Corte di Cassazione, sezione sesta civile, Ordinanza 4 febbraio 2019, n. 3199.

La massima estrapolata:

In materia di contratti bancari, l’omessa sottoscrizione del documento da parte dell’istituto di credito non determina la nullità del contratto per difetto della forma scritta, prevista dall’art. 117, comma 3, del d. lgs. n. 385 del 1993.

Ordinanza 4 febbraio 2019, n. 3199

Data udienza 16 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE PRIMA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Antonio Francesco – Presidente

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. DOLMETTA Aldo Angelo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 8045-2017 proposto da:
FALLIMENTO (OMISSIS) SRL, in persona del Curatore, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
BANCA (OMISSIS) SPA, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente
avverso il decreto n. R.G. 258/2013 del TRIBUNALE di ASCOLI PICENO, depositato il 21/02/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 16/10/2018 dal Consigliere Relatore Dott. ALDO ANGELO DOLMETTA.

FATTO E DIRITTO

1. – La s.p.a. Banca (OMISSIS) ha presentato domanda di insinuazione con prelazione pignoratizia nel passivo fallimentare della s.r.l. (OMISSIS), intitolando la richiesta in rapporti di mutuo e di conto corrente. Il giudice delegato ha ammesso il credito in via chirografaria, ritenendo non opponibili alla curatela gli atti costitutivi del pegno.
Con decreto depositato il 21 febbraio 2017, il Tribunale di Ascoli Piceno ha ritenuto parzialmente fondata l’opposizione proposta dalla Banca (OMISSIS) avverso il provvedimento del giudice delegato.
2. – Ha osservato il Tribunale che, “in tema di pegno, la forma scritta e’ prevista dall’articolo 2787 c.c., comma 3, ai soli fini della prelazione del creditore pignoratizio sulla cosa oggetto della garanzia, mentre la convenzione costitutiva del pegno si perfeziona, ai sensi dell’articolo 2786 c.c., con la consegna della cosa al creditore. Anche a volere considerare i contratti stipulati nel caso di specie come contratti bancari soggetti alla disciplina dell’articolo 117 TUB, comunque essi sarebbero validi, poiche’ risultano stipulati per iscritto e sottoscritti dal debitore costituente il pegno ((OMISSIS) s.r.l.); la Banca, producendoli in giudizio, ha dimostrato di volersene avvalere”.
Ha altresi’ rilevato che “l’avvenuta costituzione in pegno” di date obbligazioni “risulta dal contratto stipulato in data 23.6.2008”; “tale documento ha data certa soltanto sulla prima pagina”, “mentre e’ privo di data certa quanto alle pattuizioni contenute nelle pagine successive, che non sono materialmente congiunte alla prima e sono prive di timbro postale”: il documento “costituisce prova dell’avvenuta costituzione del pegno” sulle obbligazioni in discorso “(costituzione contenuta nella prima pagina), ma non anche della pattuizione di una clausola di rotativita’”.
Ha affermato, ancora, che certe altre obbligazioni non erano piu’ esistenti, “essendo state liquidate”, con versamento del relativo saldo di un conto corrente: “non essendovi, per le ragioni sopra illustrate, nel contratto del 23.6.2008 un valido patto di rotativita’, la garanzia reale non puo’ intendersi trasferita sulla somma corrispondente”.
3. – Avverso il decreto emesso dal Tribunale di Ascoli Piceno insorge il Fallimento della s.r.l. (OMISSIS), depositando ricorso affidato a cinque motivi di cassazione.
Resiste, con controricorso, Banca (OMISSIS).
Entrambe le parti hanno anche depositato memorie.
4. – I motivi di ricorso risultano intestati nei termini che qui di seguito vengono trascritti.
Il primo motivo assume “nullita’ della sentenza e del procedimento in relazione all’articolo 112 c.p.c. – omessa pronuncia sull’eccezione di inopponibilita’ della prelazione per mancanza di prova scritta ex articolo 2787 c.c., comma 3 e articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.
Il secondo motivo assume “errata o falsa applicazione degli articoli 1329 e 1330 c.c., nonche’ del dettato dell’articolo 2787 c.c., comma 3, dell’articolo 2913 c.c., dell’articolo 2704 c.c., della L. Fall., articolo 95 e del principio evincibile dalla L. Fall., articolo 45 – articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”. Il terzo motivo assume “nullita’ della sentenza in relazione alla L. Fall., articolo 99, comma 2, punto 4, all’articolo 101 c.p.c. ed all’articolo 112 c.p.c., comma 2 – error in procedendo – violazione del contraddittorio, del diritto di difesa delle parti errata qualificazione dell’eccezione della inapplicabilita’ del principio di equipollenza come eccezione in senso stretto e comunque mancato rilievo d’ufficio dell’estinzione del soggetto datore del pegno per intervenuto fallimento e della terzieta’ della curatela – articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.
