Omessa ammissione della prova può essere denunciata per cassazione

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|15 settembre 2021| n. 24929.

Omessa ammissione della prova può essere denunciata per cassazione.

L’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova può essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Nel caso di specie, relativo ad una controversia avente ad oggetto la domanda di pagamento di un compenso aggiuntivo rispetto a quello retribuito forfettariamente nell’ambito di un incarico di consulenza conferito da una società al ricorrente per attività professionale di veterinario, la Suprema Corte, accogliendo il ricorso, ha cassato con rinvio la sentenza impugnata avendo la corte d’appello ritenuto, sulla base di una incongrua valutazione dei documenti, che il ricorrente non avesse dato prova del conferimento di un incarico ulteriore oltre a quello di consulenza, senza peraltro pronunciarsi sulla richiesta di prova testimoniale). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile II, ordinanza 29 ottobre 2018, n. 27415).
Ordinanza|15 settembre 2021| n. 24929

Data udienza 10 marzo 2021. Omessa ammissione della prova può essere denunciata per cassazione

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto d’opera – Compenso per prestazioni – Pagamento somme – Presupposti – Articolo 166 cpc – Criteri – Difetto di motivazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 4480/2016 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SRL, elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 3128/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 15/07/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 10/03/2021 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE TEDESCO.

