Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 7 marzo 2019, n. 10110.

La massima estrapolata:

Il sequestro preventivo e’ legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall’accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell’elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi e’ estranea all’adozione della misura cautelare reale

Ai fini della configurabilita’ del reato di cui all’articolo 677 c.p., (Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina) il concetto di rovina di edificio non comprende solo il crollo improvviso o lo sfascio dell’edificio o della costruzione nella loro totalita’, ma anche il distacco di una parte non trascurabile di essi, rientrando nella nozione di pericolo di rovina anche una situazione che riguardi una parte dell’edificio, lesionata in modo da minacciare la caduta di materiale sulla pubblica via e da rappresentare un concreto pericolo per le persone.

Il reato previsto dall’articolo 677 c.p., comma 3 si realizza allorche’ il proprietario dell’edificio che minaccia rovina non si sia attivato per rimuovere le cause di pericolo, a nulla rilevando ne’ l’ignoranza dello stato di pericolo – scaturente dalla violazione del dovere di diligenza gravante sul proprietario dell’immobile – ne’ la mancanza di una preventiva diffida da parte della pubblica autorita’. Infatti l’obbligo di provvedere all’esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l’incolumita’ delle persone sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della pubblica amministrazione che, pertanto, ove adottato, assume carattere meramente ricognitivo della gia’ verificatasi inosservanza

Sentenza 7 marzo 2019, n. 10110

Data udienza 13 febbraio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI STEFANO Pierluigi – Presidente

