Obbligo del creditore di proteggere l’interesse del fideiussore

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Ordinanza 13 dicembre 2019, n. 32774.

La massima estrapolata:

In tema di fideiussione, l’obbligo del creditore di proteggere l’interesse del fideiussore per un’obbligazione futura a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore costituisce un’obbligazione cui è tenuto il creditore ex art 1956 cod. civ., a pena di liberazione del fideiubente dalla garanzia prestata, e pertanto sul creditore che abbia consapevolmente concesso credito in una situazione di obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, senza avere acquisito una specifica autorizzazione del fideiubente, grava l’onere probatorio circa il suo esatto adempimento, secondo il criterio di diligenza valutata in rapporto all’ homo eiusdem condicionis et professionis

Ordinanza 13 dicembre 2019, n. 32774

Data udienza 19 giugno 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente

Dott. SESTINI Danilo – Consigliere

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere

Dott. POSITANO Gabriele – Consigliere

Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 2172-2018 proposto da:
(OMISSIS) SPA, in persona del Dott. (OMISSIS) nella qualita’ di Preposto di reparto di Capogruppo Bancaria, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
e contro
(OMISSIS);
– intimato –
avverso la sentenza n. 1824/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA, depositata il 01/09/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 19/06/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI.

RILEVATO IN FATTO

1. Nel giudizio di primo grado i resistenti (OMISSIS) e (OMISSIS), fideiussori della (OMISSIS) s.p.a., ora (OMISSIS) S.p.A., si sono opposti all’escussione di due fideiussioni rilasciate il 1 luglio 2004 a garanzia dei debiti bancari della societa’ (OMISSIS) S.a.S., di cui non erano soci, fino a concorrenza di Euro 210.000. All’epoca del rilascio delle fideiussioni la societa’ mostrava un conto corrente con deposito attivo pari a Euro 4000,00, cui erano stati appoggiate varie linee di credito, nonche’ un conto anticipo fatture; assumevano i fideiussori, in sede di opposizione a decreto ingiuntivo, che, immediatamente dopo la sottoscrizione delle due fideiussioni, il conto corrente evidenziava una forte esposizione bancaria non piu’ ripianata fino al fallimento della societa’ giunto nel 2007; opponendosi all’escussione, deducevano che, non essendo soci della societa’, la banca avesse concesso nuovo credito alla societa’, a loro insaputa e senza renderli edotti del peggioramento della situazione societaria, violando quindi gli obblighi di cui all’articolo 1956 c.c. e i piu’ generali principi di correttezza e buona fede di cui agli articoli 1175 e 1375 c.c.. Nel corso del giudizio di 10 grado il giudice disponeva un ordine di esibizione ex articolo 210 c.p.c. degli estratti conto bancari e rilevava che la banca aveva omesso di produrre il conto anticipo fatture, deducendo di non averlo reperito e che la specifica di tale richiesta non fosse contenuta nell’ordine di esibizione. Il giudice definiva il giudizio accogliendo l’opposizione e revocava il decreto ingiuntivo emesso.
2. La banca quindi svolgeva impugnazione innanzi alla corte d’appello di Venezia deducendo che sotto il profilo dell’articolo 1956 c.c. mancavano i presupposti sia oggettivi che soggettivi richiesti per potere ritenere inefficace le fideiussioni; sotto il profilo probatorio deduceva che quelle qualificate quali nuove di linee di credito altro non erano che la conferma di quelle gia’ esistenti e pertanto vi era stato un errore di valutazione delle prove, posto che la richiesta di esibizione non conteneva la richiesta di produzione degli estratti conto relativi al conto corrente numero 3802S relativa gli anticipi fatture. Con sentenza numero 1824-2017, pubblicata il 1 settembre 2017, e notificata il 9 novembre 2017, la Corte d’appello di Venezia rigettava l’appello.
