Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 3 gennaio 2019, n. 123.
La massima estrapolata:
Le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni.
Nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilita’ che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumita’; che puo’ escludersi l’esistenza del rapporto di causalita’ unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormita’ del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormita’ abbia dato causa all’evento.
Deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilita’, si ponga al di fuori di ogni possibilita’ di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e che l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non puo’ spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica.
Non puo’ affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli.
Sentenza 3 gennaio 2019, n. 123
Data udienza 11 dicembre 2018
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE QUARTA PENALE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CIAMPI Francesco Maria – Presidente
Dott. MONTAGNI Andrea – rel. Consigliere
Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere
Dott. PEZZELLA Vincenzo – Consigliere
Dott. PICARDI Francesca – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 27/10/2017 della CORTE APPELLO di MESSINA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ANDREA MONTAGNI;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dott. MIGNOLO Olga, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso;
Per la parte civile e’ presente l’avv. (OMISSIS) del foro di Messina che chiede il rigetto del ricorso,deposita conclusioni e nota spese;
Per (OMISSIS) e’ presente l’avv. (OMISSIS) del foro di Torino che insiste per l’accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Barcellona Pozzi di Gotto, con sentenza in data 10.02.2015, assolveva (OMISSIS) dal reato di omicidio colposo ascrittogli, per insussistenza del fatto. Al prevenuto, quale titolare di una azienda agricola, si ascrive di aver installato un cancello privo dei requisiti di sicurezza che scorreva su un binario danneggiato; e di aver cagionato, per colpa generica, la morte di (OMISSIS). La donna, nel tentativo di soccorrere il marito (OMISSIS) che rischiava di essere travolto dal predetto cancello fuoriuscito dal binario per le improvvise folate di vento, rimaneva schiacciata dal manufatto, riportando lesioni gravissime che la conducevano a morte.
2. La Corte di Appello di Messina, con la sentenza indicata in epigrafe, in riforma della sentenza di primo grado appellata dal Procuratore della Repubblica e dalla costituita parte civile, dichiarava non doversi procedere nei confronti del predetto imputato in ordine al reato in iscrizione, perche’ estinto per prescrizione; ritenuto il concorso di colpa della persona offesa nella misura del 60%, affermava la responsabilita’ del (OMISSIS) agli effetti civili, condannando l’imputato al risarcimento dei danni da liquidarsi in separato giudizio.
Il Collegio rilevava che la condotta posta in essere dalla vittima e dal coniuge, i quali avevano manualmente sollevato il cancello per riposizionarlo sul binario, pur in assenza di un fermo e in condizioni meteorologiche avverse, era alquanto rischiosa, ma non integrava un fatto atipico, rientrante nella nozione di abnormita’ elaborata dalla giurisprudenza. Sul punto, la Corte distrettuale sottolineava che il cancello gia’ in precedenza era fuoriuscito dal binario, di talche’ il tentativo di ripristino non appariva come insensato.
3. Avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), a mezzo del difensore.
Con unico motivo la parte deduce violazione di legge e vizio motivazionale, in riferimento alla ritenuta riferibilita’ causale dell’evento lesivo alla condotta dell’imputato. Al riguardo, osserva che il primo giudice aveva diversamente affermato che la persona offesa, essendosi esposta volontariamente al pericolo, aveva realizzato l’unico antecedente causale della morte, pure a fronte del fatto che l’imputato non avesse mantenuto il cancello in condizioni di perfetta manutenzione.
A sostegno dell’assunto il ricorrente richiama le conclusioni del consulente del pubblico ministero, il quale ha chiarito che l’operazione di sollevamento del cancello, posta in essere dai coniugi, in una con il forte vento, aveva determinato la caduta della struttura sulla donna; cio’ in quanto la presenza di una cerniera che assicurava il cancello al pilastro, in assenza della manovra di sollevamento, non avrebbe consentito la caduta del manufatto.
L’esponente rileva che la Corte di Appello, con motivazione non appagante, ha affermato che l’azione imprudente della persona offesa, che aveva sollevato a mani nude il pesante cancello dal binario, non integrava un fatto atipico, tale da escludere il nesso causale rispetto alla condotta dell’imputato, contrassegnata da colpa generica. La parte sottolinea che l’azione dei due coniugi non era in alcun modo stata richiesta dall’imputato, ne’ altrimenti necessitata, posto che la (OMISSIS) e il marito erano gia’ usciti dalla zona delimitata dal cancello. Il ricorrente osserva che l’evento, provocato da una condotta abnorme dei due coniugi, non si colloca nell’area di rischio che poteva essere governata dall’imputato.
