La notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla

Corte di Cassazione, sezione terza civile, Sentenza 8 febbraio 2019, n. 3709.

La massima estrapolata:

Il domicilio digitale previsto dal DL n. 179/2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal DL n. 90/2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicché la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile – a seconda dei casi – alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC).

Sentenza 8 febbraio 2019, n. 3709

Data udienza 14 settembre 2018

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIVALDI Roberta – Presidente

Dott. DE STEFANO Franco – Consigliere

Dott. ROSSETTI Marco – Consigliere

Dott. TATANGELO Augusto – Consigliere

Dott. D’ARRIGO Cosimo – rel. Consigliere

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA
sul ricorso iscritto al n. 11393/2017 R.G. proposto da:
Ministero dell’economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore;
Agenzia del demanio, in persona del Direttore pro tempore;
Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalita’ organizzata, in persona del Direttore pro tempore;
tutti rappresentati e difesi ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, nei cui uffici sono domiciliati, in Roma, via dei Portoghesi n. 12;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore, nella qualita’ di mandataria di (OMISSIS) s.r.l., rappresentata e difesa dall’Avv. (OMISSIS), con domicilio eletto presso il suo studio in (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS), rappresentata e difesa dagli Avv.ti (OMISSIS) e (OMISSIS), con domicilio eletto presso lo studio di quest’ultimo in (OMISSIS);
– controricorrente –
(OMISSIS) s.p.a., in persona del legale rappresentante pro tempore;
(OMISSIS);
(OMISSIS), in proprio e quale erede di (OMISSIS) e (OMISSIS);
– intimati –
avverso la sentenza del Tribunale di Roma pubblicata il 26 ottobre 2016;
Udita la relazione svolta nella pubblica udienza del 13 settembre 2018 dal Consigliere Cosimo D’Arrigo;
uditi l’Avvocato dello Stato (OMISSIS), per IP parti ricorrenti, che ha insistito per l’accoglimento del ricorso e l’Avv. (OMISSIS) nell’interesse di (OMISSIS), che ha chiesto che il ricorso sia respinto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. SOLDI Anna Maria, che ha concluso chiedendo che il ricorso, dichiarato ammissibile, venga rigettato.

FATTI DI CAUSA

Costituisce oggetto della procedura esecutiva n. 91063/96 pendente innanzi al Tribunale di Roma, cui sono state riunite quelle iscritte ai nn. 990 e 94029 del 2002, un immobile sito in (OMISSIS). Il medesimo immobile, ai sensi della L. n. 575 del 1965, articolo 2 bis, (“Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso”), e’ stato dapprima sequestrato dal medesimo Tribunale con decreto del 17 giugno 1998 e poi definitivamente confiscato con decreto del 14 giugno 2000, confermato in appello con decreto del 31 luglio 2001.
In ragione di quanto esposto, il Ministero dell’economia e delle finanze (MEF) e l’Agenzia del demanio (cui, in virtu’ del Decreto Legge n. 4 del 2010, sarebbe succeduta in corso di causa l’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei sequestrati e confiscati – ANBSC) depositavano, in data 17 luglio 2006, due distinti ricorsi in opposizione ai sensi dell’articolo 619 c.p.c., di identico contenuto, volti a far valere l’inopponibilita’ all’erario dei crediti e dei diritti reali di garanzia vantati sull’immobile dalla (OMISSIS) s.p.a. e dalla Banca di Roma s.p.a. (cui ora, a seguito di molteplici passaggi e di cambi di denominazione, si e’ sostituita (OMISSIS) s.p.a., nella qualita’ di mandataria della (OMISSIS) s.r.l.).
Il giudice dell’esecuzione rigettava la richiesta di sospensione della procedura esecutiva con decreto inaudita altera parte, confermato con ordinanza del 20 febbraio 2007. Avverso detta ordinanza era proposto reclamo, ai sensi degli articoli 624 e 669 terdecies c.p.c., in esito al quale il collegio, con ordinanza del 12 dicembre 2007, disponeva la sospensione della procedura esecutiva opposta.
Nel frattempo, con atto di citazione notificato il 14 maggio 2007, gli enti opponenti introducevano nel merito le due opposizioni di terzo. Le cause di merito venivano rigettate dal Tribunale di Roma con le sentenze nn. 15768/2008 e 4654/2009, avverso le quale il MEF e l’ANBSC ricorrevano per la cassazione.
Le Sezioni unite della Corte di cassazione, con due sentenze “gemelle” pubblicare con i nn. 10532 e 10533 del 2013, cassavano con rinvio i provvedimenti impugnati.
I giudizi venivano riassunti innanzi al Tribunale di Roma che, riunite le due cause, con sentenza n. 19994 del 2016, rigettava l’opposizione.
Avverso tale decisione il MEF e l’ANBSC hanno proposto nuovamente ricorso cassazione, articolato in sette motivi.
Hanno resistito con separato controricorso (OMISSIS) e (OMISSIS) s.p.a.; quest’ultima ha depositato anche memorie ex articolo 378 c.p.c..

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va affrontato, in via preliminare, un aspetto problematico concernente l’ammissibilita’ del ricorso.
L’Avvocatura dello Stato ha proposto ricorso per cassazione, una prima volta, avverso le sentenze pronunciate dal Tribunale di Roma nel 2008 e nel 2009. All’epoca il ricorso straordinario ex articolo 111, settimo comma, Cost.costituiva il corretto mezzo di impugnazione. Infatti, a seguito delle modifiche introdotte dalla legge 17 febbraio 2006, n. 52, la sentenza resa sull’opposizione di terzo all’esecuzione – attraverso il rinvio operato dall’articolo 619 c.p.c., comma 3, all’articolo 616 del medesimo codice – doveva ritenersi non impugnabile nei modi ordinari e, come tale, soggetta al solo ricorso straordinario per cassazione ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 7, (Sez. 3, Ordinanza n. 20392 del 22/09/2009, Rv. 609472; Sez. 3, Sentenza n. 18261 del 26/08/2014, Rv. 632080).
Le modifiche all’ultimo periodo dell’articolo 616 c.p.c., apportate dalla L. 24 febbraio 2006, n. 52, articolo 14, si applicano, pero’, alle sole sentenze pubblicate successivamente al 1 marzo 2006 e fino al 4 luglio 2009. Infatti, la L. 18 giugno 2009, n. 69, articolo 49, comma 2, ha soppresso l’ultimo periodo dell’articolo 616 c.p.c., cosi’ ripristinando dell’esperibilita’ dell’appello come mezzo ordinario di impugnazione delle sentenze pronunciate sull’opposizione all’esecuzione (articolo 615 c.p.c.) e sull’opposizione di terzo (articolo 619 c.p.c.).
A seguito di giudizio di rinvio, il Tribunale di Roma ha pronunciato la sentenza oggi impugnata, pubblicata il 26 ottobre 2016, ossia quando la previsione di non impugnabilita’ delle sentenze pronunciate sulle opposizioni proposte ai sensi degli articoli 616 e 619 c.p.c., era stata gia’ abrogata.
Nondimeno, tale sentenza e’ stata impugnata nuovamente con ricorso straordinario.
Occorre, dunque, verificare se, nel giudizio di rinvio, il regime delle impugnazioni dovesse tenere conto delle novita’ legislative nel frattempo sopravvenute.
Si tratta di una questione gia’ affrontata dalle Sezioni unite, secondo cui, nell’ipotesi di cassazione con rinvio innanzi al giudice di primo ed unico grado, la sentenza del giudice di rinvio (salvo il caso di rinvio c.d. restitutorio) e’ impugnabile in via ordinaria solo con ricorso per cassazione, senza che rilevi l’intervenuta modifica, sopravvenuta nelle more, del regime di impugnabilita’ della decisione cassata, atteso che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non da’ luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario (Sez. U, Sentenza n. 11844 del 09/06/2016, Rv. 639945).
Dunque, hanno ben operato i ricorrenti che hanno impugnato la sentenza resa dal tribunale a seguito di cassazione con rinvio, proponendo direttamente ricorso per cassazione, cioe’ adottando il medesimo regime di impugnazione vigente all’epoca del primo ricorso, senza tener conto delle sopravvenute novita’ legislative.
Pertanto, il ricorso deve essere ritenuto ammissibile in quanto ritualmente proposto.
2. Una seconda questione preliminare riguarda il decorso del termine per impugnare e la tempestivita’ dell’impugnazione.
Il problema si pone in quanto la sentenza impugnata e’ stata pubblicata il 26 ottobre 2016 e notificata a mezzo PEC il 28 ottobre 2016, mentre il ricorso e’ stato consegnato all’ufficiale giudiziario per la notificazione il 26 aprile 2017, quindi nel rispetto del termine di decadenza di cui all’articolo 327 c.p.c., ma ben oltre la scadenza del termine c.d. “breve” di cui agli articoli 325 e 326 c.p.c..
Sostiene l’Avvocatura dello Stato che la notificazione a mezzo PEC sarebbe inefficace, in quanto spedita ad un indirizzo elettronico inidoneo a ricevere le notifiche telematiche. Si tratta, infatti, di un indirizzo risultante dall’indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC), ma non registrato al Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della Giustizia. In particolare, l’indirizzo elettronico in questione viene utilizzato dall’Avvocatura dello Stato per scopi amministrativi e non giudiziali.