RILEVATO

che:
– emerge dalla sentenza impugnata che (OMISSIS), legato al (OMISSIS) S.r.l. da un incarico di consulenza per attivita’ professionale di veterinario, ha chiesto e ottenuto dal Tribunale di Milano, convenendo in giudizio la societa’, la condanna della medesima al pagamento del compenso per prestazioni che egli assumeva di avere svolto in aggiunta a quelle comprese nell’incarico di consulenza, retribuito con un compenso forfetario semestrale;
– secondo l’assunto del professionista tali prestazioni, consistenti in interventi chirurgici sugli animali e in visite extra rispetto a quelle settimanali, dovevano essere retribuite separatamente;
– il giudice di primo grado ha accolto la domanda, riducendo la misura della pretesa, in quanto ha riconosciuto fondata la contestazione della convenuta, nella parte in cui questa aveva eccepito il pagamento della ritenuta d’acconto;
– la Corte d’appello di Milano e’ andata in contrario avviso;
– essa ha ritenuto che gli elementi forniti dall’attore (nota pro forma e fattura) non comprovassero l’esistenza di un incarico ulteriore oltre a quello di consulente e responsabile scientifico;
– la Corte d’appello ha ritenuto assorbito l’appello incidentale del professionista, il quale aveva lamentato che il giudice di primo grado aveva dato corso a un’eccezione di pagamento della convenuta proposta tardivamente, essendosi la societa’ costituita dopo la scadenza del termine previsto dall’articolo 166 c.p.c.;
– per la cassazione della sentenza (OMISSIS) ha proposto ricorso affidato a due motivi;
– il (OMISSIS) ha resistito con controricorso e ha depositato memoria in prossimita’ dell’adunanza camerale.
CONSIDERATO
che:
– il primo motivo denuncia omissione di pronuncia sul motivo dell’appello incidentale, con il quale fu fatta valere la violazione del principio fra chiesto e’ pronunciato ad opera del giudice di primo grado, laddove il Tribunale aveva dato seguito a un’eccezione di pagamento proposta tardivamente, essendosi la convenuta eccipiente costituita dopo la scadenza del termine ex articolo 166 c.p.c.;
– con il motivo in esame, il ricorrente lamenta inoltre che la Corte d’appello ha riconosciuto che l’accoglimento dell’appello principale della controparte determinasse l’assorbimento del proprio gravame incidentale;
– il primo motivo e’ infondato.
– questa Corte ha chiarito che rientrano tra le eccezioni in senso stretto soltanto quelle come tali espressamente definite dalla legge, nonche’ quelle corrispondenti all’esercizio di un diritto potestativo. Ne consegue che qualora si versi al di fuori di tale nozione, i fatti ritualmente acquisiti alla causa possono essere utilizzati dal giudice anche in assenza di formali difese che li assumano a fondamento (Cass. n. 16501/2004; n. 421/2006; n. 15591/2018);
– sulla scia di tale insegnamento si precisa che l’eccezione di pagamento e’ rilevabile anche d’ufficio (Cass. n. 17196/2018);
– invero, se l’eccezione di pagamento e’ rilevabile d’ufficio a fortiori la sua proposizione non e’ legata al termine di decadenza previsto per le eccezioni in senso stretto;
– consegue da quanto sopra che l’omissione di pronuncia che si imputa alla Corte d’appello (omissione gia’ di per se’ non configurabile rispetto a questioni processuali: Cass. n. 1876/2018; n. 25154/2018), e’ riferita alla deduzione di una violazione processuale palesemente inesistente (Cass. n. 16102/2016);
– e’ altrettanto infondata la censura, pure proposta con il primo motivo in esame, relativa al ritenuto assorbimento del gravame incidentale;
– l’appello incidentale del professionista, infatti, investiva la decisione di primo grado laddove il primo giudice aveva accolto l’eccezione di pagamento riferita alla ritenuta d’acconto sulla fattura offerta per la prova del credito;
– e’ di immediata percezione che la rilevanza del motivo di appello incidentale implicava, logicamente, l’accertamento che la somma portata dalla fattura fosse dovuta: cio’ che la Corte d’appello ha invece negato;
– la dichiarazione di assorbimento della censura conseguiva percio’ de plano dal disconoscimento della pretesa;
– il secondo motivo denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio;
– il ricorrente sostiene che la Corte d’appello, sulla base di una incongrua valutazione dei documenti, ha ritenuto che il professionista non avesse dato prova del conferimento di un incarico ulteriore oltre a quello di consulenza, senza peraltro pronunciarsi sulla richiesta di prova testimoniale;
– si evidenzia che le istanze istruttorie, ritenute superflue dal primo giudice, furono reiterate in grado d’appello;
– il motivo, nella parte in cui censura la mancata considerazione della prova orale, e’ fondato;
– l’omessa ammissione della prova testimoniale o di altra prova puo’ essere denunciata per cassazione solo nel caso in cui essa abbia determinato l’assenza di motivazione su un punto decisivo della controversia e, quindi, ove la prova non ammessa ovvero non esaminata in concreto sia idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilita’, l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito (Cass. n. 27415/2018):
– la Corte appello ha disconosciuto l’esistenza dell’incarico ulteriore, ritenendo insufficienti, ai fini della prova, i documenti prodotti, in quanto aventi solo valore indiziario;
– secondo la Corte di merito tali documenti comprovano lo svolgimento delle prestazioni, ma non dimostravano l’esistenza dell’incarico ulteriore;
– essa ha aggiunto ulteriori considerazioni logiche che deponevano nel senso che le prestazioni, oggetto di pretesa, non riflettevano un incarico ulteriore;
– fatto e’, pero’, che i capitoli di prova, dedotti dall’attore e trascritti nel ricorso, miravano proprio a dimostrare l’esistenza di un accordo inter partes per remunerare separatamente, rispetto al contratto di consulenza, le prestazioni di natura chirurgica, tutti gli interventi di medicina d’urgenza e le visite degli animali extra rispetto a quella settimanale;
– ebbene, nessuna delle valutazioni operate con la sentenza impugnata si pone in termini di incompatibilita’ con i fatti oggetto dei capitoli, in guisa da autorizzare l’illazione che la Corte d’appello abbia ritenuto superflua la prova;
– del resto, avuto riguardo ai termini della lite, la valutazione di superfluita’ implicava che la ratio della decisione non risiedesse nel mancato assolvimento dell’onere da parte del professionista, ma nel positivo convincimento del giudice di merito in ordine all’assenza di un accordo per la separata retribuzione delle prestazioni indicate nei capitoli oppure nel positivo riconoscimento che quelle prestazioni erano oggettivamente comprese nell’incarico di consulenza, non essendosi quindi al cospetto di prestazioni extra;
– la lettura della sentenza, tuttavia, non si presta a una tale lettura;
– la Corte d’appello, anche laddove pone in luce la singolarita’ della mancata produzione dei documenti attestanti il pagamento delle dedotte prestazioni extra per gli anni precedenti al 2006 (che il sanitario avesse assumeva come avvenuti), esprime una considerazione logica, che non porta con se’ il disconoscimento dell’ulteriore incarico;
– l’omissione, pertanto, attenendo al fatto costitutivo della pretesa, e’ censurabile in questa sede di legittimita’;
– e’ assorbito l’ulteriore profilo di censura di cui al motivo in esame (la non corretta valutazione dei documenti);
– la sentenza, pertanto, va cassata in relazione al secondo motivo e la causa rinviata per nuovo esame ad altra sezione della Corte d’appello di Milano, che provvedera’ anche sulle spese del presente giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

accoglie, nei limiti di cui in motivazione, il secondo motivo; rigetta il primo motivo; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto; rinvia la causa ad altra sezione della Corte d’appello di Milano anche per le spese

 

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