Dott. RICCIARELLI Massimo – Consigliere

Dott. CAPOZZI Ange – Rel. Consigliere

Dott. COSTANTINI Antonio – Consigliere

Dott. SILVESTRI Pietro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 31/10/2018 del TRIB. LIBERTA’ di FOGGIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Capozzi Angelo;
sentite le conclusioni del PG Dott. Dall’Olio Marco che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
udito il difensore avvocato (OMISSIS) del foro di ROMA sostituto processuale dell’avvocato (OMISSIS) in difesa di (OMISSIS) e (OMISSIS) che ha insistito per l’accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’ordinanza in epigrafe il Tribunale di Foggia, a seguito di istanza di riesame proposta dagli indagati (OMISSIS) e (OMISSIS) avverso il decreto di sequestro preventivo emesso in data 16.10.2018 dal G.I.P. dello stesso Tribunale, ha confermato la decisione con la quale e’ stato ritenuto sussistente il fumus dei reati di cui all’articolo 81 c.p., articolo 110 c.p., articolo 328 c.p., comma 2 e articolo 81 cpv. c.p., articolo 110 c.p., articolo 677 c.p., commi 1 e 3 in relazione al vincolo cautelare apposto all’immobile di proprieta’ del Comune di (OMISSIS) denominato “(OMISSIS)”.
2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore degli indagati deducendo:
2.1. Vizio cumulativo della motivazione e violazione di legge (articolo 328 c.p., comma 2, articolo 677 c.p., e articolo 192 c.p.p.) in relazione alla ritenuta sussistenza delle ipotesi di reato poste a base della misura cautelare.
Quanto all’ipotesi di cui all’articolo 328 c.p., comma 2, essa – come da consolidato orientamento di legittimita’ – non si applica alle richieste che intervengono tra diverse pubbliche amministrazioni o tra diversi organi della stessa pubblica amministrazione (Sez. 6 n. 2351 del 6.2.1998, Schilizzi).
Inoltre, erroneamente e’ stata affermata l’equiparazione tra la tutela antinfortunistica e quella posta a presidio della pubblica incolumita’, tenuto anche conto che e’ stata contestata la mancanza di presunti interventi di manutenzione straordinaria e non carenze inerenti la sicurezza sul lavoro.
In ogni caso, non risulta che gli attuali ricorrenti sono rimasti inerti al pervenimento della richiesta del (OMISSIS) presso l’ente comunale, avendo incaricato un tecnico per relazionare in ordine a quanto richiesto ed essendosi da questi concluso senza confermare la necessita’ di eseguire interventi di manutenzione straordinaria.
Quanto all’ipotesi di cui all’articolo 677 c.p., il provvedimento impugnato ha omesso l’esame degli atti di indagine che escludono pacificamente la configurabilita’ dell’elemento psicologico del reato essendo risultato negativo l’accertamento – richiesto dallo stesso P.M in ordine alla eventuale segnalazione all’ente comunale di pericoli per l’incolumita’ pubblica in relazione allo stato dell’immobile. La conferma, inoltre, proviene dall’intervento della G.d.F. di (OMISSIS), dall’esito dell’indagine dell’ing. (OMISSIS) su incarico del Comune, dall’intervento dei Vigili del Fuoco delegati dal P.m..
Il provvedimento impugnato risulta, poi, aver travisato il contenuto di una espressione dei cc.tt. del P.m. in relazione alla “possibile caduta improvvisa di parti di prospetto in fase latente di distacco” riferendola ai tre perimetri esterni e non a sue parti (in sostanza ai soli intonaci) inducendo gravissimi problemi statici invero insussistenti e mai segnalati da alcuno. In ogni caso, il giudizio di latenza del pericolo esclude qualsiasi attualita’ e concretezza di esso.
2.2. Violazione ed errata applicazione dell’articolo 275 c.p.p., in relazione alla sproporzione della misura ablativa rispetto all’intero immobile.
L’assunto posto a base del vincolo – secondo il quale vi e’ necessita’ di evitare ripercussioni a cascata del crollo di parti pericolanti su aree meno connotate da profili di criticita’ – risulta escluso dallo stesso intervento effettuato al momento delle esecuzione del decreto di sequestro da parte dei Vigili del fuoco di (OMISSIS) che hanno provveduto ad effettuare ricognizione esterna dello stabile sequestrato rimuovendo le parti in muratura ritenute pericolose. Quanto ai degradi del secondo piano, nessuna incidenza possono avere – secondo quanto allegato dalla difesa in atti – sulla muratura perimetrale. Quanto, infine, al primo piano ed al piano terra – rispettivamente – nessun rilievo e minime problematiche sono state evidenziate.
3. Con memoria nell’interesse degli indagati si illustra la dedotta violazione del principio di proporzionalita’ allegando la sopravvenuta autorizzazione da parte del P.M. di accesso agli uffici della societa’ (OMISSIS) posti al primo piano dell’immobile in sequestro per un giorno alla settimana e dalle ore 9,00 alle ore 14,00, indicativa della assenza di pericolo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ complessivamente infondato e deve essere respinto.
2. Il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo o probatorio e’ ammesso solo per violazione di legge, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli “errores in iudicando” o “in procedendo”, sia quei vizi della motivazione cosi’ radicali da rendere l’apparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l’itinerario logico seguito dal giudice (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692 – 01).
3. Il primo motivo e’ solo in parte fondato in relazione alla insussistenza del fumus delicti relativo alla ipotesi di cui all’articolo 328 c.p., comma 2, inapplicabile al caso in esame.
3.1. Nel caso di specie, l’omissione e’ stata ipotizzata in relazione a segnalazioni e richieste provenienti da parte dell’Ufficio Giudice di pace di Lucera, della Commissione di manutenzione del Circondario di (OMISSIS), della Presidenza del Tribunale di Foggia e della Conferenza permanente del Circondario di (OMISSIS) in relazione sia alla necessita’ di predisporre la documentazione inerente alla agibilita’ ed alla vulnerabilita’ sismica della struttura, sia all’indispensabilita’ di effettuare la manutenzione straordinaria dell’immobile per ragioni di sicurezza.
3.2. Secondo orientamento consolidato in materia di omissione di atti d’ufficio, l’ipotesi prevista dall’articolo 328 cpv. c.p., e’ diretta a disciplinare esclusivamente i rapporti tra la pubblica amministrazione e i soggetti ad essa esterni, fornendo a questi ultimi uno specifico e puntuale strumento di tutela: l’omissione di atti rilevanti esclusivamente all’interno dei rapporti tra diverse amministrazioni in nessun caso puo’ essere ricondotto a tale fattispecie (Sez. 6, n. 2351 del 06/02/1998, Schillizzi A., Rv. 209978 – 01).
Ritiene questo Collegio di dover ricordare i chiari e solidi argomenti posti a base di questo orientamento, dai quali non vi sono ragioni per discostarsi.
“Va al riguardo subito notato che l’espressione “vi abbia interesse” sembra rinviare al soggetto privato, in quanto, sotto l’aspetto della proprieta’ terminologica, le situazioni soggettive delle amministrazioni pubbliche si designano piuttosto in termini di competenza, attribuzione, potesta’ e simili. Ma ad ammettere una liberta’ lessicale e semantica del legislatore, il quale nel denominatore dell’interesse potrebbe proprio voler accumunare sia pretese dei singoli che situazioni pubbliche, queste allora, ai fini in discussione, andrebbero intese come riflesso dei pubblici interessi di cui il soggetto pubblico e’ istituzionalmente portatore. Cosi’ opinando tuttavia l’applicazione del secondo comma dell’articolo 328 c.p., ai rapporti in esame si porrebbe in contrasto con almeno due principi costituzionale regolanti l’attivita’ amministrativa. In realta’, legittimare in base al solo interesse l’ufficio, l’organo o l’ente a promuovere il procedimento previsto dalla norma penale (richiesta, provvedimento o obbligo di risposta) contrasta palesemente con il canone della tipicita’ degli atti della pubblica amministrazione, che vincola il legislatore stesso, secondo cui occorre invece uno specifico conferimento di attribuzioni per poter partecipare procedimento. Deve osservarsi che, come gia’ si e’ accennato, la presenza di un interesse va derivata dalla generica struttura del soggetto pubblico, ente esponenziale di comunita’ per esempio, e questo soggetto potrebbe allora intervenire in ogni procedimento in cui, per continuare nell’esempio, quella comunita’ sia anche indirettamente coinvolta. Con l’aporia dunque di un atto in ipotesi illegittimo (richiesta avanzata da ente privo di competenza, ma interessato) a cui dovrebbe pero’ rispondersi per non incorrere nella sanzione penale, aporia a giustificazione della quale non basterebbe tornare pure in questa ipotesi ad affermare l’autonomia del diritto penale da quello amministrativo. Infatti l’applicazione dell’articolo 328 c.p., comma 2 ai rapporti tra amministrazioni, apparentemente giustificata da tale affermazione dagli incerti confini, verrebbe ancora ad urtare con il principio di buon andamento, producendo una superfetazione procedimentale, poiche’ le richieste previste dall’articolo 328 c.p., potrebbero inserirsi, in maniera atipica ed imprevedibile, in qualunque fase dell’attivita’ amministrativa, nonostante che le scansioni di queste fasi siano compiutamente disciplinate quanto alla partecipazione delle amministrazioni coinvolte. D’altronde, ritenendosi comunque doverosa una risposta del titolare dell’ufficio richiesto all’ufficio richiedente, vi sarebbe una perfetta equiparazione tra la posizione del cittadino e quella dell’ufficio pubblico.
Senonche’ simile equiparazione di tutela sarebbe oggettivamente del tutto irragionevole, dato che la situazione dei singoli dinanzi all’Autorita’ ha motivi di protezione completamente diversi da quelli che volta a volta sono a base della composizione dei pubblici interessi. Tanto e’ confortato dai lavori preparatori che depongono per la realizzazione di un presidio penale alla trasparenza dell’operato delle Autorita’, attraverso la creazione di un diritto del singolo al procedimento: si tratta dunque di motivazioni assolutamente intrasferibili ai rapporti tra amministrazioni pubbliche. Resta infine da dire dell’adeguatezza di un sistema che equiparasse privati ed amministrazioni nel reato di omissione. Questa adeguatezza va intesa come riduzione all’indispensabile dell’incriminazione delle fattispecie (secondo quanto traggono dall’articolo 25 Cost., le sentenze nn. 487 del 1989 e 282 del 1990 della Corte costituzionale) e in relazione ad essa, allo strumento dell’articolo 328 c.p., si oppone a ben vedere il criterio di proporzionalita’, che ne e’ corollario: la tutela delle amministrazioni che, in quanto dotate di competenza e in posizione sopraordinata, sono realmente legittimate alla richiesta (quale e’ il caso di specie) e’ assicurata da istituti ben piu’ efficaci, sol che si intenda attuarli, come interventi sostitutivi, surrogatori e simili, i quali in via immediata realizzano l’interesse pubblico. Di converso per le amministrazioni “minori”, sebbene titolari di potesta’ e di competenza nella materia della richiesta, non e’ l’obbligo della risposta quello che conta, quanto ottenere il provvedimento, donde ancora l’inadeguatezza del secondo comma dell’articolo 328 c.p., che in definitiva solo una risposta garantisce.”.