3. Avverso la sentenza la banca, rimasta soccombente, propone ricorso per cassazione affidato a 3 motivi, notificato il 4 gennaio 2018. I controricorrenti hanno notificato controricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con il primo motivo viene dedotta la violazione dell’articolo 1956 c.c. e degli oneri della prova sull’esistenza degli elementi richiesti da tale norma ex articolo 2697 c.c..
1.1. Il motivo e’ infondato.
1.2. La censura mossa dalla banca e’ disallineata rispetto alla situazione debitoria ricostruita dai giudici di merito, posta a motivo della decisione, ove assume rilievo il fatto che, al tempo della sottoscrizione delle due fideiussioni, il conto corrente presentava una giacenza di Euro 4000,00, con una concessione di fido fino a Euro 50.000,00, mentre la situazione sul conto anticipi era rimasta ignota, non avendo la banca ottemperato all’ordine di esibizione del conto anticipo fatture, in relazione al quale la banca aveva ottenuto un decreto ingiuntivo per Euro 149.554,00.
1.3. Ed invero, nella decisione impugnata si sottolinea che l’ipotesi contemplata dalla norma di cui all’articolo 1956 c.c. non puo’ essere intesa in relazione alla sola instaurazione di nuovi rapporti obbligatori tra il creditore e il terzo debitore, cui si estende la garanzia per debiti futuri in precedenza prestata dal fideiussore, ma abbraccia anche il modo in cui il creditore gestisce un rapporto obbligatorio gia’ instaurato con il terzo, coperto dalla garanzia fideiussoria, quando per quest’ultimo ne derivi un ingiustificato ed imprevedibile aggravamento del rischio di non poter piu’ utilmente rivalersi sul debitore. Assume anche rilievo che i fideiussori, non essendo soci della societa’ debitrice, che dopo la concessione della fideiussione aveva registrato la repentina fuoriuscita di un socio finanziatore, non erano stati messi in grado di verificare la reale situazione debitoria societaria, che, per contro, era perfettamente sotto il controllo della banca; si riteneva pertanto inverosimile l’affermazione della banca di non essere stata consapevole della situazione di peggioramento che avrebbe condotto la societa’ al fallimento nell’agosto 2007 e che, sotto il profilo dell’onere probatorio, non risultava alcuna violazione processuale in quanto il giudice di primo grado aveva correttamente ritenuto parzialmente inadempiuto l’ordine di esibizione per quanto riguarda il conto anticipi fatture, e adempiuto solo con riguardo agli affidamenti delle linee di credito concesse, che non rivelavano la reale situazione debitoria nel periodo.
1.4. Sotto ogni profilo, la decisione si conforma ai principi che regolano tale materia, e non risulta avere violato gli oneri probatori che, nel campo dei rapporti obbligatori, gravano sulla parte onerata da un obbligo previsto ex lege a tutela della controparte.
1.5. Obbligo precipuo del garantito verso il garante, soprattutto se riferito a un rapporto continuativo di concessione di credito affidato alla professionalita’ del garantito, e’ di comunicare al suo garante l’avvenuto mutamento in peius della consistenza patrimoniale generica del debitore, qualora si determini a non recedere dal rapporto. Ed invero, l’l’ipotesi contemplata dalla norma di cui all’articolo 1956 c.c. – con la quale si dispone che il creditore che, senza speciale autorizzazione del fideiussore per un’obbligazione futura, abbia concesso credito al terzo pur sapendo che le condizioni patrimoniali di costui sono frattanto significativamente peggiorate, perde la garanzia concessa – vale per ogni situazione in cui si manifesta un significativo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore rispetto a quelle conosciute al momento dell’apertura del rapporto per cui viene concessa la garanzia fideiussoria, tali da mettere a repentaglio la solvibilita’ del debitore medesimo. Difatti, il creditore, il quale dispone di strumenti di autotutela che gli consentono di porre immediatamente termine al rapporto continuativo impedendo al debitore ulteriori atti di utilizzazione del credito che aggraverebbero la sua esposizione debitoria, se non vuole perdere il beneficio ottenuto dal garante, e’ tenuto pertanto ad informare il garante inconsapevole di tale situazione, affinche’ non venga persa, in ragione della volonta’ del creditore di aumentare il proprio margine di rischio, la garanzia patrimoniale generica su cui il garante ha fatto iniziale affidamento (Sez. 1, Sentenza n. 21730 del 22/10/2010; Sez. 1 -, Ordinanza n. 27932 del 31/10/2018).
