Omissioni d’imposta e l’efficacia estintiva del ravvedimento operoso

Corte di Cassazione, sezione tributaria, Ordinanza 9 novembre 2018, n. 28704.

La massima estrapolata:

In materia di omissioni d’imposta, al fine della piena efficacia estintiva del ravvedimento operoso si richiede il versamento integrale di quanto dovuto, senza rilevanza alcuna della ricezione o meno dell’avviso di irregolarità da parte del contribuente.

Ordinanza 9 novembre 2018, n. 28704

Data udienza 6 giugno 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BRUSCHETTA Ernestino – Presidente

Dott. NONNO Giacomo – Consigliere

Dott. SUCCIO Rober – rel. Consigliere

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA Maria G. – Consigliere

Dott. GORI Pierparolo – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 16138/2011 R.G. proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa giusta delega a margine del controricorso dagli avv.ti Prof. (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– controricorrente –
Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 50/38/11 depositata il 24/03/2011, notificata il 7 aprile 2011;
Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del 6/6/2018 dal consigliere Dr. Roberto Succio;

RILEVATO IN FATTO

Che:
– con la sentenza di cui sopra la Commissione Tributaria Regionale ha accolto l’appello del contribuente e ha conseguentemente annullato la cartella di pagamento impugnata;
– in dettaglio, la CTR riteneva che sia pur risultando pacifico il mancato versamento, a titolo di ravvedimento operoso ex Decreto Legislativo n. 472 del 1997, articolo 13 di Euro 269,03, la sussistenza della volonta’ della contribuente di porre rimedio all’inadempienza, versando in sede appunto di ravvedimento tutti gli importi dovuti per imposte e sanzioni, sia pur commettendo un errore di computo quanto agli interessi, consentiva di ritenere perfezionato l’atto di emenda;
– ricorre l’Agenzia delle Entrate sostenendo nel primo motivo di ricorso che solo il perfetto pagamento – sino all’ultimo Euro – del dovuto poteva consentire alla contribuente di produrre gli effetti estintivi del debito; l’errore, quindi, sia pure modesto (lo 0,03% dell’importo versato di Euro 792,656,99) non impediva il perfezionamento del ravvedimento;
– con i restanti tre motivi di ricorso, articolazione di una unica censura, sostanzialmente l’avvocatura erariale censure la sentenza impugnata per aver ritenuto erroneamente necessaria, prima della notifica della cartella di pagamento, la comunicazione di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54 bis;

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:
– Il primo motivo di ricorso e’ fondato;
– la disposizione dell’articolo 13 richiamato ut supra, solo riferimenton normativo posto a base della sentenza impugnata e delle difese delle parti, nell’imporre l’integrale versamento del dovuto ai fini del prodursi l’effetto estintivo del ravvedimento, non consente diversa interpretazione di quella sostenuta dalla ricorrente; peraltro, l’erronea o meno determinazione del dovuto e del versato costituisce elemento di fatto che non puo’ trovare disamina nella presente sede di legittimita’;
– I restanti tre motivi possono essere esaminati congiuntamente e sono complessivamente pure fondati; la CTR ha in effetti erroneamente ritenuto essenziale ai fini della validita’ dell’atto impugnato la previa ricezione da parte del contribuente della comunicazione di irregolarita’ di cui al Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54 Bis; questa Corte ha gia’ statuito, sul punto, come (Cass. Sez. 5, Sentenza n. 13759 del 06/07/2016) in materia di riscossione, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973, articolo 36 bis e Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54 bis, l’invio al contribuente della comunicazione di irregolarita’, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, e’ dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un’imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarita’ e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non e’ prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del Decreto Legislativo n. 462 del 1997, articolo 2, comma 2;
– Pertanto, anche su questo punto la sentenza deve essere cassata con rinvio al secondo giudice.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale composizione che provvedera’ anche giudizio di legittimita’

Avv. Renato D’Isa

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