Il quarto motivo assume “nullita’ della sentenza e del procedimento in relazione all’articolo 132 c.p.c., n. 4 – articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4”.
Il quinto motivo assume “errata o falsa applicazione dell’articolo 2704 c.c. e dell’articolo 2787c.c., comma 3”.
5. – I primi due motivi di ricorso vanno trattati in modo congiunto, in ragione della loro complementarieta’.
Rileva dunque il ricorrente che, nei fatti, Banca (OMISSIS) ha prodotto lettere di pegno sottoscritte solo dal cliente e non anche dai rappresentati della Banca stessa. Per osservare che – essendo la forma scritta necessaria (se anche non per la validita’ del contratto, comunque) per l’operare della prelazione – la stessa non puo’ dirsi rispettata nel caso concreto, in ragione appunto della mancata presenza della sottoscrizione della Banca.
E nemmeno puo’ ritenersi bastante al riguardo – come per contro ritiene il Tribunale – il fatto che la Banca abbia poi prodotto in giudizio le dette lettere, perche’ il “principio dell’equipollenza tra sottoscrizione e utilizzazione in giudizio del contratto sottoscritto solo dall’altra parte produce i suoi effetti solo ex nunc”.
6. – Il primo e il secondo motivo di ricorso non possono essere accolti.
In proposito va rilevato, prima di tutto, che le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto che il “requisito della forma scritta del contratto quadro, posto a pena di nullita’ (azionabile solo dal cliente) dal Decreto Legislativo n. 58 del 1998, articolo 23, va inteso non in senso strutturale, ma funzionale, avuto riguardo alla finalita’ di protezione dell’investitore assunta dalla norma, sicche’ tale requisito deve ritemersi rispettato ove il contratto sia redatto per iscritto e ne sia consegnata una copia la cliente; ed e’ sufficiente che vi sia la sottoscrizione di quest’ultimo e non anche quella dell’intermediario” (Cass. SS.UU., 6 gennaio 2018, n. 898).
Si deve inoltre constatare che le pronunce di questa Corte, che sono seguite all’enunciazione del riportato principio, lo hanno ritenuto applicabile anche alla materia dei contratti bancari, che qui direttamente interessa (cfr., tra le altre, Cass., 18 giugno 2018, n. 16070).
Cio’ posto, per completezza dell’esposizione deve essere pure ricordato che – con riferimento alla materia del pegno in generale (anche fuori, cioe’, dall’ambito della normativa specifica ai rapporti bancari) – non e’ comunque da dubitare dell’idoneita’ della scrittura proveniente dal solo datore del pegno a integrare il documento richiesto dalla norma dell’articolo 2787 c.c., comma 3.
La garanzia pignoratizia e’ “naturalmente” destinata, invero, a conferire al creditore garantito pure il rango della prelazione: si’ che la scrittura in discorso non esprime, ne’ riporta, uno autonomo e specifico patto da hoc; rivestendo, piuttosto, il ruolo di mera documentazione concretizzativa degli effetti tipici della struttura negoziale del pegno (c.d. forma ad regularitatem; valore negoziale autonomo possiederebbe, semmai, il patto con cui datore e creditore intendano escludere – dall’ambito dell’operazione di pegno nella specie posta in essere – l’effetto della prelazione).
7. – Il terzo e il quarto motivo di ricorso riguardano in via ulteriore il fatto della scrittura di prelazione prodotti dalla Banca in giudizio, sub specie della tempestivita’ dell’eccezione di inopponibilita’ sollevata dalla curatela, nonche’ della posizione di terzieta’ propria di quest’ultima.
Il rigetto dei primi due motivi di ricorso comporta assorbimento di questi motivi.
8. – Il quinto motivo di ricorso attiene al punto della data certa delle scritture prodotte dalla Banca al fine della prelazione.
Ad avviso del ricorrente, la statuizione emessa dal Tribunale in proposito e’ errata perche’ “il foglio sul quale e’ apposto il timbro non costituisce un corpo unico con le altre pagine il contratto di pegno”.
9. – Il motivo non puo’ essere esaminato, sul punto essendosi formato un giudicato c.d. esterno.
In sede di memoria la Banca (OMISSIS) ha infatti prodotto la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno, n. 702/2017, pubblicata il 26 luglio 2017 e corrente tra le stesse parti del presente giudizio, che (tra l’altro) ha stabilito la sussistenza della certezza di data della scrittura di pegno del 23.6.2008.
La sentenza risulta altresi’ munita dell’attestazione dell’intervenuta esecutivita’ della sentenza per decorso dei termini.
10. – In conclusione, il ricorso va rigettato.
Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida nella misura di Euro 5.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi).
Da’ atto, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, secondo il disposto dell’articolo 13, comma 1 bis.

Avv. Renato D’Isa

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