Nozione di grave difetti e responsabilità dell’appaltatore

Corte di Cassazione, civile,
Sentenza|13 dicembre 2021| n. 39599.

Nozione di grave difetti e responsabilità dell’appaltatore.

In tema di responsabilità dell’appaltatore ex art. 1669 c.c., la qualificazione del vizio come grave costituisce un apprezzamento di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se adeguatamente motivato.

Sentenza|13 dicembre 2021| n. 39599. Nozione di grave difetti e responsabilità dell’appaltatore

Data udienza 8 settembre 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Contratto di appalto – Installazione di impianto di riscaldamento – Malfunzionamento – Nozione di grave difetti ex art. 1669 cc – Termine di prescrizione biennale – Decorrenza dalla consegna dell’opera al committente – Spese – Regime applicabile in riferimento alla pendenza della lite e non all’impugnazione

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Presidente

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere

Dott. GIANNACCARI Rosanna – rel. Consigliere

Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso 24886-2016 proposto da:
(OMISSIS) SNC, in persona del legale rapp.te, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA;
– intimata –
(OMISSIS) SPA, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente agli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
(OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
(OMISSIS) in proprio e nonche’ quale socio liquidatore della SOCIETA’ (OMISSIS) SRL IN LIQUIDAZIONE, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
(OMISSIS) SNC in persona del suo legale rapp.te pro-tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato (OMISSIS);
– controricorrente e ricorrente incidentale –
avverso la sentenza n. 633/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA, depositata il 15/04/2016;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 08/09/2021 dal Consigliere Dott. ROSSANA GIANNACCARI;
udito l’Avvocato (OMISSIS), giusta delega scritta dall’avv. (OMISSIS), che si riporta agli atti difensivi;
udito l’avv. (OMISSIS), e (OMISSIS), che si riportano agli atti difensivi;
udito l’avv. (OMISSIS), giusta delega scritta dall’avv. (OMISSIS), e (OMISSIS), che si riporta agli atti difensivi;
udito l’avv. (OMISSIS), giusta delega scritta dell’avv. (OMISSIS), che si riporta agli atti difensivi;
sentito il P.M. IN PERSONA DEL SOST. PROC. GEN. DOTT. PEPE ALESSANDRO che ha concluso per l’accoglimento del ricorso principale (OMISSIS); l’accoglimento del ricorso incidentale (OMISSIS) l’accoglimento del primo motivo del ricorso incidentale (OMISSIS) nella qualita’; assorbito il secondo motivo e il rigetto del terzo motivo; il rigetto del primo e secondo motivo del ricorso incidentale di (OMISSIS); assorbito il terzo motivo; il rigetto del ricorso incidentale (OMISSIS).

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FATTI DI CAUSA

1. Con atto di citazione notificato il 23-14.6.2005, la (OMISSIS) snc cito’ in giudizio innanzi al Tribunale di Rimini la (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione e la (OMISSIS) s.p.a., esponendo di essersi rivolta alla (OMISSIS) s.r.l. per la fornitura e l’installazione, nel suo hotel in (OMISSIS), di un impianto di climatizzazione estivo/invernale ed alla Airvent per la fornitura dei sistemi di regolazione caldo/freddo. L’attrice lamento’ il malfunzionamento dell’impianto e chiese la condanna delle societa’ convenute all’esecuzione dei lavori occorrenti per renderlo efficiente, oltre al risarcimento dei danni.
1.1. Le convenute si costituirono per resistere alla domanda ed eccepirono la prescrizione dell’azione di garanzia.
1.2. La (OMISSIS) s.r.l. dedusse di aver acquistato i macchinari dalla (OMISSIS) s.p.a., che, a sua volta, li aveva acquistati dalla (OMISSIS) snc e di aver commissionato il progetto dell’impianto all’ing. (OMISSIS). Espose che la (OMISSIS) snc aveva autonomamente incaricato la (OMISSIS) s.p.a. di fornire un controllo della ventilazione sostitutivo del sistema di serie fornito dalla (OMISSIS) s.p.a, contravvenendo alle sue indicazioni.
1.3. Il giudice di primo grado autorizzo’ la chiamata in causa della (OMISSIS) s.p.a, della (OMISSIS) e dell’ing. (OMISSIS).

 

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1.4. Anche i terzi chiamati si costituirono in giudizio per resistere alla domanda.
1.5. La (OMISSIS) s.p.a. e la (OMISSIS) snc eccepirono la prescrizione della domanda.
1.6. Il Tribunale qualifico’ il contratto concluso tra la (OMISSIS) snc e la (OMISSIS) srl come contratto d’appalto mentre quello concluso tra (OMISSIS) e la (OMISSIS) s.p.a come contratto di vendita di cosa mobile, poiche’ alla (OMISSIS) s.p.a. non era stato affidato il montaggio del sistema di controllo; entrambe le domande furono dichiarate prescritte per essere decorso il termine biennale ex articolo 1667 c.c. e quello annuale previsto dall’articolo 1495 c.c.
1.7. Con sentenza del 15.4.2016, la Corte d’appello di Bologna rigetto’ l’appello proposto da parte della (OMISSIS) snc, resistito dalla (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, dalla (OMISSIS) s.p.a., dalla (OMISSIS) s.p.a. e dalla (OMISSIS) snc.
1.8.Per quel che ancora rileva in sede di legittimita’, la corte distrettuale qualifico’ come contratto d’appalto sia il contratto intercorso tra (OMISSIS) snc e la (OMISSIS) s.r.l., sia quello concluso tra la (OMISSIS) snc ed (OMISSIS) s.p.a., attesa la presenza di due impiantisti addetti all’installazione del sistema di controllo; l’azione, anche ai sensi dell’articolo 1667 c.c., era prescritta per decorrenza del termine biennale.
1.9. La corte affermo’ che, una volta eccepita la prescrizione da parte della ditta appaltatrice, spettava alla committente fornire la prova della data di consegna per paralizzare l’eccezione mentre, in assenza del collaudo e di un verbale di consegna, detta prova non era stata in altro modo fornita dalla (OMISSIS) snc.
1.10. La corte distrettuale ritenne sussistere giusti motivi per compensare le spese del doppio grado.
2.Per la cassazione della sentenza d’appello ha proposto ricorso la (OMISSIS) snc sulla base di due motivi.

 

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2.1. Ha resistito con controricorso la (OMISSIS) spa.
2.2. Hanno resistito con distinti controricorsi, ed hanno spiegato ricorso incidentale:
– (OMISSIS), sulla base di un unico motivo;
– (OMISSIS) quale socio e liquidatore della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione, sulla base di tre motivi;
– la (OMISSIS) snc sulla base di tre motivi.
2.3. (OMISSIS), in proprio e quale socio e liquidatore della (OMISSIS) s.r.l. in liquidazione ha proposto controricorso avverso il ricorso incidentale.
2.4. IL Procuratore Generale, nella persona del Dott. Alessandro Pepe, ha depositato requisitoria scritta, chiedendo l’accoglimento del ricorso principale di (OMISSIS), del ricorso incidentale di (OMISSIS) e di (OMISSIS) ed il rigetto dei ricorsi incidentali di (OMISSIS) snc e di (OMISSIS).
2.4. In prossimita’ dell’udienza, la (OMISSIS) snc e la (OMISSIS) snc hanno depositato memorie illustrative.

 