1.6. Il principio di correttezza e buona fede incorporato in tale norma, che, secondo la Relazione ministeriale al Codice Civile, “richiama nella sfera del creditore la considerazione dell’interesse del debitore e nella sfera del debitore il giusto riguardo all’interesse del creditore”, va inteso in senso oggettivo, in quanto enuncia un dovere di solidarieta’, fondato sull’articolo 2 Cost., che, operando in senso reciproco, esplica la sua rilevanza nell’imporre a ciascuna delle parti del rapporto obbligatorio il dovere di agire in modo da preservare gli interessi dell’altra, a prescindere dall’esistenza di specifici obblighi contrattuali o di quanto espressamente stabilito da singole norme di legge.
1.7. Piu’ precisamente, nella fideiussione per obbligazione futura, l’onere del creditore, di richiedere l’autorizzazione del fideiussore prima di far credito al terzo, le cui condizioni patrimoniali siano peggiorate dopo la stipulazione del contratto di garanzia, assolve precipuamente alla finalita’ di consentire al fideiussore di sottrarsi, negando l’autorizzazione, all’adempimento di un’obbligazione divenuta, senza sua colpa, piu’ gravosa. (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. 7444 del 23/03/2017). Dalla violazione di tale regola di comportamento di buona fede discende pertanto non solo la liberazione del fideiussore, come previsto dall’articolo 1956 c.c., ma anche, ove provato, un danno risarcibile, e tale rilievo costituisce un ulteriore elemento per considerare la rilevanza dell’obbligo di “protezione” cui e’ tenuto il creditore, che non si esaurisce al tempo del rilascio della fideiussione, ma permane per tutto il tempo della sua vigenza. (cfr. Cass. Sez. 1, Sentenza n. 23273 del 27/10/2006: nella specie la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva condannato al risarcimento dei danni una banca attivatasi in via monitoria contro i fideiussori, con immediata iscrizione dell’ipoteca giudiziale, benche’ non vi fosse la prova della ricezione del recesso dal rapporto e, “a fortiori”, dello spirare del termine di adempimento intimato ai debitori ingiunti).
1 8. In tema di interpretazione dell’articolo 1956 c.c., va conseguentemente affermato il seguente principio: ” al fine di valutare se il fideiussore si sia liberato dall’obbligazione di garanzia per un’obbligazione futura ex articolo 1956 c.c., rileva che, in assenza di specifica autorizzazione del fideiussore, il creditore abbia concesso credito al debitore nella consapevolezza del mutamento delle condizioni patrimoniali di questo, tali da rendere notevolmente piu’ difficile il soddisfacimento del credito da parte del fideiussore, tenuto conto dell’andamento in generale del rapporto di affidamento tra creditore e debitore principale in relazione alle conoscenze acquisite o acquisibili dal creditore e dal fideiussore prima e dopo la stipula del negozio fideiussorio, valutate sulla base della diligenza dell’homo eiusdem condicionis et professionis”.
1.9. Tutto quanto sopra conduce ad affermare il seguente ulteriore principio in tema di riparto degli oneri probatori: ” l’obbligo del creditore di proteggere l’interesse del fideiussore per un’obbligazione futura a vedere conservata la garanzia patrimoniale del debitore costituisce un’obbligazione cui e’ tenuto il creditore ex articolo 1956 c.c., a pena di liberazione del fideiubente dalla garanzia prestata, e pertanto sul creditore che abbia consapevolmente concesso credito in una situazione di obiettivo peggioramento delle condizioni patrimoniali del debitore, senza avere acquisito una specifica autorizzazione del fideiubente, grava l’onere probatorio circa il suo esatto adempimento, secondo il criterio di diligenza valutata in rapporto all’homo eiusdem condicionis et professionis”.
