Corte di Cassazione, sezione prima civile, Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20039.

La massima estrapolata:

Notificazione della sentenza a mezzo PEC, la copia analogica della ricevuta di avvenuta consegna, completa di attestazione di conformità, è idonea a certificare l’avvenuto recapito del messaggio e degli allegati, salva la prova contraria, di cui è onerata la parte che solleva la relativa eccezione, dell’esistenza di errori tecnici riferibili al sistema informatizzato.

Ordinanza 24 settembre 2020, n. 20039

Data udienza 4 febbraio 2020

Tag/parola chiave: Sentenza d’appello – Notifica a mezzo PEC – Esclusione della nullità in presenza di mere irregolarità – Rilevanza del principio del raggiungimento dello scopo – Attestazione di conformità del difensore – Sufficienza del riferimento al contenuto testuale del documento che ne è oggetto – Tardività del ricorso – Inammissibilità

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CRISTIANO Magda – Presidente

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA
sul ricorso 13386/2015 proposto da:
Fallimento della (OMISSIS) S.r.l., in persona del curatore avv. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentato e difeso dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
(OMISSIS), (OMISSIS), elettivamente domiciliati in (OMISSIS), presso lo studio dell’avvocato (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avvocato (OMISSIS), giusta procura in calce al controricorso;
– controricorrenti –
contro
(OMISSIS); (OMISSIS); (OMISSIS) S.r.l.
– intimati –
avverso la sentenza n. 4657/2014 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositata il 25/11/2014;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 04/02/2020 dal Cons. Dott. Paola Vella.

RILEVATO

che:
1. Il Fallimento della (OMISSIS) s.r.l. ha impugnato, con ricorso per cassazione affidato a due motivi, la sentenza della Corte di Appello di Napoli del 25/11/2014 che, in accoglimento dell’appello proposto dai coniugi (OMISSIS) e (OMISSIS) contro la sentenza di primo grado, ed in parziale riforma della stessa, ha dichiarato non opponibile alla (OMISSIS) – acquirente da (OMISSIS) s.r.l. di un’unita’ abitativa (successivamente costituita in fondo patrimoniale col marito) da questa costruita su terreno gia’ di proprieta’ di (OMISSIS) – la simulazione assoluta dell’atto del 21/12/1994, con il quale la societa’ poi fallita aveva ceduto alla costruttrice il terreno in questione.
2. (OMISSIS) e (OMISSIS) hanno resistito con controricorso, eccependo preliminarmente l’inammissibilita’ del ricorso per tardivita’ della relativa notificazione.
2.1. Le altre parti del giudizio, cui il ricorso e’ stato notificato ai fini della litis denuntiatio (siccome destinatarie di domande connesse, avanzate dal Fallimento con l’unico atto di citazione, in ordine alle quali la pronuncia di primo grado e’ passata in giudicato), non hanno svolto difese.
2.2. I controricorrenti hanno depositato memoria datata 21/01/2020, in cui si insiste per la declaratoria di inammissibilita’ del ricorso (e in subordine per il suo rigetto), con condanna dei ricorrenti alle spese e al risarcimento dei danni ex articolo 96 c.p.c., comma 3, allegando anche uno stralcio del registro Inipec attestante l’indirizzo pec del legale del difensore costituito per il Fallimento.
2.3. Il Fallimento ricorrente ha a sua volta depositato memoria datata 23/01/2020 nella quale ha eccepito la “nullita’ della notificazione della sentenza”, con conseguente “insussistenza dell’eccepita inammissibilita’ del ricorso”, nonche’ la “nullita’ della notifica del controricorso” (in uno ad ulteriori “eccezioni relative alla “fotocopia di passaggio in giudicato””), insistendo per l’accoglimento del ricorso e chiedendo comunque il rigetto della domanda di risarcimento danni per responsabilita’ aggravata ex articolo 96 c.p.c..

