Corte di Cassazione, civile, Ordinanza|| n. 18227.
Notificazione fatta in un luogo che non è più la sede legale della società
È valida la notificazione fatta in un luogo che non è più la sede legale della società, ma che sia tale da far ritenere che si ponga come sede operativa della stessa, se perfezionatasi nei confronti di persona “incaricata” di riceverla, dell’art. 139, comma 2, cod. proc. civ. (Nel caso di specie, rigettando il ricorso, la Suprema Corte ha ritenuto incensurabile la sentenza impugnata che aveva dichiarato l’inesistenza della notificazione dell’atto citazione di primo grado, in quanto avvenuta presso la vecchia sede della società convenuta ed il cui consegnatario, in quanto portiere dello stabile, non poteva ritenersi “persona incaricata” ai sensi della richiamata disposizione)
Ordinanza|| n. 18227. Notificazione fatta in un luogo che non è più la sede legale della società
Data udienza 8 febbraio 2023
Integrale
Tag/parola chiave: Contratto di factoring – Articolo 2033 cc – Domanda di accertamento negativo – Presupposti – Articolo 139 cpc – Notificazioni – Sentenza della corte di cassazione a sezioni unite 4315 del 2020 – Criteri – Motivazione del giudice di merito
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SCODITTI Enrico – Presidente
Dott. DELL’UTRI Marco – Consigliere
Dott. PELLECCHIA Antonella – Consigliere
Dott. GUIZZI Stefano Giaime – rel. Consigliere
Dott. GORGONI Marilena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10691/2022 proposto da:
(OMISSIS) SRL, in persona del legale rappresentante “pro tempore”, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avv. (OMISSIS), rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) SPA, in persona del procuratore speciale (OMISSIS), elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo studio dell’Avvocato (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli Avvocati (OMISSIS), (OMISSIS);
– controricorrente –
Avverso la sentenza n. 79/22 della Corte di Appello di Perugia, depositata il 18/02/2022;
udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale dell’08/02/2023 dal Consigliere Dott. Stefano Giaime GUIZZI.
RITENUTO IN FATTO
– che la societa’ (OMISSIS) S.r.l. (d’ora in poi, (OMISSIS)) ricorre, sulla base di un unico motivo, per la cassazione della sentenza n. 79/22, del 18 febbraio 2022, della Corte di Appello di Perugia, che – in accoglimento del gravame proposto dalla societa’ (OMISSIS) S.p.a. (d’ora in poi, ” (OMISSIS)”) avverso la sentenza n. 1451/19, del 16 settembre 2019, resa dal Tribunale di Perugia – ha dichiarato la nullita’ della citazione introduttiva del giudizio di primo grado e di tutti gli atti successivi, rimettendo la causa al primo giudice;
– che, in punto di fatto, l’odierna ricorrente riferisce di aver agito in giudizio perche’ fosse accertata l’infondatezza della richiesta formulata nei suoi confronti – ex articolo 2033 c.c. – dalla societa’ convenuta, con la quale risultava corrente un contratto di factoring;
– che accolta dal primo giudice, nella contumacia della convenuta, la proposta domanda di accertamento negativo, il gravame proposto dalla societa’ soccombente veniva accolto dal giudice di appello, il quale dichiarava l’inesistenza della notificazione dell’atto citazione di primo grado, in quanto avvenuta presso la vecchia sede della societa’ convenuta e nei confronti di un soggetto (altra societa’) diverso dal destinatario dell’atto;
– che avverso la sentenza della Corte umbra ha proposto ricorso per cassazione (OMISSIS), sulla base – come detto – di un unico motivo;
– che esso denuncia – ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – “insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo”;
– che la ricorrente censura la sentenza impugnata per aver ravvisato l’inesistenza della notificazione dell’atto di citazione del giudizio di primo grado, sebbene perfezionatasi con consegna avvenuta, non solo nel luogo gia’ sede legale della societa’ convenuta (secondo quanto risultava, peraltro, dal testo del contratto oggetto di causa), ma a persona abilitata alla ricezione atti per il soggetto – la societa’ (OMISSIS) S.p.a., avente “in loco” la propria sede legale – detentore dell’intero capitale sociale della convenuta in giudizio;
