Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|2 marzo 2022| n. 6912.
In tema di notificazioni a mezzo PEC ai fini del decorso dei termini per l’impugnazione di una sentenza, una volta che il sistema abbia generato la ricevuta di accettazione e consegna alla casella di posta elettronica del destinatario la notificazione deve ritenersi perfezionata, l’eventuale mancata conoscenza da parte del destinatario della notifica va addebitata al difensore che è tenuto a porre in essere ogni condotta idonea ad un corretto controllo, salvo che vi sia prova di un malfunzionamento del sistema causato da un evento esterno imprevedibile, non evitabile con ordinaria diligenza in modo da non poter addebitare la responsabilità al soggetto.
Ordinanza|2 marzo 2022| n. 6912. Notificazioni a mezzo PEC e decorso dei termini per l’impugnazione
Data udienza 2 febbraio 2022
Integrale
Tag/parola chiave: IMPUGNAZIONI CIVILI – TERMINI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. TATANGELO Augusto – rel. Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al numero 22398 del ruolo generale dell’anno 2020, proposto da:
(OMISSIS) S.r.l.. (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
– ricorrente –
nei confronti di:
(OMISSIS) S.p.A., (P.I.: (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore, (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), (C.F.: (OMISSIS));
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Corte di appello di Palermo n. 221/2020, pubblicata in data 10 febbraio 2020;
udita la relazione sulla causa svolta nella Camera di consiglio in data 2 febbraio 2022 dal consigliere Augusto Tatangelo.
Notificazioni a mezzo PEC e decorso dei termini per l’impugnazione
FATTI DI CAUSA
(OMISSIS) S.p.A. ha ottenuto decreto ingiuntivo per l’importo di Euro 271.251,57, oltre accessori, nei confronti di (OMISSIS) S.r.l..
L’opposizione della societa’ ingiunta e’ stata rigettata dal Tribunale di Palermo.
La Corte di Appello di Palermo ha confermato la decisione di primo grado.
Ricorre (OMISSIS) S.r.l, sulla base di quattro motivi.
Resiste con controricorso (OMISSIS) S.p.A..
E’ stata disposta la trattazione in Camera di consiglio, in applicazione degli articoli 375, 376 e 380 bis c.p.c., in quanto il relatore ha ritenuto che il ricorso fosse destinato ad essere dichiarato inammissibile.
E’ stata quindi fissata con decreto l’adunanza della Corte e il decreto e’ stato notificato alle parti con l’indicazione della proposta.
La societa’ ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell’articolo 380 bis c.p.c., comma 2.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Risulta pregiudiziale ed assorbente la verifica dell’ammissibilita’ del ricorso.
1.1 La sentenza impugnata, pubblicata in data 10 febbraio 2020, e’ stata notificata dalla societa’ vittoriosa nel merito (OMISSIS) S.p.A., a mezzo P.E.C., alla societa’ ricorrente (OMISSIS) S.r.l. (presso il suo procuratore costituito), in data 13 febbraio 2020, come emerge dalla relativa ricevuta di avvenuta consegna del messaggio di posta elettronica, prodotta in atti.
Il termine cd. breve per proporre il ricorso per cassazione, di sessanta giorni dalla notificazione della sentenza, ai sensi dell’articolo 325 c.p.c., comma 2, e articolo 326 c.p.c., e’ rimasto sospeso tra il 9 marzo el’11 maggio 2020 in virtu’ del Decreto Legge 17 marzo 2020, n. 18, articolo 83, (convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), e del Decreto Legge 8 aprile 2020, n. 23, articolo 36, (convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40), per un totale di 64 giorni: esso e’ dunque definitivamente scaduto in data 16 giugno 2020.
La notifica del ricorso (datato 13 agosto 2020) risulta effettuata a mezzo P.E.C. solo in data 13 agosto 2020.
Il ricorso stesso e’ dunque tardivo e, come tale, inammissibile.
1.2 La societa’ ricorrente chiede di essere rimessa in termini ai fini della presente impugnazione, sostenendo di non avere avuto conoscenza della notificazione della sentenza impugnata a causa di un malfunzionamento del proprio servizio di posta elettronica certificata.
Essa non ha pero’, in realta’, adeguatamente provato ne’ che il dedotto malfunzionamento le abbia effettivamente impedito di avere conoscenza della notificazione in questione, ne’ che detto malfunzionamento non le fosse imputabile.
Si premette in proposito che, secondo il costante indirizzo di questa Corte (che il ricorso non offre elementi per rimeditare) “in caso di notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformita’, e’ idonea a certificare l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui e’ onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell’esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato” (Cass., Sez. 1, Ordinanza n. 20039 del 24/09/2020, Rv. 658823 – 01; nel medesimo senso cfr. altresi’: Cass., Sez. 3, Sentenza n. 25819 del 31/10/2017, Rv. 646844 – 01; Sez. L, Sentenza n. 21560 del 21/08/2019, Rv. 654818 – 01; Sez. L, Ordinanza n. 4624 del 21/02/2020, Rv. 656932 – 01; Sez. 2, Sentenza n. 15001 del 28/05/2021, Rv. 661294 – 01; Sez. 3, Sentenza n. 17968 del 23/06/2021, Rv. 661836 – 01).
In altri termini, una volta che il sistema abbia generato la ricevuta di accettazione e di consegna del messaggio nella casella di posta elettronica del destinatario, la notificazione deve ritenersi regolarmente perfezionata (in quanto tale ricevuta e’ idonea a certificare l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria).
Di conseguenza, l’eventuale mancata conoscenza dell’atto notificato da parte del destinatario della notificazione – e, in particolare, del difensore della parte, in caso di notificazione della sentenza ai fini del decorso del termine per l’impugnazione – dovuta ad eventuali malfunzionamenti del sistema, va di regola imputata a mancanza di diligenza del difensore stesso, il quale, nell’adempimento del proprio mandato, e’ tenuto a dotarsi dei necessari strumenti informatici e a controllarne l’adeguatezza tecnica e l’efficienza (cfr. Cass. pen. Sez. IV, Sent., 18/01/2017, n. 2431), salvo che non sia rigorosamente dimostrato che il malfunzionamento sia stato in realta’ causato da un evento esterno imprevedibile o inevitabile con l’ordinaria diligenza, di modo che esso possa effettivamente dirsi non imputabile.
Cio’ va certamente escluso, nella specie, in quanto la societa’ ricorrente ha prodotto, a sostegno della pretesa non imputabilita’ della sua mancata conoscenza della notificazione, solo una dichiarazione scritta del soggetto che (a suo dire) gestirebbe la sua casella di P.E.C., dalla quale e’ possibile in realta’ evincere esclusivamente che, in epoca successiva di alcuni mesi alla notificazione in contestazione, la tipologia di tale casella P.E.C. e’ stata trasformata da “standard” in “pro” ed e’ stata dotata di archivio di sicurezza, dopo che vi sarebbero stati “malfunzionamenti” della casella stessa nei mesi di febbraio e maggio 2020 e che, pero’, in mancanza di archivio di sicurezza, non e’ possibile “risalire ad eventuali trasmissioni pec andate cosi’ perdute”.
Anche a ritenere attendibile siffatta dichiarazione, dalla stessa, stante la sua estrema genericita’ (in relazione alle cause, al tipo ed agli effetti dei pregressi malfunzionamenti), non solo non e’ possibile evincere con certezza che il difensore dalla societa’ ricorrente non abbia potuto avere conoscenza della specifica notificazione avente ad oggetto la sentenza impugnata, ma (e se pure cosi’ fosse) neanche e’ possibile ritenere dimostrato che tale impossibilita’ sia stata conseguenza di un evento non imputabile al difensore stesso e non sia stata invece causata dalla inadeguatezza o dall’inefficienza del sistema informatico di cui egli si era dotato.
Di conseguenza, va esclusa la possibilita’ della rimessione in termini invocata dalla societa’ ricorrente, in relazione alla notificazione del ricorso.
2. Il ricorso e’ dichiarato inammissibile.
Per le spese del giudizio di cassazione si provvede, sulla base del principio della soccombenza, come in dispositivo.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali (rigetto, ovvero dichiarazione di inammissibilita’ o improcedibilita’ dell’impugnazione) di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17.
P.Q.M.
La Corte:
– dichiara inammissibile il ricorso;
– condanna la societa’ ricorrente a pagare le spese del giudizio di legittimita’ in favore della societa’ controricorrente, liquidandole in complessivi Euro 8.000,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, spese generali ed accessori di legge.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
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