CONSIDERATO

che:
3. Preliminarmente all’esame dei due motivi – cosi’ rubricati: I.) “violazione e falsa applicazione di legge, in relazione al collegamento negoziale ed alla consolidata giurisprudenza di cassazione sul punto, ricorribile ex articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 3”; II.) “violazione e falsa applicazione delle norme di diritto per aver violato in tema di procedimento e di diritto ai sensi del combinato disposto degli articoli 1343 c.c. e segg. e articoli 1418 e 1421 c.c., incorrendo cosi’ non solo in vizi omissivo ma anche di violazione di legge e in procedendo, ricorribile ex articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 3-4, perche’ pur riconoscendo l’illiceita’ della causa distrattiva del contratto non ne dichiara la nullita’ del contratto stesso che invece doveva rilevarsi d’uffici in ogni stato e grado” – va rilevata l’inammissibilita’ del ricorso in ragione della tardivita’ della sua notifica, avvenuta in data 21/05/2015, stante la validita’ della notifica della sentenza d’appello eseguita in data 27/11/2014 a mezzo PEC, con conseguente superamento del termine breve di sessanta giorni ex articolo 325 c.p.c..
4. A sostegno della corrispondente eccezione, i controricorrenti hanno allegato (v. doc. 3): copia analogica della sentenza d’appello n. 4657/14, corredata da attestazione di conformita’ (ex “Decreto Legge n. 90 del 2014, articolo 52 – L. n. 114 del 2014”) all’originale digitale “estratto dal fascicolo informatico n. 883/12 R.G. della Corte di appello di Napoli – I sezione civile”; relata di notifica “in via telematica, ai sensi del Decreto Ministeriale Giustizia3 aprile 2013, n. 48” della predetta sentenza, trasmessa a mezzo PEC all’indirizzo di posta elettronica del difensore costituito del Fallimento (OMISSIS) s.r.l., avv. (OMISSIS) ( (OMISSIS)); copia analogica delle ricevute di notifica, accettazione e consegna telematica del messaggio e relativi allegati (sentenza e relata telematica in formato pdf.p7m); attestazione di conformita’ “ai sensi e per gli effetti del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 bis, comma 9, convertito nella L. n. 221 del 2012, come introdotto dal Decreto Legge n. 90 del 2014, articolo 52, convertito nella L. n. 114 del 2014, nonche’ del Decreto Legge n. 132 del 2014, convertito nella L. n. 162 del 2014” delle predette ricevute cartacee di accettazione e consegna – attestanti l’intervenuta notificazione della sentenza d’appello, in data 27/11/2014, all’indirizzo PEC dell’avv. (OMISSIS) “ricavato dal pubblico registro INIPEC” – “ai files. eml emessi contestualmente dal sistema di posta elettronica certificata (c/o Aruba Sign) ed estratti direttamente dal dichiarante”.
4.1. L’intervenuta notificazione della sentenza d’appello trova riscontro nell’istanza del 18/12/2014 allegata allo stesso ricorso, recante come oggetto “parere sull’avvenuta notifica sentenza Corte Appello di Napoli n. 4657/14”, in cui il curatore del Fallimento (OMISSIS) s.r.l. fa riferimento “alla comunicazione dell’Avvocato (OMISSIS), costituito per la Curatela, ed alla notifica della sentenza di Appello che richiede una decisione sul prosieguo, urgente perche’ consenta nel termine di 60 giorni dal 28 novembre 2014, una decisione circa la proposizione di un ricorso per Cassazione”.
5. Al riguardo il ricorrente, dopo aver perentoriamente affermato nel frontespizio del ricorso che la sentenza d’appello impugnata non era stata “mai notificata”, a fronte dell’eccezione sollevata dai controricorrenti ha aggiunto, nella memoria del 23 gennaio 2020, di aver “ricevuto la notificazione della sentenza n. 4657/2014, da parte della Cancelleria della Corte d’Appello, I sezione civile, inviata ai sensi del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16, che, ai sensi dell’articolo 133 c.p.c., come modificato dal Decreto Legge n. 90 del 2014, pero’, non produce gli effetti ex articolo 325 c.p.c.” ed ha altresi’ ammesso che la sentenza gli era stata notificata a mezzo PEC anche dagli odierni controricorrenti, sollevando pero’ una serie di contestazioni sulla regolarita’ di detta notificazione, in parte estese anche alla regolarita’ della notifica del controricorso.
5.1. In particolare, dopo aver osservato che la relata di notifica e’ “presente solo nel messaggio PEC e non anche nel documento separato in formato pdf prescritto dalla L. n. 53 del 1994, articolo 3-bis e dall’articolo 19-bis del Provv. DGSIA 16/4/2014”, il ricorrente ha eccepito che nell’oggetto del messaggio pec datato 27 novembre 2014 manca la specifica dizione “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994” (essendovi indicato solo “notifica telematica”) e che la relata di notifica presenta i seguenti “gravi vizi e/o omissioni”: i) “manca l’attestazione di conformita’ in quanto non si comprende se sia stata notificata una copia informatica di documento informatico della sentenza, estratta percio’ ai sensi del Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-bis, comma 9-bis, ovvero una copia informatica della copia analogica rilasciata dalla cancelleria, essendo stato omesso ogni riferimento al riguardo nella relata di notifica, che dovrebbe contenere le indicazioni previste dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-undecises, comma 3, nel primo caso, e l’attestazione L. n. 53 del 1994, ex articolo 3-bis, comma 2, nel secondo caso. Il tutto conformemente al disposto di cui all’articolo 19-ter Provv. DGSIA 16/4/2014 recante le regole tecniche relative alle modalita’ di attestazione di conformita’ su documento separato”, con la conseguenza che non vi e’ prova che sia stata notificata copia autentica della sentenza; ii) “manca l’indicazione dell’elenco pubblico, tra quelli previsti dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-ter, dal quale e’ stato estratto l’indirizzo PEC del destinatario”; iii) “non si ha contezza (…) che l’indirizzo PEC dell’avvocato notificante risultasse iscritto in uno dei pubblici elenchi previsti dal Decreto Legge n. 179 del 2012, citato articolo 16-ter, secondo la previsione della prima parte della L. n. 53 del 1994, articolo 3-bis, comma 12, secondo cui “La notificazione puo’ essere eseguita esclusivamente utilizzando un indirizzo di posta elettronica certificata del notificante risultante da pubblici elenchi””; iv) “viene riportato erroneamente il nome (OMISSIS)” (in luogo di (OMISSIS), come indicato nella sentenza di appello); v) “manca l’indicazione del codice fiscale delle parti che hanno conferito la procura alle liti, indicazione prescritta dalla L. n. 53 del 1994, articolo 3-bis, comma 5, lettera c)”; vi) manca “l’indicazione della sezione della Corte d’Appello che pronuncio’ il provvedimento oggetto di notificazione”, in violazione dell’articolo 3-bis cit., successivo comma 6; vii) “non vi e’ traccia” della procura alle liti al notificante; viii) non e’ stata “correttamente formata l’attestazione di conformita’ della copia analogica della notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994, articolo 9, comma 1-bis, datata 25/06/2015 (dopo la notifica del ricorso per cassazione avvenuta in data 21/05/2015)”, poiche’ il riferimento fatto dal difensore dei controricorrenti “all’articolo 16-bis comma 9 (bis, n.d.e.) Decreto Legge n. 179 del 2012, lascerebbe intendere che il notificante abbia estratto le ricevute delle notificazioni dal fascicolo informatico di cancelleria, laddove la L. n. 53 del 1994, articolo 9, comma 1 bis, prescrive, invece, che la prova analogica della notifica eseguita telematicamente dall’avvocato debba essere data attraverso l’estrazione di “copia su supporto analogico (a) del messaggio di posta elettronica certificata, (b) dei suoi allegati, (c) della ricevuta di accettazione e (d) di avvenuta consegna e (e) ne attesta la conformita’ ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, articolo 23, comma 1″ con