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RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va preliminarmente esaminato il ricorso incidentale della (OMISSIS) snc in quanto l’eventuale accoglimento del ricorso, facendo venir meno la sua soccombenza, inciderebbe sulla regolamentazione delle spese di lite.
1.1. Con il primo motivo, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 1667 e 1669 c.c., per avere la corte territoriale dichiarato la prescrizione biennale dell’azione, ai sensi dell’articolo 1667 c.c. laddove invece il termine di prescrizione sarebbe quello decennale, attesa la gravita’ dei vizi, ai sensi dell’articolo 1669 c.c.
1.2. Il motivo e’ infondato.
1.3. La qualificazione del vizio come “grave” e, dunque, il suo inquadramento nell’articolo 1669 c.c., costituisce un apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimita’, se adeguatamente motivato (Cass. 81/2000; 6697/2000 e Cass.12231/2002).
1.4.In via generale, i gravi difetti che, a norma dell’articolo 1669 c.c. legittimano il committente all’azione di responsabilita’ extracontrattuale nei confronti dell’appaltatore possono consistere in una qualsiasi alterazione, conseguente ad una insoddisfacente realizzazione dell’opera, che, pur non riguardando parti essenziali della stessa bensi’ quegli elementi accessori o secondari che ne consentono l’impiego duraturo cui e’ destinata incidono negativamente e in modo considerevole sul godimento (ex multis Cass. Civ., Sez. II, 4.9.2019, n. 22093; Cassazione civile sez. II, 01/08/2003, n. 11740 in tema di appalto avente ad oggetto la costruzione di edifici o di altre cose immobili destinate per loro natura a lunga durata, applicabile anche ai macchinari che si utilizzano nel lungo periodo).
1.5. Nel caso di specie, il giudice di merito, con apprezzamento di fatto incensurabile in sede di legittimita’, ha ritenuto che i difetti non pregiudicassero il godimento degli impianti di condizionamento perche’ non incidevano sulla loro capacita’ di refrigerare e riscaldare, sia pur a capacita’ ridotta e con maggiore dispendio energetico.
2. Con il secondo motivo di ricorso (erroneamente indicato con il numero 3 – pag.23 del ricorso), si deduce, in via subordinata, la falsa applicazione degli articoli 1665 e 1667 c.c., per non avere la corte felsinea considerato che l’assenza del collaudo, con accettazione formale dell’opera da parte della (OMISSIS) snc, non avrebbe fatto decorrere il termine di prescrizione biennale previsto dall’articolo 1667 c.c.
2.1. Il motivo non e’ fondato.

 

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2.2. Il giudice d’appello, pur avendo riconosciuto che non vi era stato il collaudo dell’opera, ha ritenuto che cio’ fosse irrilevante, gravando sul committente l’onere di provare la data di consegna dell’opera, da cui decorre il termine di prescrizione biennale. E cio’ e’ vero, alla luce della giurisprudenza di questa Corte (ex multis Cass. 14039/2007) secondo cui il rispetto del termine biennale costituisce condizione dell’azione, la cui sussistenza va provata dal committente.
2.3. Ai sensi dell’articolo 1667 c.c., infatti, colui che agisce nei confronti dell’appaltatore per le difformita’ ed i vizi dell’opera ha l’onere di provare i fatti posti a fondamento della sua domanda e quelli necessari per contrastare le eventuali eccezioni della controparte; pertanto, qualora l’appaltatore eccepisca la prescrizione biennale del diritto di garanzia, la prova della data di consegna dell’opera, da cui il termine di garanzia decorre, incombe sul committente stesso e non sull’appaltatore (Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 14039 del 15/06/2007; Cass. Civ. Sez. 2, Sentenza n. 10579 del 25/06/2012).
2.4. Come osservato dal Procuratore Generale nella requisitoria scritta, il termine di prescrizione biennale decorre, ex articolo 1667 c.c., comma 3 “dal giorno della consegna dell’opera” da tenere distinto dalla accettazione dell’opera, in quanto la consegna e’ un mero atto materiale mentre l’accettazione e’ un atto giuridico che contiene una valutazione dell’opera e che produce effetti diversi, fra cui quello riconosciuto dal comma 1 medesimo art., ossia l’esclusione della garanzia per i vizi riconosciuti o riconoscibili a meno che non siano in mala fede taciuti dall’appaltatore (Cass. 19010/2017; Cass. 15711/2013).
2.5. La corte ha fatto corretta applicazione dei principi di diritto in tema di onere della prova in quanto, in assenza del collaudo e del verbale di consegna degli impianti, era onere del committente di fornire la prova della data di consegna, per paralizzare l’eccezione di prescrizione. La Corte di merito ha accertato che le fatture erano state emesse “in un lasso temporale sufficientemente ampio di diverse stagioni”; tale accertamento costituisce tipico apprezzamento di fatto delle emergenze istruttorie, incensurabile in sede di legittimita’. Ne’ d’altra parte la censura involge detto accertamento essendo incentrata sulla questione relativa all’assenza del collaudo.

