Gli omessi versamenti accedono al patteggiamento anche senza il pagamento del debito fiscale

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 12 dicembre 2018, n. 55498.

La massima estrapolata:

Gli omessi versamenti, a differenza degli altri reati tributari, accedono al patteggiamento anche senza il pagamento del debito fiscale. Ciò in quanto il versamento al Fisco, necessario per la pena patteggiata, costituisce, per i soli omessi versamenti, causa di non punibilità e pertanto non si può patteggiare un illecito che non è più tale.

Sentenza 12 dicembre 2018, n. 55498

Data udienza 16 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE D’APPELLO DI BRESCIA;
nel procedimento a carico di:
(OMISSIS), nato il (OMISSIS);
avverso la sentenza del 03/04/2018 del GIP TRIBUNALE di BRESCIA;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
lette le conclusioni del PG, S. Perelli, depositate in data 28.08.2018, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza ex articolo 444 c.p.p., con rinvio degli atti al PM presso il medesimo tribunale per l’ulteriore corso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 3.04.2018 il GIP/tribunale Brescia applicava ex articolo 444 c.p.p., al (OMISSIS) in relazione al reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, contestato come commesso in relazione ai periodi di imposta 2012 e 2013, la pena di 1 anno e 2 mesi di reclusione, con il beneficio della sospensione condizionale della pena, disponendo non farsi luogo alla condanna alle spese, fermo restando il recupero ex articolo 204, TU Spese di Giustizia e, se effettivamente sostenute, delle spese di custodia dei beni sequestrati e delle spese di mantenimento dei detenuti
2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore Generale presso la Corte d’Appello, articolando un unico motivo, di seguito enunciato nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con tale motivo, violazione di legge in relazione all’articolo 448 c.p.p., comma 2 bis, essendo stata applicata la pena con la riduzione entro il terzo in assenza dei presupposti di legge Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 13 bis.
3. Il Procuratore Generale presso questa Corte, dott. S. Perelli, con requisitoria scritta depositata presso la cancelleria in data 28.08.2018 – premesso che anche dopo la novella introdotta con la L. n. 103 del 2017, non e’ dubitabile la possibilita’ di proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di patteggiamento per l’illegalita’ della pena -, sostiene che viene in rilievo nel caso in esame la legalita’ in concreto della pena, in quanto l’imputato non avrebbe potuto beneficiare dell’accesso al rito per il mancato verificarsi della condizione oggettiva di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13 bis, comma 2, in precedenza richiesta dall’articolo 13, comma 2 bis, Decreto Legislativo citato; non sarebbe rinvenibile alcuna valida ragione per discriminare la fattispecie in esame rispetto ai casi nei quali l’imputato sia stata ammesso al patteggiamento “allargato” in difetto delle condizioni soggettive, perche’ recidivo reiterato; quanto sopra comporta l’annullamento senza rinvio dell’impugnata sentenza, con trasmissione atti al PM presso il tribunale trattandosi di sentenza pronunciata ex articolo 447 c.p.p., nel corso delle indagini preliminari.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso del PG e’ fondato.
5. Ed invero, al momento della consumazione degli illeciti per cui e’ processo (periodi di imposta 2012 e 2013) era in vigore il previgente Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13, comma 2 bis, che – con disposizione avente tenore sostanzialmente analogo a quella oggi prevista dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13 bis, inserito dal Decreto Legislativo 24 settembre 2015, n. 158, articolo 12, comma 1, – prevedeva per i delitti di cui al medesimo decreto legislativo, “l’applicazione della pena ai sensi dell’articolo 444 c.p.p., puo’ essere chiesta dalle parti solo qualora ricorra la circostanza attenuante di cui allo stesso Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13, commi 1 e 2, e cioe’ solo nel caso di estinzione mediante pagamento dei debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei predetti delitti.
Con la norma in questione, il legislatore ha introdotto una esclusione oggettiva dal “patteggiamento”, riferita alla generalita’ dei delitti in materia tributaria previsti dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000: esclusione che si affianca alle numerose esclusioni oggettive dal cosiddetto “patteggiamento allargato” – ossia dal patteggiamento per una pena detentiva compresa tra i due e i cinque anni – gia’ previste dall’articolo 444 c.p.p., comma 1 bis. Attraverso detta disposizione processuale – che ha superato indenne il vaglio di costituzionalita’ (Corte cost., 28 maggio 2015, n. 95) – il legislatore ha inteso rimuovere la preclusione solo quando ricorra una circostanza attenuante speciale collegata alla riparazione dell’offesa causata dal reato, qual e’ quella delineata dall’attuale articolo 13 bis, comma 2, (e, in precedenza, dallo stesso Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13, commi 1 e 2, come modificato dal Decreto Legge 13 agosto 2011, n. 138, articolo 2, comma 36 vicies semel, lettera i) e m), convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, n. 148): vale a dire, solo se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, i debiti tributari relativi ai fatti costitutivi dei delitti considerati siano stati “estinti mediante pagamento, anche a seguito delle speciali procedure conciliative o di adesione all’accertamento previste dalle norme tributarie”.
Nel caso in esame, il GIP ha invece ammesso l’imputato al rito, in difetto della condizione prevista dall’articolo 13 bis, comma 2, (e dal Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13, comma 2 bis, gia’ vigente all’epoca dei fatti), che subordina l’applicazione della pena all’integrale pagamento del debito tributario.
6. Solo per completezza, non puo’ estendersi al caso in esame quanto recentemente affermato da questa Corte a proposito del delitto di omesso versamento dell’IVA, laddove si e’ invece affermato che l’estinzione dei debiti tributari mediante integrale pagamento, da effettuarsi prima dell’apertura del dibattimento, non costituisce presupposto di legittimita’ del patteggiamento ai sensi del Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 13 bis (Sez. 3, n. 38684 del 12/04/2018 – dep. 21/08/2018, P.G. in proc. Incerti, Rv. 273607), essendo il caso in esame diverso da quello esaminato con la predetta decisione. In quel caso, infatti, questa Corte aveva escluso che l’integrale pagamento del debito tributario costituisse condizione ostativa al patteggiamento in base al rilievo che l’articolo 13, comma 1 configura detto comportamento come causa di non punibilita’ dei delitti previsti dagli articoli 10 bis, 10 ter e 10 quater, del medesimo decreto e il patteggiamento non potrebbe certamente riguardare reati non punibili; nel caso sottoposto all’esame di questo Collegio, invece, l’articolo 13, ne’ al comma 1 ne’ al comma 2, configura detto comportamento come causa di non punibilita’ del delitto di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, (v. anche, Sez. 7, n. 25227 del 10/03/2017 – dep. 19/05/2017, Rocchi e altro, Rv. 270668), con la conseguenza che tale principio non puo’ trovare applicazione al caso di specie.
7. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione e’ redatta in forma semplificata, trattandosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l’esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi giuridici gia’ affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.

P.Q.M.

La Corte annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Brescia.
Motivazione semplificata.

Avv. Renato D’Isa

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *