Notificazione e ripresa del procedimento notificatorio

Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|13 dicembre 2021| n. 39686.

Notificazione e ripresa del procedimento notificatorio.

In tema di notificazione degli atti processuali, qualora essa, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facoltà e l’onere – anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di domandare all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avrà effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, purché la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie (Nel caso di specie, la Suprema Corte, rilevato che, a fronte dell’esito negativo della notifica ad entrambe le controparti, non risultava alcun successivo tentativo di notificazione, ha dichiarato inammissibile il ricorso). (Riferimenti giurisprudenziali: Cassazione, sezione civile III, ordinanza 21 agosto 2020, n. 17577; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 9 agosto 2018, n. 20700; Cassazione, sezione civile VI, ordinanza 19 luglio 2017, n. 17864; Cassazione, sezione civile V, sentenza 8 marzo 2017, n. 5974).

Ordinanza|13 dicembre 2021| n. 39686. Notificazione e ripresa del procedimento notificatorio

Data udienza 15 luglio 2021

Integrale

Tag/parola chiave: Ricorso per cassazione – Difetto di notifica – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 3

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCODITTI Enrico – Presidente

Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. CRICENTI Giuseppe – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 23776-2020 proposto da:
(OMISSIS), domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza n. 929/2020 della CORTE D’APPELLO di BARI, depositata il 09/06/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 15/07/2021 dal Consigliere Relatore Dott. GIUSEPPE CRICENTI.

RITENUTO

che:
1.- (OMISSIS) ha citato in giudizio (OMISSIS) e la sua compagnia di assicurazione per avere da questi ultimi il risarcimento del danno causato dal (OMISSIS) in un incidente stradale. Prima dell’inizio del giudizio le (OMISSIS) hanno versato Euro 6.200 che il (OMISSIS) ha trattenuto come anticipo sul maggiore avere. Infatti, in primo grado, espletata CTU, e’ stata riconosciuta al danneggiato la somma di Euro 13.535.00.
2.- La societa’ (OMISSIS) ha interposto appello, sostenendo che quella quantificazione era errata e che la somma da riconoscere a titolo di risarcimento era da ritenersi contenuta in quella gia’ corrisposta prima della instaurazione della lite (Euro 6.200).
La Corte di Appello di Bari ha accolto questa tesi ed ha riformato la decisione di primo grado.
3.- Contro questa decisione ricorre (OMISSIS) con due motivi. Nessuno degli intimati si e’ costituito.

CONSIDERATO

che:
5.- Il ricorso e’ inammissibile in quanto, avuto esito negativo la notifica ad entrambe le controparti, non risulta alcun successivo tentativo di notificazione. E’ principio affermato che “In tema di notificazione degli atti processuali, qualora essa, da effettuarsi entro un termine perentorio, non si concluda positivamente per circostanze non imputabili al richiedente, questi ha la facolta’ e l’onere anche alla luce del principio della ragionevole durata del processo, atteso che la richiesta di un provvedimento giudiziale comporterebbe un allungamento dei tempi del giudizio – di domandare all’ufficiale giudiziario la ripresa del procedimento notificatorio, e, ai fini del rispetto del termine, la conseguente notificazione avra’ effetto dalla data iniziale di attivazione del procedimento, purche’ la ripresa del medesimo sia intervenuta entro un termine ragionevolmente contenuto, tenuti presenti i tempi necessari secondo la comune diligenza per conoscere l’esito negativo della notificazione e per assumere le informazioni ulteriori conseguentemente necessarie.” (Sez. 1, 17864/ 2017; Sez. 5, 5974/ 2017; Sez. 3 20700/ 2018; Sez. L, 17577/ 2020).

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Nulla spese. Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, la Corte da’ atto che il tenore del dispositivo e’ tale da giustificare il pagamento, se dovuto e nella misura dovuta, da parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

Per aprire la pagina facebook @avvrenatodisa
Cliccare qui

Leave a Reply

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *