Nuovo sistema di computo della retribuzione del personale militare non dirigente

Consiglio di Stato, sezione seconda, Sentenza 5 agosto 2019, n. 5528.

La massima estrapolata:

Con il nuovo sistema di computo della retribuzione del personale militare non dirigente, l’art. 1, comma 3, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, ha sostituito la progressione retributiva per classi e scatti con il nuovo istituto della retribuzione individuale di anzianità; si è concretizzata una netta incompatibilità con la disciplina precedente che prevedeva l’attribuzione di uno scatto anticipato a seguito della nascita di un figlio.

Sentenza 5 agosto 2019, n. 5528

Data udienza 2 luglio 2019

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale
Sezione Seconda
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso avente numero di registro generale 211 del 2012, proposto dal Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza – Reparto tecnico logistico amministrativo della Puglia, in persona del Ministro pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via (…);
contro
il signor Ma. Si., rappresentato e difeso dagli avvocati An. D’E. ed En. Ce., e con domicilio eletto presso lo studio dell’avvocato Lo. De Fi. in Roma, via (…);
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise n. 395/2011, resa tra le parti, concernente diniego di maggiorazione stipendiale per benefici demografici.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del signor Ma. Si.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell’udienza pubblica del giorno 2 luglio 2019 il Cons. Giancarlo Luttazi e uditi per le parti l’avvocato dello Stato Gi. Ga. e l’avvocato En. Ce.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

Con atto d’appello notificato al signor Ma. Si. in data 12 dicembre 2011 e depositato in data 12 gennaio 2012 il Ministero dell’economia e delle finanze – Comando generale della Guardia di finanza ha impugnato la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Molise n. 395/2011, la quale – pur accogliendo l’eccezione di prescrizione quinquennale sollevata dal Ministero – ha anche accolto, compensando le spese di giudizio, il ricorso n. 252/2010 proposto dal suddetto signor Ma. Si. avverso il provvedimento dell’Amministrazione appellante n. 0186253/010 del 9 aprile 2010 e per la relativa declaratoria del diritto (con corresponsione del maturato economico) a percepire i benefici demografici del 2,5% di scatto stipendiale per il sostentamento dei figli ai sensi del regio decreto-legge 21 agosto 1937, n. 1542 (“Provvedimenti per l’incremento demografico della Nazione”) come modificato dall’art. 16, comma 4 (“Ai fini dell’attribuzione degli aumenti periodici biennali per la nascita di figli o per altre situazioni previste dalle norme vigenti si conferiscono aumenti periodici convenzionali del due e cinquanta per cento sulla classe stipendiale di appartenenza, riassorbibili con la successiva progressione economica”) del decreto-legge 6 giugno 1981, n. 283 (“Copertura finanziaria dei decreti del Presidente della Repubblica di attuazione degli accordi contrattuali triennali relativi al personale civile dei Ministeri e dell’Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nonché concessione di miglioramenti economici al personale civile e militare escluso dalla contrattazione”), convertito dalla legge 6 agosto 1981, n. 432.
La sentenza appellata – richiamando il parere della Adunanza generale di questo Consiglio di Stato n. 742/92 del 17 maggio 1993 – ha ritenuto che non sussista incompatibilità assoluta tra il diritto al riconoscimento dei benefici demografici qui in esame ed il nuovo sistema di computo della retribuzione del personale militare non dirigente; e ha dato rilievo alla circostanza che la normativa sui benefici richiesti non è stata oggetto di abrogazione espressa; e che l’effetto abrogativo del beneficio, evidenziato dall’Amministrazione, non riguarda il personale militare dirigente (non ritenendo il Tar condivisibile in proposito l’assunto di segno opposto espresso da questo Consiglio di Stato, Sezione quarta, con la decisione n. 5745 del 13 luglio 2007, in materia di benefici combattentistici).
L’appello, esposti preliminarmente i riferimenti normativi in materia, contesta gli assunti del Tar richiamando la giurisprudenza di questo consesso, coeva e anche più recente di quella richiamata dal Tar, e di segno opposto a quest’ultima.
L’appellato ha depositato memoria di costituzione in data 12 gennaio 2012.
Con ordinanza n. 531 del 7 febbraio 2012 l’istanza cautelare è stata respinta compensando le spese della fase incidentale.
In esito ad avviso di perenzione consegnato in data 31 gennaio 2017 il Ministero, in data 11 marzo 2017, ha depositato istanza di fissazione di udienza.
Il Ministero appellante ha depositato una memoria in data 21 maggio 2019, ribadendo le precedenti considerazioni; ed eccependo l’inammissibilità del ricorso di primo grado per genericità, data la mancata presentazione di apposita domanda; ed eccependo altresì la prescrizione su tutti i ratei dell’emolumento antecedenti il quinquennio dalla presentazione del ricorso.
L’appellato, con memoria depositata il 30 maggio 2019, ha ribadito i propri assunti e quelli della sentenza appellata, ribadito e integrato la memoria di costituzione, sostenuto un’interpretazione delle disposizioni nazionali in conformità alle norme della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, sottolineando l’influenza della giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo sulle fonti interne.
La causa è passata in decisione all’udienza pubblica del 2 luglio 2019.

DIRITTO

L’appello è fondato.
La tematica è stata affrontata e da tempo risolta da questo Consiglio di Stato con varie pronunce, successive a quelle (tra cui il parere dell’Adunanza generale di questo Consiglio di Stato n. 742/92 del 17 maggio 1993) indicate nella impugnata sentenza e nelle difese di parte appellata, ed invero ormai risalenti.
Questa concorde e più recente giurisprudenza (v., per tutte: Cons. Stato, Sez. IV, 10 settembre 2018 n. 5304), ha chiarito che l’art. 1, comma 3, del decreto-legge 16 settembre 1987, n. 379, convertito con modificazioni dalla legge 14 novembre 1987, n. 468, ha sostituito la progressione retributiva per classi e scatti con il nuovo istituto della retribuzione individuale di anzianità, stabilendo che per il personale militare il valore per classi e scatti in godimento al 31 dicembre 1986, con l’aggiunta della valutazione economica dei ratei di classe e scatti maturati al 31 dicembre 1986, costituisce quella nuova retribuzione individuale di anzianità .
Ed ha chiarito altresì, la suddetta più recente giurisprudenza, che con il nuovo sistema retributivo si è concretizzata una netta incompatibilità con la disciplina precedente che prevedeva l’attribuzione di uno scatto anticipato a seguito della nascita di un figlio; mentre per la categoria dei dirigenti, la cui carriera ed il cui trattamento economico sono del tutto distinti da quelli del restante personale pubblico, è ammissibile la sussistenza di una diversa disciplina del trattamento economico; per cui non è illegittimo che benefici quale quello in parola, negato all’appellato, siano invece riconoscibili in favore della dirigenza militare, per la quale resta la progressione per classi e scatti; e che, inoltre, nessuna incongruenza o comportamento discriminatorio è ravvisabile nella normativa nazionale per il fatto che categorie diverse di personale siano disciplinate in modo diverso quanto all’inquadramento giuridico e al trattamento economico; sì da escludere per la normativa di settore anche dubbi di legittimità costituzionale o conflitti con la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Il Collegio condivide questa consolidata giurisprudenza. Sicché l’appello va accolto.
Per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, va respinto il ricorso di primo grado.
Le spese del doppio grado, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale
Sezione seconda, definitivamente pronunciando sull’appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie.
Per l’effetto, in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso di primo grado.
Condanna il signor Ma. Si. alle spese del doppio grado di giudizio in favore dell’appellante Ministero dell’economia e delle finanze, e le liquida in euro 1.500,00.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2019 con l’intervento dei magistrati:
Fabio Taormina – Presidente
Giancarlo Luttazi – Consigliere, Estensore
Italo Volpe – Consigliere
Francesco Frigida – Consigliere
Carla Ciuffetti – Consigliere

 

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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