Omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|18 settembre 2024| n. 25038.

Omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese

In caso di omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese, il rimedio esperibile è costituito dal procedimento di correzione degli errori materiali ed il difensore è legittimato a proporre ricorso se durante il giudizio ne aveva formulato specifica richiesta, la quale deve ritenersi validamente proposta anche nel caso di mancanza dell’esplicita dichiarazione in ordine alla avvenuta anticipazione delle spese ed alla mancata riscossione degli onorari, atteso che quest’ultima può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione.

 

Ordinanza|18 settembre 2024| n. 25038. Omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese

Data udienza 25 giugno 2024

Integrale

Tag/parola chiave: Procedimento civile – Spese giudiziali civili – Distrazione delle spese – Omessa pronuncia – Rimedi – Procedimento di correzione – Ammissibilità – Legittimazione del difensore – Condizioni – Anticipazione delle spese e della mancata riscossione degli onorari – Dichiarazione espressa – Necessità – Esclusione.

REPUBBLICA ITALIANA

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE UNITE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente Aggiunto

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente di Sezione

Dott. FRASCA Raffaele Gaetano Antonio – Presidente di Sezione

Dott. GIUSTI Alberto – Presidente di Sezione

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere

Dott. GRAZIOSI Chiara – Consigliere

Dott. MARULLI Marco – Consigliere

Dott. PORRECA Paolo – Consigliere – Rel.

ha pronunciato la seguente
ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25414/2023 R.G. proposto da:

l’avvocato Tu.Se. (Omissis) quale difensore e rappresentante in giudizio di CO. Srl Co., domiciliazione telematica Av.Se.,

-ricorrente-

contro

COMUNE DI MONDRAGONE

-intimato-

avente ad oggetto la SENTENZA di CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE CASSAZIONE n. 28361/2017 depositata il 28/11/2017.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25/06/2024 dal Consigliere PAOLO PORRECA.

Omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese

Rilevato che

con sentenza n. 28361 del 2017 queste Sezioni Unite hanno respinto il ricorso del Comune di Mondragone avverso una sentenza della Corte di appello di Napoli depositata il 9 dicembre 2014, n. 4887, condannando parte ricorrente alla rifusione delle spese processuali della controricorrente CO. Srl; l’avvocato Tu.Se., quale difensore e rappresentante in giudizio della suddetta società, ha richiesto di correggere l’errore materiale, indicato come contenuto nel suddetto provvedimento, consistente nella mancata pronuncia di distrazione delle spese processuali in favore suo e degli altri avvocati, in congiunta difesa, Ab.Gi. e Pe.Ar.; il ricorso è stato notificato in via telematica sia al Comune d Mondragone sia al relativo titolare del patrocinio in quel giudizio, senza che siano state svolte deduzioni;

Omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese

Considerato che

il ricorso è stato notificato alla controparte personalmente, a mente dell’art. 288, terzo comma, cod. proc. civ. (Cass., 15/02/2013, n. 3827);

la giurisprudenza di questa Corte ritiene:

a) il rimedio esperibile in assenza di un’espressa indicazione normativa e non integrando, l’istanza di distrazione, un’autonoma domanda;

b) il difensore legittimato a proporre il rimedio se nel corso del giudizio aveva formulato, sul punto, specifica richiesta, che deve ritenersi validamente proposta anche quando sia mancata, come nel caso, l’esplicita dichiarazione in ordine all’avvenuta anticipazione delle spese e alla mancata riscossione degli onorari, atteso che la stessa può ritenersi implicitamente contenuta nella domanda di distrazione (Cass., Sez. U., 27/11/2019, n. 31033; conf., da ultimo, Cass., 26/02/2024, n. 5082); può aggiungersi che la suddetta correzione, e relativa attribuzione, può essere richiesta disgiuntamente nel caso di difesa collettivamente svolta da più difensori congiuntamente richiedenti, come nella fattispecie, la comune distrazione, come tale da disporre dunque in emenda: si tratta, infatti, di un provvedimento non solo esclusivamente favorevole (perché non priva il difensore di rivolgersi all’assistito anche per l’intera somma: Cass., 12/11/2008, n. 27041, Cass., 21/05/2021, n. 14082), ma che potrebbe comunque essere adottato anche officiosamente, fermo il rispetto del contraddittorio (Cass., Sez. U., 13/02/2023, n. 4353, in tema di omessa distrazione delle spese oggetto di correzione in favore dei due difensori richiedenti, nonostante la rinuncia di uno solo di essi al ricorso correttivo inizialmente proposto congiuntamente);

Omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese

P.Q.M.

La Corte dispone che il dispositivo della sentenza di questa Corte, a Sezioni Unite, n. 28361 del 28 novembre 2017, venga corretto aggiungendo, dopo le parole “rimborso delle spese generali (15%)” l’inciso “da distrarsi in favore degli avvocati Tu.Se., Ab.Gi. e Pe.Ar.”.

Così deciso in Roma, il 25 giugno 2024.

Depositata in Cancelleria il 18 settembre 2024.

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese

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