Si tratta di una questione che questa Corte ha gia’ avuto modo di affrontare con alcune recenti pronunce, pervenendo alla conclusione che, a seguito dell’introduzione del “domicilio digitale”, corrispondente all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al
Consiglio dell’Ordine di appartenenza, la notificazione dell’impugnazione va eseguita all’indirizzo PEC del difensore costituito risultante dal ReGIndE; poiche’ solo quest’ultimo e’ qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’organizzazione preordinata all’effettiva difesa, non e’ idonea a determinare la decorrenza del termine breve di cui all’articolo 326 c.p.c., la notificazione della sentenza effettuata ad un indirizzo di PEC diverso da quello inserito nel ReGIndE (Sez. 6 – 3, Ordinanza n. li 30139 del 14/12/2017, Rv. 647189; Sez. 6 – L, Ordinanza n. 13224 del 25/05/2018, Rv. 648685).
In continuita’ con il citato orientamento va affermato il seguente principio di diritto:
“Il domicilio digitale previsto dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, come modificato dal Decreto Legge n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, corrisponde all’indirizzo PEC che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell’Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest’ultimo, e’ inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia. Solo questo indirizzo e’ qualificato ai fini processuali ed idoneo a garantire l’effettiva difesa, sicche’ la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile – a seconda dei casi – alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, e’ nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti dall’Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC)”.
Facendo applicazione del principio nel caso di specie, si deve concludere che la notificazione della sentenza impugnata presso un indirizzo di posta elettronica dell’Avvocatura dello Stato diverso da quello inserito nel ReGIndE non e’ idonea a far decorrere il termine per l’impugnazione, ai sensi dell’articolo 326 c.p.c., e quindi il ricorso risulta tempestivamente proposto.
3. Alla pubblica udienza il difensore della (OMISSIS) ha riferito che l’Avvocatura dello Stato, nell’incertezza circa il regime di impugnazione, ha proposto sia il presente ricorso per cassazione, sia l’appello e che la sentenza resa dalla Corte d’appello e’ stata, a sua volta, fatta oggetto di ricorso per cassazione. Tanto premesso, ha chiesto che i due giudizi di legittimita’ fossero riuniti.
La domanda di riunione deve essere disattesa, non ricorrendone i presupposti. I due giudizi, infatti, non devono essere decisi congiuntamente: al contrario, gia’ in tesi solo uno dei due e’ ammissibile. In particolare, avendo ritenuto l’ammissibilita’ del presente ricorso (par. 1), l’altro dovra’ – correlativamente – essere dichiarato inammissibile e potrebbe essere trattato con i riti camerali di cui agli articoli 380 bis e 380 bis 1 c.p.c..
Non sussistono, dunque, le condizioni per la riunione dei giudizi.
4. Passando all’esame del ricorso, occorre anzitutto riassumere le peculiarita’ della vicenda in esame.
L’immobile di che trattasi e’ stato fatto oggetto di confisca disposta ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575 (“Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere”).
Tale legge, a differenza del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (che ne ha disposto l’abrogazione e ad essa si e’ sostituito), non contiene una esaustiva disciplina dei rapporti tra ipoteca e pignoramento, da un lato, e sequestro o confisca penale, d’altro.
Il divieto di intraprendere o proseguire azioni esecutive sui beni oggetto di sequestro e confisca ai sensi della L. n. 575 del 1965, e’ stato introdotto solamente dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228 (Legge di stabilita’ 2013), articolo 1, comma 194 ss., che ha altresi’ disposto l’estinzione di diritto degli oneri e dei pesi iscritti o trascritti sugli stessi. Il comma 195 della citata disposizione prevede, in via transitoria, che il divieto di proseguire le azioni esecutive e l’estinzione di diritto delle garanzie non operano se, alla data della sua entrata in vigore (1 gennaio 2013), il bene era stato gia’ trasferito o aggiudicato, anche in via provvisoria, ovvero quando e’ costituito da una quota indivisa gia’ pignorata.