estrazione di tali copie analogiche, quindi, dal proprio archivio informatico e non di certo dai registri informatici del Tribunale”; ix) “la copia analogica prodotta ex adverso, in violazione della norma richiamata, comprende solo la stampa del messaggio (nel cui corpo del testo e’ contenuta l’imperfetta relazione di notifica, che non e’ in PDF e non puo’ pertanto esser stata firmata digitalmente) e le ricevute di accettazione e consegna, senza la stampa dell’atto oggetto di notifica e della relata in formato pdf (“e dei suoi allegati”), sicche’ “la prova analogica della notificazione telematica non e’ stata, correttamente data ai sensi della L. n. 53 del 1994, articolo 9, comma 1-bis”.
6. Le minuziose contestazioni sulla regolarita’ del procedimento di notifica telematica cd. “in proprio”, ai sensi della L. n. 53 del 1994 (e successive modifiche), non appaiono fondate, alla luce dell’orientamento assunto da questa Corte in subiecta materia, in base al fondamentale principio per cui “la L. n. 53 del 1994, articolo 11, la’ dove commina la nullita’ della notificazione eseguita personalmente dall’avvocato “se non sono osservate le disposizioni di cui agli articoli precedenti”, non intende affatto sanzionare con l’inefficacia anche le piu’ innocue irregolarita’” – in relazione alle quali “non viene in rilievo la lesione del diritto di difesa o altro pregiudizio per la decisione finale, bensi’, al piu’, una mera irregolarita’ sanabile in virtu’ del principio di raggiungimento dello scopo” – laddove “la consegna telematica ha comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato cosi’ il raggiungimento dello scopo legale”, per avere la parte ricevuto la notifica e compreso il contenuto dell’atto (Cass. Sez. U., 23620/2018, 7665/2016; Cass. 14042/2018, 30927/2018, 20625/2017, 6079/2017, 19814/2016, 26831/2014).
6.1. In particolare, sulla scorta del richiamato principio di raggiungimento dello scopo, questa Corte ha piu’ volte respinto l’eccezione di nullita’ della notifica telematica priva della indicazione, nell’oggetto del messaggio PEC, della dicitura “notificazione ai sensi della L. n. 53 del 1994” (Sez. U., 23620/2018; Cass. 30927/2018), rispetto alla quale la dicitura “notifica telematica”, presente nella notifica in esame, appare piu’ che sufficiente.
6.2. Parimenti inconferente e’ la mera incompletezza del nome di una delle parti nel cui interesse e’ stata effettuata la notifica ( (OMISSIS), in luogo di (OMISSIS)), avendo questa Corte escluso la nullita’ della notifica addirittura in un caso di indicazione di un’amministrazione diversa da quella nei cui confronti si era svolto il giudizio, poiche’ dalla lettura complessiva dell’atto emergeva chiaramente la riferibilita’ alla parte interessata e lo stesso aveva comunque raggiunto il suo scopo, consentendo alla controparte di difendersi adeguatamente (Cass. 26489/2018).
Le stesse argomentazioni valgono per l’eccezione di “mancata indicazione del codice fiscale delle parti che hanno conferito la procura alle liti, prescritta dalla L. n. 53 del 1994, articolo 3-bis, comma 5, lettera c)” (Cass. Sez. U, 23620/2018), trattandosi di dati chiaramente indicati nell’intestazione della sentenza oggetto di notifica, al pari della “esistenza di procura alle liti in capo al notificante (avv. (OMISSIS))”.
Del resto, lo scopo essenziale della relazione di notificazione e’ rendere “percepibile dal destinatario la funzione cui l’invio dell’atto assolve, contenendo i dati che consentono di individuarne la collocazione processuale e la conformita’ all’originale, nonche’ la legittimazione del mittente” (Cass. 11593/2017, che ha percio’ reputato inidonea a far decorrere il termine breve ex articolo 325 c.p.c., una notifica della sentenza che si presentava del tutto priva della relazione di notificazione, del codice fiscale dell’avvocato notificante, del nome, cognome, ragione sociale o codice fiscale della parte conferente il mandato, nonche’ dell’attestazione di conformita’ all’atto cartaceo da cui l’atto notificato era stato tratto).
