Omissione soccorso è un reato omissivo di pericolo

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|7 febbraio 2022| n. 4143.

In tema di omissione soccorso è un reato omissivo di pericolo la cui configurabilità è legata all’elemento soggettivo del dolo generico, anche eventuale, ravvisabile in capo all’agente che in caso di sinistro ricollegabile alla propria condotta di guida da cui possa derivare anche solo come probabilità la lesione a persone non ottemperi all’obbligo di prestare assistenza.

Sentenza|7 febbraio 2022| n. 4143. Omissione soccorso è un reato omissivo di pericolo

Data udienza 6 ottobre 2021

Integrale

Tag – parola: Circolazione stradale – Reato di fuga – Articolo 189 del cds – Persona che non si ferma a prestare soccorso in caso di incidente – Integrazione del reato

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIAMPI Francesco M. – Presidente

Dott. FERRANTI Donatella – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – rel. Consigliere

Dott. PICARDI Francesca – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 04/03/2020 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. DANIELA DAWAN;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. DI NARDO MARILIA.

Omissione soccorso è un reato omissivo di pericolo

RITENUTO IN FATTO

1. La Corte di appello di L’Aquila ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Vasto ha dichiarato (OMISSIS) responsabile del reato di cui all’articolo 189 C.d.S., commi 6 e 7, commesso in (OMISSIS).
2. L’imputato, alla guida dell’autocarro Iveco Turbo Daily, giunto all’altezza dell’incrocio (OMISSIS), territorio del Comune di (OMISSIS), dopo aver provocato un incidente stradale perche’ andava a collidere con un’autovettura Toyota Yaris, condotta da (OMISSIS), non ottemperava all’obbligo di fermarsi e prestare assistenza al predetto che, in conseguenza del violento urto, rimaneva ferito dovendo ricorrere alle cure del presidio ospedaliero di (OMISSIS) ove gli veniva riscontrato “trauma contusivo toracico (da cintura di sicurezza) cervicalgia da contraccolpo”.
3. Avverso la prefata sentenza di appello ricorre l’imputato per il tramite del difensore che solleva due motivi con cui deduce:
3.1. Erronea applicazione del Decreto Legislativo n. 285 del 1992, articolo 186, commi 6 e 7, per insussistenza dell’elemento soggettivo, nonche’ carenza di motivazione. Nel caso di specie, la dinamica del sinistro non consentiva all’imputato di percepire l’effettiva possibilita’ che il conducente dell’altra auto avesse riportato lesioni, tenuto altresi’ conto che la persona offesa si era recata al Pronto Soccorso solo in una fase successiva, ossia dopo che gli agenti intervenuti sul posto avevano espletato tutti i rilievi del caso.
3.2. Erronea applicazione dell’articolo 131-bis c.p. e carenza di motivazione sul punto. La comprovata esiguita’ del danno, anche in ragione delle minime lesioni riportate dalla persona offesa, rendeva ragionevole applicare l’invocata causa di non punibilita’.
4. In data 27/09/2021, sono pervenute note scritte dell’avv. (OMISSIS), difensore della parte civile (OMISSIS), con cui si chiede il rigetto del ricorso e la condanna dell’imputato al pagamento delle spese processuali da liquidarsi equitativamente.
5. Il Procuratore generale ha concluso per l’inammissibilita’ del ricorso.

 

Omissione soccorso è un reato omissivo di pericolo

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ inammissibile.
2. L’articolo 189 C.d.S., comma 1, dispone: “L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.” Il successivo comma 6 prevede che “Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, e’ punito con la reclusione da sei mesi a tre anni (…)”. Secondo il prevalente orientamento maturato in sede di legittimita’, il reato di fuga previsto dall’articolo 189 C.d.S., comma 6, e’ un reato omissivo di pericolo, per la cui configurabilita’ e’ richiesto il dolo, che deve investire essenzialmente l’inosservanza dell’obbligo di fermarsi in relazione all’evento dell’incidente concretamente idoneo a produrre ripercussioni lesive alle persone, e non anche l’esistenza di un effettivo danno per le stesse (Sez. 4 n. 34335 del 3/6/2009, Rizzante, Rv. 245354). Come tutte le norme incriminatrici volte alla tutela avanzata d’interessi, la concretezza dell’evento che giustifica la previsione non puo’ giungere sino ad un’effettiva constatazione del tipo di nocumento procurato. Non a caso, infatti, la previsione utilizza il termine aspecifico di “danno”, volutamente ignorando il piu’ preciso riferimento a quello di “lesione”. Il comma 7 sanziona una condotta ulteriore e diversa rispetto a quella repressa dal comma precedente: quella del conducente che, coinvolto in un incidente stradale, comunque ricollegabile al suo comportamento, non ottemperi all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite. In tale ultima evenienza, non basta la consapevolezza che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni dell’integrita’ fisica. Puo’, pertanto, affermarsi che il reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente dopo un investimento (articolo 189 C.d.S., comma 7) esiga un dolo meramente generico, ravvisabile in capo all’utente della strada il quale, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare in termini di immediatezza la concreta eventualita’ che dall’incidente sia derivato danno alle persone, non ottemperi all’obbligo di prestare la necessaria assistenza ai feriti (Sez. 4, n. 33294 del 14/05/2008, Curia, Rv. 242113). Dolo che, come si e’ piu’ sopra ricordato, puo’ ben configurarsi anche come eventuale (Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Dentice Di Accadia Capozzi, Rv. 271046, la quale ha affermato che l’elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell’assistenza occorrente in caso di incidente puo’ essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all’agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilita’, o anche solo la possibilita’, che dall’incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all’obbligo di prestare assistenza ai feriti. In motivazione, la Corte ha osservato che il dolo eventuale, pur configurandosi normalmente in relazione all’elemento volitivo, puo’ attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per cio’ stesso il rischio).
3. Cio’ premesso, il Collegio rileva che il primo motivo di ricorso e’ manifestamente infondato. Esso non si confronta con la compiuta motivazione la quale ha evidenziato come l’imputato, dopo un impatto contro la vettura della persona offesa, impatto risultato “di una certa entita’ come riscontrato dai danni riportati dai mezzi”, senza scendere dal proprio mezzo ed omettendo qualsiasi accertamento sulle condizioni dell’altro conducente, si allontanava repentinamente dal luogo dell’incidente.
4. Analoga valutazione di inammissibilita’ attinge il secondo motivo di ricorso giacche’, anche sul punto, il ricorso non si confronta con la motivazione resa dall’impugnata sentenza che ha sottolineato come la condotta complessiva dell’imputato e l’assenza di qualsivoglia iniziativa risarcitoria nei confronti della persona offesa non consentono di ritenere il fatto di particolare tenuita’ sotto il profilo dell’offesa al bene giuridico protetto.
Si tratta, all’evidenza, di motivazione congrua e corretta in diritto. Il giudizio sulla tenuita’, nella prospettiva delineata dall’articolo 131-bis c.p., richiede, infatti, una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarita’ della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’articolo 133 c.p., comma 1, delle modalita’ della condotta, del grado di colpevolezza e dell’entita’ del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590) e che, ai fini dell’esclusione della causa di non punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, e’ sufficiente l’assenza di uno soltanto dei presupposti richiesti dalla norma (Sez. 3, n. 34151 del 18/06/2018, Foglietta e altro, Rv. 273678). In questa cornice, le determinazioni adottate dal giudice a quo in ordine alla ravvisabilita’ della particolare tenuita’ del fatto, sono insindacabili in sede di legittimita’ ove, come nel caso di specie, siano supportate da motivazione conforme alle indicazioni enucleabili dalla predetta pronuncia delle Sezioni Unite ed esente da vizi logico-giuridici.
5. Alla declaratoria di inammissibilita’ segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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