Nell’ambito del presente giudizio, le Sezioni unite di questa Corte, con le gia’ citate sentenze nn. 10532 e 10533 del 2013, di identico contenuto, hanno cassato le decisioni del Tribunale di Roma del 2008 e del 2009, in quanto nelle stesse era stato impiegato, quale criterio dirimente per risolvere il conflitto fra i creditori e l’Erario, quello dell’anteriorita’ dell’iscrizione ipotecaria, anziche’ quello – introdotto dalla legge n. 228 del 2012 – della tutela dell’aggiudicatario.
Il giudice del rinvio, applicando il principio affermato dalle Sezioni unite, ha rilevato che l’immobile pignorato era stato aggiudicato provvisoriamente in data 21 giugno 2007, quindi parecchi anni prima dell’entrata in vigore della citata L. n. 228 del 2012. Sulla base di cio’ ha nuovamente rigettato l’opposizione.
5.1 Con il primo motivo, la decisione e’ censurata per violazione o falsa applicazione della L. n. 228 del 2012, articolo 1, commi 194 e 195, nonche’ degli articoli 616, 619, 624 e 669 terdecies c.p.c..
In particolare, si deduce l’inidoneita’ dell’assegnazione provvisoria ad integrare i presupposti richiesti dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 195, per l’applicazione della disciplina transitoria, che fa salvi i diritti dei creditori. Cio’ in quanto l’assegnazione provvisoria avvenne (in data 21 giugno 2007) in pendenza dell’opposizione con richiesta di sospensiva rigettata dal tribunale, ma poi accolta dal collegio in sede di reclamo ex articoli 624 e 669 terdecies c.p.c. (con ordinanza pubblicata il 12 dicembre 2007).
In sostanza, l’Avvocatura dello Stato sostiene che l’accoglimento dell’opposizione ex articolo 619 c.p.c., avrebbe efficacia retroattiva, risalente al momento del deposito del ricorso in cancelleria, con conseguente travolgimento dell’assegnazione provvisoria intervenuta medio tempore. La caducazione dell’assegnazione provvisoria farebbe venire meno i presupposti per l’applicazione dell’eccezione contenuta nella L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 195, con assoggettamento della fattispecie alle previsioni generali di cui ai commi 194 e 197, della medesima disposizione, che dispongono l’improcedibilita’ dell’azione esecutiva e l’estinzione di diritto dell’ipoteca.
Tali conclusioni sono supportate da un ragionamento alquanto generico sulla ratio legis e da un argomento piu’ puntuale, relativo al termine per introdurre l’opposizione di terzo: se e’ vero che l’opposizione ex articolo 619 c.p.c., non si puo’ piu’ proporre dopo che sia stata disposta l’aggiudicazione dei beni, cio’ significa che l’opposizione proposta prima di tale momento, ove accolta, determina la caducazione dell’aggiudicazione successivamente disposta.
In ogni caso, il collegio, accogliendo il reclamo, ha ritenuto che la sospensione della procedura esecutiva fosse il provvedimento giusto da adottare fin dal principio e, quindi, ha travolto gli effetti dell’aggiudicazione provvisoria.
5.2 I motivo e’ infondato.
Anzitutto, va rilevato che l’opposizione di terzo non e’ stata accolta nel merito: diversamente da quanto si afferma in ricorso, questa Corte nel 2013 non ha definito il giudizio, ma ha disposto la cassazione con rinvio delle sentenze impugnate; il giudizio e’ proseguito fino a giungere ora nuovamente all’attenzione della Cassazione. Il presupposto che, secondo la tesi dell’Avvocatura ricorrente, determinerebbe la caducazione degli effetti dell’aggiudicazione provvisoria, quindi, non si e’ verificato.
