Nulla per violazione del contraddittorio la sentenza predibattimentale…

Corte di Cassazione, sezione terza penale, Sentenza 20 marzo 2020, n. 10376

Massima estrapolata:

Nulla per violazione del contraddittorio la sentenza predibattimentale con cui la Corte di appello dichiara la prescrizione del reato tributario, perché viola, infatti, il diritto del Fisco allo svolgimento dell’udienza dibattimentale al fine di poter dispiegare il proprio diritto d’azione anche sullo specifico punto

Sentenza 20 marzo 2020, n. 10376

Data udienza 19 dicembre 2019

Tag – parola chiave: Reati tributari – Prescrizione del reato tributario – Sentenza predibattimentale – Nullità per violazione del contraddittorio

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LAPALORCIA Grazia – Presidente

Dott. DI NICOLA Vito – rel. Consigliere

Dott. GALTERIO Donatella – Consigliere

Dott. CERRONI Claudio – Consigliere

Dott. GAI Emanuela – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona;
nei confronti di:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso la sentenza del 18-06-2019 della Corte di appello di Ancona;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione del Consigliere Dott. Vito Di Nicola;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Paolo Canevelli, che ha concluso per l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e trasmissione atti.

RITENUTO IN FATTO

1. Il Procuratore Generale presso la Corte di appello di Ancona ricorre per cassazione impugnando la sentenza indicata in epigrafe con la quale la stessa Corte di appello ha dichiarato, ai sensi del combinato disposto degli articoli 129 e 469 c.p.p., non doversi procedere nei confronti di (OMISSIS) in ordine al reato di cui al Decreto Legislativo 10 marzo 2000, n. 74, articolo 10-ter (commesso in (OMISSIS)) perche’ estinto per prescrizione, disponendo l’immediata restituzione all’avente diritto di quanto in sequestro.
2. Il ricorrente impugna con un motivo mediante il quale deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione della legge penale in relazione alle disposizioni di cui agli articoli 129 e 469 c.p.p. (articolo 606 c.p.p., comma 1, lettera b)).
Sostiene che la sentenza impugnata sarebbe da considerarsi viziata da nullita’ assoluta e insanabile ex articolo 178 c.p.p., comma 1, lettera b) e c), articolo 179 c.p.p., comma 1, per violazione del principio del contraddittorio, in quanto emessa senza la preventiva interlocuzione delle parti processuali.
Assume che la sentenza predibattimentale di proscioglimento ex articolo 469 c.p.p., e’ ammissibile soltanto nell’ambito del giudizio di primo grado e non puo’ essere emessa in quello di appello, stante il combinato disposto degli articoli 598, 599 e 601 c.p.p., che non effettuano alcun rinvio sul punto. Inoltre, nell’ambito del secondo grado di giudizio, non sarebbe neanche ammissibile emanare una pronuncia ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., in quanto la dichiarazione immediata della sussistenza di una causa di non punibilita’ presuppone comunque che il contraddittorio sia stato pienamente ed effettivamente istaurato.
Precisa il Procuratore ricorrente che l’interesse alla presente impugnazione si sostanzia nella necessita’ di istaurare il pieno ed effettivo contraddittorio al fine di vagliare nel merito la questione relativa al dissequestro disposto nella sentenza della Corte di appello, a fronte della confisca disposta con la sentenza di primo grado, trattandosi di questione meritevole di essere decisa nel merito, poiche’, non incidendo la dichiarazione di estinzione del reato per intervenuta prescrizione sul provvedimento ablatorio disposto con la sentenza di condanna di primo grado, si rende necessario un accertamento delle attuali disponibilita’ patrimoniali dell’imputato, nonche’ di un loro eventuale futuro incremento, in considerazione peraltro, del cospicuo ammontare della somma costituente il profitto del reato.
3. L’imputato ha presentato memoria con la quale osserva come l’impugnazione fondi su di una non condivisa interpretazione della sentenza n. 28954 del 2017 resa dalle Sezioni unite della Corte.
Rileva come egli non avesse in animo di evadere le imposte ma si sia trovato innanzi ad un’imponente crisi di liquidita’ aziendale che aveva reso impossibile far fronte al versamento delle imposte stesse, che, peraltro, aveva anche corrisposto almeno parzialmente mediante accordo di rateizzazione con (OMISSIS).
Quindi era emerso come fatto incontestato che l’imputato si fosse trovato innanzi ad una serie impressionante di perdite e nell’impossibilita’ di incassare le ingenti somme con cui far fronte al versamento dell’Iva e delle altre ordinarie obbligazioni, ma cio’ nonostante egli – pur non potendo corrispondere in un’unica soluzione il dovuto – si era attivato per concordare con (OMISSIS) il pagamento dell’Iva a debito, rateizzandone l’importo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso e’ fondato.
