Acquisizione di fonti di prova senza le garanzie del codice di rito

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 12 dicembre 2018, n. 55488.

La massima estrapolata:

La nullità per l’acquisizione di fonti di prova senza le garanzie del codice di rito deve essere contestata prima della pronuncia del provvedimento che conclude l’udienza preliminare, se questa manca entro il termine fissato dal codice di procedura penale (articolo 491 comma 1).

Sentenza 12 dicembre 2018, n. 55488

Data udienza 16 ottobre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSI Elisabetta – Presidente

Dott. LIBERATI Giovanni – Consigliere

Dott. SEMERARO Luca – Consigliere

Dott. SCARCELLA Alessio – rel. Consigliere

Dott. CIRIELLO Antonella – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 10/07/2017 della CORTE APPELLO di L’AQUILA;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere ALESSIO SCARCELLA;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CANEVELLI Paolo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza 10.07.2019, la Corte d’appello di L’Aquila, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Vasto del 4.05.2016, appellata dal (OMISSIS) e dal PG, applicava all’imputato le pene accessorie Decreto Legislativo n. 74 del 2000, ex articolo 12, confermando nel resto l’impugnata sentenza che lo aveva condannato alla pena condizionalmente sospesa di 1 anno ed 8 mesi di reclusione, per i reati do frode fiscale (Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2) commessa mediante utilizzazione di fatture per operazioni inesistenti, truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (articolo 640 bis c.p.) e falso ideologico commesso in atto pubblico (articolo 483 c.p.), in relazione a fatti contestati come commessi secondo le modalita’ esecutive e spazio – temporali meglio descritte nei capi di imputazione, rispettivamente in data 27.09.2012 (il reato tributario) ed in data 5.03.2012 (i residui reati).
2. Contro la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, iscritto all’Albo speciale previsto dall’articolo 613 c.p.p., articolando tre motivi, enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p..
2.1. Deduce, con il primo motivo, violazione di legge in relazione al combinato disposto di cui all’articolo 220 disp. att. c.p.p., articolo 351 c.p.p., articolo 357 c.p.p., comma 2, lettera a), b), attesa l’inutilizzabilita’ del PVC n. 264 della GdF di Vasto nelle parti in cui il controllo ispettivo non e’ stato proseguito con le modalita’ di cui all’articolo 220, citato (pagg. 6 e 7) relativamente agli accertamenti concernenti il reato di cui al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, e ai reati di cui agli articoli 640 bis e 483 c.p..
Si duole il ricorrente per aver la sentenza impugnata ritenuto irrilevante la mancata prosecuzione delle attivita’ ispettive poste in essere dalla GdF in sede di redazione del processo verbale di constatazione, secondo le modalita’ previste dall’articolo 220 disp. att. c.p.p., in dispregio della esegesi invece offerta dalla giurisprudenza di legittimita’ con la sentenza 4917/2015 che, in caso di emersione di indizi di reato nel corso dell’attivita’ ispettiva della GdF, impone procedersi secondo le modalita’ garantite, pena l’inutilizzabilita’ degli elementi successivamente acquisiti.
Altra violazione di legge riguarderebbe l’assunzione del teste qualificato, m.llo (OMISSIS) della GdF, il quale sarebbe stato sentito illegittimamente su quanto dichiaratogli da altri testimoni circa l’asserita falsita’ delle fatture contestate, riportando quanto de relato riferitogli dai testi escussi durante le operazioni di controllo; in definitiva, l’asserita inesistenza delle operazioni sottese alle fatture, in assenza dell’audizione dei soggetti che le avevano emesse, no poteva ritenersi provata dalle dichiarazioni rese dal teste di PG, in quanto inutilizzabili, come inutilizzabili erano gli esiti dell’accertamento contenuti nel PVC per le ragioni dianzi esposte.
2.2. Deduce, con il secondo motivo, violazione di legge in relazione al Decreto Legislativo n. 74 del 2000, articolo 2, ed articoli 81, 640 bis e 483 c.p., e correlato vizio di illogicita’, contraddittorieta’ e manifesta illogicita’ della motivazione per non aver i giudici di appello assolto l’imputato dai reati contestati per insussistenza del fatto.
Sostiene il ricorrente, richiamando le censure svolte nel precedente motivo, che la sentenza della Corte d’appello, avendo fondato la responsabilita’ dell’imputato su atti e dichiarazioni inutilizzabili, sarebbe contraddittoriamente pervenuta alla condanna non esistendo invece in atti prova della responsabilita’ penale del ricorrente, atteso che la prova dell’inesistenza delle fatture sarebbe dovuta passare attraverso l’esame dei soggetti che le avevano emesse e non attraverso l’utilizzazione del PVC in cui le predette dichiarazioni erano state riportate de relato.
2.3. Deduce, con il terzo motivo, violazione di legge in relazione all’articolo 533 c.p.p., e correlato vizio di motivazione, atteso che il ricorrente andava assolto dai reati contestati quantomeno con la formula dubitativa di cui all’articolo 530 cpv. c.p.p..
Sostiene il ricorrente che, essendo rimasto indimostrato l’utilizzo da parte del ricorrente delle fatture asseritamente emesse per operazioni inesistenti, in assenza di prova dell’inesistenza, e non essendo utilizzabili ne’ il PVC ne’ le dichiarazioni del teste (OMISSIS), i giudici avrebbero dovuto adottare la formula assolutoria di cui all’articolo 530 cpv. c.p.p..