In secondo luogo, non e’ esatta neppure l’asserzione secondo cui il termine ultimo per proporre l’opposizione di terzo sarebbe segnato dall’adozione del provvedimento di aggiudicazione: l’articolo 619 c.p.c., comma 1, prevede che l’opposizione puo’ essere proposta “prima che sia disposta la vendita o l’assegnazione dei beni”, che sono atti del processo esecutivo diversi e necessariamente anteriori all’aggiudicazione. Sotto questo profilo il ricorso risulta privo del requisito di specificita’ richiesto dall’articolo 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in quanto non e’ dato sapere quando e’ stata disposta la vendita e se l’opposizione sia stata depositata in data anteriore o successiva.
In ogni caso, la tesi degli enti ricorrenti e’ infondata nel suo complesso.
L’articolo 620 c.p.c., dispone che, se in seguito all’opposizione il giudice non sospende la vendita dei beni mobili o se l’opposizione e’ proposta dopo la vendita stessa, i diritti del terzo si fanno valere sulla somma ricavata. Quindi, e’ ben possibile che, pur in pendenza dell’opposizione, il giudice dell’esecuzione, non ravvisando la sussistenza dei presupposti di cui all’articolo 624 c.p.c., comma 1, disponga la vendita del bene; nel quale caso, il successivo accoglimento dell’opposizione non determina la caducazione della vendita e la reintegrazione del terzo nella proprieta’ del bene, bensi’ la concentrazione dei suoi diritti sulla somma ricavata dalla vendita nel frattempo eseguita.
Non convince neppure l’idea secondo cui la sospensione disposta dal collegio del reclamo retroagisce al momento dell’adozione dell’ordinanza reclamata o, addirittura, del decreto di rigetto pronunciato inaudita altera parte. Il provvedimento di sospensione per sua stessa natura ha effetti ex nunc, peraltro limitati al solo divieto di porre in essere ulteriori atti esecutivi, come previsto dall’articolo 626 c.p.c., quindi con salvezza di quelli gia’ compiuti.
Il primo motivo deve essere quindi respinto.
6.1 Con il secondo motivo si deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 194.
Gli enti ricorrenti sostengono che la citata disposizione prevedrebbe una speciale causa di estinzione della procedura esecutiva. Ove la stessa non dovesse applicarsi, perche’ ricorre l’eccezione prevista dal comma 195, del medesimo articolo, cio’ non comporterebbe l’automatica reiezione dell’opposizione di terzo, ma semplicemente la necessita’ di deciderla nel merito.
Con il terzo motivo si denuncia la violazione dell’articolo 112 c.p.c., giacche’, alla luce di quanto esposto nel motivo precedente, il tribunale avrebbe omesso di pronunciarsi sull’opposizione di terzo.
Con il quarto motivo si censura la sentenza impugnata per carenza assoluta di motivazione sul punto.
I tre motivi, che possono essere esaminati congiuntamente, sono infondati.
6.2 La questione focale e’ se l’ipotesi della concorrenza fra la confisca penale e il processo esecutivo sia regolata solamente dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 194 e ss., oppure se questa e’ – come sostiene l’Avvocatura dello Stato – una disciplina “incompleta”, che non esclude che la prevalenza della confisca sull’azione esecutiva possa ricavarsi anche da altre disposizioni dell’ordinamento. In altri termini, occorre verificare se la disciplina in esame costituisce un sistema chiuso ed esaustivo ovvero solo un frammento di un tessuto normativo piu’ ampio.
Nel corso di questo stesso giudizio, le Sezioni unite, con le gia’ citate sentenze nn. 10532 e 10533 del 2013, hanno ritenuto che “la L. 24 dicembre 2012, n. 228, ai commi 194 – 205, ha dettato una disciplina tendenzialmente organica, volta a regolare i rapporti tra creditori ipotecari e pignoranti e Stato, con riferimento alle procedure di confisca non soggette alla disciplina del Codice delle misure di prevenzione – Decreto Legislativo n. 159 del 2011”. Sebbene questa affermazione non rappresenti il principio di diritto vincolante per il prosieguo del giudizio, ai sensi dell’articolo 384 c.p.c., comma 2, il ricorso non offre elementi per discostarsene.
Al contrario, vari argomenti avallano la ricostruzione sistematica prospettata dalle Sezioni unite.