6.3. Analoga conclusione va tratta per la mancata indicazione, nella relata di notifica, della sezione della Corte d’Appello che ha pronunciato la sentenza impugnata – invece specificamente indicata nella “attestazione di conformita’” della copia analogica all’originale digitale – avendo questa Corte affermato che, nell’ipotesi di notifica dell’atto in corso di procedimento, l’onere di indicazione della sezione (oltre che del numero e dell’anno di ruolo della causa) “assolve al fine di consentire l’univoca individuazione del processo al quale si riferisce la notificazione”, sicche’, “ove l’atto contenga elementi altrettanto univoci”, come “gli estremi della sentenza impugnata, la notificazione non potra’ essere dichiarata nulla, ai sensi dell’articolo 156 c.p.c., comma 3, avendo comunque raggiunto il suo scopo” (Cass. 17022/2018).
6.4. Sempre in forza del principio del raggiungimento dello scopo va esclusa l’efficacia invalidante della mancata indicazione, nella relata di notifica, dell’elenco pubblico – tra quelli previsti dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16-ter – da cui e’ stato estratto l’indirizzo di posta elettronica del destinatario (Cass. Sez. U, 7665/2016; Cass. 6079/2017, 30927/2018), tanto piu’ che nel caso di specie il notificante ha espressamente dichiarato, nell’attestazione di conformita’ relativa alle ricevute cartacee di accettazione e consegna, che l’indirizzo PEC del destinatario e’ stato “ricavato dal pubblico registro INIPEC”, come poi comprovato dal documento allegato alla memoria dei controricorrenti.
Al riguardo, le Sezioni Unite di questa Corte, valorizzando l’introduzione del cd. “domicilio digitale”, hanno ritenuto valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui al Decreto Legislativo n. 82 del 2005, articolo 6-bis, atteso che, proprio in virtu’ di tale disposizione, il difensore e’ obbligato a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo e’ a sua volta obbligato ad inserirlo sia nei registri INI-PEC, sia nel ReGIndE, che sono, per l’appunto, pubblici elenchi (Cass. Sez. U., 23620/2018).
Numerose pronunce hanno poi ribadito la piena legittimita’ di notifiche eseguite presso l’indirizzo PEC risultante dall’indice nazionale degli indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) istituito dal Ministero dello Sviluppo Economico, espressamente incluso fra i pubblici elenchi del Decreto Legge n. 179 del 2012, ex articolo 16-ter (ex multis Cass. 9893/2019), ribadendo espressamente “il principio, enunciato dalle S.U. n. 23620/2018 (ma, nello stesso senso, gia’ Cass. n. 30139/2017), per cui “in materia di notificazioni al difensore, in seguito all’introduzione del “domicilio digitale”, previsto dal Decreto Legge n. 179 del 2012, articolo 16 sexies, conv. con modif. dalla L. n. 221 del 2012, come modificato dal Decreto Legge n. 90 del 2014, conv. con modif. dalla L. n. 114 del 2014, e’ valida la notificazione al difensore eseguita presso l’indirizzo PEC risultante dall’albo professionale di appartenenza, in quanto corrispondente a quello inserito nel pubblico elenco di cui al Decreto Legislativo n. 82 del 2005, articolo 6 bis, atteso che il difensore e’ obbligato, ai sensi di quest’ultima disposizione, a darne comunicazione al proprio ordine e quest’ultimo e’ obbligato ad inserirlo sia nei registri INI PEC, sia nel ReGindE, di cui al Decreto Ministeriale 21 febbraio 2011, n. 44, gestito dal Ministero della Giustizia”” (Cass. 29749/2019).
6.5. Le superiori considerazioni valgono anche con riguardo all’analoga contestazione riferita all’indirizzo PEC dell’avvocato notificante ( (OMISSIS).pec.ordineforense.salerno.it (OMISSIS)
(OMISSIS)
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(OMISSIS)
(OMISSIS)

 

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

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