 e l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, nonche’ la violazione degli articoli 184 e 345 c.p.c., ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3, 4 e 5, sono assorbiti, poiche’ proposti in via condizionata.
Segue rigetto del ricorso principale, con assorbimento di quello incidentale e regolazione delle spese secondo soccombenza.
Si da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in via principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13.

P.Q.M.

rigetta il ricorso principale, dichiara assorbito quello incidentale e condanna i ricorrenti in via principale al pagamento solidale delle spese processuali, pari ad Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7.300,00 per compenso, oltre ad iva, c.p.a. e rimborso forfettario delle spese di lite in misura del 15%;
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, da’ atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti in via principale, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l’impugnazione ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13.

 

L’onere del convenuto di prendere posizione

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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