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso e’ inammissibile.
4. Il ricorso e’ infatti manifestamente infondato.
Ed invero, emerge dalla sentenza impugnata che i giudici di appello hanno esaminato e risolto l’eccezione di inutilizzabilita’ sollevata dalla difesa limitatamente alle dichiarazioni dibattimentali del teste (OMISSIS), rese de relato, nella parte in cui aveva fato riferimento a circostanze apprese a seguito delle sommarie informazioni assunte dalle persone informate sui fatti; sul punto i giudici di merito hanno evidenziato come la responsabilita’ dell’imputato non discendesse tanto dalle dichiarazioni del teste (OMISSIS) (le sole di cui era stata eccepita l’inutilizzabilita’ davanti alla Corte d’appello), quanto dalla copiosa documentazione prodotta dal PM all’udienza 22.04.2015 ed acquisita agli atti nulla opponendo il difensore dell’imputato, dimostrativa della colpevolezza del medesimo per i reati addebitatigli, atteso che dalla stessa, si legge in sentenza, si desume che le ditte che apparivano avere emesso le fatture di cui all’imputazione nei confronti della ditta dell’imputato per l’acquisto di beni soggetti a finanziamento pubblico, non avevano avuto nella realta’ alcun rapporto commerciale con la stessa, se non la ditta (OMISSIS) per un acquisto pari ad Euro 72,80, ben minore rispetto alla somma indicata nella fattura di cui all’imputazione (Euro 1.254,22) e che gli importi delle predette fatture erano stati contabilizzati dall’imputato come beni strumentali per i quali il medesimo nelle dichiarazioni dei redditi degli anni 2011 e 2012, aveva portato indebitamente in detrazione i costi relativi alle quote di ammortamento ed aveva illegittimamente detratto l’IVA nella relativa dichiarazione dell’anno 2011.
5. Trattasi di motivazione del tutto corretta in diritto. Ed infatti, se e’ ben vero quanto dedotto dal ricorrente nel primo motivo, laddove sostiene che il teste di PG non avrebbe potuto riferire su quanto riferitogli de relato in sede di assunzione a ss.ii.tt. atteso lo specifico divieto di cui all’articolo 195, comma quarto, cod. proc. pen., e’ tuttavia priva di pregio l’altra eccezione sollevata con riferimento alla pretesa inutilizzabilita’ del contenuto del PVC nella parte del documento redatta successivamente all’emersione di indizi di reato nel corso dell’attivita’ ispettiva della GdF. Questo Collegio, infatti, condivide quella giurisprudenza secondo cui integra la nullita’ d’ordine generale di cui all’articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera c), l’acquisizione, nel corso di attivita’ ispettive o di vigilanza durante il cui svolgersi siano emersi indizi di reato, degli atti necessari ad assicurare le fonti di prova senza l’osservanza delle disposizioni del codice di rito, relative alla fase delle indagini preliminari; tuttavia, si e’ precisato che detta nullita’ deve essere eccepita prima della pronuncia del provvedimento che conclude l’udienza preliminare, ovvero, se questa udienza manchi, entro il termine previsto dall’articolo 491 c.p.p., comma 1 (v., in termini: Sez. F, n. 38393 del 27/07/2010 – dep. 29/10/2010, Persico, Rv. 248911; Sez. 3, n. 5235 del 24/05/2016 – dep. 03/02/2017, Lo Verde, Rv. 269214).
6. Orbene, nel caso in esame non risulta che detta eccezione sia stata tempestivamente sollevata nel termine indicato (ossia, tenuto conto della natura dei reati contestati, prima della pronuncia del provvedimento che conclude l’udienza preliminare), con la conseguenza che la parte e’ decaduta dalla possibilita’ di eccepirla successivamente, men che mai, per la prima volta, davanti al giudice di legittimita’, risultando infatti che davanti alla Corte d’appello era stata eccepita la sola inutilizzabilita’ delle dichiarazioni assunte dal teste (OMISSIS) dai testi di riferimento, in violazione dell’articolo 195 c.p.p..
Corretta, pertanto, e’ la decisione dei giudici di appello che hanno fondato il giudizio di responsabilita’ sul contenuto del PVC, in quanto, attesa la tardivita’ dell’eccezione, detto documento era pienamente utilizzabile e valutabile nei suoi contenuti. Perdono quindi, di spessore argomentativo perche’ infondate sia le doglianze esposte nel primo che nel secondo motivo, atteso che nessuna contraddittorieta’ e/o manifesta illogicita’ della motivazione e’ ravvisabile nella sentenza impugnata, essendo infatti pervenuti i giudici all’affermazione della responsabilita’ penale utilizzando legittimamente il contenuto del PVC nelle parti in cui si dava atto della inesistenza delle operazioni sottese alle fatture, ideologicamente false, utilizzate nella dichiarazione di imposta dall’attuale ricorrente.
7. Analogamente, infine, e’ a dirsi quanto al terzo motivo, atteso che la mancata disamina del motivo di appello relativo alla richiesta assolutoria ai sensi dell’articolo 530 cpv. c.p.p., non comporta alcuna violazione di legge o vizio motivazione di sorta, atteso che la condanna “al la’ di ogni ragionevole dubbio” ai sensi dell’articolo 533 c.p.p., presuppone che venga quantomeno prospettata dall’imputato un’alternativa ricostruzione dei fatti, cosi’ da consentire al giudice di porre in essere quella attivita’ di individuazione e valutazione degli elementi di conferma dell’ipotesi ricostruttiva accolta, in modo da far risultare la non razionalita’ del dubbio derivante dalla stessa ipotesi alternativa.
Ipotesi, tuttavia, non ravvisabile nel caso di specie, in cui l’imputato ha dedotto la violazione del principio dell’oltre ogni ragionevole dubbio, in base alla censura puramente contestativa secondo cui era rimasto indimostrato l’utilizzo da parte del ricorrente delle fatture asseritamente emesse per operazioni inesistenti, in assenza di prova dell’inesistenza, non essendo utilizzabili ne’ il PVC ne’ le dichiarazioni del teste (OMISSIS).
8. Alla dichiarazione di inammissibilita’ del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonche’, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilita’, al versamento della somma, ritenuta adeguata, di Euro 2.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
9. In applicazione del decreto del Primo Presidente della S.C. di Cassazione n. 84 del 2016, la presente motivazione e’ redatta in forma semplificata, trattandosi di ricorso che riveste le caratteristiche indicate nel predetto provvedimento Presidenziale, ossia ricorso che, ad avviso del Collegio, non richiede l’esercizio della funzione di nomofilachia o che solleva questioni giuridiche la cui soluzione comporta l’applicazione di principi giuridici gia’ affermati dalla Corte e condivisi da questo Collegio, o attiene alla soluzione di questioni semplici o prospetta motivi manifestamente fondati, infondati o non consentiti.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di duemila Euro a favore della Cassa delle ammende.
Motivazione semplificata.

Avv. Renato D’Isa

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