6.3 Il problema del conflitto fra i creditori pignoranti e lo Stato che confisca il medesimo immobile si svolge sul piano dei principi generali. Da un lato, emerge l’interesse pubblico a reprimere il fenomeno della criminalita’ organizzata, soprattutto nella sua dimensione economica, sottraendole i patrimoni provento di reato ed evitando il finanziamento di ulteriori attivita’ illecite. Sul versante opposto si pone il diritto del creditore a soddisfarsi sui beni del debitore, che trova la sua consacrazione non solo nell’articolo 2740 c.c., ma anche nei principi costituzionali di tutela giurisdizionale dei diritti (articolo 24 Cost.), dell’iniziativa economica (articolo 41 Cost.) e della proprieta’ privata (articolo 42 Cost.).
Vengono in rilevo, inoltre, i principi fondamentali del giusto processo e della sua ragionevole durata (articolo 111 Cost.). Il processo esecutivo, infatti, non si sottrae all’esigenza pubblicistica di uno svolgimento rapido ed efficiente. In particolare, sotto quest’ultimo profilo, assume rilievo centrale la fase liquidatoria: l’espropriazione forzata sara’ tanto piu’ efficiente, quanto piu’ elevato sia il prezzo di aggiudicazione e minore il numero dei tentativi di vendita. Pertanto, approntare le condizioni alle quali la vendita forzata e’ maggiormente fruttuosa significa dare concreta attuazione al principio del giusto processo anche dell’ambito dell’espropriazione forzata.
Una delle componenti che concorre in modo significativo all’efficienza delle vendite giudiziarie e’ rappresentata dalla tutela dell’aggiudicatario. Infatti, la partecipazione ad un’asta giudiziaria sara’ tanto piu’ “appetibile”, quanto minori siano le incertezze in ordine alla stabilita’ degli effetti dell’aggiudicazione. La prospettiva di un acquisto stabile e sicuro attira un piu’ elevato numero di partecipanti all’asta e determina una piu’ animata competitivita’ nella gara, e quindi, si traduce, in ultima analisi, in un maggior ricavo in minor tempo.
Sebbene l’aggiudicatario non vanti sul bene espropriato un diritto soggettivo pieno, quanto piuttosto un’aspettativa, questa non e’ di mero fatto, bensi’ di diritto. Infatti, in capo all’aggiudicatario deve essere ravvisato un affidamento qualificato sulla stabilita’ della vendita giudiziaria, come si ricava dall’articolo 187 bis disp. att. c.p.c. e dalla L. Fall., articolo 18 (v. Sez. U, Sentenza n. 21110 del 28/11/2012, Rv. 624256). Persino dopo l’estinzione o la chiusura anticipata del processo esecutivo, l’aggiudicatario ha diritto al decreto di trasferimento. Per tali ragioni questa Corte ha ravvisato in capo all’aggiudicatario uno speciale ius ad rem (condizionato al versamento del prezzo), rispetto al quale e’ configurabile un obbligo di diligenza e di buona fede a carico dei soggetti tenuti alla custodia e conservazione del bene aggiudicato (Sez. 3, Sentenza n. 14765 del 30/06/2014, Rv. 631577).
Il favor legis di cui gode l’aggiudicatario, anche provvisorio, non trova la propria giustificazione nell’esigenza di tutela di una posizione giuridica individuale, bensi’ nell’interesse generale – di matrice pubblicistica – alla stabilita’ degli effetti delle vendite giudiziarie, quale momento essenziale per non disincentivare la partecipazione alle aste e quindi per garantire la fruttuosita’ delle stesse, in ossequio del principio costituzionale di ragionevole durata del processo.
Questo favor e’ certamente presente anche nelle scelte compiute dal legislatore penale. La disciplina transitoria contenuta nella L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 195, infatti, ritiene subvalenti le ragioni individuali del creditore, rispetto all’esigenza di repressione di fenomeni criminali di particolare gravita’, ma fa salva la tutela dell’aggiudicatario, nell’evidente consapevolezza che diversamente si infliggerebbe un grave vulnus all’efficienza dell’intero sistema delle vendite giudiziarie.
Consegue che, in presenza di una scelta legislativa cosi’ saldamente radicata nei principi generali che regolano il processo esecutivo, non vi e’ spazio per trovare una regola di contemperamento fra gli opposti interessi del creditore e dello Stato diversa da quella sopra richiamata. L’unico criterio legale per regolare il conflitto fra le ragioni dei creditori e quelle dello Stato e’ dettato dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 195: restano salvi gli effetti non solo dei trasferimenti, pure quelli dell’aggiudicazione, anche in via provvisoria, determinatisi in data anteriore al 1 gennaio 2013 (data di entrata in vigore della legge).