3.3. Ne consegue l’error in judicando in cui e’ incorso il Giudice del riesame in ordine alla ritenuta sussistenza del fumus del reato di cui all’articolo 328 c.p., comma 2, trattandosi di sollecitazioni e denunzie provenienti da soggetti pubblici.
4. Quanto al reato di cui all’articolo 677 c.p., il motivo e’ infondato.
4.1. Deve essere ricordato l’orientamento consolidato secondo il quale il sequestro preventivo e’ legittimamente disposto in presenza di un reato che risulti sussistere in concreto, indipendentemente dall’accertamento della presenza dei gravi indizi di colpevolezza o dell’elemento psicologico, atteso che la verifica di tali elementi e’ estranea all’adozione della misura cautelare reale (Sez. 6, n. 45908 del 16/10/2013, Orsi, Rv. 257383 – 01).
4.2. Il Tribunale ha ritenuto la sussistenza del fumus del reato in questione in quanto, pur a fronte di una situazione di emergenza, piu’ volte segnalata, gli indagati non hanno provveduto alla rimozione del pericolo per le persone circolanti in prossimita’ dell’edificio che si palesava in forte degrado, individuando “la necessita’ di sottoporre a sequestro il bene per impedire il pericolo di rovina da esso generato, scaturente dalla “latente fase di distacco” dei tre perimetri esterni dell’immobile (segnati da crepe ed irregolarita’), nonche’ dal distacco di parti di volta ubicati all’interno dello stabile, oltre che di pezzi di intonaco e calcinacci, sia all’interno che all’esterno” annotando, lo stesso provvedimento, – da un lato – la palese desumibilita’ della condizione di degrado in cui versava l’immobile, pericolante e abbandonato a se’ stesso, dal materiale fotografico versato in atti; dall’altro, la evidenziazione da parte dei tecnici del pericolo proveniente – tra l’altro – dalla caduta di intonaci e calcinacci, sia all’interno che all’esterno dell’edificio.
4.3. Ebbene – al di la’ del contestato riferimento della latente fase di distacco ai perimetri esterni e non ai relativi intonaci – deve essere ribadito che fini della configurabilita’ del reato di cui all’articolo 677 c.p., il concetto di rovina di edificio non comprende solo il crollo improvviso o lo sfascio dell’edificio o della costruzione nella loro totalita’, ma anche il distacco di una parte non trascurabile di essi (Sez. 1, n. 6596 del 17/01/2008, Corona e altri, Rv. 239128 – 01), rientrando nella nozione di pericolo di rovina anche una situazione che riguardi una parte dell’edificio, lesionata in modo da minacciare la caduta di materiale sulla pubblica via e da rappresentare un concreto pericolo per le persone (Sez. 1, n. 12721 del 07/03/2007, Orza, Rv. 236381 – 01).
In ogni caso, ancora, il reato previsto dall’articolo 677 c.p., comma 3 si realizza allorche’ il proprietario dell’edificio che minaccia rovina non si sia attivato per rimuovere le cause di pericolo, a nulla rilevando ne’ l’ignoranza dello stato di pericolo – scaturente dalla violazione del dovere di diligenza gravante sul proprietario dell’immobile – ne’ la mancanza di una preventiva diffida da parte della pubblica autorita’. Infatti l’obbligo di provvedere all’esecuzione dei lavori necessari a rimuovere il pericolo per l’incolumita’ delle persone sorge indipendentemente da qualsiasi provvedimento coattivo della pubblica amministrazione che, pertanto, ove adottato, assume carattere meramente ricognitivo della gia’ verificatasi inosservanza (Sez. 1, n. 17844 del 26/03/2003, Milesi e altro, Rv. 224799 – 01).
4.4. Il Tribunale si e’, pertanto, posto all’interno del perimetro di legittimita’ dando contezza sia del pericolo di rovina discendente dallo stato di degrado dell’immobile di proprieta’ comunale sia della consapevolezza di questo da parte degli indagati – rispettivamente sindaco e incaricato del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria e custodia dei beni comunali – vieppiu’ in relazione alle plurime precedenti sollecitazioni e denunzie istituzionali.
5. Quanto al secondo motivo, esso e’ inammissibile in quanto proposto per ragioni non prospettabili in sede di legittimita’, censurandosi in fatto la esistente e congrua motivazione al riguardo del periculum in mora, che – in ogni caso – non puo’ essere attinto da censure in base a provvedimenti resi successivamente e limitati nel tempo e nello spazio.
6. Ne’ puo’ darsi accesso alla censura relativa alla mancanza di proporzione del vincolo – in relazione ai richiamati limiti di ricorribilita’ del provvedimento cautelare reale – rispetto all’espresso giudizio di proporzionalita’ contenuto nel provvedimento impugnato in relazione alla complessiva situazione di degrado dell’edificio e del correlato pericolo.
7. Al rigetto del ricorso consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.

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