Omesso versamento Iva e la causa di non punibilità per tenuità del fatto

Corte di Cassazione, penale, Sentenza|2 settembre 2021| n. 32652.

Omesso versamento Iva e la causa di non punibilità per tenuità del fatto.

In tema di omesso versamento Iva, la causa di non punibilità prevista dall’articolo 131-bis del Cp, è applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilità, fissata a euro 250.000 dall’articolo 10-ter del decreto legislativo n. 74 del 2000, in ragione del fatto che il grado di offensività che fonda il reato è stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale.

Sentenza|2 settembre 2021| n. 32652. Omesso versamento Iva e la causa di non punibilità per tenuità del fatto.

Data udienza 21 maggio 2021

Integrale

Tag – parola: Fallimento – Tributi – Omesso versamento Iva – Soglia di punibilità – Articolo 131 bis cp – Tenuità del fatto – Applicabilità – Presupposti

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ACETO Aldo – Presidente

Dott. GENTILI Andrea – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – Consigliere

Dott. REYNAUD Gianni F. – rel. Consigliere

Dott. CORBO Antonio – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 02/12/2020 della Corte di appello di Milano;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. Gianni Filippo Reynaud;
lette le richieste scritte trasmesse dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Tocci Stefano, ai sensi del Decreto Legge n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, conv., con modiff., dalla L. 18 dicembre 2020, n. 176, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 2 dicembre 2020, la Corte d’appello di Milano ha confermato la condanna alle pene di legge in primo grado inflitta all’appellante ed odierno ricorrente – (OMISSIS) in ordine ai reati di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articoli 10 ter e 10 quater.
2. Avverso la sentenza di appello, a mezzo del difensore fiduciario, l’imputato ha proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione di legge ed il vizio di motivazione per non essere stato accolto il motivo di gravame con cui si era richiesta l’applicazione dell’articolo 131 bis c.p.. Nel caso di specie, allega il ricorrente, ricorrevano tutti presupposti per l’affermazione della causa di esclusione della punibilita’ per particolare tenuita’ del fatto, tenendo anche conto dei motivi di solidarieta’ umana – in sentenza invece non considerati – che avevano indotto l’imputato, in una situazione di crisi economica poi sfociata nel fallimento dell’impresa, a privilegiare la corresponsione delle retribuzioni ai dipendenti rispetto al pagamento dei tributi. Era inoltre stata disconosciuta l’occasionalita’ della condotta con il mero richiamo ai precedenti penali, senza valutare se si trattasse di condanne per reati della medesima indole.
3. Il ricorso e’ inammissibile perche’ generico e manifestamente infondato.
Il ricorrente, invero, non si confronta con la motivazione della sentenza impugnata, che ha respinto sul punto il gravame di merito rilevando, da un lato, il non modesto superamento della soglia di punibilita’ (in misura del 14% circa) e, d’altro lato, la concomitante violazione afferente alla compensazione per crediti inesistenti, nonche’ il negativo profilo soggettivo derivante dai plurimi precedenti penali.
3.1. Il ricorso, dunque, e’ irrimediabilmente affetto da genericita’, causa di inammissibilita’ che ricorre non solo quando i motivi risultano intrinsecamente indeterminati, ma altresi’ quando difettino della necessaria correlazione con le ragioni poste a fondamento del provvedimento impugnato (Sez. 5, n. 28011 del 15/02/2013, Sammarco, Rv. 255568). In particolare, i motivi del ricorso per cassazione – che non possono risolversi nella pedissequa reiterazione di quelli gia’ dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito – si devono considerare non specifici, ma soltanto apparenti, quando omettono di assolvere la tipica funzione di una critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710; Sez. 6, n. 20377 del 11/03/2009, Arnone e aa., Rv. 243838), sicche’ e’ inammissibile il ricorso per cassazione quando manchi l’indicazione della correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell’atto d’impugnazione, atteso che quest’ultimo non puo’ ignorare le affermazioni del provvedimento censurato (Sez. 2, n. 11951 del 29/01/2014, Lavorato, Rv. 259425).
3.2. Sotto altro profilo, va osservato che la sentenza ha innanzitutto fatto buon governo del consolidato orientamento giusta il quale, in tema di omesso versamento IVA, la causa di non punibilita’ prevista dall’articolo 131-bis c.p., e’ applicabile laddove la omissione abbia riguardato un ammontare di poco superiore alla soglia di punibilita’, fissata ad Euro 250.000,00 dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 10-ter, in ragione del fatto che il grado di offensivita’ che fonda il reato e’ stato valutato dal legislatore nella determinazione della soglia di rilevanza penale (Sez. 3, n. 12906 del 13/11/2018, dep. 2019, Canella, Rv. 276546; Sez. 3, n. 58442 del 02/10/2018, Colzani, Rv. 275458; Sez. 3, n. 13218 del 20/11/2015, dep. 2016, Reggiani Viani, Rv. 266570, ove, con riguardo al reato anche qui contestato, si e’ ritenuto non particolarmente tenue, sul piano oggettivo, l’omesso versamento di 270.703 Euro, inferiore a quello nella specie qui ravvisato). In secondo luogo, sottolineando i plurimi elementi piu’ sopra richiamati, la sentenza ha fatto corretta applicazione del principio secondo cui il giudizio sulla tenuita’ del fatto richiede una valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarita’ della fattispecie concreta, che tenga conto, ai sensi dell’articolo 133 c.p., comma 1, delle modalita’ della condotta, del grado di colpevolezza da esse desumibile e dell’entita’ del danno o del pericolo (Sez. U, n. 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590). Trattandosi di valutazione di merito non illogicamente argomentata, la stessa non presta il fianco a censure in questa sede di legittimita’
4. Tenuto conto della sentenza Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186 e rilevato che nella presente fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che “la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’”, alla declaratoria dell’inammissibilita’ medesima consegue, a norma dell’articolo 616 c.p.p., l’onere delle spese del procedimento nonche’ quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.
Motivazione semplificata.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *