Corte di Cassazione, sezioni unite civili, Ordinanza 9 dicembre 2019, n. 32114.
La massima estrapolata:
La notificazione del ricorso per la revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestività del successivo ricorso per cassazione, ai sensi degli artt. 360, primo comma, n. 1, e 362 c.p.c., va accertata non soltanto con riguardo al termine di sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia impugnata ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per revocazione.
Ordinanza 9 dicembre 2019, n. 32114
Data udienza 19 novembre 2019
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONI UNITE CIVILI
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPIRITO Angelo – Primo Presidente f.f.
Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Presidente di Sez.
Dott. DE CHIARA Carlo – Presidente Sezione
Dott. GARRI Fabrizia – Consigliere
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere
Dott. SCRIMA Antonietta – Consigliere
Dott. CIRILLO Francesco Maria – Consigliere
Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19512/2018 proposto da:
(OMISSIS) S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso lo STUDIO (OMISSIS), rappresentata e difesa dagli avvocati (OMISSIS), (OMISSIS) e (OMISSIS);
– ricorrente –
contro
SOCIETA’ (OMISSIS), in proprio e nella qualita’ di mandataria del costituendo raggruppamento temporaneo di imprese con (OMISSIS) s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in (OMISSIS), presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
(OMISSIS) S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato (OMISSIS);
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 5944/2017 del CONSIGLIO DI STATO, depositata il 18/12/2017.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/11/2019 dal Presidente Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE.
FATTI DI CAUSA
1. – Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 5944 del 2017, pubblicata il 18 dicembre 2017, accolto l’appello principale proposto avverso la sentenza del TAR Sardegna – Cagliari n. 172 del 2017, dalla Societa’ (OMISSIS) (d’ora innanzi, solo (OMISSIS)), quale capogruppo di un costituendo RTI, e da (OMISSIS) srl; nel contraddittorio con la stazione appaltante, (OMISSIS) SpA (che aveva bandito una gara per l’appalto per la Progettazione definitiva ed esecutiva e successiva esecuzione dei lavori di riordino e razionalizzazione della fascia costiera di (OMISSIS)) e con l’aggiudicataria (OMISSIS) srl (d’ora in avanti, semplicemente (OMISSIS)), il cui appello incidentale veniva respinto; accertata una causa di esclusione dalla gara dell’aggiudicataria appena menzionata, accoglieva l’originaria
richiesta di ritiro in autotutela dell’aggiudicazione all’ (OMISSIS) e: a) dichiarava l’inefficacia del contratto “eventualmente stipulato” dalla stazione appaltante con quest’ultima, disponendo – in tal caso – il subentro, nel medesimo, dell’ATI capeggiata dall’appellante principale (OMISSIS); b) regolato le spese processuali.
1.1. – Secondo tale giudice, per quello che ancora interessa in questa sede, dagli atti non emergeva con chiarezza se il contratto tra la stazione appaltante (OMISSIS) e l’aggiudicataria (OMISSIS) fosse stato, o meno, stipulato e se lo stesso avesse avuto anche concreta esecuzione, con “conseguente possibilita’ di soddisfacimento della pretesa all’integrale esecuzione della commessa”, ovvero residuasse spazio “per l’eventuale risarcimento per equivalente, peraltro richiesto solo in via subordinata” dalla parte vittoriosa.
1.2. – Cio’ che imponeva l’accoglimento del ricorso proposto da (OMISSIS) era l’accertamento di una causa di esclusione dalla gara dell’aggiudicataria, per essere venuta meno la continuita’ del possesso del requisito di cui al Decreto Legislativo n. 163 del 2006, articolo 253, comma 15 (ossia l’avvalimento, da parte dell’impresa aggiudicataria che non abbia ancora maturato il quinquennio di vita dalla sua costituzione, degli specifici requisiti di capacita’ professionale posseduta dai propri direttori tecnici o soci, al fine della partecipazione alle gare).
2. – Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 111 Cost., comma 8 e articolo 110 CPA e articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1, l’ (OMISSIS), con tre motivi, illustrati anche con memoria.
3. – La (OMISSIS) ed (OMISSIS) hanno resistito con controricorso e memoria.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. – Con il primo mezzo di impugnazione (Eccesso di potere giurisdizionale sub specie di sconfinamento nell’ambito riservato alla valutazione discrezionale della P.A.), l’ (OMISSIS) ha censurato la sentenza del Consiglio di Stato nella parte in cui, annullando l’aggiudicazione disposta in suo favore, ha altresi’ statuito il subentro di (OMISSIS) in suo luogo: ma, annullando l’aggiudicazione disposta in favore della (OMISSIS) (e statuendo il cd. subentro in suo danno), il giudice di appello non avrebbe potuto rimuovere l’atto illegittimo, perche’ tale potere, esercitato ben oltre i 18 mesi stabiliti dalla legge, sarebbe spettato solo alla PA, in sede di riesame, e all’esito di un apposito procedimento amministrativo da svolgere nel contraddittori con gli interessati: considerando l’interesse pubblico rispetto alla gia’ valutata illegittimita’ dell’atto; vagliando l’affidabilita’ della impresa aggiudicataria; considerando altresi’ che, dopo tre anni di rapporto fiduciario, andava esaminata l’opportunita’ di mantenere in vita l’aggiudicazione originariamente disposta.
2. – Con il secondo (Difetto assoluto di giurisdizione in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, nn. 1 e 3 e Violazione e falsa applicazione degli articoli 121 e 122 CPA), l’ (OMISSIS) si lamenta del travalicamento degli argini stabiliti, con ipotesi tassative, dagli articoli 121 e 122 CPA riguardo all’intervento del GA sugli atti iure privatorum della PA o, comunque, dati con riferimento alla fase esecutiva del contratto che e’ retta dal diritto privato; superamento avvenuto con la statuizione di subentro nel contratto, sia pure data dal GA a seguito dell’annullamento dell’originaria aggiudicazione, e con pronuncia viziata da difetto assoluto di giurisdizione.
3. – Con il terzo (Difetto di giurisdizione in relazione all’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e Giurisdizione del GO sull’esecuzione dei contratti pubblici), l’ (OMISSIS) premesso che, pur non essendo stato formalmente stipulato il contratto, il rapporto da esso nascente era nella sua piena fase esecutiva e che, su impulso della stazione appaltante, essa aveva gia’ completato la progettazione definitiva delle opere (secondo il punto 1.2 del Disciplinare di gara, in rapporto al quale era stabilito anche uno specifico corrispettivo) ha censurato la decisione per l’attribuzione del potere al GO (e il venir meno della giurisdizione dell’AGA), essendosi esaurita la fase dell’evidenza pubblica con l’aggiudicazione ed il compimento di una delle obbligazioni contrattuali.
4. – Va dapprima esaminata l’eccezione di tardivita’ del ricorso per cassazione, sollevata dalle parti resistenti.
4.1. – Con essa si assume che la ricorrente (OMISSIS) abbia proposto avverso la sentenza in questa sede impugnata anche un ricorso per revocazione, davanti al Consiglio di Stato, con atto notificato il 20-22 febbraio 2018 e depositato il 27 successivo. Di conseguenza, la notifica del presente ricorso a mezzo di posta elettronica certificata, al domicilio eletto della controricorrente, in data 18 giugno 2018 sarebbe avvenuto quando era ormai irrimediabilmente spirato il termine breve per il ricorso per cassazione di cui all’articolo 325 c.p.c., comma 2. Cio’ in quanto la notificazione dell’impugnazione equivarrebbe alla notificazione della sentenza contro cui sia proposta l’impugnazione stessa (riferimento a Cass. nn. 11832 del 2017 e 13030 del 2013).
4.2. – Di qui la tardivita’ del ricorso proposto dall’ (OMISSIS), essendo decorsi piu’ di sessanta giorni tra la data della notificazione del ricorso per revocazione (20-22 febbraio 2018) e quella di notificazione del ricorso per cassazione (18 giugno 2018), con la conseguente inammissibilita’ dell’impugnazione.
4.3. – A tale eccezione, l’ (OMISSIS) ha replicato affermando che il principio richiamato dai controricorrenti sarebbe stato elaborato dalla giurisprudenza con riferimento al codice di rito civile, percio’ si tratterebbe di una regola capace di integrare quello amministrativo solo nella dimostrata presenza di una lacuna nel CPA, cio’ che invece andrebbe escluso, come andrebbe escluso anche il fatto che tale regula iuris sia l’espressione di un principio generale. Infatti, l’operazione interpretativa estensiva sarebbe vietata dall’articolo 39, comma 1, CPA e anche da rilievo che la materia dei termini d’impugnazione troverebbe una compiuta disciplina nel CPA (particolarmente, nell’articolo 92), che non consentirebbe di assimilare alla notificazione della sentenza anche la notificazione dell’impugnazione per revocazione.
5. – L’eccezione sollevata dalle parti resistenti e’ fondata e deve essere accolta.
5.1. – E’ indirizzo consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello espresso dal principio di diritto secondo cui la notificazione della citazione per la revocazione di una sentenza di appello equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestivita’ del successivo ricorso per cassazione va accertata non soltanto con riguardo al termine di un anno dal deposito della pronuncia impugnata, ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione della citazione per revocazione, a meno che il giudice della revocazione, a seguito di istanza di parte, abbia sospeso il termine per ricorrere per cassazione, ai sensi dell’articolo 398 c.p.c., comma 4 (Sez. 1, Sentenza n. 14267 del 2007; Sez. 3, Sentenza n. 7261 del 2013; Sez. 5, Ordinanza n. 22220 del 2019).