6.3 Va dunque affermato il seguente principio di diritto:
“Nel caso di sequestro penale o confisca disposti ai sensi della L. 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro le organizzazioni criminali di tipo mafioso, anche straniere) su un bene immobile che e’ oggetto di espropriazione forzata, l’interesse dello Stato a confiscare il bene prevale, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 194, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, su quello del creditore a soddisfarsi sull’immobile, ma e’ sempre recessivo rispetto a quello del terzo che si sia reso aggiudicatario del bene, anche in via provvisoria, in data anteriore all’entrata in vigore della stessa legge n. 228 del 2012 (1 gennaio 2013). Ai tali fini e’ irrilevante la circostanza che l’Erario abbia proposto opposizione di terzo con ricorso depositato anteriormente all’aggiudicazione, qualora la procedura esecutiva non sia stata tempestivamente sospesa”.
6.4 n tribunale si e’ conformato a tale principio e la decisione impugnata e’ immune da vizi di legittimita’.
Omettendo l’esame delle ragioni dell’opposizione fondate sulla prospettazione di una fattispecie diversa da quella configurata dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 195, e decidendo solamente sulla base del criterio ivi contenuto, il tribunale non e’ caduto nel vizio di minuspetizione o di difetto assoluto di motivazione, ma ha implicitamente disatteso un’argomentazione difensiva non compatibile con la soluzione giuridica adottata.
I motivi in esame sono quindi infondati e devono essere rigettati.
7. Con il quinto motivo si deduce, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione dell’articolo 384 c.p.c., in quanto il Tribunale non si sarebbe attenuto al principio di diritto affermato dalle Sezioni unite con le citate sentenze nn. 10532 e 10533 del 2013.
Il vizio denunciato non sussiste, in ragione di quanto sopra affermato: il Tribunale, diversamente da quanto sostenuto in ricorso, ha correttamente interpretato ed applicato il principio di diritto affermato da questa Corte in occasione del primo giudizio di legittimita’ (v. par. 4).
8. Con il sesto e il settimo motivo vengono riproposte le ragioni poste a fondamento dell’originaria opposizione di terzo. Per comprenderne la portata occorre considerare che la L. n. 228 del 2012, e’ successiva alla proposizione dell’opposizione ex articolo 619 c.p.c., sicche’ quest’ultima era inizialmente basata soltanto su una ricostruzione sistematica di talune norme processuali e sostanziali diverse dalla disciplina speciale intervenuta nel corso del giudizio.
Nelle pagine precedenti (par. 6.2) e’ stata ampiamente illustrata la natura esaustiva e completa dell’apparato normativo delineato dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 194 e ss., e l’impossibilita’ di integrare il criterio di composizione del conflitto fra creditori pignoranti e lo Stato ivi stabilito mediante il ricorso a norme esterne alla citata legge speciale.
Per tale ragione, i motivi in esame sono inammissibili.
9. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell’articolo 385 c.p.c., comma 1, le spese del giudizio di legittimita’ vanno poste a carico delle Amministrazioni ricorrenti, nella misura indicata nel dispositivo.
Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato per essere un’amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, non trova applicazione il Decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, articolo 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

rigetta il ricorso e condanna le Amministrazioni ricorrenti al pagamento in solido, in favore di ciascuno dei controricorrenti, delle spese del giudizio di legittimita’, che liquida in Euro 7.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge.

Avv. Renato D’Isa

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