 

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3.11 terzo motivo, rubricato “irricevibilita’ della domanda riconvenzionale” e’ inammissibile per difetto di specificita’ in quanto non indica le norme di legge che si assumono violate e con esso il ricorrente si duole, rinviando al contenuto dei primi due motivi, dell’erroneo accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla (OMISSIS) s.r.l..
4. Va quindi esaminato il ricorso principale proposto dalla (OMISSIS) snc., una delle societa’ chiamate in garanzia dalla convenuta (OMISSIS) s.r.l.
4.1. Con il primo motivo del ricorso principale, si deduce la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito disposto la compensazione delle spese di lite pur essendo totalmente vittoriosa e senza alcuna motivazione in ordine alla sussistenza dei giusti motivi, come previsto nel testo anteriore alla L. n. 263 del 2005. L’erroneita’ della decisione sussisterebbe, a fortiori, se si ritenesse applicabile la L. n. 263 del 2005 e, ove si tenesse conto dell’atto introduttivo del giudizio d’appello, proposto nel 2011, delle modifiche introdotte dalla L. n. 69 del 2009 che ancora la compensazione delle spese a “gravi ed eccezionali ragioni”.
5. Con il secondo motivo si deduce l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per assenza di motivazione in ordine ai giusti motivi che hanno giustificato la compensazione, considerando che era stata accolta l’eccezione di prescrizione ed era stata ritenuta correttamente adempiuta la prestazione.
5.1. I motivi, che, per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono fondati.
5.2. In primo luogo, e’ applicabile, ratione temporis l’articolo 92 c.p.c., nel testo antecedente alla L. 28 dicembre 2005, n. 263, in quanto il giudizio e’ stato introdotto con atto di citazione del 23-14.6.2005.
5.3. La pendenza della lite va riferita al giudizio di primo grado e non al giudizio d’appello ai fini dell’individuazione del regime applicabile (Cass. 24531 e 26083 del 2010).
5.4. L’articolo 92 c.p.c., nel testo antecedente alla modifica operata dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, cosi’ disponeva “Se vi e’ soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, il giudice puo’ compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
5.5. La norma deve essere interpretata nel senso che il provvedimento di compensazione parziale o totale delle spese per giusti motivi deve trovare nella sentenza un adeguato supporto motivazionale, che puo’ essere chiaramente desumibile anche dal complesso della motivazione di merito, non essendo necessarie specifiche motivazioni, previste, invece, dopo la riforma del 2005.
5.6. Le Sezioni Unite di questa Corte – S.U. 20598 del 2008 – hanno affermato che, nel regime anteriore a quello introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, articolo 2, comma 1, lettera a) – il giudice puo’ procedere a compensazione parziale o totale tra le parti, in mancanza di soccombenza reciproca, solo se ricorrono “giusti motivi” e che il relativo provvedimento ha un adeguato supporto motivazionale se le argomentazioni svolte per la statuizione di merito contengano considerazioni, anche di fatto, idonee a giustificare la regolazione delle spese adottata – con il limite che non risulti violato il principio secondo il quale le spese non possono essere poste a carico della parte vittoriosa (Cass. 20457 del 2011) – come nel caso in cui emerge dalla motivazione del provvedimento una palese sproporzione tra l’interesse concreto realizzato dalla parte vittoriosa e il costo delle attivita’ processuali richieste. (Cassazione civile sez. un., 30/07/2008, n. 20598).
5.7. La corte di merito ha respinto la domanda di manleva proposte da (OMISSIS) s.r.l. nei confronti di (OMISSIS) s.p.a. e della (OMISSIS) in quanto non e’ stata provata alcuna carenza delle apparecchiature di condizionamento fornite da tali soggetti ma piuttosto un loro errato posizionamento ed un non efficiente collegamento tra le apparecchiature predette ed il sistema di controllo della temperatura fornito da (OMISSIS) s.p.a. Di conseguenza, ne’ il produttore ne’ il fornitore degli apparati di condizionamento potevano rispondere di conseguenze dannose che non erano inerenti ai beni prodotti o forniti ma all’utilizzazione corretta degli stessi.
5.8. La compensazione delle spese di lite con la (OMISSIS) snc non trova pertanto un adeguato supporto motivazionale nella sentenza impugnata.
6. Va quindi esaminato il controricorso proposto dalla (OMISSIS) s.p.a.
