Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 12199.
Nullità della sentenza la decisione con cui la domanda venga rigettata per difetto di prova dopo che erano state rigettate le istanze istruttorie
Nel giudizio avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno causato da un evento della circolazione stradale, in mancanza di altre e decisive prove, non può di norma negarsi rilevanza alla prova testimoniale intesa a ricostruire la dinamica dell’evento e costituisce vizio di nullità della sentenza la decisione con cui la domanda venga rigettata per difetto di prova, dopo che erano state rigettate le istanze istruttorie formulate dall’attore ed intese a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa.
Ordinanza|| n. 12199. Nullità della sentenza la decisione con cui la domanda venga rigettata per difetto di prova dopo che erano state rigettate le istanze istruttorie
Data udienza 8 febbraio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Responsabilità da circolazione stradale – Sinistro stradale – Risarcimento – Dinamica dell’incidente – Prova – Modulo CAI – Efficacia presuntiva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – rel. Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 12597/2022 R.G. proposto da:
(OMISSIS) Srl in persona del Legale Rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS) presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) Spa, domiciliata ex lege in Roma, presso la Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente –
nonche’ contro
(OMISSIS), (OMISSIS);
– intimati –
avverso SENTENZA di TRIBUNALE TERMINI IMERESE n. 1072/2021 depositata il 11/11/2021;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 08/02/2023 dal Consigliere Dott. ANTONELLA PELLECCHIA.
RILEVATO
che:
1. La (OMISSIS) s.r.l., in qualita’ di cessionaria del credito, conveniva in giudizio, innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese, (OMISSIS), (OMISSIS) e la Compagnia di Assicurazioni (OMISSIS) S.p.a. al fine di ottenere il risarcimento dei danni subiti dall’autocarro di proprieta’ di (OMISSIS), in seguito al sinistro stradale verificatosi in data (OMISSIS).
Esponeva, in particolare, parte attrice che (OMISSIS), mentre si trovava alla guida del proprio autocarro – fermo nella (OMISSIS) – veniva investito dall’autocarro di proprieta’ di (OMISSIS) e condotto da (OMISSIS), che effettuava manovra di retromarcia senza prestare le dovute cautele.
Il Giudice di Pace di Termini Imerese, con la sentenza n. 482/2018, rigettava la domanda e condannava parte attrice al pagamento delle spese del giudizio.
2. Il Tribunale di Termini Imerese, con la sentenza n. 1072/2021, pubblicata in data 11 novembre 2021, confermava la sentenza di primo grado e condannava l’appellante alla rifusione delle spese processuali.
Il Tribunale, in particolare, rilevava come il Giudice di prime cure avesse correttamente rigettato le istanze istruttorie di parte attrice, ritenendo la causa matura per la decisione sulla base delle risultanze documentali e fornendo adeguata motivazione del proprio ragionamento nella parte motiva della sentenza.
Inoltre, evidenziava come dagli elementi dedotti in giudizio potesse presumersi una dinamica dell’incidente diversa e incompatibile con quella descritta nel modello CAI, dinamica che consentiva quindi di superare la relativa presunzione iuris tantum.
3. Avverso tale sentenza la (OMISSIS) s.r.l. propone ricorso per Cassazione sulla base di due motivi. Resiste con controricorso la (OMISSIS) S.p.a.. Tutte le parti hanno depositato memoria.
CONSIDERATO
che:
4. Con il primo motivo di ricorso, la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., nn. 3 e 5, degli articoli 115 e 116 c.p.c.
Il Giudice di secondo grado, con una motivazione contraddittoria, avrebbe erroneamente valutato la produzione documentale versata in atti, attribuendo valore di prova a mere allegazioni della parte convenuta mai dimostrate in giudizio e confermando cosi’ l’errato provvedimento di rigetto delle richieste istruttorie emesso dal Giudice di prime cure.
A giudizio della ricorrente, in particolare, le prove non ammesse sarebbero in grado di invalidare – con un giudizio di certezza – l’efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento.
4.1. Con il secondo motivo di ricorso, la ricorrente censura la violazione e mancata applicazione dell’articolo 143 C.d.A. in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Il Tribunale avrebbe erroneamente negato ogni valenza probatoria al modulo CAI a firma congiunta prodotto in atti.
Tale documento, infatti, avente valore di una confessione stragiudiziale per consolidata giurisprudenza, non e’ mai stato contestato dalla convenuta che si e’ limitata a fornire allegazioni di parte prive di alcuna valenza probatoria.
5. Il primo motivo ricorso e’ fondato.
Nel giudizio avente ad oggetto una domanda di risarcimento del danno causato da un evento della circolazione stradale, in mancanza di altre e decisive prove, non puo’ di norma negarsi rilevanza alla prova testimoniale intesa a ricostruire la dinamica dell’evento e costituisce vizio di nullita’ della sentenza la decisione con cui la domanda venga rigettata per difetto di prova, dopo che erano state rigettate le istanze istruttorie formulate dall’attore ed intese a dimostrare il fatto costitutivo della pretesa; il giudice del merito dovra’ pertanto assumere la prova orale richiesta avente ad oggetto la dinamica dell’evento dannoso allegato (Cass. n. 35146/2021).
Nel caso di specie, il giudice del merito non ha attribuito al modulo CAI l’efficacia presuntiva sua propria sulla base della contestazione, con le relative allegazioni, sollevata da parte convenuta. Da cio’ consegue che la specifica contestazione dei fatti allegati fa ricadere questi ultimi nel thema probandum, da cui insorge l’onere della prova a carico dell’attore, che il giudice ha ingiustificatamente non concesso alla parte di assolvere. Il giudice del rinvio dovra’ pertanto assumere la prova orale richiesta avente ad oggetto la dinamica dell’evento dannoso allegato.
5. Il secondo motivo e’ assorbito dall’accoglimento del primo motivo.
6. Pertanto, la Corte accoglie il primo motivo di ricorso, come in motivazione, dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo giudizio, al Tribunale di Termini Imerese, in diversa composizione personale.
P.Q.M.
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