2. Le Sezioni Unite hanno affermato che, nel giudizio d’appello, non e’ consentito pronunciare sentenza predibattimentale di proscioglimento ai sensi dell’articolo 469 c.p.p., in quanto il combinato disposto degli articolo 598, 599 e 601 c.p.p., non effettua alcun rinvio, esplicito o implicito, a tale disciplina, ne’ la pronuncia predibattimentale puo’ essere ammessa ai sensi dell’articolo 129 c.p.p., poiche’ l’obbligo del giudice di dichiarare immediatamente la sussistenza di una causa di non punibilita’ presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio (Sez. U, n. 28954 del 27/04/2017, Iannelli, Rv. 269899).
Tuttavia, nell’enunciare il richiamato principio di diritto, le Sezioni Unite hanno precisato che, nell’ipotesi di sentenza d’appello pronunciata, come nel caso si specie, “de plano” in violazione del contraddittorio tra le parti, che, in riforma della sentenza di condanna di primo grado, dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, la causa estintiva del reato prevale sulla nullita’ assoluta ed insanabile della sentenza, sempreche’ non risulti evidente la prova dell’innocenza dell’imputato, dovendo la Corte di cassazione adottare in tal caso la formula di merito di cui all’articolo 129 c.p.p., comma 2 (Sez. U., n. 28954 del 27/04/2017, cit., Rv. 269810).
Tuttavia, come e’ noto, tale principio trova una espressa deroga nel caso in cui il giudice di appello pronunci una sentenza predibattimentale con cui dichiari l’estinzione del reato per prescrizione, qualora in primo grado la parte civile abbia proposto richiesta di condanna dell’imputato al risarcimento dei danni. In tal caso, infatti, la causa estintiva del reato non prevale sulla nullita’ assoluta e insanabile della sentenza predibattimentale, in quanto solo nel dibattimento puo’ procedersi alla delibazione di merito relativamente ai capi della sentenza che concernono gli interessi civili, nel contraddittorio delle parti (Sez. 5, n. 21172 del 19/12/2016, dep. 2017, Agaci, Rv. 270047-01).
Allo stesso modo deve ritenersi per il caso, come quello in esame, in cui la sentenza predibattimentale di appello, di per se’ sempre affetta da nullita’ assoluta e insanabile per violazione del contraddittorio, dichiari la prescrizione del reato revocando, di fatto, la confisca disposta in primo grado mediante la restituzione delle cose che erano state sequestrate in vista dell’emanazione del provvedimento ablativo.
E’ infatti evidente che, in tal caso, la parte pubblica ha diritto all’instaurazione del contraddittorio attraverso il normale svolgimento dell’udienza dibattimentale, per poter chiedere, a condizioni esatte, la conferma delle disposizioni patrimoniali, pur in presenza di una causa estintiva del reato.
La giurisprudenza di legittimita’, nella sua piu’ autorevole composizione, se ha infatti affermato che il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non puo’ disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435 – 01), ha tuttavia chiarito che, invece, anche nel caso di declaratoria di estinzione del reato per intervenuta prescrizione, puo’ disporre, a norma dell’articolo 240 c.p., comma 2, n. 1, la confisca del prezzo e, ai sensi dell’articolo 322-ter c.p., la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato a condizione che vi sia stata una precedente pronuncia di condanna e che l’accertamento relativo alla sussistenza del reato, alla penale responsabilita’ dell’imputato e alla qualificazione del bene da confiscare come prezzo o profitto rimanga inalterato nel merito nei successivi gradi di giudizio (Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, cit., Rv. 264434-01).
Queste affermazioni, pur dovendo essere ora coordinate con la nuova disposizione di cui all’articolo 578-bis c.p.p., richiedono, da un lato, che si distingua tra confisca diretta e confisca per equivalente in caso di declaratoria di prescrizione del reato e, dall’altro, confermano che erroneamente la Corte d’appello ha pronunciato de plano una sentenza predibattimentale di proscioglimento per prescrizione e ordinato la restituzione delle cose sequestrate, revocando di fatto la confisca disposta con la sentenza di condanna in primo grado, non avendo consentito, in violazione del principio del contraddittorio, alla parte pubblica di avvalersi pienamente del secondo grado di giudizio allo scopo di esprimere le proprie ragioni nei confronti della disposta confisca.
Ne consegue che e’ nulla, per violazione del contraddittorio, la sentenza predibattimentale con la quale la Corte di appello dichiari de plano l’estinzione del reato tributario per prescrizione, revocando di fatto la confisca disposta con la sentenza di condanna in primo grado, avendo la parte pubblica diritto allo svolgimento dell’udienza dibattimentale di appello al fine di poter spiegare compiutamente il diritto di azione anche su tale punto.
3. La sentenza impugnata va pertanto annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti alla Corte di appello di Ancona per il giudizio.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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