Obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia

Corte di Cassazione, sezione quarta penale, Sentenza 20 febbraio 2019, n. 7657.

La massima estrapolata:

In tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’articolo 356 c.p.p. e articolo 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 5.
Cio’ posto tuttavia, sebbene la motivazione della sentenza impugnata, accenni al fatto che nel caso in esame si verserebbe in quest’ultima ipotesi, la stessa non si confronta con l’aspetto prospettato dal ricorrente, riguardante l’avviso al conducente della facolta’ di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’articolo 356 c.p.p. e articolo 114 disp.att. c.p.p., ma solo con la diversa e distinta problematica della necessita’ o meno del consenso al prelievo da parte del conducente medesimo.

Sentenza 20 febbraio 2019, n. 7657

Data udienza 10 gennaio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE QUARTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOVERE Salvatore – Presidente

Dott. NARDIN Maura – Consigliere

Dott. ESPOSITO Aldo – Consigliere

Dott. PAVICH Giuseppe – rel. Consigliere

Dott. DAWAN Daniela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 16/03/2018 della CORTE APPELLO di LECCE;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. GIUSEPPE PAVICH;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Dr. LIGNOLA FERDINANDO, che ha concluso chiedendo l’inammissibilita’ del ricorso.
E’ presente l’avvocato (OMISSIS) del foro di Taranto in difesa di (OMISSIS) che illustrando i motivi del ricorso insiste per l’accoglimento. Deposita nomina a difensore di fiducia – procura speciale per riti alternativi.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte d’appello di Lecce, in data 16 marzo 2018, ha confermato la sentenza con la quale il Tribunale di Lecce, in data 21 settembre 2015, aveva condannato (OMISSIS) alla pena di giustizia in relazione al reato p. e p. dall’articolo 186 C.d.S., comma 2, lettera C e comma 2-bis (guida in stato d’ebbrezza con l’aggravante di avere provocato un incidente stradale).
2. Avverso la prefata sentenza ricorre l’ (OMISSIS), tramite il proprio difensore di fiducia, con atto articolato in due motivi, il primo teso a lamentare violazione di legge processuale (in specie dell’articolo 356 c.p.p. e articolo 114 disp.att. c.p.p.) in relazione al mancato avviso della facolta’ di farsi assistere da un difensore di fiducia, a fronte del prelievo ematico cui lo stesso (OMISSIS) fu sottoposto su richiesta dei Carabinieri; il secondo teso a lamentare vizio di motivazione della sentenza impugnata in relazione alla doglianza articolata nei motivi d’appello con riferimento all’omesso avviso della facolta’ di farsi assistere da un difensore di fiducia.
3. Il ricorso e’ fondato.
Al riguardo e’ ben vero che, in tema di guida in stato di ebbrezza, sussiste l’obbligo di previo avviso al conducente coinvolto in un incidente stradale di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’articolo 356 c.p.p. e articolo 114 disp. att. c.p.p., in relazione al prelievo ematico presso una struttura sanitaria finalizzato all’accertamento del tasso alcolemico, qualora l’esecuzione di tale prelievo non avvenga nell’ambito degli ordinari protocolli sanitari, ma sia autonomamente richiesta dalla polizia giudiziaria ai sensi dell’articolo 186 C.d.S., comma 5, (vds. per tutte Sez. 4, n. 51284 del 10/10/2017, Lirussi, Rv. 271935).
Cio’ posto tuttavia, sebbene la motivazione della sentenza impugnata, accenni al fatto che nel caso in esame si verserebbe in quest’ultima ipotesi, la stessa non si confronta con l’aspetto prospettato dal ricorrente, riguardante l’avviso al conducente della facolta’ di farsi assistere da un difensore di fiducia, ai sensi dell’articolo 356 c.p.p. e articolo 114 disp.att. c.p.p., ma solo con la diversa e distinta problematica della necessita’ o meno del consenso al prelievo da parte del conducente medesimo.
4. La non manifesta infondatezza del ricorso (che, anzi, risulta fondato per quanto detto) impone di constatare la decorrenza del termine di prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perche’ il reato e’ estinto per prescrizione.

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