– che ambedue tali circostanze sarebbero da apprezzare, assume la ricorrente, alla stregua delle affermazioni compiute da questa Corte e secondo cui la “notificazione a persona giuridica eseguita presso la sede legale, poi trasferita in luogo diverso, e’ idonea a produrre gli effetti che le sono propri nei confronti dell’ente medesimo a condizione che sussista un collegamento fattuale tra il luogo presso cui la notifica e’ stata effettuata e le sedi in cui, nel tempo, l’attivita’ della societa’ si e’ svolta e che il consegnatario dichiari di essere incaricato della ricezione degli atti, consentendo tali elementi di ritenere che detto luogo costituisca ancora una sede operativa dell’ente e di escludere che il ricevente sia estraneo all’ente medesimo” (Cass. Sez. 5, ord. 5 giugno 2020, n. 10694, Rv. 657877-01);
– che la posizione di incaricato alla ricezione prescinderebbe, inoltre, dall’esistenza di qualifiche formali all’interno dell’ente destinatario della notificazione, o dall’esistenza di un rapporto lavorativo con la stessa;
– che ha resistito all’impugnazione, con controricorso, la societa’ (OMISSIS), chiedendo che la stessa sia dichiarata inammissibile e, comunque, rigettata;
– che entrambe le parti hanno depositato memoria;
– che il collegio ha raccomandato la stesura dell’ordinanza in forma semplificata.
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che in via preliminare va dichiarata la nullita’ della memoria presentata dalla controricorrente, risultando di contenuto pressoche’ identico a quello del controricorso, cosi’ “mancando dei requisiti indispensabili per il raggiungimento dello scopo per cui e’ previsto il deposito di memorie di parte, che e’ quello di illustrare ed approfondire gli atti iniziali del giudizio di cassazione (ricorso e controricorso)” (cfr. Cass. Sez. 3, sent. 9 gennaio 2001, n. 238, Rv. 543006-01);
– che, tanto premesso, il ricorso va rigettato;
– che il primo motivo – la cui stessa ammissibilita’ appare, invero, dubbia (cfr., tra le piu’ recenti, Cass. Sez. 1, ord. 3 marzo 2022, n. 7090, Rv. 664120-01), prospettando un vizio, quello di “insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso e decisivo”, non piu’ contemplato dall’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5) – non e’ fondato;
– che come si evince dal documento prodotto dalla stessa ricorrente, la cartolina di ricevimento relativa alla notificazione intorno a cui si controverte nel presente giudizio reca il timbro della societa’ (OMISSIS) S.p.a. (e dunque – ma la circostanza e’ incontroversa – non della societa’ effettivamente convenuta in giudizio, bensi’ di altra, seppur detentrice dell’intero capitale sociale della convenuta in giudizio), con consegna, tuttavia, al portiere dello stabile;
– che, pertanto, ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., comma 4, il medesimo documento attesta l’avvenuto invio, al destinatario, di lettera raccomandata per dargli notizia dell’avvenuta notificazione;
– che non ricorrono, quindi, i presupposti per l’applicabilita’ del principio di diritto enunciato dalla sentenza di questa Corte richiamata in ricorso, principio in base al quale deve ritenersi valida la notificazione fatta in un luogo che non e’ piu’ la sede legale della societa’, ma che sia tale da far ritenere che si ponga come sede operativa della stessa, per essersi la notificazione perfezionata nei confronti di persona “incaricata” di riceverla, ai sensi dell’articolo 139 c.p.c., comma 2;
– nel caso qui in esame, invece, il consegnatario non e’ “persona incaricata” (perche’, altrimenti, non sarebbe stato effettuato l’adempimento ulteriore ex articolo 139 c.p.c., comma 4), bensi’ il portiere dello stabile;
– che, in conclusione, il ricorso va rigettato;
– che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo;
– che in ragione del rigetto del ricorso va dato atto – ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17 – della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, se dovuto secondo un accertamento spettante all’amministrazione giudiziaria (Cass. Sez. Un., sent. 20 febbraio 2020, n. 4315, Rv. 657198-01), dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso, condannando la societa’ (OMISSIS) S.r.l., a rifondere, alla societa’ (OMISSIS) S.p.a., le spese del presente giudizio di legittimita’, liquidandole in Euro 3.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, piu’ 15% per spese generali ed accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, articolo 1, comma 17, la Corte da’ atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente, se dovuto, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
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