6.1. Nonostante nell’intestazione dell’atto si parli unicamente di “controricorso”, il controricorrente non si limita a resistere alla domanda ma articola uno specifico motivo di ricorso, sicche’ esso va qualificato come controricorso con ricorso incidentale, con il quale la (OMISSIS) s.p.a. ha dedotto la violazione e falsa applicazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la corte di merito disposto la compensazione delle spese di lite senza alcuna motivazione in ordine alla sussistenza dei giusti motivi, nel testo anteriore alla L. n. 263 del 2005.
6.2. Il ricorso va accolto per le stesse ragioni per le quali e’ stato accolto il ricorso principale proposto dalla (OMISSIS) snc, in quanto la (OMISSIS) s.p.a. era totalmente vittoriosa e non sono state indicate in motivazione le ragioni della compensazione delle spese di lite.
7. Il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS), in proprio e quale socio e liquidatore della (OMISSIS) s.r.l., cancellata dal registro delle imprese, si articola in tre motivi.
7.1. Con il primo motivo di ricorso, si deduce la nullita’ della sentenza per violazione della corrispondenza tra chiesto e pronunciato, per avere la corte di merito escluso gli interessi convenzionali in favore della (OMISSIS) s.r.l., che erano stati riconosciuti dal giudice di primo grado, senza che tale capo della sentenza fosse stato oggetto di specifica motivo di impugnazione da parte della (OMISSIS) snc., con conseguente violazione del giudicato interno.
7.2. Il motivo e’ fondato.
7.3. Il giudice di merito aveva riconosciuto, in favore della (OMISSIS) s.r.l., gli interessi convenzionali sulle somme dovute a titolo di saldo dalla (OMISSIS) snc. Tale capo, non espressamente impugnato dalla societa’ soccombente e’ coperto da giudicato sicche’ la sentenza e’ viziata da ultrapetizione.
7.4. Non opera l’effetto espansivo dell’impugnazione in quanto l’appello della (OMISSIS) snc vertente sulla non debenza del prezzo residuo era stato respinto.
7.5. Questa Corte ha chiarito che l’effetto devolutivo dell’appello si estende alle questioni dipendenti rispetto a quella cui si riferisce l’impugnazione; la dipendenza di una questione comporta il riesame della stessa, anche in difetto di specifica impugnazione, solo nel caso di accoglimento del motivo di appello sulla questione principale (articolo 336 c.p.c.), non anche nel caso di rigetto di esso (Cassazione civile sez. I, 10/02/2004, n. 2471 in una fattispecie sovrapponibile a quella in esame, in cui la Corte ha escluso l’estensione dell’appello alla censura, non formulata, della commisurazione degli interessi al capitale rivalutato, disposta dalla sentenza di primo grado, perche’ la corte di merito aveva rigettato il motivo di gravame sulla questione principale, con il quale era stata contestata la qualificazione del credito come credito di valore).
8. Vanno dichiarati assorbiti il secondo e terzo motivo del ricorso incidentale del (OMISSIS).
9. Va, infine esaminato, il ricorso incidentale proposto da (OMISSIS), con il quale deduce la violazione degli articoli 91 e 92 c.p.c., in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3, oltre alla nullita’ della sentenza per avere la corte di merito compensato le spese di lite facendo riferimento ai “giusti motivi”, con motivazione apparente, senza considerare il modesto apporto del ricorrente nell’ambito dell’opera prestata, limitato unicamente alla sala da pranzo.
9.1. Il motivo e’ fondato.
9.2. La corte di merito non ha scrutinato la responsabilita’ del progettista in assenza di appello incidentale da parte della (OMISSIS) s.r.l. che lo aveva chiamato in causa.
9.3. Anche in questo caso, la compensazione delle spese e’ priva di supporto motivazionale.
10. In conclusione, vanno accolti, nei limiti di cui in motivazione, il ricorso principale proposto dalla (OMISSIS) snc, il ricorso incidentale della (OMISSIS) spa, di (OMISSIS), di (OMISSIS) quale socio e liquidatore della (OMISSIS) s.r.l; va rigettato, invece, il ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS) snc.
10.1. La sentenza impugnata va cassata in relazione ai motivi accolti, con rinvio, anche per le spese del giudizio di legittimita’, innanzi alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

P.Q.M.

accoglie il ricorso principale e il ricorso incidentale proposto dalla (OMISSIS) spa, da (OMISSIS), da (OMISSIS), quale socio e liquidatore della (OMISSIS) s.r.l; rigetta il ricorso incidentale della (OMISSIS) snc., cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimita’, innanzi alla Corte d’appello di Bologna in diversa composizione.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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