Notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 157 comma 8 cod. proc. pen.

Corte di Cassazione, sezione sesta penale, Sentenza 17 luglio 2020, n. 21352.

Massima estrapolata:

Notificazioni eseguite ai sensi dell’art. 157 comma 8 cod. proc. pen., la conoscenza dell’atto ed i conseguenti effetti decorrono dal ricevimento della raccomandata con la quale si avvisa l’interessato dell’avvenuto deposito, presso la casa comunale, dell’atto da notificare, non trovando applicazione la disciplina delle notificazioni a mezzo posta di cui all’art. 8 della legge 20 novembre 1982, n. 890, riguardante la cosiddetta “giacenza” dell’atto da notificare presso l’ufficio postale.

Sentenza 17 luglio 2020, n. 21352

Data udienza 18 giugno 2020

Tag – parola chiave: Decreto penale di condanna – Notifica del decreto ex art. 157 comma 8 cpp – Opposizione entro 15 giorni dalla notifica – Tardività

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. COSTANZO Angelo – Presidente

Dott. DI STEFANO Pierlui – Consigliere

Dott. APRILE Ercole – Consigliere

Dott. ROSATI M. – rel. Consigliere

Dott. PATERNO’ RADDUSA Benedet – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso proposto da:
(OMISSIS), nato a (OMISSIS);
avverso l’ordinanza del 24/09/2019 del Tribunale di Trani;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Martino Rosati;
lette le richieste formulate dal Procuratore generale, che ha chiesto di dichiarare inammissibile il ricorso.

RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con atto del proprio difensore, (OMISSIS) ricorre per cassazione per l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trani ha dichiarato inammissibile, poiche’ tardiva, l’opposizione al decreto penale di condanna emesso, nei suoi confronti, da quel medesimo Ufficio, il 17 giugno 2019, per il delitto di cui all’articolo 570 c.p., comma 2 e articolo 570-bis c.p..
2. Deduce il ricorrente che tale ordinanza violi l’articolo 157 c.p.p., comma 8 (oltre che la disciplina della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale), in quanto ha erroneamente calcolato il termine legale di quindici giorni per proporre l’opposizione, facendolo decorrere dalla data di ricevimento della lettera raccomandata con la quale e’ stato notificato all’interessato l’avviso dell’avvenuto deposito presso la casa comunale dell’atto da notificare (nella specie, il decreto penale), mentre detto termine sarebbe dovuto decorrere dallo spirare di quello per la c.d. “compiuta giacenza”, pari a dieci giorni dalla data dell’anzidetto deposito dell’atto.
Pertanto, poiche’ tale deposito presso la casa comunale e’ avvenuto il 24 luglio 2019 e l’interessato ha provveduto al ritiro dell’atto il 1 agosto, e dunque entro i dieci giorni di “giacenza”, il termine di quindici giorni per l’opposizione, decorrendo dal ritiro dell’atto e considerando la sospensione legale per il periodo feriale, sarebbe scaduto il 16 settembre successivo: quindi, l’opposizione, presentata il 12 di settembre, sarebbe tempestiva.
2. Ha depositato requisitoria scritta il Procuratore generale presso questa Corte, chiedendo di dichiarare inammissibile il ricorso, perche’ manifestamente infondato.
3. Il motivo di ricorso e’ manifestamente destituito di fondamento.
3.1. Risulta per tabulas, sulla base degli stessi atti allegati in copia all’impugnazione, che l’ufficiale giudiziario, dopo un primo infruttuoso accesso al domicilio del ricorrente il 23 di luglio, il giorno seguente ha provveduto alla notificazione dell’atto ai sensi dell’articolo 157 c.p.p., comma 8, depositando lo stesso presso gli uffici comunali e dando avviso di tale deposito all’interessato mediante lettera raccomandata. Quest’ultima e’ stata ricevuta personalmente dal destinatario il 26 luglio, come si rileva dalla sottoscrizione da lui apposta in calce all’avviso di ricevimento.
Stando cosi’ le cose, non possono sorgere dubbi, poiche’ il dato normativo e’ perspicuo. Dispone, infatti, l’articolo 157, comma 8, cit., che “l’ufficiale giudiziario da’… comunicazione all’imputato dell’avvenuto deposito (dell’atto presso la casa comunale) a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Gli effetti della notificazione decorrono dal ricevimento della raccomandata”.
Nello specifico, dunque, il termine di quindici giorni per proporre l’opposizione, quale effetto della notificazione (a norma dell’articolo 461 c.p.p., comma 1), ha iniziato il suo decorso dal 26 luglio e, considerando la sospensione feriale, e’ percio’ spirato il 10 settembre successivo: con la conseguenza che l’opposizione, presentata il giorno 12, e’ effettivamente tardiva.
3.2. Il ricorrente, invero, fonda il proprio assunto sulla disciplina delle notificazioni a mezzo del servizio postale, contenuta nella L. 20 novembre 1982, n. 890, articolo 8 la quale, pero’, non puo’ trovare applicazione, perche’, nello specifico, non si e’ verificata l’ipotesi che detta norma regola, ovvero la cosi’ detta – “giacenza” presso l’ufficio postale dell’atto da notificare.
Tale atto, infatti, in applicazione dell’articolo 157, comma 8, cit., disciplina speciale rispetto a quella prevista dalla legge generale del 1982, e’ stato depositato presso la casa comunale e l’avviso di tale deposito, spedito per posta, e’ stato ricevuto dall’imputato destinatario, con conseguente perfezionamento ed efficacia, in questo momento, della procedura di notificazione.
Il precedente di legittimita’ evocato in ricorso (Sez. 3, n. 42160 del 09/07/2013, Rosini, Rv. 256677), come pure quelli di segno conforme o diverso dallo stesso richiamati, non sono conferenti, perche’ attengono alla differente ipotesi in cui il destinatario non riceva dall’addetto postale neppure la lettera raccomandata con l’avviso del deposito dell’atto nella casa comunale, e dunque provveda a ritirare tale missiva presso l’ufficio postale soltanto in un momento successivo, durante il periodo, appunto, in cui questa rimane ivi giacente, secondo le regole stabilite dalla L. n. 890 del 1982, predetto articolo 8.
Anzi, e’ la stessa “sentenza Rosini” ad affermare, in motivazione e seppure incidentalmente, l’erroneita’ della lettura normativa che pretenda di far decorrere il termine per la proposizione dell’opposizione a decreto penale dal ritiro dell’atto depositato presso la casa comunale.
4. Il ricorso, pertanto, e’ inammissibile.
Ne consegue – ai sensi dell’articolo 616 c.p.p. – la condanna del proponente alle spese del procedimento ed al pagamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende, non ravvisandosi una sua assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilita’ (vds. Corte Cost., sent. n. 186 del 13 giugno 2000). Detta somma, considerando la manifesta assenza di pregio degli argomenti addotti, va fissata in tremila Euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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