Infine, la parte rileva che la Corte di Appello, dopo aver assegnato alla vittima un concorso di colpa nell’ordine del 60%, non ha specificato il grado di colpa riferibile al marito della persona offesa.
4. La parte civile (OMISSIS) ha depositato memoria. Osserva che il ricorso risulta affidato a censure inammissibili in sede di legittimita’. Chiede che il ricorso venga dichiarato inammissibile e, in subordine, rigettato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I temi introdotti dal ricorrente impongono di soffermarsi sulle condizioni indicate dal diritto vivente, in base alle quali puo’ affermarsi che sussista una “interruzione” della sequenza causale, rilevante ai sensi dell’articolo 41 cpv. c.p., tra condotta ed evento, quando intervenga un ulteriore fattore causale, che inneschi un rischio nuovo, rispetto a quello originario attivato dalla condotta.
La giurisprudenza di legittimita’, sul tema di interesse, ha elaborato la teorica che muove dall’analisi comparativa delle diverse aree di rischio in cui si colloca l’evento lesivo, rispetto all’ambito di tutela riferibile a ciascun garante (cfr. Sez. 4, Sentenza n. 33329 del 05/05/2015, dep. 28/07/2015, Rv. 264365; Sez. U. 24 aprile 2014, Espenhahn, Rv. 261103).
Come e’ stato osservato, l’esigenza cui tale teorica tenta di corrispondere e’ quella di limitare, separare le sfere di responsabilita’, in modo che il diritto penale possa realizzare la sua vocazione ad esprimere un ben ponderato giudizio sulla paternita’ dell’evento illecito. Tale ricostruzione teorica muove dal rilievo che il garante e’ il gestore di un rischio; che il termine “garante” viene ampiamente utilizzato nella prassi anche in situazioni nelle quali si e’ in presenza di causalita’ commissiva e non omissiva; e che proprio la necessita’ di limitare l’eccessiva ed indiscriminata ampiezza dell’imputazione oggettiva generata dal condizionalismo causale e’ alla base della ridetta teoria del rischio, emersa specificamente nel contesto della sicurezza del lavoro e che ha trovato applicazione anche nell’ambito del rischio sanitario (Sez. 4, Sentenza n. 33329 del 05/05/2015, dep. 28/07/2015, cit.).
In via di estrema sintesi, si osserva che la c.d. teoria del rischio ha preso le mosse dal rilievo, elaborato nell’ambito della sicurezza del lavoro, in base al quale tutto il sistema antinfortunistico e’ conformato per governare il rischio ed i gravi pericoli, connessi al fatto che l’uomo si fa ingranaggio fragile di un apparato gravido di pericoli. Il rischio e’ categorialmente unico ma si declina concretamente in diverse guise in relazione alle differenti situazioni lavorative. Da qui l’individuazione di diverse aree di rischio e, parallelamente, delle distinte sfere di responsabilita’ riferibili ai soggetti che quel rischio sono chiamati a governare. Invero, nei contesti lavorativi piu’ complessi, si e’ frequentemente in presenza di differenziate figure di soggetti investiti di ruoli gestionali autonomi a diversi livelli degli apparati; e cio’ anche con riguardo alle diverse manifestazioni del rischio. Le Sezioni unite, nella sentenza gia’ sopra richiamata (Sez. U. 24 aprile 2014, Espenhahn, cit.), hanno sottolineato che questa esigenza di delimitazione si e’ fatta strada nella giurisprudenza, attraverso lo strumento normativo costituito dall’articolo 41 c.p., comma 2; infatti, la diversita’ dei rischi interrompe, separa le sfere di responsabilita’. Ed hanno posto l’enunciazione in base alla quale un comportamento e’ “interruttivo” della sequenza causale non perche’ “eccezionale” ma perche’ eccentrico rispetto al “rischio” che il garante e’ chiamato a governare. Tale eccentricita’ rende magari in qualche caso (ma non necessariamente) statisticamente eccezionale il comportamento ma cio’ e’ una conseguenza accidentale e non costituisce la reale ragione dell’esclusione dell’imputazione oggettiva dell’evento. Le Sezioni Unite hanno quindi precisato che l’effetto interruttivo del nesso causale puo’ essere dovuto a qualunque circostanza che introduca un rischio nuovo o comunque radicalmente esorbitante rispetto a quelli che il garante e’ chiamato a governare.
1.1. A fianco di tale esposizione teorica, deve altresi’ richiamarsi l’elaborazione giurisprudenziale sul tema della abnormita’ della condotta posta in essere dal lavoratore infortunato. Come noto, la Corte di cassazione ha ripetutamente affermato che le norme antinfortunistiche sono destinate a garantire la sicurezza delle condizioni di lavoro, anche in considerazione della disattenzione con la quale gli stessi lavoratori effettuano le prestazioni. Segnatamente, si e’ chiarito che, nel campo della sicurezza del lavoro, gli obblighi di vigilanza che gravano sul datore di lavoro risultano funzionali anche rispetto alla possibilita’ che il lavoratore si dimostri imprudente o negligente verso la propria incolumita’; che puo’ escludersi l’esistenza del rapporto di causalita’ unicamente nei casi in cui sia provata l’abnormita’ del comportamento del lavoratore infortunato e sia provato che proprio questa abnormita’ abbia dato causa all’evento; che, nella materia che occupa, deve considerarsi abnorme il comportamento che, per la sua stranezza e imprevedibilita’, si ponga al di fuori di ogni possibilita’ di controllo da parte delle persone preposte all’applicazione delle misure di prevenzione contro gli infortuni sul lavoro; e che l’eventuale colpa concorrente del lavoratore non puo’ spiegare alcuna efficacia esimente per i soggetti aventi l’obbligo di sicurezza che si siano comunque resi responsabili della violazione di prescrizioni in materia antinfortunistica (cfr. Sez. 4, sentenza n. 3580 del 14.12.1999, dep. 2000, Rv. 215686). E la Suprema Corte ha chiarito che non puo’ affermarsi che abbia queste caratteristiche il comportamento del lavoratore che abbia compiuto un’operazione rientrante pienamente, oltre che nelle sue attribuzioni, nel segmento di lavoro attribuitogli (Sez. 4, Sentenza n. 10121 del 23.01.2007, Rv. 236109).
2. Orbene, la Corte di Appello di Messina, come sopra ricordato, ha chiarito che la condotta posta in essere dalla vittima – e dal coniuge – consistita nella sollevazione manuale del cancello che era fuoriuscito dal binario, pur in assenza di un fermo e in condizioni meteorologiche avverse, era da qualificarsi come alquanto rischiosa. Non di meno, il Collegio ha sottolineato che tale azione non integrava un fatto atipico, cosi’ da essere qualificato come abnorme. Sul punto, la Corte distrettuale ha sottolineato che il cancello gia’ in precedenza era fuoriuscito dal binario, di talche’ il tentativo di ripristino da parte della vittima non appariva come insensato.
In tali termini, i giudici di secondo grado hanno dato conto di un elemento fattuale di certa rilevanza, ai fini di interesse, che il ricorrente omette di considerare. Il Collegio, invero, ha escluso il carattere abnorme della imprudente condotta realizzata dalla persona offesa corsa in aiuto del coniuge, in considerazione della prassi sussistente nell’azienda agricola gestita dall’imputato, come accertata in giudizio. La Corte distrettuale ha in particolare chiarito che il maldestro tentativo dei coniugi di riposizione il cancello nella sede non si era tradotto in uso del manufatto radicalmente difforme dalle ipotizzabili scelte dell’agente, atteso che il cancello gia’ in altre numerose occasioni era uscito dal binario. Del tutto logicamente, il Collegio ha quindi considerato che proprio la presenza di un forte vento aveva indotto i due a tentare di riposizionare il cancello pericolante, per il timore che in tale frangente la pesante struttura potesse rovinare al suolo.
La valutazione espressa dalla Corte di Appello, che ha escluso che l’azione della vittima possa qualificarsi come fattore causale autonomo, si colloca nell’alveo dell’insegnamento espresso dalle Sezioni Unite, con la sentenza sopra citata: il Collegio, infatti, ha chiarito che la manovra della persona offesa non ha introdotto un rischio nuovo o esorbitante rispetto a quelli che il garante era chiamato a governare e che mal aveva governato. Nella sentenza impugnata, al riguardo, si evidenzia: che l’imputato aveva installato un cancello non corrispondente alle specifiche di sicurezza; e che lo aveva mantenuto in condizioni precarie, in quanto privo di fermo in alto e con “ammaccature sul binario a terra in almeno due punti”.
Per quanto detto, le censure affidate al ricorso che occupa risultano infondate.
Si osserva, infine, che le considerazioni della Corte territoriale, circa la quantificazione del grado di corresponsabilita’ della vittima nella causazione del sinistro, risultano esaurienti rispetto al tema controverso, di talche’ devono essere rigettate le eccentriche doglianze, pure espresse dal ricorrente, sul grado di corresponsabilita’ del (OMISSIS), il quale neppure e’ parte del presente giudizio.
3. Al rigetto del ricorso, che si impone, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, oltre alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile, liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali nonche’ alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile che liquida in complessivi Euro 2500,00 oltre accessori come per legge.
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