5.2. – Un principio di cui queste stesse Sezioni unite (Sentenza n. 12084 del 2016) hanno fatto ulteriore impiego con l’affermazione per la quale la notifica dell’appello dimostra la conoscenza legale della sentenza da parte dell’appellante, sicche’ la notifica da parte sua di un nuovo appello anteriore alla declaratoria di inammissibilita’ o improcedibilita’ del primo deve risultare tempestiva in relazione al termine breve decorrente dalla data del primo appello.
5.3. – Di tale ultimo principio, con perfetto allineamento alla richiamata affermazione, ha fatto applicazione anche il Consiglio di Stato (Sez. IV, n. 6060 del 2006) convenendo sulla regola secondo cui fino al momento in cui non sia intervenuta una declaratoria di improcedibilita’ o di inammissibilita’ del gravame, puo’ sempre esser proposto un secondo atto di appello, sempre che la seconda impugnazione risulti tempestiva e si sia svolto regolare contraddittorio tra le parti. In relazione, poi, alla tempestivita’ della seconda impugnazione, si deve aver riguardo non al termine annuale, ma a quello breve che decorre, in difetto di anteriore notificazione della sentenza appellata, dalla data di proposizione della prima impugnazione, atteso che proprio la proposizione di quest’ultima equivale alla conoscenza legale della decisione impugnata da parte del soggetto che l’abbia proposta e, pertanto, fa decorrere il termine breve per le ulteriori impugnazioni nei confronti della stessa o delle altre parti.
5.4. – Si tratta di principia iuris che formano ormai un corpo di regole comuni alle giurisdizioni di vertice, delle quali da’ atto lo stesso CPA che, all’articolo 39 reca la regola generale secondo la quale, “1. Per quanto non disciplinato dal presente codice si applicano le disposizioni del c.p.c., in quanto compatibili o espressione di principi generali”.
5.5. – Ne’ ha pregio l’argomento utilizzato dalla ricorrente secondo cui sarebbe dell’articolo 92, comma 3 del CPA a organizzare un microsistema riguardante le impugnazioni nell’ambito del CPA, laddove recita: “3. In difetto della notificazione della sentenza, l’appello, la revocazione di cui dell’articolo 395 c.p.c., nn. 4 e 5 e il ricorso per cassazione devono essere notificati entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza”.
5.6. – Infatti, tale regola non si discosta da quelle stabilite negli articoli 323 c.p.c. e segg., rispetto alle quali e’ stato elaborato il principio generale di diritto vivente che, come si e’ visto, lo rende comunemente applicato ai due plessi giurisdizionali.
5.7. – E, comunque, ove anche il CPA contenesse una diversa regula iuris (che, invece, come si e’ visto, non c’e’), resta il fatto che la disciplina della quale si discorre neppure attiene al sistema processuale amministrativo ma semmai a quello, per cosi’ dire, di confine, relativo all’ingresso della causa – proveniente dal plesso dell’AGA – nell’ambito della giurisdizione comune, quella posta a presidio del riparto degli affari fra le diverse giurisdizioni nazionali, e regolata, con disciplina autosufficiente, proprio dal codice di rito civile, sicche’ e’ proprio da queste ultime disposizioni che deve evincersene la disciplina.
5.8. – In conclusione, il ricorso va dichiarato inammissibile perche’ tardivo, alla luce del seguente principio di diritto:
la notificazione del ricorso per la revocazione di una sentenza del Consiglio di Stato equivale (sia per la parte notificante che per la parte destinataria) alla notificazione della sentenza stessa ai fini della decorrenza del termine breve per proporre ricorso per cassazione, onde la tempestivita’ del successivo ricorso per cassazione, ai sensi dell’articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 1 e articolo 362 c.p.c., va accertata non soltanto con riguardo al termine di sei mesi dalla pubblicazione della pronuncia impugnata (articolo 92, comma 3, CPA di cui al Decreto Legislativo n. 104 del 2010), ma anche con riferimento a quello di sessanta giorni dalla notificazione del ricorso per revocazione (articolo 92, comma 1, CPA).
5.9. – Ne’, in considerazione del carattere assai risalente della sostanza del principio qui affermato, puo’ accogliersi l’istanza volta alla sua disapplicazione al caso in esame (come richiesto nella memoria illustrativa a p. 5).
6. – Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate, in favore delle resistenti, come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, in favore di (OMISSIS), nella misura di Euro 15.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi) e, in favore di (OMISSIS), nella misura di Euro 13.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre – in favore di entrambe – alle spese forfettarie ed agli accessori di legge.
Ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, articolo 1, comma 17, dichiara la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis.
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.
Leave a Reply