Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 18 giugno 2020, n. 11776.

La massima estrapolata:

In relazione all’obbligo di taratura periodica cui deve essere sottoposto l’apparecchio autovelox, non può essere attribuito alcun valore all’annotazione di conformità riportata sul verbale dai vigili accertatori.

Ordinanza 18 giugno 2020, n. 11776

Data udienza 4 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Circolazione stradale – Eccesso di velocità – Autovelox – Sanzioni – Taratura periodica – Annotazione di conformità riportata sul verbale dai vigili accertatori – Rilevanza – esclusione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente

Dott. ABETE Luigi – Consigliere

Dott. CASADONTE Annamaria – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 32693-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
ROMA CAPITALE (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 7508/2018 del Tribunale di Roma, depositata il 12/04/2018;
Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 04/12/2019 dal Consigliere Dott.ssa Casadonte Annamaria;

RILEVATO

che:
– (OMISSIS) ha proposto opposizione avverso il verbale di contestazione della contravvenzione elevata il 2/6/2011, ai sensi dell’articolo 142 C.d.S., comma 8, per violazione dei limiti di velocita’;
-il Giudice di pace di Roma ha rigettato l’opposizione e modificato autonomamente la sanzione aggravandola;
-l’opponente ha quindi impugnato in appello la decisione denunciando vari vizi anche procedurali in cui sarebbe incorso il giudice di pace;
– il Tribunale di Roma, quale giudice d’appello, ha rigettato il gravame in punto di legittimita’ e fondatezza della contestazione ma ha ridotto la sanzione alla misura originaria e accolto l’appello nella parte relativa alla condanna inflitta al soccombente per il rimborso delle spese dell’amministrazione vittoriosa, dal momento che il funzionario delegato non aveva allegato la nota delle spese di lite; al contempo il giudice d’appello ha statuito sulle spese della fase di appello disponendone la compensazione nella misura di un quarto e ponendole per la parte restante a carico del (OMISSIS);
– la cassazione della pronuncia d’appello e’ chiesta con ricorso affidato a quattro motivi, illustrati anche da memoria ex articolo 380 bis c.p.c., cui resiste con controricorso l’intimata Roma Capitale;
-su proposta del relatore e’ stata fissata l’adunanza camerale ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c..

CONSIDERATO

che:
– con il primo motivo si censura la decisione d’appello, in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per violazione e falsa applicazione della L. n. 273 del 1991, del Decreto Ministeriale n. 1123 del 2005, articolo 4, nonche’ delle norme Internazionali UNI 30012, UNI 10012, delle raccomandazioni OIML D19 e D20, le quali prevedono la taratura periodica per le apparecchiature di rilevazione della velocita’ e l’indicazione nel verbale delle medesime e degli articoli 115, 116 c.p.c. e articolo 2697 c.c., comma 2, per avere il giudice d’appello riconosciuto rilevanza probatoria alla generica attestazione “debitamente omologata e revisionata” apposta dai verbalizzanti in relazione all’obbligo circa la taratura ed omologazione dell’apparecchio elettronico di rilevazione;
– detta attestazione, priva di alcuna indicazione in merito alla omologazione ed alla data della prescritta verifica periodica dell’apparecchiatura come disposto dall’articolo 45 C.d.S., comma 8, non sarebbe, ad avviso del ricorrente, sufficiente ai fini dell’affidamento sul regolare funzionamento della strumentazione utilizzata e non porrebbe, come erroneamente sostenuto nel provvedimento impugnato, l’onere in capo all’opponente di fornire la prova dell’asserito malfunzionamento;
– con il secondo motivo il ricorrente censura il provvedimento impugnato per omessa contestazione immediata della violazione;
– con il terzo motivo si denuncia la violazione del principio di soccombenza attesa la errata condanna del ricorrente alle spese di lite;
– con il quarto motivo si denuncia la condanna del ricorrente pagamento di compensi di lite illegittimamente liquidati;
– il primo motivo di ricorso e’ fondato;
-la dicitura che l’apparecchiatura era ” debitamente omologata e revisionata” non soddisfa le esigenze di affidabilita’ dell’omologazione e della taratura che sono state individuate dalla Corte costituzionale nella sentenza additiva n. 113/2015 alla base della declaratoria di incostituzionalita’ dell’articolo 45 C.d.S., comma 6 nella parte in cui non prevede che tutte le apparecchiature impiegate nell’accertamento delle violazioni dei limiti di velocita’ siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalita’ e taratura;
– e’ stato chiarito, infatti, successivamente alla sopra richiamata declaratoria di incostituzionalita’, che tutte le apparecchiature di misurazione della velocita’ devono essere sottoposte a verifiche periodiche di funzionalita’ e di taratura, e che in caso di contestazioni circa l’affidabilita’ dell’apparecchio il giudice e’ tenuto ad accertare se tali verifiche siano state o meno effettuate (cfr. Cass. 533/2018; id. 32369/2018);
– pertanto, nel caso di specie occorre fare applicazione di questo principio con conseguente necessita’ che il giudice proceda a verificare la sussistenza o meno di dette verifiche, non potendo ritenersi sufficiente l’annotazione apposta dai verbalizzanti che sul punto non e’ coperta da fede privilegiata;
– conseguentemente la censura deve essere accolta;
– l’accoglimento del primo motivo assorbe, per sopravvenuto difetto di interesse (cfr. Cass. 28663/2013), l’esame degli altri motivi del ricorso;
– in conclusione, dunque, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Roma, in persona di diverso magistrato, che si conformera’ al principio di diritto sopra richiamato e provvedera’ anche alle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Roma, in persona di altro magistrato, anche per le spese del giudizio di cassazione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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