Difensore d’ufficio ed il disposto dell’art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002

Corte di Cassazione, sezione sesta (seconda) civile, Ordinanza 12 dicembre 2019, n. 32764.

La massima estrapolata:

Nel processo penale, non si applica al difensore d’ufficio il disposto dell’art. 106 del d.P.R. n. 115 del 2002, che esclude la liquidazione del compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte e dichiarate inammissibili, poiché l’art. 116 del citato d.P.R. estende a tale difensore la disciplina prevista per il patrocinio a spese dello Stato, limitatamente alle norme che regolano le forme e la misura della liquidazione dei crediti professionali a lui spettanti, nei casi in cui dimostri di avere esperito inutilmente le procedure per il loro recupero.

Ordinanza 12 dicembre 2019, n. 32764

Data udienza 11 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE SECONDA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere

Dott. GRASSO Giuseppe – Consigliere

Dott. TEDESCO Giuseppe – Consigliere

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 25115-2018 proposto da:
(OMISSIS), elettivamente domiciliato a (OMISSIS), rappresentato e difeso da se’ stesso;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, domiciliato per legge presso gli uffici dell’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO in Roma, via dei Portoghesi 12, (OMISSIS) e (OMISSIS);
– intimati –
avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI depositato il 20/2/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 11/7/2019 dal Consigliere Dott. DONGIACOMO GIUSEPPE.

FATTI DI CAUSA

L’avv. (OMISSIS) ha impugnato il provvedimento con il quale, in data 16/10/2017, la corte d’appello di Napoli ha rigettato l’istanza di liquidazione del compenso maturato per l’attivita’ svolta quale difensore d’ufficio di (OMISSIS) e (OMISSIS) nel giudizio penale definito dalla sentenza della Corte di cassazione n. 40947 del 2015.
La corte d’appello di Napoli, con il decreto in epigrafe, ha rigettato l’opposizione.
La corte, in particolare, per quanto ancora rileva, dopo aver evidenziato che, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 116, il difensore d’ufficio puo’ chiedere, a fronte dell’inadempienza dell’assistito, la liquidazione degli onorari, nella misura e secondo le modalita’ stabilite dallo stesso Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 cit., articolo 82, quando dimostri di aver inutilmente esperito le procedure per il recupero del credito professionale, e che, nel caso di specie, l’avv. (OMISSIS) ha dimostrato di aver inutilmente esperito le procedure per il recupero del proprio credito professionale, cosi’ come liquidato dal giudice di pace di Pescara con sentenza dell’11/8/2016; ha, tuttavia, osservato che, in base al Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 cit., articolo 106, il compenso per le impugnazione coltivate dalla parte non e’ liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili: tale norma, ha osservato la corte, intende, in effetti, scoraggiare, come chiarito dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 16 del 2018, la proposizione, a spese dello Stato, di impugnazioni del tutto superflue e meramente dilatorie, il cui esito d’inammissibilita’ sia largamente prevedibile o addirittura previsto prima della proposizione del ricorso, senza, peraltro, limitare irragionevolmente il diritto di difesa poiche’ sollecita una particolare attenzione in capo al difensore di persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Sotto questo profilo, ha aggiunto la corte, la mancata liquidazione del compenso, ove l’impugnazione sia dichiarata inammissibile, si giustifica, nelle ipotesi in cui la declaratoria d’inammissibilita’ dell’impugnazione risulti ex ante prevedibile, proprio perche’, altrimenti, i costi delle attivita’ difensive superflue sarebbero a carico della collettivita’. Nel caso di specie, ha proseguito la corte, il ricorso per cassazione proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), difesi d’ufficio dell’avv. (OMISSIS), e’ stato dichiarato inammissibile, con la conseguenza che, in applicazione dell’articolo 106 cit., il compenso che lo stesso ha richiesto non puo’ essere liquidato.
(OMISSIS), con ricorso spedito per la notifica il 6/9/2018, ha chiesto, per un motivo, la cassazione del decreto. Il Ministero della Giustizia, (OMISSIS) e (OMISSIS) sono rimasti intimati.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo che ha articolato, il ricorrente, lamentando la violazione dell’articolo 31 disp. att. c.p.p., del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articoli 82 e 116 e l’errata applicazione del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 106, comma 1, ha censurato il decreto impugnato nella parte in cui la corte d’appello, a fronte dell’inammissibilita’ del ricorso per cassazione proposto da (OMISSIS) e (OMISSIS), ha escluso che il compenso richiesto dall’opponente potesse essere liquidato, laddove, in realta’, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 106, regola la liquidazione del compenso in caso di ammissione al patrocinio a spese delle Stato e non gia’ le conseguenze dell’inammissibilita’ per le attivita’ espletate quale difensore d’ufficio a norma dell’articolo 97 c.p.c.. Il ricorrente, del resto, non aveva in alcun modo presentato o coltivato le impugnazione dichiarate, poi, inammissibili, essendosi, piuttosto, limitato a svolgere, nell’adempimento dell’obbligo giuridico previsto dall’articolo 97 c.p.p., comma 5, la propria attivita’ professionale e ad adempiere al mandato difensivo d’ufficio ricevuto dalla Corte di cassazione a norma dell’articolo 97 c.p.p., comma 1. Inoltre, ha proseguito il ricorrente, solo nel patrocinio a spese dello Stato le liquidazioni sono totalmente a carico dello Stato: nel caso della difesa d’ufficio, invece, le somme liquidate sono sempre, in seguito, ripetibili, a norma del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 cit., articolo 116, comma 2, dallo Stato.
2. Il motivo e’ fondato. Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 106, prevede, infatti, che “il compenso per le impugnazioni coltivate dalla parte non e’ liquidato se le stesse sono dichiarate inammissibili”. La norma, tuttavia, riguarda esclusivamente il compenso del difensore della parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato, non anche quello che spetta al difensore d’ufficio: al quale, in effetti, il Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 cit., articolo 116, estende la “disciplina del patrocinio a spese dello Stato prevista per il processo penale”, ma, come si evince dalla rubrica del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 in esame, Parte III, Titolo III, non in tutte le disposizioni che la compongono ma ai “limitati effetti” dalla stessa previsti, vale a dire solo per le norme che regolano le forme e la misura della relativa liquidazione “quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per il recupero dei crediti professionali”: in tal caso, infatti, “l’onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalita’ previste dall’articolo 82 ed e’ ammessa opposizione ai sensi dell’articolo 84” mentre lo Stato, che ha evidentemente l’obbligo di versare al difensore le somme cosi’ liquidate, ha il diritto “di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d’ufficio non chiede ed ottiene l’ammissione al patrocinio”.
3. Il ricorso deve’essere, quindi, accolto ed il decreto impugnato, per l’effetto, cassato con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Napoli, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte cosi’ provvede: accoglie il ricorso e, per l’effetto, cassa il decreto impugnato con rinvio ad altra sezione della corte d’appello di Napoli, anche ai fini delle spese del presente giudizio.

 

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