1.10. Nel caso in esame, come messo in rilievo dalla Corte di merito in seguito a una ricostruzione della vicenda incensurabile in tale sede di giudizio di legittimita’, l’obbligo di protezione e’ stato ritenuto gravemente inadempiuto dalla banca creditrice, essendo dimostrato che essa era in grado di percepire il peggioramento delle condizioni patrimoniali in cui versava la societa’, nonostante l’ulteriore concessione di linee di credito dopo il mutamento della compagine sociale, rispetto a quelle note o conoscibili ai fideiussori, non facenti parte della compagine sociale, comportando pertanto tale comportamento di mancata protezione degli interessi dei garanti, tenuti all’oscuro di tale mutamento, la loro liberazione.
2. Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., n. 5, avendo i giudici raffrontato il solo giorno di sottoscrizione della fideiussione rispetto all’andamento antecedente e successivo del rapporto di conto corrente, ove in realta’ vi sarebbe stata una costante esposizione di Euro 100.000/150.000, in linea con gli affidamenti concessi, come attestato dagli estratti conto bancari e dal documento 8 allegato il decreto ingiuntivo, da cui si puo’ rilevare che l’indebitamento e’ sempre rimasto bilanciato senza subire un sostanziale peggioramento nel tempo.
2.1. La censura e’ inammissibile perche’ si pone in contrasto con l’accertamento della Corte in ordine alla concessione di cinque nuove linee di credito in una situazione di peggioramento della situazione patrimoniale della societa’, che aveva perso l’apporto dei soci presenti al tempo del rilascio delle fideiussioni, e aveva subito un peggioramento delle condizioni patrimoniali che l’ha condotta al fallimento, subito dopo il rilascio delle due fideiussioni da parte dei resistenti, risultati estranei alla compagine sociale.
3. Con il terzo motivo si deduce violazione o falsa applicazione dell’articoli 1956 e 2697 c.c. e articoli 210, 100 1612 c.p.c., non essendo stato considerato dalla Corte d’appello che l’ordine di esibizione del conto anticipo fatture e’ stato erroneamente ritenuto rimasto inadempiuto dal tribunale, quando invece la banca aveva prodotto tutto quanto richiesto:
quindi non poteva ritenersi non assolto un onere che non faceva parte della richiesta iniziale.
3.1. Il motivo e’ inammissibile in quanto la censura involge una critica alla sentenza di primo grado e omette di confrontarsi con il motivo di specifico rigetto dell’impugnazione, ove la Corte d’appello ha ritenuto che l’ordine di esibizione del conto anticipo fatture disposto dal giudice “non lascia spazio a dubbi circa la richiesta di documenti in relazione al conto anticipazione di Euro 150.000”. Tale circostanza, difatti, fa parte degli elementi fattuali considerati nel loro insieme dalla Corte di merito ai fini della prova dell’adempimento dell’obbligo di protezione degli interessi dei fideiussori da parte del creditore, cui si imputa di avere concesso linee di credito non conosciute dai fideiussori.
4. Conclusivamente il ricorso viene rigettato, con ogni conseguenza in ordine alle spese di lite, poste a carico della ricorrente soccombente, liquidate come di seguito sulla base delle tariffe vigenti, ai sensi del Decreto Ministeriale n. 55 del 2014.

P.Q.M.

La Corte, rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente alle spese, liquidate in Euro 5000,00, oltre Euro 200,00, spese forfetarie al 15%, e ulteriori oneri, a favore delle parti resistenti; ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1, da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1- bis, dello stesso articolo 13.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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